Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 170/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 02/05/1974 (C.F.: Parte_1
), residente Valverde via delle Camelie 4 rappresentato/a e C.F._1
difeso/a dall'avv. CARONDA FLORIANA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 23/08/1968, (C.F.: ), CP_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza cartolare del 07/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08/01/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile chiedeva Parte_1
dal quale era nata prole ormai maggiorenne ed autonoma.
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata.
non si costituiva. CP_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata udienza cartolare di discussione del 7/01/2025, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo tribunale (Sentenza n. 4075/2023 pubbl. il
13/10/2023 nel proc RG n. 4349/2022)
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il divorzio segue alle stesse condizioni di cui alla separazione omologata non sussistendo ragioni per negare efficacia all'accordo ivi raggiunto.
Irripetibili le spese.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 170/2024
R.G.:
PRONUNCIA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , a Catania in data 23/09/1993, trascritto nei registri dello
[...] CP_1
stato civile del comune di Catania, al n. 937, parte II, Serie A, anno 1993.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Irripetibili le spese.
Così deciso in Catania, il 22/01/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher