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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5556/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maurizio Minnicelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 29.11.2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso il provvedimento che aveva disposto il diniego del beneficio del reddito di cittadinanza, già riconosciuto e percepito regolarmente fino all'estate del 2022.
Rappresentava come il rigetto fosse stato comunicato informalmente tramite SMS, senza successiva notifica formale e contestuale motivazione scritta che lo stesso, solo successivamente aveva appreso fosse da ricondurre alla condanna definitiva per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., co. 2 (di cui allegata sentenza) emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 27.5.2021, che ne aveva ridotto la pena iniziale a mesi 1 di reclusione ed €
60 di multa.
Pertanto, sostenendo il difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 3 della Legge
n. 241/1990 nonché l'erroneità della determinazione assunta dall' , stante l'asserita CP_1 sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter fruire del beneficio rivendicato e considerando la condanna per fatto di particolare tenuità ritenuto, in quanto tale, non rientrante tra quelli ostativi previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza, come modificata dalla L. 234/2021, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del prefato provvedimento di revoca.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e, pertanto, se ne dichiara la CP_1 contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto di come parte ricorrente abbia adeguatamente assunto posizione e approntato la propria difesa, contestando la ragione ostativa ad origine del provvedimento di diniego della precitata richiesta di sostegno economico, sebbene solo informalmente appresa.
Alla luce della normativa vigente, però, la domanda proposta appare infondata e non può essere accolta nel merito.
L'art. 1, co. 75 della legge n. 234/2021, infatti, esclude la concessione del reddito di cittadinanza ove i richiedenti o gli altri componenti del nucleo familiare risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui dall'art. 7, commi da 1 a 3 del D.L. 4/2019.
Ora, l'attestazione dello stesso ricorrente conferma la legittimità del provvedimento di rigetto qui contestato.
Nel caso di specie, a fronte dell'inferta condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. (aggiunto dalla legge n. 234/21 all'elenco di reati indicati dalla norma originaria come ostativi alla concessione del beneficio) non si ravvisa alcuna irragionevolezza del provvedimento adottato dall'istituto, in quanto si tratta pur sempre di un reato che mette in dubbio le qualità morali del richiedente che, per l'attività delittuosa che implica, viene ritenuto evidentemente in contrasto con la possibilità di seguire un percorso di inserimento nel mercato del lavoro
(così Trib. Roma, sez. lav. 11.8.2023 n. 6062, in Redazione Giuffrè 2024, in parte motiva) indipendentemente da qualunque valutazione di gravità o di particolare tenuità del fatto.
Infatti, esiste un automatismo nell'esclusione dal reddito di cittadinanza che esclude qualsivoglia forma di valutazione soggettiva, basandosi semplicemente solo sulla definitività della condanna penale che, nel caso di specie, non risulta esser stata impugnata in ultima istanza.
Ciò detto, va comunque escluso che possa essere valorizzata, a fini di prova, la contumacia della parte convenuta. In effetti, la Corte di Cassazione chiarisce che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25 Anno 2025 “La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n.
10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore,
e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982,
n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass.
11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985,
n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
In conclusione, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché, come detto, la mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta, regolarmente citata, non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente.
Nel caso de quo, la parte ha riscontrato soltanto il diniego del beneficio del reddito di cittadinanza non riuscendo a sostenere adeguatamente l'imputata erroneità della determinazione dell' , sull'assunto dell'asserita sussistenza di tutti i requisiti per poter CP_1 fruire del beneficio rivendicato in considerazione di condanna ritenuta di particolare tenuità.
Dunque, sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda deve essere respinta.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maurizio Minnicelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 29.11.2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso il provvedimento che aveva disposto il diniego del beneficio del reddito di cittadinanza, già riconosciuto e percepito regolarmente fino all'estate del 2022.
Rappresentava come il rigetto fosse stato comunicato informalmente tramite SMS, senza successiva notifica formale e contestuale motivazione scritta che lo stesso, solo successivamente aveva appreso fosse da ricondurre alla condanna definitiva per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., co. 2 (di cui allegata sentenza) emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 27.5.2021, che ne aveva ridotto la pena iniziale a mesi 1 di reclusione ed €
60 di multa.
Pertanto, sostenendo il difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 3 della Legge
n. 241/1990 nonché l'erroneità della determinazione assunta dall' , stante l'asserita CP_1 sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter fruire del beneficio rivendicato e considerando la condanna per fatto di particolare tenuità ritenuto, in quanto tale, non rientrante tra quelli ostativi previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza, come modificata dalla L. 234/2021, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del prefato provvedimento di revoca.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e, pertanto, se ne dichiara la CP_1 contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto di come parte ricorrente abbia adeguatamente assunto posizione e approntato la propria difesa, contestando la ragione ostativa ad origine del provvedimento di diniego della precitata richiesta di sostegno economico, sebbene solo informalmente appresa.
Alla luce della normativa vigente, però, la domanda proposta appare infondata e non può essere accolta nel merito.
L'art. 1, co. 75 della legge n. 234/2021, infatti, esclude la concessione del reddito di cittadinanza ove i richiedenti o gli altri componenti del nucleo familiare risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui dall'art. 7, commi da 1 a 3 del D.L. 4/2019.
Ora, l'attestazione dello stesso ricorrente conferma la legittimità del provvedimento di rigetto qui contestato.
Nel caso di specie, a fronte dell'inferta condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. (aggiunto dalla legge n. 234/21 all'elenco di reati indicati dalla norma originaria come ostativi alla concessione del beneficio) non si ravvisa alcuna irragionevolezza del provvedimento adottato dall'istituto, in quanto si tratta pur sempre di un reato che mette in dubbio le qualità morali del richiedente che, per l'attività delittuosa che implica, viene ritenuto evidentemente in contrasto con la possibilità di seguire un percorso di inserimento nel mercato del lavoro
(così Trib. Roma, sez. lav. 11.8.2023 n. 6062, in Redazione Giuffrè 2024, in parte motiva) indipendentemente da qualunque valutazione di gravità o di particolare tenuità del fatto.
Infatti, esiste un automatismo nell'esclusione dal reddito di cittadinanza che esclude qualsivoglia forma di valutazione soggettiva, basandosi semplicemente solo sulla definitività della condanna penale che, nel caso di specie, non risulta esser stata impugnata in ultima istanza.
Ciò detto, va comunque escluso che possa essere valorizzata, a fini di prova, la contumacia della parte convenuta. In effetti, la Corte di Cassazione chiarisce che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25 Anno 2025 “La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n.
10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore,
e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982,
n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass.
11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985,
n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
In conclusione, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché, come detto, la mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta, regolarmente citata, non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente.
Nel caso de quo, la parte ha riscontrato soltanto il diniego del beneficio del reddito di cittadinanza non riuscendo a sostenere adeguatamente l'imputata erroneità della determinazione dell' , sull'assunto dell'asserita sussistenza di tutti i requisiti per poter CP_1 fruire del beneficio rivendicato in considerazione di condanna ritenuta di particolare tenuità.
Dunque, sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda deve essere respinta.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.