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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/02/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1815/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
e
1 CP_1
CONVENUTI
Oggi 7 febbraio 2024 ad ore 12.35 innanzi al dott. Adriano Cassini, sono comparsi:
Avv. Pelliccioni per l'attrice;
Avv. Scendoni in sostituzione dell'Avv. Zampese per la convenuta costituita. Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2022 promossa da:
P.I. , in persona del suo legale rappresentente pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Pelliccioni giusta procura speciale in atti - attrice -
Contro
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese giusta procura speciale in atti - convenuta -
E contro
(C.f. in persona del Sindaco pro tempore - convenuto Controparte_2 P.IVA_3
contumace -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note antecedenti l'udienza di discussione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, la società ” e il deducendo quanto CP_1 Controparte_2
segue: - l'attrice opera nel settore pubblicitario ed è specializzata nella installazione, produzione e noleggio di impianti pubblicitari;
- tale attività è disciplinata dal Codice della Strada e dal suo
Regolamento di Attuazione;
- sino alla Legge 160/19 tale attività era soggetta a imposta comunale sulla
Pubblicità, a e e a canone di autorizzazione;
- tale disciplina é stata modificata dalla Org_1 Org_2
Legge n.160/19 che ha unificato in un singolo canone le imposte dovute per l'occupazione di spazi ed pagina 2 di 5 aree pubbliche;
- l'art. 1, co. 818 della detta Legge, stabilisce che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art.2, comma 7, del CdS;
- in base al co. 821, il canone è disciplinato con
Regolamento di competenza del Consiglio Comunale o Provinciale;
- le tariffe standard del canone sono quelle di cui ai co. 826 e 827 della detta legge;
- il aveva adottato il Controparte_2
Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione;
- la Concessionaria alla riscossione notificava all'attrice avviso di accertamento con invito a voler provvedere al pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 259,18 a titolo di canone unico per l'anno 2021, comprensiva di sanzioni ed accessori;
- l'attrice proponeva opposizione facendo rilevare che la avrebbe dovuto provare di aver ricevuto dal l'incarico di accertamento e CP_3 CP_2
riscossione del canone, il quale non era peraltro dovuto in quanto i mezzi pubblicitari erano installati su strada appartenente ad altro proprietario, ed esattamente all' . Concludeva chiedendo Org_3
l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato n. 2/22 o, in subordine, l'accertamento di un minore importo, il tutto con vittoria delle spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio la società ” chiedendo il rigetto dell'opposizione eccependo CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace e, nel merito,
deducendo che;
- in base all'art.1, co.819, della L.160/19 il canone è dovuto per l'occupazione di aeree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- sussistono pertanto due distinti presupposti impositivi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice con conferma dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese giudiziali.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
Motivi della decisione
Va intanto ribadita la competenza per valore e funzionale del Tribunale di Ascoli P. alla luce delle motivazioni con cui l'eccezione è stata rigettata in via preliminare.
pagina 3 di 5 Quanto al difetto di legittimazione della società convenuta, l'eccezione è infondata alla luce del fatto che l'accertamento esecutivo è stato notificato dalla stessa concessionaria facendo espresso riferimento all'imposta comunale, senza alcun rilievo da parte del CP_2
Inoltre, risulta in atti Determina comunale con la quale è stato affidato alla il servizio di CP_1
accertamento e riscossione in parola.
Nel merito, l'art.1 della Legge 160/19 ha previsto l'applicazione, in luogo delle previgenti imposte pubblicitarie, di un canone patrimoniale unico al fine di disciplinare in modo unitario le imposte relative alle pubbliche affissioni. In forza del comma 816 il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti comunali e provinciali.
Il comma 818 del detto art.1 stabilisce che nelle aree comunali sono compresi tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ex art.2, co. 7, del CdS.
Quando si tratti di comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, pertanto, sono comunali le strade urbane situate all'interno dei centri abitati ad eccezione dei tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati.
La norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 817 a 836 è istituito dai Comuni, dalle Provincie e dalle e che la tariffa standard annua dipende dall'Ente proprietario dell'area. Non vi è Organizzazione_4
dubbio, pertanto, che il creditori del canone pubblicitario siano gli enti indicati dalla legge, e cioè i proprietari della strada.
Ne consegue che il non possa esigere il canone pubblicitario se l'area non gli appartiene. Nel CP_2
caso di specie la proprietà stradale dell'area nel quale l'impianto pubblicitario era collocato era extracomunale.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese vanno compensate in ragione della controvertibilità della questione posta.
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla domanda di annullamento proposta da Parte_2
pagina 4 di 5 contro la e contro il ogni diversa eccezione, domanda o istanza CP_1 Controparte_2
disattese o assorbite, così provvede:
1 - Annulla l'Avviso di Accertamento Esecutivo della n.2 del 6.9.22; CP_1
2 - Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Ascoli P. il 7.2.2024 con sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante allegazione al verbale di udienza. Sentenza pubblicata mediante deposito.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1815/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
e
1 CP_1
CONVENUTI
Oggi 7 febbraio 2024 ad ore 12.35 innanzi al dott. Adriano Cassini, sono comparsi:
Avv. Pelliccioni per l'attrice;
Avv. Scendoni in sostituzione dell'Avv. Zampese per la convenuta costituita. Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2022 promossa da:
P.I. , in persona del suo legale rappresentente pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Pelliccioni giusta procura speciale in atti - attrice -
Contro
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese giusta procura speciale in atti - convenuta -
E contro
(C.f. in persona del Sindaco pro tempore - convenuto Controparte_2 P.IVA_3
contumace -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note antecedenti l'udienza di discussione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, la società ” e il deducendo quanto CP_1 Controparte_2
segue: - l'attrice opera nel settore pubblicitario ed è specializzata nella installazione, produzione e noleggio di impianti pubblicitari;
- tale attività è disciplinata dal Codice della Strada e dal suo
Regolamento di Attuazione;
- sino alla Legge 160/19 tale attività era soggetta a imposta comunale sulla
Pubblicità, a e e a canone di autorizzazione;
- tale disciplina é stata modificata dalla Org_1 Org_2
Legge n.160/19 che ha unificato in un singolo canone le imposte dovute per l'occupazione di spazi ed pagina 2 di 5 aree pubbliche;
- l'art. 1, co. 818 della detta Legge, stabilisce che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art.2, comma 7, del CdS;
- in base al co. 821, il canone è disciplinato con
Regolamento di competenza del Consiglio Comunale o Provinciale;
- le tariffe standard del canone sono quelle di cui ai co. 826 e 827 della detta legge;
- il aveva adottato il Controparte_2
Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione;
- la Concessionaria alla riscossione notificava all'attrice avviso di accertamento con invito a voler provvedere al pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 259,18 a titolo di canone unico per l'anno 2021, comprensiva di sanzioni ed accessori;
- l'attrice proponeva opposizione facendo rilevare che la avrebbe dovuto provare di aver ricevuto dal l'incarico di accertamento e CP_3 CP_2
riscossione del canone, il quale non era peraltro dovuto in quanto i mezzi pubblicitari erano installati su strada appartenente ad altro proprietario, ed esattamente all' . Concludeva chiedendo Org_3
l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato n. 2/22 o, in subordine, l'accertamento di un minore importo, il tutto con vittoria delle spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio la società ” chiedendo il rigetto dell'opposizione eccependo CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace e, nel merito,
deducendo che;
- in base all'art.1, co.819, della L.160/19 il canone è dovuto per l'occupazione di aeree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- sussistono pertanto due distinti presupposti impositivi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice con conferma dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese giudiziali.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
Motivi della decisione
Va intanto ribadita la competenza per valore e funzionale del Tribunale di Ascoli P. alla luce delle motivazioni con cui l'eccezione è stata rigettata in via preliminare.
pagina 3 di 5 Quanto al difetto di legittimazione della società convenuta, l'eccezione è infondata alla luce del fatto che l'accertamento esecutivo è stato notificato dalla stessa concessionaria facendo espresso riferimento all'imposta comunale, senza alcun rilievo da parte del CP_2
Inoltre, risulta in atti Determina comunale con la quale è stato affidato alla il servizio di CP_1
accertamento e riscossione in parola.
Nel merito, l'art.1 della Legge 160/19 ha previsto l'applicazione, in luogo delle previgenti imposte pubblicitarie, di un canone patrimoniale unico al fine di disciplinare in modo unitario le imposte relative alle pubbliche affissioni. In forza del comma 816 il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti comunali e provinciali.
Il comma 818 del detto art.1 stabilisce che nelle aree comunali sono compresi tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ex art.2, co. 7, del CdS.
Quando si tratti di comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, pertanto, sono comunali le strade urbane situate all'interno dei centri abitati ad eccezione dei tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati.
La norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 817 a 836 è istituito dai Comuni, dalle Provincie e dalle e che la tariffa standard annua dipende dall'Ente proprietario dell'area. Non vi è Organizzazione_4
dubbio, pertanto, che il creditori del canone pubblicitario siano gli enti indicati dalla legge, e cioè i proprietari della strada.
Ne consegue che il non possa esigere il canone pubblicitario se l'area non gli appartiene. Nel CP_2
caso di specie la proprietà stradale dell'area nel quale l'impianto pubblicitario era collocato era extracomunale.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese vanno compensate in ragione della controvertibilità della questione posta.
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla domanda di annullamento proposta da Parte_2
pagina 4 di 5 contro la e contro il ogni diversa eccezione, domanda o istanza CP_1 Controparte_2
disattese o assorbite, così provvede:
1 - Annulla l'Avviso di Accertamento Esecutivo della n.2 del 6.9.22; CP_1
2 - Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Ascoli P. il 7.2.2024 con sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante allegazione al verbale di udienza. Sentenza pubblicata mediante deposito.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassini
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