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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 7456/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. PIZZOLATO MARIARITA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/06/2013.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 06/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
1 poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/06/2013 da nata ad [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a UN (TV) il 14/05/1987 e trascritto al n. 4, Parte I, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ALTIVOLE alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
I minori e avranno, anche ai fini della residenza, stabile abitazione con la Per_1 Per_2
madre. Fermo restando che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri (che lo portano spesso in trasferta all'estero) e della madre ed, in ogni caso, con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, si indicano i seguenti tempi di permanenza dei figli presso il padre:
- due pomeriggi alla settimana;
- quanto ai fine settimana, alternativamente, il padre potrà stare con i figli dal venerdì sera prima di cena (curando di andarli a prendere), sino alla domenica dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana, durante le vacanze estive, concordando almeno un mese prima con la madre il periodo feriale;
- quattro giorni durante le vacanze natalizie.
Analogo tempo per la madre.
Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, nonché i compleanni dei minori avverranno con il criterio dell'alternanza.
In via generale dopo un periodo di vacanza si riprendono i weekend alternati con il criterio che i figli staranno con il genitore con cui non ha trascorso il periodo di vacanza.
Quando il padre si troverà all'estero per lavoro, i figli staranno con la madre;
2) il signor verserà alla signora la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
800,00 (€ 400,00 per figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
. L'assegno di mantenimento verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà Per_2
soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
Il signor concorrerà altresì nella misura del 50% nelle spese straordinarie Parte_2
dei figli, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
3) la signora percepirà l'assegno unico per i due figli, prestando il signor Parte_1 sin d'ora il proprio consenso;
Parte_2
4) i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento
2 l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5) la casa coniugale sita in Altivole, concessa in comodato dai genitori della signora Parte_1
alla stessa, viene assegnata alla signora;
[...] Parte_1
6) i ricorrenti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio propri e dei minori;
7) spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 06/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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