Articolo 6 della Legge 16 gennaio 1978, n. 16
Articolo 5
Versione
17 febbraio 1978
Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni competenti.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1978