TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 417/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MANZOTTI FERDINANDO;
elettivamente domiciliato in SAN GIOVANNI BOSCO N. 23 - LORETO, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a mezzo della mandataria , C.F. Parte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. CRAIA VILLEADO;
elettivamente domiciliato in Fermo, v. della Carriera n. 133, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.2.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Tardiva, e quindi inammissibile, l'opposizione proposta da (fideiussore) Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 627/2022 del 02.07.2022, notificato il 26.09.2022 (corrispondente al decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), per l'importo di euro 204.198,31, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della , in giudizio a mezzo della mandataria , quale Controparte_2 Parte_2 residuo dovuto in forza dei seguenti rapporti tra la (debitore principale) Controparte_3
pagina 1 di 3 e la , in particolare: euro 63.072,57 per il conto corrente n. Controparte_4
611087.79 acceso il 09.09.2005; ed euro 141.125,74 per il conto anticipi n. 18776072.73 acceso il 31.01.2007; credito ceduto in blocco il 20.12.2017 alla (pubblicato in G.U., Controparte_2 parte seconda, n. 151 del 23.12.2017).
1.1 - Il 06.09.2006 rilasciava all'odierno ingiungente ulteriori fideiussioni, Parte_1 omnibus con limitazione all'importo di euro 204.000,00 a garanzia di qualunque operazione della
Controparte_3
2 – L'atto di citazione in opposizione è stato notificato all'ingiungente tramite pec il
03.02.2023, oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, dunque tardivamente.
3 - Tuttavia, l'opponente adduce la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per:
a) mancanza nell'avviso di ricevimento della raccomandata:
a1) della sottoscrizione da parte dell'agente postale incaricato alla distribuzione
“…rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale…”;
a2) e dei “…minimi elementi utili al notificato per la verifica in concreto del rispetto delle procedure necessarie da espletare in caso di assenza del destinatario”;
b) mancata allegazione in giudizio -ai fini della verifica della regolarità della notifica- dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) “…in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto”.
3.1- Infondate tutte le eccezioni afferenti alla nullità della notifica.
3.2 - In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notificazione si perfeziona, per il destinatario, dalla data del ritiro del piego, se anteriore, oppure dal decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata;
in quest'ultimo caso, la verifica di ritualità va limitata agli adempimenti stabiliti dalla richiamata norma, cioè: il deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
A pena di nullità della notificazione, è altresì necessario che la già menzionata raccomandata informativa (da allegare in giudizio a pena di inesistenza della notifica stessa) “… sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079/2014, in motiv.; Cass. n.
9782/2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello
pagina 2 di 3 stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc.
(Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.)” Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 5 giugno 2020 n. 10672: nel caso di specie basta quindi la dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario e la allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che, diversamente dalle asserzioni dell'opponente- risulta depositato in atti
(cfr. pag. 16 all. 3 della comparsa).
Segue la validità della notifica.
3.2 - La doglianza sarebbe stata invece fondata nel diverso caso della notifica ai sensi dell'art. 149 cpc, eseguita a cura del solo agente postale;
in questo caso l'avviso di ricevimento va dall'operante sottoscritto a pena di inesistenza della notifica.
4 - Neppure deducendo l'opponente il caso fortuito o la forza maggiore della mancata ricezione della notifica, va confermata la insanabile tardività della opposizione anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
4.1 – Inapplicabile all'opponente la rimessione in termini di cui alla Cass. S.U. 9479/2023: infatti, dalla visura storica (all. 5 della comparsa) risulta che è stato amministratore Parte_1 unico della a decorrere dal 04.02.2005, e quindi anche all'epoca della Controparte_3 sottoscrizione della fideiussione;
qualifica che esclude l'applicabilità in suo favore della disciplina prevista per i consumatori.
5 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, DICHIARA inammissibile per tardiva proposizione l'opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 627/2022 del 02.07.2022, notificato il 26.09.2022, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutorio;
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che Parte_1 liquida in favore della ingiungente , in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_2 [...]
nella somma di euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, Pt_2 cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 30 maggio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 417/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MANZOTTI FERDINANDO;
elettivamente domiciliato in SAN GIOVANNI BOSCO N. 23 - LORETO, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a mezzo della mandataria , C.F. Parte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. CRAIA VILLEADO;
elettivamente domiciliato in Fermo, v. della Carriera n. 133, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.2.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Tardiva, e quindi inammissibile, l'opposizione proposta da (fideiussore) Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 627/2022 del 02.07.2022, notificato il 26.09.2022 (corrispondente al decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), per l'importo di euro 204.198,31, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della , in giudizio a mezzo della mandataria , quale Controparte_2 Parte_2 residuo dovuto in forza dei seguenti rapporti tra la (debitore principale) Controparte_3
pagina 1 di 3 e la , in particolare: euro 63.072,57 per il conto corrente n. Controparte_4
611087.79 acceso il 09.09.2005; ed euro 141.125,74 per il conto anticipi n. 18776072.73 acceso il 31.01.2007; credito ceduto in blocco il 20.12.2017 alla (pubblicato in G.U., Controparte_2 parte seconda, n. 151 del 23.12.2017).
1.1 - Il 06.09.2006 rilasciava all'odierno ingiungente ulteriori fideiussioni, Parte_1 omnibus con limitazione all'importo di euro 204.000,00 a garanzia di qualunque operazione della
Controparte_3
2 – L'atto di citazione in opposizione è stato notificato all'ingiungente tramite pec il
03.02.2023, oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, dunque tardivamente.
3 - Tuttavia, l'opponente adduce la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per:
a) mancanza nell'avviso di ricevimento della raccomandata:
a1) della sottoscrizione da parte dell'agente postale incaricato alla distribuzione
“…rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale…”;
a2) e dei “…minimi elementi utili al notificato per la verifica in concreto del rispetto delle procedure necessarie da espletare in caso di assenza del destinatario”;
b) mancata allegazione in giudizio -ai fini della verifica della regolarità della notifica- dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) “…in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto”.
3.1- Infondate tutte le eccezioni afferenti alla nullità della notifica.
3.2 - In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notificazione si perfeziona, per il destinatario, dalla data del ritiro del piego, se anteriore, oppure dal decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata;
in quest'ultimo caso, la verifica di ritualità va limitata agli adempimenti stabiliti dalla richiamata norma, cioè: il deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
A pena di nullità della notificazione, è altresì necessario che la già menzionata raccomandata informativa (da allegare in giudizio a pena di inesistenza della notifica stessa) “… sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079/2014, in motiv.; Cass. n.
9782/2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello
pagina 2 di 3 stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc.
(Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.)” Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 5 giugno 2020 n. 10672: nel caso di specie basta quindi la dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario e la allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che, diversamente dalle asserzioni dell'opponente- risulta depositato in atti
(cfr. pag. 16 all. 3 della comparsa).
Segue la validità della notifica.
3.2 - La doglianza sarebbe stata invece fondata nel diverso caso della notifica ai sensi dell'art. 149 cpc, eseguita a cura del solo agente postale;
in questo caso l'avviso di ricevimento va dall'operante sottoscritto a pena di inesistenza della notifica.
4 - Neppure deducendo l'opponente il caso fortuito o la forza maggiore della mancata ricezione della notifica, va confermata la insanabile tardività della opposizione anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
4.1 – Inapplicabile all'opponente la rimessione in termini di cui alla Cass. S.U. 9479/2023: infatti, dalla visura storica (all. 5 della comparsa) risulta che è stato amministratore Parte_1 unico della a decorrere dal 04.02.2005, e quindi anche all'epoca della Controparte_3 sottoscrizione della fideiussione;
qualifica che esclude l'applicabilità in suo favore della disciplina prevista per i consumatori.
5 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, DICHIARA inammissibile per tardiva proposizione l'opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 627/2022 del 02.07.2022, notificato il 26.09.2022, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutorio;
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che Parte_1 liquida in favore della ingiungente , in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_2 [...]
nella somma di euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, Pt_2 cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 30 maggio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3