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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 10.12.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrenti
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.05.2022 il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 22.06.2016 con contratto di lavoro subordinato, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, e con inquadramento al liv. 5 Ccnl Turismo Pubblici Esercizi, svolgendo le mansioni di cameriere di sala
- asseriva di aver lavorato dal lunedì al sabato per 9 ore al giorno e la domenica per
10 ore al giorno, osservando un orario di lavoro articolato su due turni (dalle 6:00 alle 16:00 o dalle 15:00 alle 24:00), per complessive 64 ore settimanali a fronte delle 40 ore contrattualmente previste. Si doleva, altresì, di aver lavorato, durante le festività, per 12 ore al giorno, di non aver goduto di riposo compensativo, nonché di aver subito la trattenuta di € 809,00 sulla busta paga di dicembre 2020 corrispondente ad acconti mai percepiti. Il ricorrente lamentava, inoltre, di essere stato demansionato dopo aver fatto valere le proprie pretese a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, con assegnazione allo svolgimento di attività di giardiniere a decorrere dal 21.03.2022.
Pertanto, agiva in giudizio per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 48.713,65 (di cui € 809,00 a titolo di trattenuta indebita sulla busta paga di dicembre 2020) per differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario effettivamente prestato e non retribuito nel periodo lavorativo dal 22.06.2016 al 01.10.2021, oltre accessori e spese di lite, nonché per sentir dichiarare nullo o illegittimo il demansionamento operato dalla con lettera del 21.03.2022 con conseguente diritto del ricorrente CP_1 all'adibizione a mansioni di cameriere di sala.
Si costituiva in giudizio la la quale, con propria memoria, Controparte_1 contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo di testimoni e, a seguito del deposito di note conclusionali e di discussione orale, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare, deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente in ordine al preteso accertamento dell'illegittimità della condotta di demansionamento asseritamente posta in essere nei suoi confronti dalla società convenuta.
Difatti, in relazione al denunciato demansionamento il ricorrente si limitava a richiedere, previo accertamento dell'illegittimità del comportamento datoriale, di dichiarare il suo diritto all'adibizione alle mansioni di cameriere di sala, senza articolare alcuna domanda risarcitoria sul punto.
Ebbene, si osserva in proposito che, nelle more del giudizio, in data 19.09.2023, interveniva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente avverso il quale il proponeva ricorso. Il relativo giudizio (Rg 8228/2023) si Parte_1 concludeva con la sottoscrizione di verbale di conciliazione delle parti in forza del quale il accettava il licenziamento a fronte del pagamento della somma di Parte_1
€ 12.219,36 lordi.
In proposito si osserva che, tra le condizioni dell'azione, indispensabili per poter agire in giudizio, rientra l'interesse ad agire.
In particolare, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione che deve permanere fino al momento della decisione, va individuato nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire, per poter essere ritenuto sussistente, deve possedere i caratteri della concretezza ed attualità, nel senso che deve potersi prospettare una lesione concreta ed attuale alla sfera giuridica del ricorrente con effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dal provvedimento giurisdizionale.
In senso conforme la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'interesse ad agire, che deve essere concreto ed attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché
l'indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromesso e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23037/2023).
Pertanto, l'accertata carenza di interesse ad agire sopravvenuta nelle more del giudizio in ragione del mutamento della situazione fattuale, al pari del venir meno del fondamento giuridico della pretesa azionata in giudizio, precludono un accertamento nel merito della controversia, consentendo soltanto una pronuncia di mero rito.
Pertanto, essendo allo stato cessato il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta deve ritenersi che alcuna utilità trarrebbe il in assenza di Parte_1 pretese risarcitorie, dall'accertamento dell'illegittimità del demansionamento con relativo diritto alla riassegnazione alle mansioni di cameriere di sala.
Il mutamento della situazione di fatto (sub specie di cessazione del rapporto di lavoro) ha determinato il venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in merito all'accertamento dell'illegittimità del demansionamento rendendo priva di utilità, in assenza di domanda risarcitoria, qualunque pronuncia di merito sul punto.
Tanto premesso, con riferimento al preteso diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario in relazione al periodo giugno 2016 -ottobre
2021, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza in materia di riparto dell'onere probatorio ha chiarito che “a norma del comma 1 dell'art. 2697 c.c. incombe al lavoratore l'onere di fornire la prova della prestazione del lavoro straordinario (o supplementare), nonché del maggior numero annuale delle giornate lavorative da computare per la determinazione dell'importo delle differenze retributive pretese” (Cassazione civile sez. lav., 21/03/1980, n.1917; Cfr. Cass. n.8006/98, n.1389/03, n.12434/06).
Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce per la corresponsione delle differenze retributive l'onere di provare non solo l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche che essa si è protratta oltre il limite dell'orario contrattualmente previsto, nonché l'effettiva consistenza di tale superamento e la sua collocazione cronologica, al fine di consentire la quantificazione della differenza retributiva, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni equitative.
L'attività istruttoria non ha fatto emergere in maniera sufficientemente chiara e dettagliata se e di quanto sia stato superato l'orario di lavoro nel corso dell'ampio arco di tempo considerato.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il ricorrente ha lavorato per la società convenuta, con mansioni di cameriere di sala, nel periodo dal 22.06.2016 al 01.10.2021 e che, in tale arco temporale ha lavorato dal lunedì al sabato per
6.40 ore al giorno con articolazione dell'orario di lavoro su tre turni con inizio, rispettivamente, alle ore 06:00, alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Ciò per complessive
40 ore settimanali, come contrattualmente pattuito (cfr. dich. teste , cugina Tes_1 del ricorrente, che confermava gli orari lavorativi e i turni come indicati dalla convenuta;
cfr. Teste , comune alle parti “confermo le circostanze 4 Testimone_2
e 5 della memoria;
ha goduto di riposi compensativi;
il ricorrente dal 2016 Parte_1 al 2018 ha lavorato presso il Relais TÒ, poi ricordo che è stato spostato ma non ricordo dove, comunque sia presso TÒ sia presso SP (…) mi recavo ogni giorno presso le strutture gestite dalla società. Inizialmente ero sempre presso il Relais TÒ
e, successivamente, da maggio 2018 mi sono recata mezza giornata presso il predetto Relais TÒ e l'altra mezza giornata alternativamente presso il SP o
l'hotel Europa ogni giorno. Se il ricorrente la presente in struttura lo incrociavo ma, come per tutti gli altri dipendenti, non lo vedevo personalmente quando entrava e quando usciva. Dico meglio, lo incrociavo se era in sala la mattina perché stava servendo le colazioni e all'una non c'era più e, per quanto mi consta, significa che era andato via e non lo vedevo più lavorare. Io visionavo i registri di ingresso e uscita in quanto addetta all'amministrazione, pertanto, so che il ricorrente ha lavorato per 6 ore e 40 minuti al giorno. I registri vengono firmati dai dipendenti. Nel caso in cui i dipendenti osservassero un orario minore o maggiore ciascun caporeparto provvedeva a segnalarlo”; cfr. dich. “Ho conosciuto il ricorrente che Testimone_3 ha lavorato con me per circa 3/4 anni, poi è stato trasferito in altra struttura gestita dalla società se ben ricordo è stato trasferito nel 2022. Confermo la circostanza tre della memoria difensiva;
confermo che ha prestato attività per sei ore e 40 Parte_1 al giorno per sei giorni a settimana e un giorno di riposo;
Effettuava mezz'ora di pausa per turno;
capitava di effettuare un lavoro in eccesso sull'orario prestabilito che poi veniva recuperato in compensazione con i riposi. Si trattava in media di una mezz'oretta di lavoro straordinario saltuariamente, dico meglio, ciò poteva avvenire occasionalmente circa una volta a settimana (…) è stato adibito quale Parte_1 cameriere del buffet allestito per detti militari la sera a cena punto preciso che la durata di detto servizio era delle 18 alle 21:30 circa e comunque ricompreso nell'orario del turno di lavoro del ricorrente.se non era di turno la sera si occupava del servizio colazione”).
Le dichiarazioni rese sul punto possono ritenersi attendibili e, dunque, idonee a sostenere la decisione in giudizio, in quanto non discordanti tra loro, anche con riguardo a quanto riferito dal teste comune alle parti ( ). Testimone_2
In senso contrario, unicamente il teste ha riferito che il ricorrente Testimone_4 lavorava oltre le 40 ore settimanali contrattualmente stabilite, confermando l'orario lavorativo (su due turni dalle 06.00 alle 16.00 o dalle 15.00 alle 24.00) riferito dal ricorrente, nonché lo svolgimento di 12 ore al giorno nei periodi festivi e il lavoro per 10 ore la domenica. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni rese dal predetto teste non sono sufficienti a far ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario in quanto il ha lavorato con il ricorrente unicamente dal Tes_4
2019 in poi e, dunque, non ha potuto riferire in relazione all'intero periodo lavorativo a decorrere dal 22.06.2016 oggetto del presente giudizio. Inoltre, le dichiarazioni fornite erano generiche e non consentivano di quantificare il lavoro straordinario effettivamente prestato (“ durante la maggior parte delle Parte_1 festività lavorava per 12 ore al giorno anche io svolgevo gli stessi orari;
a volte i riposi compensativi venivano spostati o cancellati e non ne fruivamo”). Le dichiarazioni rese, inoltre, erano contraddittorie in quanto il teste, pur dichiarando di lavorare sugli stessi turni del ricorrente e di osservare lo stesso orario non sapeva riferire quali fossero i turni svolti dal ricorrente (“confermo gli orari indicati nella circostanza
c del ricorso tanto so poiché io osservavo gli stessi orari (…) non ricordo i turni del signor né i suoi riposi ma ero presente perché come ho già detto spesso Parte_1 avevamo gli stessi turni”). Pertanto, quanto riferito dal teste non è sufficiente né determinante ai fini Tes_4 della prova del lavoro straordinario da parte del ricorrente in quanto le sue dichiarazioni non risultano confermate da altri testi, si riferiscono solo ad un periodo dell'arco temporale dedotto in ricorso (dal 2019) e non consentono di determinare in termini quantitativi il lavoro straordinario prestato dal ricorrente in ragione della genericità dei riferimenti temporali.
Tali dichiarazioni, non corredate da ulteriori riscontri testimoniali in senso conforme né da prove documentali, non sono sufficienti a far ritenere raggiunta la prova del lavoro straordinario secondo i parametri forniti dalla giurisprudenza richiamata.
Con riferimento, infine, alla pretesa restituzione della trattenuta dell'importo di €
809,00 operata sulla busta paga di dicembre 2020 dall'istruttoria svolta è emerso che tale trattenuta derivava da un errore nell'erogazione degli acconti ai dipendenti a titolo di retribuzione della quattordicesima mensilità (cfr. dich. teste che, Tes_2 in qualità di addetta all'amministrazione, confermava la circostanza 7 della memoria). La predetta somma, come si evince dalla documentazione in atti, veniva già restituita al ricorrente nelle more del giudizio (cfr. bonifico del dicembre 2022 all. 2 resist.).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio sono compensate per 2/3 in ragione del sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente in relazione alla domanda relativa al demansionamento per motivi causalmente non riconducibili allo stesso, nonché in considerazione dell'intervenuta restituzione della trattenuta di € 809,00, da parte della convenuta, in data successiva al deposito del ricorso. Per la parte residua, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità del demansionamento;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.543,00, così compensate per 2/3, da corrispondere in favore della convenuta, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 10.12.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrenti
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.05.2022 il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 22.06.2016 con contratto di lavoro subordinato, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, e con inquadramento al liv. 5 Ccnl Turismo Pubblici Esercizi, svolgendo le mansioni di cameriere di sala
- asseriva di aver lavorato dal lunedì al sabato per 9 ore al giorno e la domenica per
10 ore al giorno, osservando un orario di lavoro articolato su due turni (dalle 6:00 alle 16:00 o dalle 15:00 alle 24:00), per complessive 64 ore settimanali a fronte delle 40 ore contrattualmente previste. Si doleva, altresì, di aver lavorato, durante le festività, per 12 ore al giorno, di non aver goduto di riposo compensativo, nonché di aver subito la trattenuta di € 809,00 sulla busta paga di dicembre 2020 corrispondente ad acconti mai percepiti. Il ricorrente lamentava, inoltre, di essere stato demansionato dopo aver fatto valere le proprie pretese a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, con assegnazione allo svolgimento di attività di giardiniere a decorrere dal 21.03.2022.
Pertanto, agiva in giudizio per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 48.713,65 (di cui € 809,00 a titolo di trattenuta indebita sulla busta paga di dicembre 2020) per differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario effettivamente prestato e non retribuito nel periodo lavorativo dal 22.06.2016 al 01.10.2021, oltre accessori e spese di lite, nonché per sentir dichiarare nullo o illegittimo il demansionamento operato dalla con lettera del 21.03.2022 con conseguente diritto del ricorrente CP_1 all'adibizione a mansioni di cameriere di sala.
Si costituiva in giudizio la la quale, con propria memoria, Controparte_1 contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo di testimoni e, a seguito del deposito di note conclusionali e di discussione orale, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare, deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente in ordine al preteso accertamento dell'illegittimità della condotta di demansionamento asseritamente posta in essere nei suoi confronti dalla società convenuta.
Difatti, in relazione al denunciato demansionamento il ricorrente si limitava a richiedere, previo accertamento dell'illegittimità del comportamento datoriale, di dichiarare il suo diritto all'adibizione alle mansioni di cameriere di sala, senza articolare alcuna domanda risarcitoria sul punto.
Ebbene, si osserva in proposito che, nelle more del giudizio, in data 19.09.2023, interveniva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente avverso il quale il proponeva ricorso. Il relativo giudizio (Rg 8228/2023) si Parte_1 concludeva con la sottoscrizione di verbale di conciliazione delle parti in forza del quale il accettava il licenziamento a fronte del pagamento della somma di Parte_1
€ 12.219,36 lordi.
In proposito si osserva che, tra le condizioni dell'azione, indispensabili per poter agire in giudizio, rientra l'interesse ad agire.
In particolare, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione che deve permanere fino al momento della decisione, va individuato nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire, per poter essere ritenuto sussistente, deve possedere i caratteri della concretezza ed attualità, nel senso che deve potersi prospettare una lesione concreta ed attuale alla sfera giuridica del ricorrente con effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dal provvedimento giurisdizionale.
In senso conforme la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'interesse ad agire, che deve essere concreto ed attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché
l'indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromesso e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23037/2023).
Pertanto, l'accertata carenza di interesse ad agire sopravvenuta nelle more del giudizio in ragione del mutamento della situazione fattuale, al pari del venir meno del fondamento giuridico della pretesa azionata in giudizio, precludono un accertamento nel merito della controversia, consentendo soltanto una pronuncia di mero rito.
Pertanto, essendo allo stato cessato il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta deve ritenersi che alcuna utilità trarrebbe il in assenza di Parte_1 pretese risarcitorie, dall'accertamento dell'illegittimità del demansionamento con relativo diritto alla riassegnazione alle mansioni di cameriere di sala.
Il mutamento della situazione di fatto (sub specie di cessazione del rapporto di lavoro) ha determinato il venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in merito all'accertamento dell'illegittimità del demansionamento rendendo priva di utilità, in assenza di domanda risarcitoria, qualunque pronuncia di merito sul punto.
Tanto premesso, con riferimento al preteso diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario in relazione al periodo giugno 2016 -ottobre
2021, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza in materia di riparto dell'onere probatorio ha chiarito che “a norma del comma 1 dell'art. 2697 c.c. incombe al lavoratore l'onere di fornire la prova della prestazione del lavoro straordinario (o supplementare), nonché del maggior numero annuale delle giornate lavorative da computare per la determinazione dell'importo delle differenze retributive pretese” (Cassazione civile sez. lav., 21/03/1980, n.1917; Cfr. Cass. n.8006/98, n.1389/03, n.12434/06).
Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce per la corresponsione delle differenze retributive l'onere di provare non solo l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche che essa si è protratta oltre il limite dell'orario contrattualmente previsto, nonché l'effettiva consistenza di tale superamento e la sua collocazione cronologica, al fine di consentire la quantificazione della differenza retributiva, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni equitative.
L'attività istruttoria non ha fatto emergere in maniera sufficientemente chiara e dettagliata se e di quanto sia stato superato l'orario di lavoro nel corso dell'ampio arco di tempo considerato.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il ricorrente ha lavorato per la società convenuta, con mansioni di cameriere di sala, nel periodo dal 22.06.2016 al 01.10.2021 e che, in tale arco temporale ha lavorato dal lunedì al sabato per
6.40 ore al giorno con articolazione dell'orario di lavoro su tre turni con inizio, rispettivamente, alle ore 06:00, alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Ciò per complessive
40 ore settimanali, come contrattualmente pattuito (cfr. dich. teste , cugina Tes_1 del ricorrente, che confermava gli orari lavorativi e i turni come indicati dalla convenuta;
cfr. Teste , comune alle parti “confermo le circostanze 4 Testimone_2
e 5 della memoria;
ha goduto di riposi compensativi;
il ricorrente dal 2016 Parte_1 al 2018 ha lavorato presso il Relais TÒ, poi ricordo che è stato spostato ma non ricordo dove, comunque sia presso TÒ sia presso SP (…) mi recavo ogni giorno presso le strutture gestite dalla società. Inizialmente ero sempre presso il Relais TÒ
e, successivamente, da maggio 2018 mi sono recata mezza giornata presso il predetto Relais TÒ e l'altra mezza giornata alternativamente presso il SP o
l'hotel Europa ogni giorno. Se il ricorrente la presente in struttura lo incrociavo ma, come per tutti gli altri dipendenti, non lo vedevo personalmente quando entrava e quando usciva. Dico meglio, lo incrociavo se era in sala la mattina perché stava servendo le colazioni e all'una non c'era più e, per quanto mi consta, significa che era andato via e non lo vedevo più lavorare. Io visionavo i registri di ingresso e uscita in quanto addetta all'amministrazione, pertanto, so che il ricorrente ha lavorato per 6 ore e 40 minuti al giorno. I registri vengono firmati dai dipendenti. Nel caso in cui i dipendenti osservassero un orario minore o maggiore ciascun caporeparto provvedeva a segnalarlo”; cfr. dich. “Ho conosciuto il ricorrente che Testimone_3 ha lavorato con me per circa 3/4 anni, poi è stato trasferito in altra struttura gestita dalla società se ben ricordo è stato trasferito nel 2022. Confermo la circostanza tre della memoria difensiva;
confermo che ha prestato attività per sei ore e 40 Parte_1 al giorno per sei giorni a settimana e un giorno di riposo;
Effettuava mezz'ora di pausa per turno;
capitava di effettuare un lavoro in eccesso sull'orario prestabilito che poi veniva recuperato in compensazione con i riposi. Si trattava in media di una mezz'oretta di lavoro straordinario saltuariamente, dico meglio, ciò poteva avvenire occasionalmente circa una volta a settimana (…) è stato adibito quale Parte_1 cameriere del buffet allestito per detti militari la sera a cena punto preciso che la durata di detto servizio era delle 18 alle 21:30 circa e comunque ricompreso nell'orario del turno di lavoro del ricorrente.se non era di turno la sera si occupava del servizio colazione”).
Le dichiarazioni rese sul punto possono ritenersi attendibili e, dunque, idonee a sostenere la decisione in giudizio, in quanto non discordanti tra loro, anche con riguardo a quanto riferito dal teste comune alle parti ( ). Testimone_2
In senso contrario, unicamente il teste ha riferito che il ricorrente Testimone_4 lavorava oltre le 40 ore settimanali contrattualmente stabilite, confermando l'orario lavorativo (su due turni dalle 06.00 alle 16.00 o dalle 15.00 alle 24.00) riferito dal ricorrente, nonché lo svolgimento di 12 ore al giorno nei periodi festivi e il lavoro per 10 ore la domenica. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni rese dal predetto teste non sono sufficienti a far ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario in quanto il ha lavorato con il ricorrente unicamente dal Tes_4
2019 in poi e, dunque, non ha potuto riferire in relazione all'intero periodo lavorativo a decorrere dal 22.06.2016 oggetto del presente giudizio. Inoltre, le dichiarazioni fornite erano generiche e non consentivano di quantificare il lavoro straordinario effettivamente prestato (“ durante la maggior parte delle Parte_1 festività lavorava per 12 ore al giorno anche io svolgevo gli stessi orari;
a volte i riposi compensativi venivano spostati o cancellati e non ne fruivamo”). Le dichiarazioni rese, inoltre, erano contraddittorie in quanto il teste, pur dichiarando di lavorare sugli stessi turni del ricorrente e di osservare lo stesso orario non sapeva riferire quali fossero i turni svolti dal ricorrente (“confermo gli orari indicati nella circostanza
c del ricorso tanto so poiché io osservavo gli stessi orari (…) non ricordo i turni del signor né i suoi riposi ma ero presente perché come ho già detto spesso Parte_1 avevamo gli stessi turni”). Pertanto, quanto riferito dal teste non è sufficiente né determinante ai fini Tes_4 della prova del lavoro straordinario da parte del ricorrente in quanto le sue dichiarazioni non risultano confermate da altri testi, si riferiscono solo ad un periodo dell'arco temporale dedotto in ricorso (dal 2019) e non consentono di determinare in termini quantitativi il lavoro straordinario prestato dal ricorrente in ragione della genericità dei riferimenti temporali.
Tali dichiarazioni, non corredate da ulteriori riscontri testimoniali in senso conforme né da prove documentali, non sono sufficienti a far ritenere raggiunta la prova del lavoro straordinario secondo i parametri forniti dalla giurisprudenza richiamata.
Con riferimento, infine, alla pretesa restituzione della trattenuta dell'importo di €
809,00 operata sulla busta paga di dicembre 2020 dall'istruttoria svolta è emerso che tale trattenuta derivava da un errore nell'erogazione degli acconti ai dipendenti a titolo di retribuzione della quattordicesima mensilità (cfr. dich. teste che, Tes_2 in qualità di addetta all'amministrazione, confermava la circostanza 7 della memoria). La predetta somma, come si evince dalla documentazione in atti, veniva già restituita al ricorrente nelle more del giudizio (cfr. bonifico del dicembre 2022 all. 2 resist.).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio sono compensate per 2/3 in ragione del sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente in relazione alla domanda relativa al demansionamento per motivi causalmente non riconducibili allo stesso, nonché in considerazione dell'intervenuta restituzione della trattenuta di € 809,00, da parte della convenuta, in data successiva al deposito del ricorso. Per la parte residua, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità del demansionamento;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.543,00, così compensate per 2/3, da corrispondere in favore della convenuta, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli