TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2001/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e c.f. ), in persona E_ P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Trupia;
ATTRICI OPPONENTI contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro RT P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Katia Bisello;
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
Controparte_4 (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_4
Stefano Ricciardi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Illustre Giudice adito:
In via preliminare:
Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
Dato atto, per i motivi sopra esposti, della illegittima emissione della ingiunzione di pagamento, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto n. 505/2024 - RG 1239/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio.
Nel merito in via principale
In ogni caso, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 505/2024 - RG
1239/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio per i motivi indicati in premessa dando atto che nulla pagina 1 di 8 è dovuto dalla società uninominale C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore sig. e dalla C.F. Parte_1 E_
, in persona dell'amministratore pro tempore sig. P.IVA_2 Parte_1
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della (C.F. RT
), ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione P.IVA_3 del lavoro.
In via riconvenzionale
Accertato e dichiarato che la società uninominale C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore sig. ha subito un danno patrimoniale per Parte_1 non aver potuto provvedere alla consegna di quanto commissionato dalla RT
chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di
[...]
Euro 5.520,00 oltre IVA o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso spese e competenze di lite interamente rifuse.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria e di merito da formularsi nei termini di rito.
Salvis iuribus”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
IN VIA PRELIMINARE:
- Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto integralmente infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di accertamento del danno così come quantificato da parte avversa, o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, condannare la società terza chiamata,
o, più brevemente, Controparte_4 [...]
a tenere integralmente indenne ed a manlevare la per Controparte_4 RT quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore di parte attrice e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere, in solido, alla convenuta opposta il residuo CP_5 E_ credito per cui è causa.
NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE GRADATO SUBORDINE:
- Nella denegata ipotesi di accertamento del danno così come quantificato da parte avversa o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, e di inoperatività della polizza assicurativa attivata, dichiarare la parziale compensazione tra il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e quello liquidato in favore delle ingiunte opponenti.
- Rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla Terza Chiamata nei confronti della convenuta opposta.
pagina 2 di 8 - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- chiede ammettersi interrogatorio formale nonché prova testimoniale sulle circostanze in narrativa indicate, qui da ritenersi ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di migliore capitolazione nei termini delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
- Chiede, inoltre, essere ammesso a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte.
Con riserva di articolare ulteriori eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni secondo le disposizioni di legge”.
Per parte terza chiamata:
“In rito
- Accertare che il contraddittorio si instaura solamente tra e per quanto attiene alla CP_4 CP_3 domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dall'attrice in opposizione;
Nel merito
- Quanto alla domanda di manleva, accertare le esclusioni ed i limiti di operatività e di copertura della polizza n. 2022/16/6170542 e per l'effetto:
o Laddove sia accertata la dolosa sottrazione/alterazione della merce, rigettare la domanda di manleva;
o In caso contrario, contenere la condanna alla manleva nei limiti di quanto effettivamente imputabile alla responsabilità dell' , nei limiti della responsabilità vettoriale ex art.1696 c.c., entro il Parte_2 massimale di € 36.000 (€ 100.000 in caso di colpa grave), previa deduzione degli scoperti, di cui in atti, ritenuti applicabili e della franchigia di € 250;
o In ogni caso, accertare la violazione dell'obbligo di avviso e, per l'effetto, ridurre l'indennizzo a carico dell'esponente della misura equitativa ritenuta di giustizia a risarcimento del danno subito dall'esponente per non essere stata messa in condizione di verificare e istruire prontamente il sinistro;
- Quanto alle domande svolte contro l'Assicurata, accertare il difetto di responsabilità e di danno e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice, ovvero, in subordine, contenere la condanna dell'Assicurata nei limiti di quanto le sia effettivamente imputabile, entro il limite della responsabilità vettoriale di cui all'art. 1696 c.c., previa deduzione di quanto l'attrice abbia ottenuto a risarcimento del danno, per effetto dell'azione penale ovvero aliunde;
- Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 505/2024, emesso in accoglimento del ricorso depositato da RT
il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva alle società
[...] Controparte_1
e di pagare alla ricorrente, in via tra loro solidale, il complessivo
[...] E_ importo di € 18.751,40, oltre interessi, spese di procedura ed oneri di legge, a titolo di corrispettivo per il trasporto di prodotti chimici effettuato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in favore della società ingiunta, di cui alle fatture nn. 238/2023, 253/2023 e 296/2023, rimaste insolute.
e proponevano tempestiva opposizione, Controparte_1 E_ esponendo di avere incaricato di operare tre consegne di Urea Soluzione 32,5% a RT [...] di Ravenna, programmate per le date del 06.11.2023, 23.11.2023 e 22.12.2023. Controparte_6
Le opponenti lamentavano il fatto che, in tutte e tre le circostanze, il prodotto consegnato dal vettore pagina 3 di 8 alla società destinataria era risultato difforme dalle specifiche previste: una volta giunto a destinazione, infatti, la concentrazione della soluzione era risultata intorno al 31%, inferiore a quella di 32,5% verificata in fase di carico ed ai valori richiesti da che aveva così respinto Controparte_6 la consegna del 22.12.2023.
In tale occasione, aveva inoltre riscontrato che la quantità di prodotto rifiutato e Controparte_1 restituito al mittente era pari a 23.700 litri, con un ammanco di 300 litri rispetto al carico di 24.000 litri affidato a per il trasporto. RT
Le attrici deducevano, pertanto, l'inadempimento contrattuale della società convenuta e ne invocavano la responsabilità ex art. 1693 c.c..
Esse domandavano, dunque, il diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso ed il contestuale accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria da ovvero, in subordine, la riduzione delle pretese avversarie secondo RT giustizia.
In via riconvenzionale, chiedevano il risarcimento del danno sofferto a causa dell'inadempimento imputato alla controparte, stimato in misura pari al valore della merce respinta e restituita da
[...] in occasione della consegna del 22.12.2023, ovvero in quella diversa ritenuta di Controparte_6 giustizia.
La convenuta opposta si costituiva con comparsa depositata il 16.07.2024, contestando integralmente le tesi attoree.
Essa osservava, innanzitutto, che aveva accettato senza riserve i 48.000 litri Controparte_6 di soluzione urea Adblue consegnata il 06.11.2023 ed il 23.11.2023 e declinava qualsivoglia responsabilità in relazione al rifiuto della merce in consegna il 22.12.2023, addebitando la non conformità del materiale trasportato a fatto e colpa esclusivi delle società attrici.
Rispetto alle differenze tra il quantitativo nominale indicato sul D.D.T. e quello restituito al mittente, negava di avere sottratto il prodotto mancante ed affermava trattarsi di discrepanze RT fisiologiche, essendo normale che piccoli residui di liquido rimanessero all'interno dei contenitori durante le operazioni di travaso dai serbatoi aziendali alle autocisterne per il trasporto presso le imprese clienti e sottolineava che ciò si era già verificato altre volte in passato, senza pregiudizio alcuno sul buon esito delle consegne e senza contestazioni da parte delle società opponenti.
La convenuta negava, infine, la sussistenza del danno lamentato dalle controparti, rilevando che la merce non conforme alle specifiche richieste e respinta da non era rimasta Controparte_6 invenduta ma, per stessa ammissione di parte attrice, era stata riprocessata al fine di essere nuovamente immessa sul mercato.
Dato atto, comunque, di avere stipulato con Controparte_4 contratto di assicurazione a copertura del rischio legato alla
[...] responsabilità vettoriale, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere dalla stessa garantito in caso di condanna, con contestuale differimento della prima udienza di comparizione.
Nel merito, chiedeva principalmente il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi subordinata di accoglimento delle domande avversarie, compensare le opposte pretese creditorie.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4 [...] e differita all'uopo la prima udienza all'08.01.2025, la terza Controparte_4 chiamata, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva con comparsa depositata il 29.10.2024, con la pagina 4 di 8 quale affermava preliminarmente di accettare il contraddittorio limitatamente alla domanda di manleva formulata da per il caso di accoglimento delle pretese risarcitorie formulate in via RT riconvenzionale da parte attrice.
Nel merito del rapporto assicurativo, pur associandosi alle difese di parte convenuta circa l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità in capo alla stessa, evidenziava l'inoperatività della garanzia per il caso di accertata condotta dolosa del vettore, oltre alla sussistenza di scoperti. Contestava, altresì, all'assicurata il grave ritardo nella denuncia del sinistro, in aperta violazione delle tempistiche sancite dagli artt. 1913 c.c. e 17, 18 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di talché il risarcimento Co del danno eventualmente ritenuto dovuto a e Controparte_1 E_ avrebbe dovuto rimanere completamente a carico della convenuta
[...]
Concludeva, pertanto, domandando il rigetto della domanda di manleva in caso di accertata condotta dolosa di e, per l'ipotesi di accertata colpa, ci contenere la condanna entro i limiti RT stabiliti dall'art. 1696 c.c. per la responsabilità del vettore ed entro i massimali di polizza, previa deduzione di scoperti e franchigie contrattualmente previsti.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa perveniva in decisione al termine dell'udienza di discussione del 14.05.2025 senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** ***
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass.
Civ., Sez. VI – L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486). Sul piano sostanziale, pertanto, la qualità di attore
è propria del creditore-opposto che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su questi incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, mentre spetta all'opponente provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È, dunque, la parte opposta a dovere dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre all'opponente compete di contestarlo, allegando circostanze estintive, modificative o impeditive dell'altrui diritto, ovvero l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. (v. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533: «In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»).
Nella fattispecie in esame, dunque, l'onere di offrire la prova circa la fondatezza delle proprie pretese gravava sull'opposta mentre sulle parti opponenti RT Controparte_1 e di incombeva l'onere di provare l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o E_ modificativi di dette pretese, nonché dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale formulata.
Poste tali premesse, la pretesa creditoria vantata da parte convenuta risulta fondata solo in parte.
Procedendo alla disamina delle tre fatture azionate in sede monitoria da si reputano RT integralmente dovute le somme portate dalla numero 238 del 31.10.2023 (documento n. 2 del fascicolo di parte convenuta).
pagina 5 di 8 Tale fattura si riferisce, infatti, a trasporti che quest'ultima asseriva di avere effettuato nel mese di ottobre 2023 su incarico delle opponenti: tale circostanza era infatti espressamente allegata sin dal ricorso per decreto ingiuntivo. Benché la detta fattura non fosse corredata dai relativi D.D.T., in pendenza di opposizione e da un lato non Controparte_1 E_ negavano mai l'esecuzione di tali trasporti e, dall'altro lato, contestavano espressamente soltanto quelli effettuati nei mesi di novembre e di dicembre 2023, segnatamente quelli avvenuti il 06.11.2023 ed il
23.11.2023, documentati dai D.D.T. n 8065 del 06.11.2023 e n. 8551 del 23.11.2023 (rispettivamente documenti nn. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta), ed il trasporto operato in data 22.12.2023, cui pacificamente si riferisce il D.D.T. n. 9286 del 21.12.2023 (documento n. 5 del medesimo fascicolo).
Pertanto, se è vero che, per costante giurisprudenza, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.07.2023, n. 19944), è altrettanto vero che, a mente dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Poiché, come poc'anzi osservato, le società opponenti nulla eccepivano rispetto alle prestazioni che affermava di avere svolto nel mese di ottobre 2023, sottraendosi così all'onere di RT specifica contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui diritto, deve ritenersi accertato il diritto dell'opposta ad essere remunerata per l'intero ammontare portato dalla fattura n. 238/2023, vale a dire
€ 7.870,00 oltre I.V.A..
Parimenti dovuto è l'importo di cui alla fattura n. 253 del 30.11.2023, emessa in relazione ai trasporti effettuati dalla società opposta nel mese di novembre 2023, ovvero quelli del 06.11.2023 e del 23.11.2023. Le contestazioni formulate dalle attrici opponenti in ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali fatturate risultano, infatti, infondate.
e non contestavano l'effettuazione delle Controparte_1 E_ consegne in questione, ma lamentavano l'alterazione quantitativa e qualitativa del prodotto oggetto delle consegne medesime.
Orbene, i sopra menzionati D.D.T. n. 8065 del 06.11.2023 e n. 8551 del 23.11.2023 (documenti n. 6 e n. 7 del fascicolo di parte convenuta opposta) smentiscono le tesi attoree e dimostrano il buon fine di entrambe le corrispondenti consegne di urea in soluzione.
Sull'uno e sull'altro documento compaiono, infatti, annotazioni apposte manualmente attestanti un minor quantitativo di prodotto scaricato rispetto a quello nominale dichiarato nel documento (nel caso del D.D.T. n. 8551/2023 l'appunto è anche accompagnato dal timbro di e Controparte_6 dalla sottoscrizione di un suo incaricato al ricevimento della merce), ma, a differenza del D.D.T. n. 9286 del 21.12.2023, non riportano alcun'altro appunto che comprovi il rifiuto del carico da parte della società destinataria o, comunque, eccezioni di sorta in ordine alle caratteristiche qualitative del carico medesimo.
Né e deducevano mai la circostanza che Controparte_1 E_ avesse rifiutato di riceverlo. Controparte_6
Si deve pertanto ritenere che quest'ultima lo avesse accettato senza muovere contestazioni rispetto alla concentrazione della soluzione consegnata da il 06.11.2023 ed il 23.11.2023, e che RT [...] avesse giudicato la qualità del prodotto, se non perfettamente conforme alle Controparte_6 specifiche tecniche previste, comunque soddisfacente e confacente alle proprie esigenze produttive. Del resto, nel compendio probatorio offerto in comunicazione da parte attrice non si rinviene alcun documento che comprovi l'affermata contestazione di in ordine alla qualità Controparte_6
pagina 6 di 8 del materiale ricevuto, né analisi chimiche sul prodotto eseguite all'epoca delle consegne che siano idonee a dimostrare livelli di concentrazione inferiori a quelli nominali.
In difetto di prova di tale decisiva circostanza, deve affermarsi il buon esito delle consegne del mese di novembre 2023 ed il conseguente venir meno di qualsivoglia ipotetica responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. per perdita o avaria del carico. Simmetricamente, non ravvisandosi inadempimenti contrattuali da parte di con riferimento a tali consegne, deve affermarsi l'insorgenza RT dell'obbligo in capo alle società attrici di versare alla convenuta il corrispettivo dovuto, pari a complessivi € 5.950,00 oltre I.V.A., come da fattura n. 253 del 30.11.2023.
Considerazioni diametralmente opposte valgono invece in relazione al trasporto effettuato il giorno
22.12.2023, di cui al D.D.T. n. 9286 del 21.12.2023. Il rifiuto di quel carico da parte di
[...] rappresenta, infatti, circostanza incontroversa, comunque comprovata dalla dicitura Controparte_6
«carico respinto % urea non corretta» apposta sul documento, con corredo di timbro della società destinataria e firma di un suo addetto.
Stante il descritto quadro probatorio e le comprovate contestazioni della società cliente rispetto allo standard qualitativo del prodotto, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare che RT l'«avaria» del carico trasportato era «[…] derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario», in ossequio alla disciplina della responsabilità c.d. «ex recepto» stabilita dall'art. 1693 c.c. a carico del vettore.
La disposizione citata pone infatti a carico di quest'ultimo una presunzione di responsabilità per la perdita o per l'avaria dei beni trasportati che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione dell'evento da una circostanza eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, come tale non imputabile al vettore stesso ma ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, ovvero a fatto riconducibile al mittente o al destinatario (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 15.11.2013, n. 25756;
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17.06.2013, n. 15107). non ottemperava all'onere probatorio a proprio carico, non allegando, né offrendo di RT dimostrare documentalmente o tramite prova orale la sussistenza di circostanze aventi le suddette specifiche caratteristiche: il credito di € 1.550,00 oltre I.V.A. portato dalla fattura n. 296 del 31.12.2023 (documento n. 4 del fascicolo di parte convenuta) non può, dunque, essere riconosciuto.
Riepilogando, parte opposta deve perciò essere dichiarata creditrice nei confronti delle attrici opponenti, in via tra loro solidale, del complessivo importo di € 13.820,00 oltre I.V.A.
Deve, infine, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da
[...]
e essendo rimasta indimostrata l'esistenza Controparte_1 E_ effettiva del pregiudizio patrimoniale dalle stesse allegato.
Ricordato che il relativo onere probatorio gravava sulle società opponenti, si evidenzia che, con la comunicazione datata 03.01.2024 avente ad oggetto il carico respinto da Controparte_6 esse avevano comunicato espressamente a che il prodotto rifiutato sarebbe stato RT rilavorato. Come puntualmente eccepito dall'opposta, dunque, il materiale non era stato irrimediabilmente compromesso, ma, al contrario, le società attrici avrebbero per loro stessa ammissione potuto riutilizzarlo all'interno del ciclo produttivo e, si deve presumere, reimmetterlo profittevolmente sul mercato, a ciò evidentemente non ostando alcuna ragione di ordine tecnico. La prospettazione di un danno effettivo avrebbe pertanto richiesto l'allegazione di un diverso pregiudizio costituito dai maggiori costi sostenuti per la rilavorazione del prodotto ovvero dal minore ricavo della sua commercializzazione, elementi dei quali non vi è traccia delle difese svolte.
È perciò del tutto evidente che la mancanza di una comprovata perdita patrimoniale priva di presupposti la corrispondente pretesa risarcitoria.
pagina 7 di 8 Da ciò consegue, altresì, l'assorbimento della domanda di manleva formulata da nei RT confronti della terza chiamata Controparte_4 Controparte_4
[...]
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e Controparte_1
e devono essere condannate in via tra loro solidale a pagare a
[...] E_ il complessivo importo di € 13.820,00 oltre I.V.A., oltre interessi moratori come RT richiesto in ricorso.
Le spese di procedura seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, facendo applicazione del principio di causalità, il quale stabilisce che anche in materia di regolamentazione delle spese di lite, in caso di rigetto della domanda principale (nella presente causa, quella formulata in via riconvenzionale da e Controparte_1 E_
, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della
[...] parte che, rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata stessa (Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 23.01.2023, n. 1909. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 14.01.2021, n. 511 e
Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 17.09.2019, n. 23123). In applicazione di detto principio, le società attrici opponenti devono dunque essere condannate a rifondere le spese di lite, oltre che all'opposta, anche alla compagnia assicurativa chiamata in causa da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_1 E_ pagare in favore di il complessivo importo di € 13.820,00 oltre I.V.A., RT oltre interessi moratori come da domanda; rigetta la domanda riconvenzionale delle opponenti;
dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti RT della terza chiamata Controparte_4 Controparte_4
[...]
condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_1 E_ rifondere le spese di lite a ed a RT Controparte_4 [...]
liquidate per ciascuna in € 3.500,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Busto Arsizio, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2001/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e c.f. ), in persona E_ P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Trupia;
ATTRICI OPPONENTI contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro RT P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Katia Bisello;
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
Controparte_4 (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_4
Stefano Ricciardi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Illustre Giudice adito:
In via preliminare:
Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
Dato atto, per i motivi sopra esposti, della illegittima emissione della ingiunzione di pagamento, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto n. 505/2024 - RG 1239/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio.
Nel merito in via principale
In ogni caso, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 505/2024 - RG
1239/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio per i motivi indicati in premessa dando atto che nulla pagina 1 di 8 è dovuto dalla società uninominale C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore sig. e dalla C.F. Parte_1 E_
, in persona dell'amministratore pro tempore sig. P.IVA_2 Parte_1
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della (C.F. RT
), ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione P.IVA_3 del lavoro.
In via riconvenzionale
Accertato e dichiarato che la società uninominale C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore sig. ha subito un danno patrimoniale per Parte_1 non aver potuto provvedere alla consegna di quanto commissionato dalla RT
chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di
[...]
Euro 5.520,00 oltre IVA o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso spese e competenze di lite interamente rifuse.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria e di merito da formularsi nei termini di rito.
Salvis iuribus”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
IN VIA PRELIMINARE:
- Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto integralmente infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di accertamento del danno così come quantificato da parte avversa, o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, condannare la società terza chiamata,
o, più brevemente, Controparte_4 [...]
a tenere integralmente indenne ed a manlevare la per Controparte_4 RT quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore di parte attrice e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere, in solido, alla convenuta opposta il residuo CP_5 E_ credito per cui è causa.
NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE GRADATO SUBORDINE:
- Nella denegata ipotesi di accertamento del danno così come quantificato da parte avversa o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, e di inoperatività della polizza assicurativa attivata, dichiarare la parziale compensazione tra il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e quello liquidato in favore delle ingiunte opponenti.
- Rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla Terza Chiamata nei confronti della convenuta opposta.
pagina 2 di 8 - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- chiede ammettersi interrogatorio formale nonché prova testimoniale sulle circostanze in narrativa indicate, qui da ritenersi ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di migliore capitolazione nei termini delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
- Chiede, inoltre, essere ammesso a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte.
Con riserva di articolare ulteriori eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni secondo le disposizioni di legge”.
Per parte terza chiamata:
“In rito
- Accertare che il contraddittorio si instaura solamente tra e per quanto attiene alla CP_4 CP_3 domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dall'attrice in opposizione;
Nel merito
- Quanto alla domanda di manleva, accertare le esclusioni ed i limiti di operatività e di copertura della polizza n. 2022/16/6170542 e per l'effetto:
o Laddove sia accertata la dolosa sottrazione/alterazione della merce, rigettare la domanda di manleva;
o In caso contrario, contenere la condanna alla manleva nei limiti di quanto effettivamente imputabile alla responsabilità dell' , nei limiti della responsabilità vettoriale ex art.1696 c.c., entro il Parte_2 massimale di € 36.000 (€ 100.000 in caso di colpa grave), previa deduzione degli scoperti, di cui in atti, ritenuti applicabili e della franchigia di € 250;
o In ogni caso, accertare la violazione dell'obbligo di avviso e, per l'effetto, ridurre l'indennizzo a carico dell'esponente della misura equitativa ritenuta di giustizia a risarcimento del danno subito dall'esponente per non essere stata messa in condizione di verificare e istruire prontamente il sinistro;
- Quanto alle domande svolte contro l'Assicurata, accertare il difetto di responsabilità e di danno e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice, ovvero, in subordine, contenere la condanna dell'Assicurata nei limiti di quanto le sia effettivamente imputabile, entro il limite della responsabilità vettoriale di cui all'art. 1696 c.c., previa deduzione di quanto l'attrice abbia ottenuto a risarcimento del danno, per effetto dell'azione penale ovvero aliunde;
- Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 505/2024, emesso in accoglimento del ricorso depositato da RT
il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva alle società
[...] Controparte_1
e di pagare alla ricorrente, in via tra loro solidale, il complessivo
[...] E_ importo di € 18.751,40, oltre interessi, spese di procedura ed oneri di legge, a titolo di corrispettivo per il trasporto di prodotti chimici effettuato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in favore della società ingiunta, di cui alle fatture nn. 238/2023, 253/2023 e 296/2023, rimaste insolute.
e proponevano tempestiva opposizione, Controparte_1 E_ esponendo di avere incaricato di operare tre consegne di Urea Soluzione 32,5% a RT [...] di Ravenna, programmate per le date del 06.11.2023, 23.11.2023 e 22.12.2023. Controparte_6
Le opponenti lamentavano il fatto che, in tutte e tre le circostanze, il prodotto consegnato dal vettore pagina 3 di 8 alla società destinataria era risultato difforme dalle specifiche previste: una volta giunto a destinazione, infatti, la concentrazione della soluzione era risultata intorno al 31%, inferiore a quella di 32,5% verificata in fase di carico ed ai valori richiesti da che aveva così respinto Controparte_6 la consegna del 22.12.2023.
In tale occasione, aveva inoltre riscontrato che la quantità di prodotto rifiutato e Controparte_1 restituito al mittente era pari a 23.700 litri, con un ammanco di 300 litri rispetto al carico di 24.000 litri affidato a per il trasporto. RT
Le attrici deducevano, pertanto, l'inadempimento contrattuale della società convenuta e ne invocavano la responsabilità ex art. 1693 c.c..
Esse domandavano, dunque, il diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso ed il contestuale accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria da ovvero, in subordine, la riduzione delle pretese avversarie secondo RT giustizia.
In via riconvenzionale, chiedevano il risarcimento del danno sofferto a causa dell'inadempimento imputato alla controparte, stimato in misura pari al valore della merce respinta e restituita da
[...] in occasione della consegna del 22.12.2023, ovvero in quella diversa ritenuta di Controparte_6 giustizia.
La convenuta opposta si costituiva con comparsa depositata il 16.07.2024, contestando integralmente le tesi attoree.
Essa osservava, innanzitutto, che aveva accettato senza riserve i 48.000 litri Controparte_6 di soluzione urea Adblue consegnata il 06.11.2023 ed il 23.11.2023 e declinava qualsivoglia responsabilità in relazione al rifiuto della merce in consegna il 22.12.2023, addebitando la non conformità del materiale trasportato a fatto e colpa esclusivi delle società attrici.
Rispetto alle differenze tra il quantitativo nominale indicato sul D.D.T. e quello restituito al mittente, negava di avere sottratto il prodotto mancante ed affermava trattarsi di discrepanze RT fisiologiche, essendo normale che piccoli residui di liquido rimanessero all'interno dei contenitori durante le operazioni di travaso dai serbatoi aziendali alle autocisterne per il trasporto presso le imprese clienti e sottolineava che ciò si era già verificato altre volte in passato, senza pregiudizio alcuno sul buon esito delle consegne e senza contestazioni da parte delle società opponenti.
La convenuta negava, infine, la sussistenza del danno lamentato dalle controparti, rilevando che la merce non conforme alle specifiche richieste e respinta da non era rimasta Controparte_6 invenduta ma, per stessa ammissione di parte attrice, era stata riprocessata al fine di essere nuovamente immessa sul mercato.
Dato atto, comunque, di avere stipulato con Controparte_4 contratto di assicurazione a copertura del rischio legato alla
[...] responsabilità vettoriale, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere dalla stessa garantito in caso di condanna, con contestuale differimento della prima udienza di comparizione.
Nel merito, chiedeva principalmente il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi subordinata di accoglimento delle domande avversarie, compensare le opposte pretese creditorie.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4 [...] e differita all'uopo la prima udienza all'08.01.2025, la terza Controparte_4 chiamata, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva con comparsa depositata il 29.10.2024, con la pagina 4 di 8 quale affermava preliminarmente di accettare il contraddittorio limitatamente alla domanda di manleva formulata da per il caso di accoglimento delle pretese risarcitorie formulate in via RT riconvenzionale da parte attrice.
Nel merito del rapporto assicurativo, pur associandosi alle difese di parte convenuta circa l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità in capo alla stessa, evidenziava l'inoperatività della garanzia per il caso di accertata condotta dolosa del vettore, oltre alla sussistenza di scoperti. Contestava, altresì, all'assicurata il grave ritardo nella denuncia del sinistro, in aperta violazione delle tempistiche sancite dagli artt. 1913 c.c. e 17, 18 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di talché il risarcimento Co del danno eventualmente ritenuto dovuto a e Controparte_1 E_ avrebbe dovuto rimanere completamente a carico della convenuta
[...]
Concludeva, pertanto, domandando il rigetto della domanda di manleva in caso di accertata condotta dolosa di e, per l'ipotesi di accertata colpa, ci contenere la condanna entro i limiti RT stabiliti dall'art. 1696 c.c. per la responsabilità del vettore ed entro i massimali di polizza, previa deduzione di scoperti e franchigie contrattualmente previsti.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa perveniva in decisione al termine dell'udienza di discussione del 14.05.2025 senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** ***
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass.
Civ., Sez. VI – L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486). Sul piano sostanziale, pertanto, la qualità di attore
è propria del creditore-opposto che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su questi incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, mentre spetta all'opponente provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È, dunque, la parte opposta a dovere dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre all'opponente compete di contestarlo, allegando circostanze estintive, modificative o impeditive dell'altrui diritto, ovvero l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. (v. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533: «In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»).
Nella fattispecie in esame, dunque, l'onere di offrire la prova circa la fondatezza delle proprie pretese gravava sull'opposta mentre sulle parti opponenti RT Controparte_1 e di incombeva l'onere di provare l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o E_ modificativi di dette pretese, nonché dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale formulata.
Poste tali premesse, la pretesa creditoria vantata da parte convenuta risulta fondata solo in parte.
Procedendo alla disamina delle tre fatture azionate in sede monitoria da si reputano RT integralmente dovute le somme portate dalla numero 238 del 31.10.2023 (documento n. 2 del fascicolo di parte convenuta).
pagina 5 di 8 Tale fattura si riferisce, infatti, a trasporti che quest'ultima asseriva di avere effettuato nel mese di ottobre 2023 su incarico delle opponenti: tale circostanza era infatti espressamente allegata sin dal ricorso per decreto ingiuntivo. Benché la detta fattura non fosse corredata dai relativi D.D.T., in pendenza di opposizione e da un lato non Controparte_1 E_ negavano mai l'esecuzione di tali trasporti e, dall'altro lato, contestavano espressamente soltanto quelli effettuati nei mesi di novembre e di dicembre 2023, segnatamente quelli avvenuti il 06.11.2023 ed il
23.11.2023, documentati dai D.D.T. n 8065 del 06.11.2023 e n. 8551 del 23.11.2023 (rispettivamente documenti nn. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta), ed il trasporto operato in data 22.12.2023, cui pacificamente si riferisce il D.D.T. n. 9286 del 21.12.2023 (documento n. 5 del medesimo fascicolo).
Pertanto, se è vero che, per costante giurisprudenza, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.07.2023, n. 19944), è altrettanto vero che, a mente dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Poiché, come poc'anzi osservato, le società opponenti nulla eccepivano rispetto alle prestazioni che affermava di avere svolto nel mese di ottobre 2023, sottraendosi così all'onere di RT specifica contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui diritto, deve ritenersi accertato il diritto dell'opposta ad essere remunerata per l'intero ammontare portato dalla fattura n. 238/2023, vale a dire
€ 7.870,00 oltre I.V.A..
Parimenti dovuto è l'importo di cui alla fattura n. 253 del 30.11.2023, emessa in relazione ai trasporti effettuati dalla società opposta nel mese di novembre 2023, ovvero quelli del 06.11.2023 e del 23.11.2023. Le contestazioni formulate dalle attrici opponenti in ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali fatturate risultano, infatti, infondate.
e non contestavano l'effettuazione delle Controparte_1 E_ consegne in questione, ma lamentavano l'alterazione quantitativa e qualitativa del prodotto oggetto delle consegne medesime.
Orbene, i sopra menzionati D.D.T. n. 8065 del 06.11.2023 e n. 8551 del 23.11.2023 (documenti n. 6 e n. 7 del fascicolo di parte convenuta opposta) smentiscono le tesi attoree e dimostrano il buon fine di entrambe le corrispondenti consegne di urea in soluzione.
Sull'uno e sull'altro documento compaiono, infatti, annotazioni apposte manualmente attestanti un minor quantitativo di prodotto scaricato rispetto a quello nominale dichiarato nel documento (nel caso del D.D.T. n. 8551/2023 l'appunto è anche accompagnato dal timbro di e Controparte_6 dalla sottoscrizione di un suo incaricato al ricevimento della merce), ma, a differenza del D.D.T. n. 9286 del 21.12.2023, non riportano alcun'altro appunto che comprovi il rifiuto del carico da parte della società destinataria o, comunque, eccezioni di sorta in ordine alle caratteristiche qualitative del carico medesimo.
Né e deducevano mai la circostanza che Controparte_1 E_ avesse rifiutato di riceverlo. Controparte_6
Si deve pertanto ritenere che quest'ultima lo avesse accettato senza muovere contestazioni rispetto alla concentrazione della soluzione consegnata da il 06.11.2023 ed il 23.11.2023, e che RT [...] avesse giudicato la qualità del prodotto, se non perfettamente conforme alle Controparte_6 specifiche tecniche previste, comunque soddisfacente e confacente alle proprie esigenze produttive. Del resto, nel compendio probatorio offerto in comunicazione da parte attrice non si rinviene alcun documento che comprovi l'affermata contestazione di in ordine alla qualità Controparte_6
pagina 6 di 8 del materiale ricevuto, né analisi chimiche sul prodotto eseguite all'epoca delle consegne che siano idonee a dimostrare livelli di concentrazione inferiori a quelli nominali.
In difetto di prova di tale decisiva circostanza, deve affermarsi il buon esito delle consegne del mese di novembre 2023 ed il conseguente venir meno di qualsivoglia ipotetica responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. per perdita o avaria del carico. Simmetricamente, non ravvisandosi inadempimenti contrattuali da parte di con riferimento a tali consegne, deve affermarsi l'insorgenza RT dell'obbligo in capo alle società attrici di versare alla convenuta il corrispettivo dovuto, pari a complessivi € 5.950,00 oltre I.V.A., come da fattura n. 253 del 30.11.2023.
Considerazioni diametralmente opposte valgono invece in relazione al trasporto effettuato il giorno
22.12.2023, di cui al D.D.T. n. 9286 del 21.12.2023. Il rifiuto di quel carico da parte di
[...] rappresenta, infatti, circostanza incontroversa, comunque comprovata dalla dicitura Controparte_6
«carico respinto % urea non corretta» apposta sul documento, con corredo di timbro della società destinataria e firma di un suo addetto.
Stante il descritto quadro probatorio e le comprovate contestazioni della società cliente rispetto allo standard qualitativo del prodotto, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare che RT l'«avaria» del carico trasportato era «[…] derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario», in ossequio alla disciplina della responsabilità c.d. «ex recepto» stabilita dall'art. 1693 c.c. a carico del vettore.
La disposizione citata pone infatti a carico di quest'ultimo una presunzione di responsabilità per la perdita o per l'avaria dei beni trasportati che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione dell'evento da una circostanza eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, come tale non imputabile al vettore stesso ma ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, ovvero a fatto riconducibile al mittente o al destinatario (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 15.11.2013, n. 25756;
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17.06.2013, n. 15107). non ottemperava all'onere probatorio a proprio carico, non allegando, né offrendo di RT dimostrare documentalmente o tramite prova orale la sussistenza di circostanze aventi le suddette specifiche caratteristiche: il credito di € 1.550,00 oltre I.V.A. portato dalla fattura n. 296 del 31.12.2023 (documento n. 4 del fascicolo di parte convenuta) non può, dunque, essere riconosciuto.
Riepilogando, parte opposta deve perciò essere dichiarata creditrice nei confronti delle attrici opponenti, in via tra loro solidale, del complessivo importo di € 13.820,00 oltre I.V.A.
Deve, infine, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da
[...]
e essendo rimasta indimostrata l'esistenza Controparte_1 E_ effettiva del pregiudizio patrimoniale dalle stesse allegato.
Ricordato che il relativo onere probatorio gravava sulle società opponenti, si evidenzia che, con la comunicazione datata 03.01.2024 avente ad oggetto il carico respinto da Controparte_6 esse avevano comunicato espressamente a che il prodotto rifiutato sarebbe stato RT rilavorato. Come puntualmente eccepito dall'opposta, dunque, il materiale non era stato irrimediabilmente compromesso, ma, al contrario, le società attrici avrebbero per loro stessa ammissione potuto riutilizzarlo all'interno del ciclo produttivo e, si deve presumere, reimmetterlo profittevolmente sul mercato, a ciò evidentemente non ostando alcuna ragione di ordine tecnico. La prospettazione di un danno effettivo avrebbe pertanto richiesto l'allegazione di un diverso pregiudizio costituito dai maggiori costi sostenuti per la rilavorazione del prodotto ovvero dal minore ricavo della sua commercializzazione, elementi dei quali non vi è traccia delle difese svolte.
È perciò del tutto evidente che la mancanza di una comprovata perdita patrimoniale priva di presupposti la corrispondente pretesa risarcitoria.
pagina 7 di 8 Da ciò consegue, altresì, l'assorbimento della domanda di manleva formulata da nei RT confronti della terza chiamata Controparte_4 Controparte_4
[...]
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e Controparte_1
e devono essere condannate in via tra loro solidale a pagare a
[...] E_ il complessivo importo di € 13.820,00 oltre I.V.A., oltre interessi moratori come RT richiesto in ricorso.
Le spese di procedura seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, facendo applicazione del principio di causalità, il quale stabilisce che anche in materia di regolamentazione delle spese di lite, in caso di rigetto della domanda principale (nella presente causa, quella formulata in via riconvenzionale da e Controparte_1 E_
, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della
[...] parte che, rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata stessa (Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 23.01.2023, n. 1909. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 14.01.2021, n. 511 e
Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 17.09.2019, n. 23123). In applicazione di detto principio, le società attrici opponenti devono dunque essere condannate a rifondere le spese di lite, oltre che all'opposta, anche alla compagnia assicurativa chiamata in causa da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_1 E_ pagare in favore di il complessivo importo di € 13.820,00 oltre I.V.A., RT oltre interessi moratori come da domanda; rigetta la domanda riconvenzionale delle opponenti;
dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti RT della terza chiamata Controparte_4 Controparte_4
[...]
condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_1 E_ rifondere le spese di lite a ed a RT Controparte_4 [...]
liquidate per ciascuna in € 3.500,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Busto Arsizio, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 8 di 8