Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2025, n. 28701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28701 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 18849/2020 Numero sezionale 2470/2025
Numero di raccolta generale 28701/2025
Data pubblicazione 30/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
R.G.N. 18849/20
AL TO
Presidente rel.
U.P.
NC PICARO
- Consigliere
RA BE AR
- Consigliere
16/10/2025
ES AN
- Consigliere
Cristina AMATO
- Consigliere
Contratti - annullabilità
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18849/2020) proposto da: UL OC e UL AN (quest'ultimo sia in proprio che quale unico erede legittimo di LI CA), rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Carlo Porrati e Ennio Luponio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Piazzale Don Minzoni, n. 9;
contro
- ricorrenti -
MO BI, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'Avv. Simone Ciccotti e domiciliato digitalmente presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 540/2019, pubblicata il 25 marzo 2019 (non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Presidente relatore AL Carrato;
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Numero registro generale 18849/2020 Numero sezionale 2470/2025
Numero di raccolta generale 28701/2025 viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal
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P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., che ha chiesto il rigetto integrale del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell'interesse di entrambe le parti;
sentito, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. Simone Ciccotti per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. BI IM, figlio di AN IM e unico erede di quest'ultimo, convenne in giudizio con atto di citazione del gennaio 1998, dinanzi al Tribunale di Alessandria, FR GI, CA LI e NZ GI, quest'ultimo anche quale legale rappresentante dell'allora minore FR GI, chiedendo: - che venisse dichiarato nullo o annullato per incapacità del venditore l'atto pubblico (rogito 31.03.1994 rep. 45452 notaio Bailo) con cui il padre aveva venduto a GI NZ FR (nipote della LI), allora minorenne, e perciò rappresentato dal padre NZ GI, la nuda proprietà dell'immobile sito in Novi Ligure, via IV Novembre 20, con riserva d'usufrutto e dopo la sua morte, in favore di CA LI e di GI NZ (figlio della LI e padre di GI FR), con diritto di accrescimento a vantaggio del più longevo dei due (e non successivamente); - che la vendita della nuda proprietà fosse comunque dichiarata inesistente o nulla ovvero annullata per mancanza dei requisiti essenziali della vendita, di pattuizione del prezzo e del pagamento, nonché per dolo;
- che, inoltre, fosse dichiarata l'inesistenza o nullità della costituzione dell'usufrutto e/o il suo annullamento per vizio di
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forma e mancanza di consenso da parte dei beneficiari о comunque doversi intendere lo stesso revocato, nonché dichiararsi la simulazione dell'atto di vendita, così reintegrandosi il patrimonio del "de cuius", ridursi l'atto di disposizione testamentaria del 31/03/1994 per lesione della quota di legittima.
1.1. I convenuti si costituirono in giudizio contestando le avverse deduzioni, instando per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedevano che venisse riconosciuto il diritto di usufrutto in favore di CA LI e, alla sua morte, di FR GI, per come disposto nel testamento olografo da AN IM (pubblicato il 10/04/1998).
1.2. Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria - nel corso della quale veniva acquisita la relazione di consulenza tecnica medico-legale, la quale aveva accertato la capacità di intendere e volere del AN IM nel separato giudizio concernente l'impugnazione del testamento olografo di costui e l'azione di annullamento e riduzioni delle relative disposizioni - dichiarò, con sentenza n. 811/2007, dopo aver dato atto della rilevata validità ed efficacia del suddetto testamento nella distinta causa, inammissibili le domande attoree aventi ad oggetto la costituzione di usufrutto per mancanza d'interesse dell'attore, poiché l'atto era stato sul punto superato dal testamento, a fronte, per l'appunto, del rigetto dell'impugnativa dello stesso. Quanto alla nuda proprietà alienata, pur sussistendo l'interesse del IM BI, poiché al riguardo il testamento nulla aveva disposto, la domanda venne rigettata avendo il citato Tribunale raggiunto il convincimento che l'alienante fosse stato capace d'intendere e volere. Si ritenne, altresì, che la domanda d'annullamento per dolo era rimasta sfornita di prova, così come ugualmente infondata era da ritenersi la domanda di nullità per mancata pattuizione del prezzo e riguardante la provenienza del denaro. Si dichiarò, inoltre, che la simulazione non poteva essere
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provata senza limiti e l'erede non avrebbe potuto considerarsi terzo, ragion per cui occorreva la controdichiarazione, risultata invece difettante. Si ritenne tardiva la domanda di nullità per illiceità della causa avanzata solo in comparsa conclusionale.
2. Decidendo sul gravame interposto dal IM BI e nella costituzione di LI CA e GI FR, la Corte di appello di Torino riformò - con la sentenza n. 305/2010 - la decisione di primo grado sulla base dei seguenti argomenti: (a) l'atto di compravendita era affetto da nullità poiché la cessione della nuda proprietà dissimulava un contratto di donazione da dichiararsi nullo per difetto della necessaria forma scritta (trattavasi di simulazione relativa con riferimento all'effettiva natura del contratto e la prova si ricavava dal dimostrato apparente pagamento del prezzo); (b) la disposizione concernente l'usufrutto doveva considerarsi nulla per due ordini di ragioni: si trattava di una disposizione testamentaria (il negozio riportava la clausola "legato d'usufrutto"); era stata prevista la trasmissione di esso oltre la morte dell'usufruttuario;
-
(c) l'appellante aveva interesse a contestare la disposizione riguardante l'usufrutto, occorrendo che essa fosse esaminata "nel complessivo assetto negoziale e tenuto conto che la causa testamentaria non era ancora passata in giudicato".
3. La Corte di cassazione adita da GI NZ, GI FR e LI CA con ricorso avverso la su citata pronuncia di appello, accoglieva, con la sentenza n. 7710/2016, il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassò la sentenza di secondo grado. Con riferimento alle ragioni dell'accoglimento della prima censura questa Corte espose: <<Per come
ricostruita
nell'impugnata sentenza della Corte torinese, la disposizione
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contenuta nel contratto di compravendita del 31 marzo 1994 era così formulata: "riservando esso venditore l'usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé per la signora LI CA ... e per il signor GI NZ sopra comparso, con diritto di accrescimento al più longevo dei due e non successivamente". Si tratterebbe, allora, della costituzione per atto inter vivos, diverso dalla donazione, di un usufrutto successivo <improprio», avendo il venditore riservato l'usufrutto sull'immobile alienato a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di terzi, come espressamente consentito dall'art. 796 c.c. per la donazione. Tale fattispecie negoziale è cosa diversa dall'usufrutto successivo vietato dall'art. 698 c.c., norma che si ricollega al divieto di ordine pubblico della sostituzione fedecommissaria, nascendo dall'esigenza di evitare che siano frapposti ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l'imposizione di vincoli di durata assai lunga o indeterminata (Cass. 14 maggio 1962, n. 1024; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20788). L'usufrutto successivo improprio, costituito con compravendita (o con altri atti onerosi inter vivos), si reputa, infatti, sottratto al divieto posto dall'art. 698 c.c. per gli atti mortis causa, poiché l'atto costitutivo iniziale vale ai fini dell'acquisto dell'usufrutto soltanto se frutto dell'incontro della volontà di tutte le parti, o comunque perché la fattispecie negoziale necessaria per la costituzione dei vari usufrutti si avrebbe già per perfezionata con la conclusione del contratto, costituendosi automaticamente i diritti nel momento in cui muore il precedente usufruttuario, sicché non si configurerebbe un negozio mortis causa, essendo la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale, e non causale rispetto alla produzione degli effetti. La riserva di usufrutto a favore di un terzo viene ricostruita о come alienazione della piena proprietà dall'alienante all'acquirente, con contestuale costituzione dell'usufrutto a favore del terzo, da parte dell'acquirente promittente, ex art. 1411 c.c., ovvero, prevalentemente, come
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negozio duplice, uno di alienazione della dall'alienante all'acquirente e l'altro come contratto di costituzione di usufrutto, o come proposta di contratto di costituzione di usufrutto tra alienante e terzo. Se l'alienante abbia previsto una riserva di usufrutto per sé, il terzo acquisterà l'usufrutto, quindi, al verificarsi di un termine iniziale o di una condizione sospensiva, ovvero dopo la morte dell'alienante che si è riservato l'usufrutto ed alla condizione della premorienza dell'alienante al terzo riservatario dell'usufrutto (cfr. Cass. 24 luglio 1975, n. 2899). Agli effetti processuali, tuttavia, sia che si intenda il terzo riservatario dell'usufrutto quale terzo ex art. 1411 c.c. rispetto al contratto di alienazione della nuda proprietà, sia che lo si ritenga come parte dell'autonomo distinto contratto costitutivo del diritto reale su cosa altrui, una volta che lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di primo grado da chi domandi la nullità o l'annullamento dell'intera operazione contrattuale, si determina una situazione di litisconsorzio di carattere unitario, con la conseguenza che il giudizio di impugnazione si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c. (...)>>. Pertanto, con l'ordinanza di annullamento, questa Corte rilevava che GI NZ, già convenuto in primo grado, non era stato destinatario dell'atto di appello proposto dal IM BI, siccome notificato soltanto a GI FR e LI CA, malgrado la sentenza del Tribunale avesse pronunciato anche nei suoi confronti ed era stato, nondimeno, destinatario, nella sentenza resa alla Corte di appello il 3 marzo 2010, della statuizione dichiarativa della nullità della disposizione istitutiva di usufrutto in suo favore. Di conseguenza, poiché il GI NZ era da ritenersi litisconsorte necessario in una situazione di inscindibilità, sarebbe stato indispensabile integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti.
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4. IM BI riassunse la causa con atto di citazione iscritto a ruolo il 29/5/2017 e notificato il 19/5/2017 a GI FR e GI NZ, personalmente e presso il procuratore domiciliatario, dandosi atto del sopravvenuto decesso di CA LI. Con l'atto di riassunzione il IM BI reiterò le sue richieste di dichiarazione di nullità del controverso atto di compravendita e/o del suo annullamento per incapacità del IM AN, di dichiarare l'inesistenza o nullità dell'atto di vendita della nuda proprietà di cui al citato rogito e/o del suo annullamento per mancanza dei requisiti essenziali della vendita e per dolo, ovvero di dichiarare la sua inefficacia o simulazione, con integrazione del patrimonio dell'eredità del IM AN con l'immobile oggetto dell'atto di disposizione e, comunque, ridurlo per lesione della legittima. Si costituirono GI FR, in proprio e quale unico erede legittimo di CA NI, e GI NZ chiedendo che le domande avversarie fossero dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate.
4.1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza n. 540/2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, annullò l'atto pubblico di compravendita e di costituzione di usufrutto per incapacità di intendere e volere della parte venditrice;
dichiarò, pertanto, che al momento del decesso di IM AN l'immobile faceva ancora parte del patrimonio del "de cuius" IM AN.
5. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'appello di Torino emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione GI NZ e GI FR, affidato a dodici motivi. Ha resistito con controricorso l'intimato IM BI
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
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1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del procedimento e della sentenza per asserita violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.. Essi sostengono che il IM BI non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nei riguardi di GI NZ nel termine per la riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c. (nella specie, un anno, essendo stato il giudizio instaurato "ab origine" anteriormente al 4 luglio 2009), notificandogli, in data 19 maggio 2017, un secondo (dopo un primo rivolto ad altra sentenza relativa all'impugnazione testamentaria) atto di riassunzione riferito effettivamente alla sentenza del Tribunale di Alessandria n. 811/2007, il quale era però identico al precedente, salvo che per le conclusioni, riproduttive dell'atto di appello notificato dal IM il 20 febbraio 2008 ai soli GI FR e LI CA avverso la sentenza appena evocata.
1.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, ad di là della circostanza che nell'esposizione della censura non risulta riportato specificamente il contenuto per esteso del secondo atto di riassunzione, i ricorrenti non hanno indicato se e come la questione fu posta dinanzi al giudice di rinvio, la cui sentenza, invero, non discorre affatto di questo motivo di carattere processuale che avrebbe dovuto essere fatto valere in quella sede per far dichiarare, eventualmente, l'estinzione del giudizio di rinvio, nel quale si erano regolarmente costituiti gli stessi odierni ricorrenti, difendendosi anche nel merito (v., a tal proposito, il contenuto delle loro difese richiamate a pag. 12 della sentenza qui impugnata). Pertanto, detta questione deve considerarsi proposta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione. Alla stregua di tale sequenza processuale deve, allora, trovare applicazione il principio secondo cui l'estinzione del processo per
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asserita tardività dell'atto di riassunzione davanti al giudice di
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rinvio, ai sensi del previgente art. 307, comma 4, c.p.c.D(poiché ione 30/10/2025 come detto, il giudizio era iniziato prima del 4 luglio 2009) avrebbe dovuto essere eccepita prima di ogni altra difesa (cfr. Cass. n. 15483/2006 e Cass. n. 30994/2018), rilevandosi, inoltre, che, ai fini del perfezionamento della riassunzione del giudizio, è sufficiente la sussistenza di elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, mediante la notifica dell'atto di riassunzione, in quanto tale atto deve comunque ritenersi idoneo ai fine del raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Ed è quanto si è venuto a verificare proprio nel caso in esame, dal momento che gli attuali ricorrenti hanno dimostrato di aver ben compreso il contenuto e la riferibilità dell'atto di riassunzione all'oggetto della suddetta sentenza n. 811/2007 del Tribunale di Alessandria, manifestando come già rimarcato - compiutamente le loro difese anche nel merito, così rimanendo esclusa ogni violazione del principio del contraddittorio.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., poiché l'atto di citazione in riassunzione di BI IM, sia nella prima che nella seconda versione, non conteneva in realtà i motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria n. 811/2007. 2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento. Ancorché pure questa censura difetti di specificità dal momento che dal ricorso non emerge se, come e dove tale questione fosse stata proposta nel giudizio di rinvio (non risultando invero, anche a questo proposito, alcun riferimento nella sentenza qui impugnata), è appena il caso di evidenziare come la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23073/2014; Cass. 30529/2017) abbia stabilito che, per la validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della
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parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile anche solo "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima.
3. Con il terzo motivo si prospetta la supposta violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito violato il principio del contraddittorio nei confronti di GI NZ, che non essendo stato citato per il primo giudizio d'appello, non aveva conosciuto dei motivi d'impugnazione.
3.1. Questo motivo è manifestamente infondato poiché - proprio in virtù di quanto evidenziato in risposta ai precedenti motivi non si è venuta a configurare alcuna violazione dell'evocato principio del contraddittorio, posto che, a seguito della notificazione dell'atto di riassunzione della causa, il GI NZ era stato messo, in relazione al contenuto di detto atto, nelle condizioni di comprendere le domande dedotte in giudizio e le relative conclusioni rivolte anche nei suoi confronti, tanto è vero che come già evidenziato - si era difeso anche nel merito rispetto ai motivi riproposti dal riassumente.
4. Con il quarto ed il quinto motivo i ricorrenti denunciano, sotto due profili diversi, la nullità della sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., addebitando alla Corte di appello di avere pronunciato "extra petita", con lo statuire sugli originari motivi d'impugnazione non esposti in sede di riassunzione;
inoltre, per avere deciso difformemente dalle conclusioni esposte dalla parte riassumente in comparsa conclusionale, affermando trattarsi di mero refuso, frutto di confusione, che non doveva prendersi in considerazione, nonostante che il contenuto di tali conclusioni rilevano i ricorrenti avrebbe dovuto considerarsi comportante una vera e propria rinuncia alle domande.
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4.1. Entrambe le censure non colgono nel segno. La prima per le ragioni già espresse circa la sufficiente congruità del contenuto dei motivi dell'atto di riassunzione che aveva consentito al GI NZ di potersi comunque difendere nel merito - come, in effetti, è accaduto avuto riguardo all'impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria n. 811/2007 relativa all'impugnazione dell'atto di vendita del 31 marzo 1994. La seconda perché, pur avendo il IM BI provveduto ad inserire nella comparsa conclusionale le conclusioni riproduttive di quelle attinenti al primo atto di riassunzione, la sola materialità della confusione in detta comparsa non ha certamente determinato la manifestazione di una volontà neanche implicita - del riassumente di rinuncia alle conclusioni idoneamente rassegnate nella sede propria dell'udienza di precisazione delle conclusioni (come correttamente rilevato dalla Corte di appello piemontese: cfr. pag. 16 della sentenza, la quale ha proprio per effetto di una mera confusione, dovuta a mera disattenzione o sciatteria ritenuto che il richiamo, nella comparsa conclusionale, ad altra causa, non costituiva una requisito sostanziale dell'atto e che, quindi, le relative deduzioni non erano propriamente dal considerarsi implicanti una rinuncia alle conclusioni ritualmente rassegnate nell'apposita udienza a tale attività preposta). La Corte di rinvio ha, quindi, legittimamente, rilevato che corrispondendo le conclusioni rassegnate con foglio a parte all'udienza di precisazione delle stesse a quelle rassegnate sia nell'atto di riassunzione sia nel precedente appello, le non pertinenti conclusioni indicate in comparsa conclusionale non avrebbero dovuto essere considerate (anche, perché, le stesse svolgono, in generale, una funzione meramente illustrativa e, ove slegate dal contenuto delle conclusioni regolarmente precisate all'apposita udienza, devono considerarsi irrilevanti ai fini della
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decisione e, quindi, men che meno idonee a poter comportare una rinuncia a quelle propriamente dedotte in detta udienza).
5. Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata assumendo la violazione dell'art. 100 c.p.c., con riferimento all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.. A loro avviso non avrebbero potuto essere condivise le motivazioni in merito all'interesse ad agire di BI IM relativamente all'usufrutto dell'immobile dedotto in causa;
gli stessi giudici di secondo grado sarebbero incorsi in errore di fatto perché NZ GI non era figlio di CA LI, bensì genero di quest'ultima, mentre FR GI era, rispettivamente, figlio di NZ GI e nipote di CA LI. Di contro doveva condividersi l'assunto cui era giunto il giudice di prime cure, il quale aveva concluso ritenendo che le domande attoree relative alla costituzione di usufrutto e di riduzione dell'atto stesso, considerato dall'attore donazione, dovessero essere dichiarate inammissibili, anche a fronte del passaggio in giudicato di altra sentenza della Corte d'appello torinese che aveva rigettato la domanda di annullamento del testamento olografo di IM AN.
5.1. Il motivo è privo di pregio giuridico e va disatteso. Infatti, occorre rilevare che nell'atto "inter vivos" l'usufrutto era stato disposto in favore della LI e di GI NZ, con accrescimento al più longevo, nel mentre con il testamento solo in favore della LI, con la conseguenza che l'interesse del IM BI non appariva affatto eventuale, bensì connesso alla posizione già attribuita negli atti sottoposti all'esame del giudice di merito. Invero, come correttamente ritenuto dalla Corte di rinvio, essendo il citato IM unico figlio ed erede legittimario del IM AN, avendo egli agito anche invocando l'accertamento della simulazione dell'atto di vendita, oltre a chiedere, in subordine, ai
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Numero di raccolta generale 28701/2025 sensi dell'art. 555 C.C., la riduzione dell'atto di liberalita Data pubblicazione 30/10/2025 dissimulato, emergeva un effettivo interesse dello stesso a far caducare la disposizione relativa all'usufrutto.
6. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano l'asserita violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sul presupposto che la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente incapace di intendere e volere il de cuius nonostante si fosse sul punto formato giudicato di segno contrario con la sentenza di primo grado che aveva, di contro, accertato la capacità d'intendere e volere di AN IM al momento della redazione del testamento olografo recante la data apparente del 18/02/1994 (pubblicato il 7/04/1994).
6.1. Anche questa censura è destituita di fondamento. E', infatti, evidente che come rilevato dalla Corte di appello - le statuizioni di primo grado non potevano ritenersi passate in giudicato con riferimento all'aspetto della sussistenza della capacità di intendere e di volere del "de cuius".
come della
In disparte il rilievo che con la sentenza di secondo grado oggetto della pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione con la sentenza n. 7710/2016 (con la quale era stato deciso come visto - soltanto su un profilo processuale) era stata accertata e dichiarata sia la nullità dell'atto di vendita che della disposizione di concessione dell'usufrutto, va, in ogni caso, evidenziato esattamente ritenuto dalla Corte di rinvio che, per effetto pronuncia cassatoria, la precedente sentenza di appello era stata integralmente travolta, con la conseguenza che occorreva riprendere in esame, da capo, tutti i motivi di gravame (come formulati in sede di rinvio) e tutte le difese già proposte rispettivamente dal IM BI e dalle parti avversarie. Ciò tenendosi conto della portata della pronuncia della Corte di cassazione che, avendo solo accolto il primo motivo di ricorso sul difetto di integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato assorbiti
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gli altri motivi, così dovendosi ritenere impregiudicata la riproposizione in sede di rinvio di tutte le altre questioni, anche di merito (come quella sulla controversa sussistenza della capacità di intendere e di volere del "de cuius", che aveva costituito oggetto di apposita censura con uno specifico motivo dell'appello del IM: cfr. pag. 7, punto 2, della sentenza qui impugnata), non esaminate, rispetto alle quali, quindi, non poteva essersi formato alcun giudicato. Costituisce, peraltro, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso in sede di legittimità espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (v. Cass. n. 28751/2017; Cass. n. 37270/2022).
7. Con l'ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione, in violazione dell'art. 132, co. 2, c.p.c. e in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., sostenendosi che la Corte torinese abbia adottato una motivazione illogica e contraddittoria laddove ha ritenuto rilevanti alcuni elementi probatori e non altri in ordine alla dedotta incapacità di intendere e volere del IM AN.
7.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Per un verso, è evidente che la sentenza è adeguatamente motivata sul piano dello svolgimento logico-argomentativo-giuridico e rispondente al precetto di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., alla stregua di quelli che sono i criteri fissati dalle pronunce delle Sezioni unite (cfr. Cass. SU n. 8053/2014, per tutte;
v., anche, successivamente, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022), tale da soddisfare ampiamente il c.d. "minimo costituzionale"; per altro verso, con esso si intende far valere un mero dissenso sull'apprezzamento di merito sulla circostanza in
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questione invero più che sufficientemente sviluppato e sul conseguente risultato raggiunto dalla Corte di rinvio, doglianze all'evidenza inammissibili in sede di legittimità.
8. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c., deducendosi che la Corte d'appello abbia erroneamente applicato e, comunque, violato la predetta norma annullando il contratto di vendita oggetto di causa, pur di fronte al fatto che anche a distanza di oltre tre anni, per ammissione dello stesso attore, AN IM non era caduto in una situazione di incapacità naturale.
8.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve nella prospettazione di una mera, supposta, contraddizione fra quanto accertato con motivazione adeguata da parte della Corte di appello e quanto ritenuto dai ricorrenti in ordine a circostanze di fatto successive ritenute dagli stessi rilevanti, così concretandosi la censura nella deduzione di una ricostruzione alternativa delle conclusioni rispetto a quelle raggiunte nella sentenza impugnata. E' appena il caso di porre in risalto come la Corte di rinvio - all'esito dell'esame complessivo delle risultanze della c.t.u. e della documentazione di rilievo acquisita - abbia idoneamente giustificato il convincimento raggiunto circa l'esclusione della capacità di intendere e di volere del IM AN all'epoca della data della stipula del contratto dedotto in causa (31 marzo 1994, successiva a quella apparente di redazione del testamento olografo, tuttavia pubblicato successivamente), tenuto conto dell'estremo peggioramento delle sue condizioni di salute ancorché in un breve arco temporale (dall'8 marzo 1994 al 14 marzo 1994), allorquando ebbe a subire due interventi chirurgici invasivi che lo condussero a versare in una situazione di profonda fragilità, debolezza e scompenso che lo aveva indotto ad appoggiarsi
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incondizionatamente sulla (presunta) convivente, evidenza, aveva sfruttato tale condizione.
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La Corte piemontese, quindi, alla stregua della valorizzazione di tutti gli altri elementi (ivi compreso quello relativo alla condizione di vita successiva del IM AN), ha ritenuto sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti di una situazione non certamente riconducibili ad un comportamento improntato a "stravaganza" (come aveva opinato il Tribunale di Alessandria), bensì denotanti una generale prodigalità (già di per sé legittimante una possibile inabilitazione ai sensi dell'art. 415 c.c.), che aveva esposto il "de cuius" a gravi pregiudizi economici, già in precedenza al 1994, ma che, con specifico riferimento al rogito del 30 marzo 1994 ed epoca successiva, era venuta a denotare puntualmente posto in risalto dal giudice di rinvio (cfr. pag. 25 della sentenza) - "una vera e propria incapacità di intendere e di volere, anche solo transitoria, ma ben riferibile al momento storico del post intervento chirurgico, della convalescenza e del bisogno di assistenza".
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Ciò evidenziato, non resta che rammentare l'orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 17915/2003; Cass. n. 1770/2012), secondo cui, qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale nel momento della sua conclusione, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato (come certamente avvenuto nel caso di specie).
9. Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 428, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata in
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ordine alla ravvisata sussistenza del requisito della malafede dell'altro contraente.
9.1. Pure questo motivo si profila inammissibile poiché, nel prospettare un (ipotetico) insufficiente apprezzamento della suddetta malafede, esso si sostanzia, invero, in una mera critica sulla valutazione di merito compiuta a tali fini dalla Corte di rinvio sulle modalità di conclusione del contratto in questione, che avrebbero evidenziato un approfittamento delle condizioni mentali del soggetto disponente in minorate condizioni di intendere e di volere. Di contro, per quanto detto anche in risposta al precedente motivo, la Corte piemontese ha specificamente e adeguatamente affrontato anche questo elemento (imposto dal secondo comma dello stesso art. 428 c.c.), spiegando come nel contesto di fragilità psichica e di confusione che aveva interessato il IM AN nel corso e subito dopo l'intervallo temporale indicato nella disamina della precedente doglianza - egli era stato indotto a sottoscrivere il rogito in discorso, gravemente pregiudizievole per lo stesso, in una situazione di palese malafede ed approfittamento da parte della LI e dei GI. Tale valutazione era scaturente dalle circostanze che questi ultimi erano ben a conoscenza delle condizioni precarie psico-fisiche del IM AN, poiché egli abitava presso la LI (la cui convivenza era terminata solo due mesi più avanti e che, subito dopo, il citato IM era andato a dormire in un furgone, ove era rimasto per parecchio tempo, "in situazione di forte alterazione mentale": v. pag. 23 della sentenza) e che dalle stesse modalità del contratto era emerso che si era trattato di una vendita palesemente dissimulante un atto di liberalità dell'unico immobile di cui era proprietario, a breve distanza dal testamento avente ad oggetto il medesimo unico bene, con artifizio costituito da un pagamento anomalo, senza comprensione del significato giuridico dell'atto, anche in relazione alla spoliazione ai danni del proprio figlio.
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10. Con l'undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver la Corte di rinvio condannato essi ricorrenti al pagamento anche delle spese del primo grado di giudizio nonostante l'espressa richiesta di IM BI di compensazione totale delle stesse contenuta nelle conclusioni precisate nell'atto di riassunzione.
10.1. Questo motivo è fondato.
Infatti, si deve ritenere che la formulata richiesta di compensazione ancorché limitata al giudizio di primo grado - equivale a rinuncia in proposito. Pertanto, la richiesta di compensazione, traducendosi nella rinuncia di un diritto disponibile, non giustificava la liquidazione disposta dalla Corte di appello all'esito del giudizio di rinvio con riferimento al suddetto grado di giudizio (cfr. Cass. SU n. 9859/1997; Cass. n. 7639/2003 e, a contrario, Cass. n. 2719/2015). 11. Infine con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d'appello errato a condannare essi ricorrenti (pur risultando soccombenti all'esito del giudizio di rinvio definitivo con la sentenza qui impugnata) alla rifusione delle spese a favore di BI IM relativamente al giudizio di cassazione definito con l'ordinanza n. 7710/2016, nonostante quest'ultimo non si fosse costituito in tale giudizio e, quindi, fosse rimasto intimato. 11.1. Anche quest'ultimo motivo è fondato, essendo evidente la sussistenza della violazione denunciata, posto che ancorché i ricorrenti fossero rimasti soccombenti all'esito del giudizio di rinvio, per l'appunto deciso con la sentenza della Corte di appello n. 540/2019 quest'ultima, pur dovendo regolare le complessive spese dell'intero giudizio, non avrebbe potuto condannare gli attuali ricorrenti, quali appellati in sede di riassunzione, alla rifusione, in favore dell'appellante-riassumente, anche delle spese del pregresso giudizio di cassazione, proprio perché il IM BI non vi
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aveva svolto attività difensiva, essendo, per l'appunto, rimasto intimato.
complessive
12. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, previo rigetto dei primi dieci motivi, vanno accolti gli ultimi due (l'undicesimo e il dodicesimo) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in relazione agli stessi, provvedendosi - ferme rimanendo le altre statuizioni sulla regolazione delle ulteriori spese - nel senso dell'elisione delle condanne contenute nella sentenza impugnata a carico degli attuali ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quelle del pregresso giudizio di cassazione. 13. In virtù della quasi totale soccombenza dei ricorrenti, il cui ricorso è stato accolto limitatamente a due motivi secondari, si ravvisano le condizioni per condannare gli stessi al pagamento dei 4/5 delle spese del presente giudizio, con compensazione del residuo quinto tra le parti. Esse si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso, rigettati i restanti dieci;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito sugli stessi, elide dalla sentenza impugnata la condanna dei ricorrenti, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del primo giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 7710/2016. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei 4/5 delle spese del presente giudizio di legittimità, compensando il residuo quinto, liquidando le stesse, nel loro complesso, in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
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Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre
Il Presidente rel.- est. AL Carrato
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