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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Pt_1
rappr. e dif. Dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
- opponente – contro
Controparte_1
- opposto contumace –
Oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03/04/2023 l ha proposto opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n° 147/2023, emesso dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 22 febbraio 2023, relativamente al pagamento della somma di € 1077,64 assertivamente dovuta a titolo di ratei arretrati della prestazione indennità speciale ciechi ventesimisti prevista dalla L. n. 508/1999 e n. 289/1990 per i mesi da settembre 2022 a gennaio 2023.
A sostegno della stessa l ha eccepito che le somme erano state Pt_2
parzialmente trattenute – in compensazione con un debito di euro 2.335,89 accertato con ricostituzione batch del 5.8.2023 notificata il 2.9.2022 – partito in recupero con trattenuta pari all'indennità speciale di cecità da novembre 2022. Parte opposta regolarmente citata in giudizio non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Con il primo motivo di opposizione, l eccepisce la nullità dell'opposto decreto Pt_1
ingiuntivo per difetto dei presupposti prescritti dagli artt. 633-634 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità del procedimento monitorio, e in particolare per indeterminatezza della domanda.
L'eccezione risulta infondata atteso che dall'esame complessivo del ricorso è facilmente evincibile il mero errore materiale in cui è incorso il ricorrente nell'indicazione sia dell'importo reclamato, ma solo nella parte afferente alla richiesta, sia nell'indicazione delle date dei provvedimenti invocati.
Tuttavia, ciò non ha evidentemente precluso l'esame della rispondenza di quanto richiesto con la documentazione allegata e, quindi, di conseguenza, l'emissione del decreto ingiuntivo e la successiva difesa spiegata dall'ente.
Con il secondo e ultimo motivo di opposizione, l deduce di avere pagato la somma Pt_1
ingiunta già in data anteriore alla proposizione della domanda monitoria.
Sotto questo profilo, l'opposizione è fondata, di talché essa deve essere accolta.
Nella sostanza, infatti, risulta documentalmente dimostrato dall che le somme Pt_1
reclamate in sede monitoria a titolo della prestazione invocata da settembre 2022 a gennaio 2023 (sebbene nessun cenno fosse stato effettuato alle precedenti prestazioni godute) non fossero dovute, in quanto compensate con un precedente debito di euro
2.335,84 generato dal superamento dei limiti reddituali del Sig. e che tanto CP_1
determinava la revoca la prestazione pensionistica dal mese di gennaio 2022.
Tale debito è stato poi recuperato con trattenuta pari all'indennità speciale di cecità a partire dal mese di novembre 2022.
Inoltre risulta che l avesse già comunicato al 2.9.2022 con la nota del 5.8.2022 Pt_1
(cfr. all nr 10), anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la necessità di effettuare la decurtazione dei predetti pagamenti e, tuttavia, nel ricorso in sede monitoria il sig. non aveva fatto alcun cenno a tale circostanza. CP_1
Pertanto, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di causa seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, che complessivamente ed unitariamente liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 22 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Pt_1
rappr. e dif. Dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
- opponente – contro
Controparte_1
- opposto contumace –
Oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03/04/2023 l ha proposto opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n° 147/2023, emesso dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 22 febbraio 2023, relativamente al pagamento della somma di € 1077,64 assertivamente dovuta a titolo di ratei arretrati della prestazione indennità speciale ciechi ventesimisti prevista dalla L. n. 508/1999 e n. 289/1990 per i mesi da settembre 2022 a gennaio 2023.
A sostegno della stessa l ha eccepito che le somme erano state Pt_2
parzialmente trattenute – in compensazione con un debito di euro 2.335,89 accertato con ricostituzione batch del 5.8.2023 notificata il 2.9.2022 – partito in recupero con trattenuta pari all'indennità speciale di cecità da novembre 2022. Parte opposta regolarmente citata in giudizio non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Con il primo motivo di opposizione, l eccepisce la nullità dell'opposto decreto Pt_1
ingiuntivo per difetto dei presupposti prescritti dagli artt. 633-634 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità del procedimento monitorio, e in particolare per indeterminatezza della domanda.
L'eccezione risulta infondata atteso che dall'esame complessivo del ricorso è facilmente evincibile il mero errore materiale in cui è incorso il ricorrente nell'indicazione sia dell'importo reclamato, ma solo nella parte afferente alla richiesta, sia nell'indicazione delle date dei provvedimenti invocati.
Tuttavia, ciò non ha evidentemente precluso l'esame della rispondenza di quanto richiesto con la documentazione allegata e, quindi, di conseguenza, l'emissione del decreto ingiuntivo e la successiva difesa spiegata dall'ente.
Con il secondo e ultimo motivo di opposizione, l deduce di avere pagato la somma Pt_1
ingiunta già in data anteriore alla proposizione della domanda monitoria.
Sotto questo profilo, l'opposizione è fondata, di talché essa deve essere accolta.
Nella sostanza, infatti, risulta documentalmente dimostrato dall che le somme Pt_1
reclamate in sede monitoria a titolo della prestazione invocata da settembre 2022 a gennaio 2023 (sebbene nessun cenno fosse stato effettuato alle precedenti prestazioni godute) non fossero dovute, in quanto compensate con un precedente debito di euro
2.335,84 generato dal superamento dei limiti reddituali del Sig. e che tanto CP_1
determinava la revoca la prestazione pensionistica dal mese di gennaio 2022.
Tale debito è stato poi recuperato con trattenuta pari all'indennità speciale di cecità a partire dal mese di novembre 2022.
Inoltre risulta che l avesse già comunicato al 2.9.2022 con la nota del 5.8.2022 Pt_1
(cfr. all nr 10), anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la necessità di effettuare la decurtazione dei predetti pagamenti e, tuttavia, nel ricorso in sede monitoria il sig. non aveva fatto alcun cenno a tale circostanza. CP_1
Pertanto, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di causa seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, che complessivamente ed unitariamente liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 22 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)