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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. ES AT LO Presidente
Dott. LV RI RI Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 897/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 22.10.2025, e vertente
TRA
, Parte_1 in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa ex Parte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia,
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con- giuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Amedeo Di Odoardo e Fabio Ca- prioni del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Teramo, via Mancini Sbraccia n.1, giusta procura alle liti prodotta con la comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, riformi integralmente la sentenza n. 908/2024 del Tribunale di Avezzano dell'11.09.2024, notificata in data
16.09.2024, resa nel procedimento portante R.G. n. 289/2022, così confer- mando l'impugnata ordinanza-ingiunzione, in accoglimento dei proposti mo- tivi di gravame, per le ragioni di cui in narrativa. In via subordinata, qualora la
Corte ritenesse non già documentalmente istruita la causa ai fini dell'immediato accoglimento dei motivi di appello, con l'espletamento di una
C.T.U. in appello ex art. 441 c.p.c., nei termini e per le ragioni di cui in narra- tiva. Con accoglimento della proposta istanza, affinché la causa sia trattata nella pubblicità dell'udienza in presenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
L'appellata così conclude: “conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte
D'Appello adita Voglia, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per quanto illustrato nella superiore narrativa;
nel me- rito: rigettare integralmente l'appello proposto, nonché dichiarare inammissi- bile o comunque rigettare ogni domanda proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 908/2024 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data
11.09.2024; Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.
908/2024 pubblicata l'11.09.2024 all'esito del giudizio n. 289/2022, notificata in data 16.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione proposta da condannando l'Ente regionale al rimborso del- Parte_3 le spese processuali e annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n.
2 DPC017/1098 del 24.12.2021, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Flu- viale della Regione ZO aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore , non parte del presente giudizio) Persona_1 la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.400,00, prevista dall'art. 133, comma 1 D.Lgs. 152/2006 in combinato disposto con i criteri di cui alle De- termine n. DPC/263 del 23.12.2019 e n. DPC017/313 del 28.10.2020, per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (ac- certato con verbale n. 20 del 13.07.2021 elevato dall' provin- CP_2 ciale di Teramo sulla scorta del rapporto di prova n. TE/005474/21 e del ver- bale di prelievo delle acque di scarico n. 02/DLG del 11.05.2021, relativo allo scarico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di Notaresco in località “Zona Industriale”) dei limiti prescritti al punto 1 del Provvedimento Autorizzativo (Determinazione della Giunta Re- gionale n. DPC024/202 del 07.06.2019) in relazione al parametro IA
CO.
1.1 Nello spiegare opposizione, aveva contestato prelimi- Parte_3 narmente la nullità del verbale di accertamento per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 L. 689/1981, da essa espressamente richiesto negli scritti difensivi del 06.08.2021, con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione; nel merito, aveva dedotto l'irregolarità delle mo- dalità di apprensione del campione oggetto di analisi, poiché il campionamen- to era avvenuto con modalità istantanea anziché nell'arco delle 24 ore, e senza indicare alcuna motivazione, evidenziando altresì l'assenza di particolari esi- genze idonee a giustificare il prelievo istantaneo, la conformità delle acque al- la normativa in materia, la natura non cogente dei valori limite indicati per il parametro di IA CO, con conseguente insussistenza della violazione contestata. Da ultimo, aveva contestato l'ingiustizia e la sproporzione della sanzione applicata, poiché emessa in violazione dei principi dettati dall'art. 11 della L. 689/81, senza considerare la condotta successiva posta in essere dalla
[... che si era immediatamente attivata al fine di rimuovere potenziali CP_3 situazioni di irregolarità, implementando l'efficienza dell'impianto sito in No- taresco.
1.2 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'avversa oppo- Parte_1 sizione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
1.3 All'esito della fase istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale e nell'escussione dei testi di parte ricorrente, il Tribunale ha giudicato l'opposizione fondata, sulla scorta di motivazioni così sintetizzabili:
- la mancata audizione dell'interessato che ne fa esplicita richiesta costituisce, secondo i principi pretori espressi in materia, motivo di illegittimità del prov- vedimento amministrativo, poiché adottato in violazione di regole procedi- mentali, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata;
- nel merito, ha ritenuto che il prelievo effettuato nel caso di specie con moda- lità istantanea fosse illegittimo, in quanto avvenuto in spregio alle indicazioni contenute nell'All. V, parte III del D.Lgs. 152/2006, ed inidoneo a valutare il superamento dei limiti di scarico, evidenziando che un prelievo effettuato nell'arco delle 24 ore avrebbe senz'altro permesso di riscontrare la conformità del campione al valore soglia – consigliato e non imposto – di 5000 UFC/100 ml, come dimostravano i rapporti delle altre analisi effettuate con tale modali- tà nella medesima circostanza;
- valorizzando quanto detto dall'opponente, ha poi aggiunto che in occasione della raccolta del campione non erano stati registrati determinati parametri fi- sico e chimico-fisici che vanno incontro a variazioni tali da non consentire più la loro corretta misurazione in laboratorio (come temperatura, concentrazione di ossigeno disciolto, cloro attivo e pH); ha poi chiarito che non vi era prova della oggettiva sterilità del primo contenitore utilizzato dall' per il pre- CP_4 lievo del campione, poi trasferito in un secondo contenitore chiuso ritenuto sterile, pertanto non si potevano escludere possibili contaminazioni del cam-
4 pione, come segnalato da all' in occasione di un diverso Parte_3 CP_4 prelievo effettuato;
- ha evidenziato, infine, che la prova orale espletata aveva dimostrato l'assenza dell'elemento soggettivo in capo alla società ricorrente, avendo i te- sti escussi confermato la regolarità degli interventi manutentivi sull'impianto di depurazione sito in Notaresco, nonché la sussistenza di un sistema di ge- stione ambientale certificato ISO 14001;
- ha infine concluso che il campionamento effettuato non permetteva di atte- stare la rispondenza e la veridicità dell'esito delle analisi in relazione all'effettivo contenuto microbiologico del refluo prelevato, poiché, in sostan- za, il prelievo istantaneo per la valutazione del parametro IA CO e la decorrenza delle valutazioni analitiche non erano conformi ai sensi di leg- ge, poiché non avvenuti in conformità alla metodica APAT CNR IRSAE
Man. e L.G. nr. 29/2003 – punto 6010, espressamente richiamata dall'
[...]
nei propri rapporti di prova. CP_5
1.4 Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha pertanto annullato il prov- vedimento impugnato, ponendo le spese a carico dell'opposta in virtù del principio di soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello la Parte_4
[..
, sulla scorta dei motivi che seguono.
2.1 Con un primo motivo di appello, la lamenta “Violazione o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 6, d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 18, l. n. 689/1981, rela- tivamente alla necessità di esperire l'audizione personale dell'interessato”, as- serendo che la sentenza, nella parte in cui afferma che il mancato esperimento dell'audizione personale dell'interessato si riflette sull'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, sarebbe errata in quanto basata su un filone inter- pretativo risalente agli anni 1990 e ormai superato, e non terrebbe conto della natura del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nel quale il sinda- cato del G.O. è finalizzato ad accertare il rapporto sanzionatorio e la fonda-
5 tezza della pretesa avanzata, e non anche eventuali vizi di legittimità dell'atto impugnato;
in aderenza alle pronunce più recenti, dunque, dalla mancata au- dizione dell'interessato non potrebbe conseguire alcuna nullità del provvedi- mento.
2.2 Con il secondo motivo di appello, la lamenta “Violazione o falsa Pt_1 applicazione dell'All. 5, Parte III, Cod. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), relati- vamente alle modalità del campionamento effettuato”. In sintesi, a parere dell' la metodologia del campionamento istantaneo sarebbe CP_6 pienamente applicabile nel caso di specie ed il relativo campione andrebbe ri- tenuto pienamente rappresentativo delle condizioni dello scarico al momento del prelievo. Ciò in quanto la tipologia dello scarico (urbano di tipo misto) non richiederebbe una valutazione della concentrazione inquinante in un arco temporale più o meno ampio, come avviene, invece, per lo scarico esclusiva- mente industriale. Rileva, a supporto delle proprie doglianze, che la normativa in materia e la relativa giurisprudenza, oltre a non assoggettare l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento ad alcuna specifica sanzione, ri- mettono all'autorità amministrativa procedente la più ampia libertà di scelta nella tipologia del campionamento da effettuare, trattandosi di previsioni dal carattere meramente direttivo e non precettivo che, dunque, possono essere derogate in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) o del tipo di accertamento da ese- guire.
2.3 Con il terzo motivo di appello, la lamenta “Violazione o falsa ap- Pt_1 plicazione dell'All. 5, Parte III, Cod. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), relativa- mente al valore soglia previsto per il parametro dell'IA CO”, impu- gnando la sentenza nella parte in cui ha asserito che il parametro di Escheri- pari a 5000UFC/100 ml costituisca un mero “valore consigliato” e Parte_5 non imposto. A parere dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'autorizzazione regionale allo scarico, di cui alla Determinazione n.
6 DPC024/202 del 07.06.2019, impone al gestore l'obbligo di rispettare il limite di 3000UFC/100ml per IA CO, i limiti delle tabelle 1 e 3 allegato 5 al D.lgs. 152/06 e smi, e tale prescrizione ha carattere cogente e vincolante, in quanto contenuto in un atto amministrativo consolidatosi.
2.4 Con il quarto motivo, infine, la lamenta “Violazione o falsa ap- Pt_1 plicazione dell'All. 5, parte III, punto 4) Cod. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), in relazione al Manuale APAT IRSA-CNR 2003, relativamente alle necessità di accompagnare la raccolta, la conservazione ed il trasporto del campione da
“alcune determinazioni”; sulla concentrazione di cloro attivo;
sulla determi- nazione del pH;
sulla sterilità del contenitore in brocca. In generale sul sapere tecnico nel processo civile e sul valore probatorio del verbale di accertamen- to”. Deduce sul punto che l'intera procedura di campionamento (a partire dal prelievo, ed includendo trasporto, conservazione in frigorifero e apertura del campione) era avvenuto nel pieno rispetto delle disposizioni normative di set- tore, sicché il campionamento andava ritenuto non solo rappresentativo, ma altresì idoneo, in quanto avvenuto con modalità regolari e corrette, mediante l'utilizzo di attrezzatura adeguata. Aggiunge da ultimo che la registrazione di determinati valori al momento del prelievo era, nel caso di specie ed in rela- zione allo specifico parametro dell'IA CO, irrilevante, atteso che: la depurazione avviene a temperatura ambiente, per cui alcuna modificazione può avvenire quando il campione viene processato;
la concentrazione di ossi- geno disciolto rileva unicamente in relazione alle acque naturali e non anche alle acque di scarico;
il cloro attivo non viene utilizzato nei sistemi di depura- zione, ove è di contro previsto l'acido pericetico;
il contenitore risultava steri- le, come risulta dal verbale, dal rapporto di prova e dal verbale di prelievo, ove è stata registrata ogni necessaria determinazione prevista dalla normativa in parola.
2.5 Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha insistito per la riforma della im- pugnata sentenza, previa ammissione di una CTU tecnica finalizzata ad accer-
7 tare le modalità utilizzate dall' nell'esecuzione dei campionamenti e CP_4 delle successive analisi.
3. Si è costituita mediante deposito di comparsa di risposta Parte_3 la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex artt. 342
e 434 c.p.c., nel merito ha insistito per il suo rigetto e per la conferma della sentenza impugnata.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025, la Corte decide come appresso.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'appellata, in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – il ricorso in appello presen- ta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in termini di motivi di gravame.
6. Passando alla disamina dell'appello, va rilevato che lo stesso è nel com- plesso infondato e non meritevole di accoglimento.
6.1 Il primo motivo è giuridicamente condivisibile, alla luce dell'orientamento ormai univoco della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa
[...]
secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto rego- CP_7 lare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato avverso il verbale di accertamento, non deter- mina la nullità delle conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla compe- tente PA, non essendo di per sé idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che, “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emes- sa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione
8 dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non com- porta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di oppo- sizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministra- tiva ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. SU
1786/2010; Cass. 2116/2019; Cass. 24901/2022).
6.2 Parimenti condivisibile è il terzo motivo di appello, atteso che, se da un lato le indicazioni generali contenute nell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 consigliano, in relazione al parametro dell'escherichia coli, di non superare il limite di 5000UFC/100ml, l'autorizzazione rilasciata dalla Parte_1 prescrive per lo scarico che ci occupa il limite di 3000UFC/100ml, e tale limi- te deve considerarsi tassativo e non derogabile.
6.3 Cionondimeno, la fondatezza di tali due motivi non può condurre alla ri- forma della sentenza gravata, che ha giudicato l'opposizione comunque fon- data anche nel merito, atteso l'assorbente rilievo che riveste l'errata tipologia di campionamento effettuato nel caso di specie;
detto giudizio merita di essere condiviso anche in questa sede, pur dovendosi integrare con le motivazioni che seguono.
7. Passando, quindi, ad analizzare il secondo motivo di appello, che si rivela infondato, va premesso che dal compendio istruttorio emerge come nel caso di specie i campioni di scarico sono stati prelevati in data 11.05.2021 con due modalità: istantanea, con prelievo effettuato alle ore 10.20, ai fini della conta di escherichia coli (cfr. rapporto di prova n. TE/005474/21) e temporizzata, con inizio prelievo alle ore 9.00 del 10.05.2021 e fine alle ore 8.00 del
11.05.2021, ai fini delle analisi chimiche e batteriologiche (cfr. rapporto di prova n. TE/005475/21); i campioni sono stati poi aperti alle ore 16.00 dell'11.05.2021 e sottoposti ad analisi microbiologiche e biologiche concluse- si il 28.05.2021, all'esito delle quali i limiti di legge e autorizzazione risulta-
9 rono superati per il solo parametro della escherichia coli, a fronte di 32 para- metri analizzati.
7.1 La normativa che regola la materia ambientale prevede che le determina- zioni analitiche ai fini della conformità degli scarichi di acque reflue devono, di norma, essere riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, per i reflui industriali, e di 24 ore per i reflui urbani (prelievo cosiddetto pon- derato e/o medio composto).
Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sono generalmente previste due distinte metodiche di campionamento: il campionamento istantaneo, che viene com- piuto una sola volta su un unico campione di acque di scarico, ed il campio- namento medio composito, consistente, invece, nel prelevare più campioni di refluo in un dato intervallo di tempo (ad esempio ogni 3, 6, 12, 24 ore). Se- condo il predetto decreto legislativo, in mancanza di diverse indicazioni op- portunamente riportate e motivate nell'autorizzazione allo scarico, il campio- namento rappresentativo del refluo sottoposto ad analisi deve consistere in un campione medio prelevato in un intervallo di tempo minimo di tre ore, doven- dosi, al contrario, considerare del tutto eccezionale la metodica di campiona- mento istantaneo, per la cui effettuazione devono sussistere particolari e moti- vate esigenze espressamente specificate nel verbale di accertamento.
7.2 Costituisce pertanto atto necessario da parte dell'Autorità preposta al con- trollo eseguire il campionamento in tempi diversi, allo scopo di ottenere il campione più attendibile ed adatto a rappresentare lo scarico. La diversa fa- coltà va esercitata, qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico e dal tipo di accerta- mento, cioè se l'accertamento è di routine ovvero di emergenza e tale disco- stamento, per giurisprudenza costante, deve essere motivato nel verbale di campionamento.
10 7.3 Ciò posto, dall'esame dell'autorizzazione ambientale prodotta dalla Re- gione ZO (Determinazione della Giunta Regionale n. DPC024/202 del
07.06.2019) risulta che l'impianto di depurazione e relativo scarico oggetto di accertamento è deputato al trattamento di acque reflue urbane domestiche e industriali, ha un carico maggiore di 2000 a.e. e “deve rispettare il limite di
3000UFC/100ml per IA CO, i limiti delle tabelle 1 e 3 allegato 5 al
Dlgs 152/06 e smi;
lo scarico dovrà comunque essere adeguato ai nuovi limiti fissati ai sensi dell'art. 101 comma 2, qualora più restrittivi, in funzione degli obiettivi di qualità e del Piano di Tutela”. Nulla viene specificato in merito al- le operazioni di campionamento, se non che “Il Gestore deve effettuare l'autocontrollo sulle acque di scarico secondo quanto previsto nell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06 e smi e trasmettere i risultati all'Arta Diparti- mento di Teramo;
gli autocontrolli devono prevedere anche la determinazione di Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico”.
Il citato Allegato 5, come innanzi premesso, prevede espressamente, in rela- zione agli scarichi in corpi d'acqua superficiali quale quello che occupa, che per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 per le ac- que reflue urbane “vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di
24 ore”, mentre “le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformi- tà degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un cam- pione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamen- to di routine, accertamento di emergenza ecc.)”.
11 7.4 Orbene, dall'esame degli atti non risulta la sussistenza di particolari moti- vi giustificativi del prelievo istantaneo effettuato nell'impianto in parola, né la ricorrenza di particolari circostanze dalle quali desumere che il campionamen- to istantaneo può essere, comunque, ritenuto ugualmente rappresentativo dello scarico e, quindi, idoneo a dimostrare il superamento dei valori tabellari, ef- fettivamente riscontrato a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Agenzia ambientale.
7.5 Invero, nel verbale di accertamento, prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, si omette completamente l'indicazione di specifiche motivazioni po- ste a sostegno dell'opzione per un prelievo istantaneo (che, come sopra espli- citato, rappresenta l'eccezione alla regola) in luogo di un campionamento me- dio composito, mentre nella sezione relativa al tipo di richiesta è stata barrata la casella relativa al “controllo ai sensi DGR 103/04”, e non anche quella dell'accertamento d'emergenza. Peraltro, tenuto conto delle istruzioni opera- tive prodotte – in maniera alquanto incompleta – dalla difesa regionale, va al- tresì evidenziato che nel caso di specie non si è neppure in presenza di un sca- rico accidentale, per il quale il punto 6.3 delle citate istruzioni prevede il cam- pionamento istantaneo, né può ritenersi, alla luce dell'autorizzazione conces- sa, che lo stesso recapiti in area sensibile, in area di salvaguardia delle risorse idriche, in zona protetta, né tantomeno che si tratti di un impianto a forte flut- tuazione.
7.6 In definitiva, dunque, non ci si può esimere dal rilevare che non vi è alcu- na idonea motivazione atta a giustificare il prelievo effettuato nell'immediatezza e che lo stesso sia rappresentativo dello stato di fatto dello scarico.
7.7 E' vero che (come ha puntualizzato l'appellante), secondo la Suprema
Corte, in tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie,
12 in quanto la stessa rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prele- vamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, mo- tivatamente ritenere la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario (Cass. n.
32996/2003). Nello stesso senso, si è specificato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il campionamento ha funzione meramente strumen- tale che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle pro- cedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
in tale prospettiva, la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere prima della sua entrata in vigore, assume una valenza fondamentale nel recupero della possi- bilità di campionamento istantaneo, sempre che, trattandosi di eccezione ri- spetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.); tenendo, tut- tavia, presente che la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo
è un requisito della procedura, la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendi- bile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo” (così Cass. sent. 11479/2006).
Tuttavia, per quanto innanzi esposto, nel caso di specie, non sono state indica- te né tanto meno provate le ragioni oggettive che giustificassero una deroga al metodo ordinario di campionamento, posto a garanzia della maggiore attendi- bilità del risultato ottenuto sicché non può essere ritenuta l'attendibilità e rap- presentatività del campione prelevato.
7.8 Né, come preteso dalla , può essere invocata la discre- Parte_1 zionalità tecnica nella scelta della tipologia di campionamento da effettuare da
13 parte dell'Amministrazione sulla scorta della natura amministrativa dell'attività da compiere. Infatti, se per campione istantaneo si intende un campione singolo prelevato in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un lasso di tempo molto breve, è evidente che il campionamento istantaneo
è da considerarsi rappresentativo limitatamente alle condizioni dello scarico presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare solo scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata.
7.9 Di conseguenza, non avendo l'Autorità procedente fornito alcuna giustifi- cazione del ricorso alla metodica eccezionale del prelevamento istantaneo, è evidente il mancato rispetto da parte della stessa delle specifiche modalità di campionamento previste dalla legge.
8. Il rigetto del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni ulteriore rilievo sollevato dalla Sul punto, è sufficiente evidenziare Pt_1 che dalla documentazione prodotta non si evince alcuna registrazione della temperatura del campione (né al momento del prelievo, né al momento dell'apertura dello stesso), né vi è alcuna prova di una adeguata conservazione del campione, non potendo a ciò sopperire la dicitura prestampata riportata nel verbale di prelievo (“I campioni: sono stati etichettati, sigillati in busta con codice identificativo controfirmato dalle parti. Il campione viene conservato in idoneo contenitore refrigerato fino alla consegna presso il Distretto Arta di
Teramo”). La CTU invocata dall'appellante, pertanto, si rivelerebbe del tutto ultronea e defatigatoria.
9. Concludendo, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
10. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i para- metri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria, stanti le modalità semplificate seguite.
14 11. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichia- rata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente ri- gettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificati, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
LV RI RI ES AT LO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. ES AT LO Presidente
Dott. LV RI RI Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 897/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 22.10.2025, e vertente
TRA
, Parte_1 in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa ex Parte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia,
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con- giuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Amedeo Di Odoardo e Fabio Ca- prioni del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Teramo, via Mancini Sbraccia n.1, giusta procura alle liti prodotta con la comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, riformi integralmente la sentenza n. 908/2024 del Tribunale di Avezzano dell'11.09.2024, notificata in data
16.09.2024, resa nel procedimento portante R.G. n. 289/2022, così confer- mando l'impugnata ordinanza-ingiunzione, in accoglimento dei proposti mo- tivi di gravame, per le ragioni di cui in narrativa. In via subordinata, qualora la
Corte ritenesse non già documentalmente istruita la causa ai fini dell'immediato accoglimento dei motivi di appello, con l'espletamento di una
C.T.U. in appello ex art. 441 c.p.c., nei termini e per le ragioni di cui in narra- tiva. Con accoglimento della proposta istanza, affinché la causa sia trattata nella pubblicità dell'udienza in presenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
L'appellata così conclude: “conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte
D'Appello adita Voglia, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per quanto illustrato nella superiore narrativa;
nel me- rito: rigettare integralmente l'appello proposto, nonché dichiarare inammissi- bile o comunque rigettare ogni domanda proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 908/2024 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data
11.09.2024; Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.
908/2024 pubblicata l'11.09.2024 all'esito del giudizio n. 289/2022, notificata in data 16.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione proposta da condannando l'Ente regionale al rimborso del- Parte_3 le spese processuali e annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n.
2 DPC017/1098 del 24.12.2021, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Flu- viale della Regione ZO aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore , non parte del presente giudizio) Persona_1 la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.400,00, prevista dall'art. 133, comma 1 D.Lgs. 152/2006 in combinato disposto con i criteri di cui alle De- termine n. DPC/263 del 23.12.2019 e n. DPC017/313 del 28.10.2020, per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (ac- certato con verbale n. 20 del 13.07.2021 elevato dall' provin- CP_2 ciale di Teramo sulla scorta del rapporto di prova n. TE/005474/21 e del ver- bale di prelievo delle acque di scarico n. 02/DLG del 11.05.2021, relativo allo scarico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di Notaresco in località “Zona Industriale”) dei limiti prescritti al punto 1 del Provvedimento Autorizzativo (Determinazione della Giunta Re- gionale n. DPC024/202 del 07.06.2019) in relazione al parametro IA
CO.
1.1 Nello spiegare opposizione, aveva contestato prelimi- Parte_3 narmente la nullità del verbale di accertamento per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 L. 689/1981, da essa espressamente richiesto negli scritti difensivi del 06.08.2021, con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione; nel merito, aveva dedotto l'irregolarità delle mo- dalità di apprensione del campione oggetto di analisi, poiché il campionamen- to era avvenuto con modalità istantanea anziché nell'arco delle 24 ore, e senza indicare alcuna motivazione, evidenziando altresì l'assenza di particolari esi- genze idonee a giustificare il prelievo istantaneo, la conformità delle acque al- la normativa in materia, la natura non cogente dei valori limite indicati per il parametro di IA CO, con conseguente insussistenza della violazione contestata. Da ultimo, aveva contestato l'ingiustizia e la sproporzione della sanzione applicata, poiché emessa in violazione dei principi dettati dall'art. 11 della L. 689/81, senza considerare la condotta successiva posta in essere dalla
[... che si era immediatamente attivata al fine di rimuovere potenziali CP_3 situazioni di irregolarità, implementando l'efficienza dell'impianto sito in No- taresco.
1.2 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'avversa oppo- Parte_1 sizione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
1.3 All'esito della fase istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale e nell'escussione dei testi di parte ricorrente, il Tribunale ha giudicato l'opposizione fondata, sulla scorta di motivazioni così sintetizzabili:
- la mancata audizione dell'interessato che ne fa esplicita richiesta costituisce, secondo i principi pretori espressi in materia, motivo di illegittimità del prov- vedimento amministrativo, poiché adottato in violazione di regole procedi- mentali, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata;
- nel merito, ha ritenuto che il prelievo effettuato nel caso di specie con moda- lità istantanea fosse illegittimo, in quanto avvenuto in spregio alle indicazioni contenute nell'All. V, parte III del D.Lgs. 152/2006, ed inidoneo a valutare il superamento dei limiti di scarico, evidenziando che un prelievo effettuato nell'arco delle 24 ore avrebbe senz'altro permesso di riscontrare la conformità del campione al valore soglia – consigliato e non imposto – di 5000 UFC/100 ml, come dimostravano i rapporti delle altre analisi effettuate con tale modali- tà nella medesima circostanza;
- valorizzando quanto detto dall'opponente, ha poi aggiunto che in occasione della raccolta del campione non erano stati registrati determinati parametri fi- sico e chimico-fisici che vanno incontro a variazioni tali da non consentire più la loro corretta misurazione in laboratorio (come temperatura, concentrazione di ossigeno disciolto, cloro attivo e pH); ha poi chiarito che non vi era prova della oggettiva sterilità del primo contenitore utilizzato dall' per il pre- CP_4 lievo del campione, poi trasferito in un secondo contenitore chiuso ritenuto sterile, pertanto non si potevano escludere possibili contaminazioni del cam-
4 pione, come segnalato da all' in occasione di un diverso Parte_3 CP_4 prelievo effettuato;
- ha evidenziato, infine, che la prova orale espletata aveva dimostrato l'assenza dell'elemento soggettivo in capo alla società ricorrente, avendo i te- sti escussi confermato la regolarità degli interventi manutentivi sull'impianto di depurazione sito in Notaresco, nonché la sussistenza di un sistema di ge- stione ambientale certificato ISO 14001;
- ha infine concluso che il campionamento effettuato non permetteva di atte- stare la rispondenza e la veridicità dell'esito delle analisi in relazione all'effettivo contenuto microbiologico del refluo prelevato, poiché, in sostan- za, il prelievo istantaneo per la valutazione del parametro IA CO e la decorrenza delle valutazioni analitiche non erano conformi ai sensi di leg- ge, poiché non avvenuti in conformità alla metodica APAT CNR IRSAE
Man. e L.G. nr. 29/2003 – punto 6010, espressamente richiamata dall'
[...]
nei propri rapporti di prova. CP_5
1.4 Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha pertanto annullato il prov- vedimento impugnato, ponendo le spese a carico dell'opposta in virtù del principio di soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello la Parte_4
[..
, sulla scorta dei motivi che seguono.
2.1 Con un primo motivo di appello, la lamenta “Violazione o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 6, d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 18, l. n. 689/1981, rela- tivamente alla necessità di esperire l'audizione personale dell'interessato”, as- serendo che la sentenza, nella parte in cui afferma che il mancato esperimento dell'audizione personale dell'interessato si riflette sull'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, sarebbe errata in quanto basata su un filone inter- pretativo risalente agli anni 1990 e ormai superato, e non terrebbe conto della natura del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nel quale il sinda- cato del G.O. è finalizzato ad accertare il rapporto sanzionatorio e la fonda-
5 tezza della pretesa avanzata, e non anche eventuali vizi di legittimità dell'atto impugnato;
in aderenza alle pronunce più recenti, dunque, dalla mancata au- dizione dell'interessato non potrebbe conseguire alcuna nullità del provvedi- mento.
2.2 Con il secondo motivo di appello, la lamenta “Violazione o falsa Pt_1 applicazione dell'All. 5, Parte III, Cod. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), relati- vamente alle modalità del campionamento effettuato”. In sintesi, a parere dell' la metodologia del campionamento istantaneo sarebbe CP_6 pienamente applicabile nel caso di specie ed il relativo campione andrebbe ri- tenuto pienamente rappresentativo delle condizioni dello scarico al momento del prelievo. Ciò in quanto la tipologia dello scarico (urbano di tipo misto) non richiederebbe una valutazione della concentrazione inquinante in un arco temporale più o meno ampio, come avviene, invece, per lo scarico esclusiva- mente industriale. Rileva, a supporto delle proprie doglianze, che la normativa in materia e la relativa giurisprudenza, oltre a non assoggettare l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento ad alcuna specifica sanzione, ri- mettono all'autorità amministrativa procedente la più ampia libertà di scelta nella tipologia del campionamento da effettuare, trattandosi di previsioni dal carattere meramente direttivo e non precettivo che, dunque, possono essere derogate in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) o del tipo di accertamento da ese- guire.
2.3 Con il terzo motivo di appello, la lamenta “Violazione o falsa ap- Pt_1 plicazione dell'All. 5, Parte III, Cod. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), relativa- mente al valore soglia previsto per il parametro dell'IA CO”, impu- gnando la sentenza nella parte in cui ha asserito che il parametro di Escheri- pari a 5000UFC/100 ml costituisca un mero “valore consigliato” e Parte_5 non imposto. A parere dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'autorizzazione regionale allo scarico, di cui alla Determinazione n.
6 DPC024/202 del 07.06.2019, impone al gestore l'obbligo di rispettare il limite di 3000UFC/100ml per IA CO, i limiti delle tabelle 1 e 3 allegato 5 al D.lgs. 152/06 e smi, e tale prescrizione ha carattere cogente e vincolante, in quanto contenuto in un atto amministrativo consolidatosi.
2.4 Con il quarto motivo, infine, la lamenta “Violazione o falsa ap- Pt_1 plicazione dell'All. 5, parte III, punto 4) Cod. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), in relazione al Manuale APAT IRSA-CNR 2003, relativamente alle necessità di accompagnare la raccolta, la conservazione ed il trasporto del campione da
“alcune determinazioni”; sulla concentrazione di cloro attivo;
sulla determi- nazione del pH;
sulla sterilità del contenitore in brocca. In generale sul sapere tecnico nel processo civile e sul valore probatorio del verbale di accertamen- to”. Deduce sul punto che l'intera procedura di campionamento (a partire dal prelievo, ed includendo trasporto, conservazione in frigorifero e apertura del campione) era avvenuto nel pieno rispetto delle disposizioni normative di set- tore, sicché il campionamento andava ritenuto non solo rappresentativo, ma altresì idoneo, in quanto avvenuto con modalità regolari e corrette, mediante l'utilizzo di attrezzatura adeguata. Aggiunge da ultimo che la registrazione di determinati valori al momento del prelievo era, nel caso di specie ed in rela- zione allo specifico parametro dell'IA CO, irrilevante, atteso che: la depurazione avviene a temperatura ambiente, per cui alcuna modificazione può avvenire quando il campione viene processato;
la concentrazione di ossi- geno disciolto rileva unicamente in relazione alle acque naturali e non anche alle acque di scarico;
il cloro attivo non viene utilizzato nei sistemi di depura- zione, ove è di contro previsto l'acido pericetico;
il contenitore risultava steri- le, come risulta dal verbale, dal rapporto di prova e dal verbale di prelievo, ove è stata registrata ogni necessaria determinazione prevista dalla normativa in parola.
2.5 Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha insistito per la riforma della im- pugnata sentenza, previa ammissione di una CTU tecnica finalizzata ad accer-
7 tare le modalità utilizzate dall' nell'esecuzione dei campionamenti e CP_4 delle successive analisi.
3. Si è costituita mediante deposito di comparsa di risposta Parte_3 la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex artt. 342
e 434 c.p.c., nel merito ha insistito per il suo rigetto e per la conferma della sentenza impugnata.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025, la Corte decide come appresso.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'appellata, in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – il ricorso in appello presen- ta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in termini di motivi di gravame.
6. Passando alla disamina dell'appello, va rilevato che lo stesso è nel com- plesso infondato e non meritevole di accoglimento.
6.1 Il primo motivo è giuridicamente condivisibile, alla luce dell'orientamento ormai univoco della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa
[...]
secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto rego- CP_7 lare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato avverso il verbale di accertamento, non deter- mina la nullità delle conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla compe- tente PA, non essendo di per sé idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che, “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emes- sa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione
8 dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non com- porta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di oppo- sizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministra- tiva ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. SU
1786/2010; Cass. 2116/2019; Cass. 24901/2022).
6.2 Parimenti condivisibile è il terzo motivo di appello, atteso che, se da un lato le indicazioni generali contenute nell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 consigliano, in relazione al parametro dell'escherichia coli, di non superare il limite di 5000UFC/100ml, l'autorizzazione rilasciata dalla Parte_1 prescrive per lo scarico che ci occupa il limite di 3000UFC/100ml, e tale limi- te deve considerarsi tassativo e non derogabile.
6.3 Cionondimeno, la fondatezza di tali due motivi non può condurre alla ri- forma della sentenza gravata, che ha giudicato l'opposizione comunque fon- data anche nel merito, atteso l'assorbente rilievo che riveste l'errata tipologia di campionamento effettuato nel caso di specie;
detto giudizio merita di essere condiviso anche in questa sede, pur dovendosi integrare con le motivazioni che seguono.
7. Passando, quindi, ad analizzare il secondo motivo di appello, che si rivela infondato, va premesso che dal compendio istruttorio emerge come nel caso di specie i campioni di scarico sono stati prelevati in data 11.05.2021 con due modalità: istantanea, con prelievo effettuato alle ore 10.20, ai fini della conta di escherichia coli (cfr. rapporto di prova n. TE/005474/21) e temporizzata, con inizio prelievo alle ore 9.00 del 10.05.2021 e fine alle ore 8.00 del
11.05.2021, ai fini delle analisi chimiche e batteriologiche (cfr. rapporto di prova n. TE/005475/21); i campioni sono stati poi aperti alle ore 16.00 dell'11.05.2021 e sottoposti ad analisi microbiologiche e biologiche concluse- si il 28.05.2021, all'esito delle quali i limiti di legge e autorizzazione risulta-
9 rono superati per il solo parametro della escherichia coli, a fronte di 32 para- metri analizzati.
7.1 La normativa che regola la materia ambientale prevede che le determina- zioni analitiche ai fini della conformità degli scarichi di acque reflue devono, di norma, essere riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, per i reflui industriali, e di 24 ore per i reflui urbani (prelievo cosiddetto pon- derato e/o medio composto).
Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sono generalmente previste due distinte metodiche di campionamento: il campionamento istantaneo, che viene com- piuto una sola volta su un unico campione di acque di scarico, ed il campio- namento medio composito, consistente, invece, nel prelevare più campioni di refluo in un dato intervallo di tempo (ad esempio ogni 3, 6, 12, 24 ore). Se- condo il predetto decreto legislativo, in mancanza di diverse indicazioni op- portunamente riportate e motivate nell'autorizzazione allo scarico, il campio- namento rappresentativo del refluo sottoposto ad analisi deve consistere in un campione medio prelevato in un intervallo di tempo minimo di tre ore, doven- dosi, al contrario, considerare del tutto eccezionale la metodica di campiona- mento istantaneo, per la cui effettuazione devono sussistere particolari e moti- vate esigenze espressamente specificate nel verbale di accertamento.
7.2 Costituisce pertanto atto necessario da parte dell'Autorità preposta al con- trollo eseguire il campionamento in tempi diversi, allo scopo di ottenere il campione più attendibile ed adatto a rappresentare lo scarico. La diversa fa- coltà va esercitata, qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico e dal tipo di accerta- mento, cioè se l'accertamento è di routine ovvero di emergenza e tale disco- stamento, per giurisprudenza costante, deve essere motivato nel verbale di campionamento.
10 7.3 Ciò posto, dall'esame dell'autorizzazione ambientale prodotta dalla Re- gione ZO (Determinazione della Giunta Regionale n. DPC024/202 del
07.06.2019) risulta che l'impianto di depurazione e relativo scarico oggetto di accertamento è deputato al trattamento di acque reflue urbane domestiche e industriali, ha un carico maggiore di 2000 a.e. e “deve rispettare il limite di
3000UFC/100ml per IA CO, i limiti delle tabelle 1 e 3 allegato 5 al
Dlgs 152/06 e smi;
lo scarico dovrà comunque essere adeguato ai nuovi limiti fissati ai sensi dell'art. 101 comma 2, qualora più restrittivi, in funzione degli obiettivi di qualità e del Piano di Tutela”. Nulla viene specificato in merito al- le operazioni di campionamento, se non che “Il Gestore deve effettuare l'autocontrollo sulle acque di scarico secondo quanto previsto nell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06 e smi e trasmettere i risultati all'Arta Diparti- mento di Teramo;
gli autocontrolli devono prevedere anche la determinazione di Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico”.
Il citato Allegato 5, come innanzi premesso, prevede espressamente, in rela- zione agli scarichi in corpi d'acqua superficiali quale quello che occupa, che per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 per le ac- que reflue urbane “vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di
24 ore”, mentre “le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformi- tà degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un cam- pione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamen- to di routine, accertamento di emergenza ecc.)”.
11 7.4 Orbene, dall'esame degli atti non risulta la sussistenza di particolari moti- vi giustificativi del prelievo istantaneo effettuato nell'impianto in parola, né la ricorrenza di particolari circostanze dalle quali desumere che il campionamen- to istantaneo può essere, comunque, ritenuto ugualmente rappresentativo dello scarico e, quindi, idoneo a dimostrare il superamento dei valori tabellari, ef- fettivamente riscontrato a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Agenzia ambientale.
7.5 Invero, nel verbale di accertamento, prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, si omette completamente l'indicazione di specifiche motivazioni po- ste a sostegno dell'opzione per un prelievo istantaneo (che, come sopra espli- citato, rappresenta l'eccezione alla regola) in luogo di un campionamento me- dio composito, mentre nella sezione relativa al tipo di richiesta è stata barrata la casella relativa al “controllo ai sensi DGR 103/04”, e non anche quella dell'accertamento d'emergenza. Peraltro, tenuto conto delle istruzioni opera- tive prodotte – in maniera alquanto incompleta – dalla difesa regionale, va al- tresì evidenziato che nel caso di specie non si è neppure in presenza di un sca- rico accidentale, per il quale il punto 6.3 delle citate istruzioni prevede il cam- pionamento istantaneo, né può ritenersi, alla luce dell'autorizzazione conces- sa, che lo stesso recapiti in area sensibile, in area di salvaguardia delle risorse idriche, in zona protetta, né tantomeno che si tratti di un impianto a forte flut- tuazione.
7.6 In definitiva, dunque, non ci si può esimere dal rilevare che non vi è alcu- na idonea motivazione atta a giustificare il prelievo effettuato nell'immediatezza e che lo stesso sia rappresentativo dello stato di fatto dello scarico.
7.7 E' vero che (come ha puntualizzato l'appellante), secondo la Suprema
Corte, in tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie,
12 in quanto la stessa rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prele- vamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, mo- tivatamente ritenere la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario (Cass. n.
32996/2003). Nello stesso senso, si è specificato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il campionamento ha funzione meramente strumen- tale che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle pro- cedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
in tale prospettiva, la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere prima della sua entrata in vigore, assume una valenza fondamentale nel recupero della possi- bilità di campionamento istantaneo, sempre che, trattandosi di eccezione ri- spetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.); tenendo, tut- tavia, presente che la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo
è un requisito della procedura, la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendi- bile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo” (così Cass. sent. 11479/2006).
Tuttavia, per quanto innanzi esposto, nel caso di specie, non sono state indica- te né tanto meno provate le ragioni oggettive che giustificassero una deroga al metodo ordinario di campionamento, posto a garanzia della maggiore attendi- bilità del risultato ottenuto sicché non può essere ritenuta l'attendibilità e rap- presentatività del campione prelevato.
7.8 Né, come preteso dalla , può essere invocata la discre- Parte_1 zionalità tecnica nella scelta della tipologia di campionamento da effettuare da
13 parte dell'Amministrazione sulla scorta della natura amministrativa dell'attività da compiere. Infatti, se per campione istantaneo si intende un campione singolo prelevato in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un lasso di tempo molto breve, è evidente che il campionamento istantaneo
è da considerarsi rappresentativo limitatamente alle condizioni dello scarico presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare solo scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata.
7.9 Di conseguenza, non avendo l'Autorità procedente fornito alcuna giustifi- cazione del ricorso alla metodica eccezionale del prelevamento istantaneo, è evidente il mancato rispetto da parte della stessa delle specifiche modalità di campionamento previste dalla legge.
8. Il rigetto del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni ulteriore rilievo sollevato dalla Sul punto, è sufficiente evidenziare Pt_1 che dalla documentazione prodotta non si evince alcuna registrazione della temperatura del campione (né al momento del prelievo, né al momento dell'apertura dello stesso), né vi è alcuna prova di una adeguata conservazione del campione, non potendo a ciò sopperire la dicitura prestampata riportata nel verbale di prelievo (“I campioni: sono stati etichettati, sigillati in busta con codice identificativo controfirmato dalle parti. Il campione viene conservato in idoneo contenitore refrigerato fino alla consegna presso il Distretto Arta di
Teramo”). La CTU invocata dall'appellante, pertanto, si rivelerebbe del tutto ultronea e defatigatoria.
9. Concludendo, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
10. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i para- metri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria, stanti le modalità semplificate seguite.
14 11. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichia- rata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente ri- gettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificati, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
LV RI RI ES AT LO
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