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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/09/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2024 promossa da:
e entrambi assistiti dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
Grazia Musacchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 22.07.2024.
Il Pubblico Ministero: visto del 30.05.2024
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in Carmignano (PO), il 20.02.2005, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
pagina 1 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli maggiorenne ma non autosufficiente, nato il [...] e Persona_1 Persona_2
ancora minorenne, nato il [...], al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei ragazzi, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Carmignano (PO) il 20.02.2005 con atto trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Prato, al n.27, parte II serie C, anno 2005;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
3) Affidamento
I Sigg.ri – eserciteranno congiuntamente la responsabilità Pt_2 Parte_1 genitoriale sul figlio minore;
Il figlio minore “portatore di Per_2 Per_2
handicap (nella specifico: spettro dell'autismo” ai sensi della L.104 del 05/02/1992 e L.
102 del 3 agosto 2022 art. 20 (doc.9), dalla separazione dei genitori, ha vissuto sempre e continuerà a vivere alternativamente, una settimana con il padre ed una settimana con la pagina 2 di 5 madre, dal venerdì sera al venerdì successivo, allorchè il genitore che non lo ha avuto con sé durante la settimana, andrà a riprenderlo presso l'altro genitore (peraltro, si evidenzia che è prossimo alla maggiore età, compirà infatti, 18 anni il 7 Per_2
settembre 2024). Nessun contributo al mantenimento viene stabilito e verrà corrisposto da alcuno, laddove il figlio verrà mantenuto economicamente ed interamente Per_2
dal genitore che lo ha con sé durante la settimana;
Tutte le decisioni più importanti relative alla vita del figlio: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e /o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione. I genitori si impegnano a far sì che le festività Natalizie,
Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania - così come le altre festività e ricorrenze speciali
– siano trascorse dal figlio alternativamente di anno in anno, con l'uno o Per_2
l'altro genitore, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno e comunque, sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori. In particolare: Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di sospensione dell'attività scolastica e ricadente nei mesi di luglio e agosto, entrambi i genitori terranno con sé il figlio per due settimane anche non consecutive per ciascuno dei due mesi, a seconda delle necessità lavorative e/o personali di entrambi e nel pieno rispetto delle esigenze del figlio, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Nei 15 giorni che il figlio trascorrerà con il genitore, questi si accollerà tutti i costi, provvedendo all'integrale sostentamento del figlio;
Per l'anno 2024 i genitori sono concordi nel ritenere che la madre trascorrerà con il figlio una settimana dal 11 agosto al 18 agosto 2024 compreso. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza del figlio , Per_2
avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse dello stesso.
4) Mantenimento ordinario e spese straordinarie
Il Sig. provvederà integralmente al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
mentre per il figlio minore che vivrà una settimana con ciascun genitore Per_2
ognuno di essi si occuperà di tutte le esigenze del figlio nella settimana che sarà presso di lui (vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus) ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività
pagina 3 di 5 ricreative abituali cinema feste ed attività conviviali) Le spese straordinarie dovranno essere tutte concordate e saranno divise tra i coniugi al 50%: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per i mezzi di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Le spese straordinarie dovranno essere tutte, tranne le urgenti e indifferibili, concordate tra i genitori. Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, nel reciproco accordo, da uno dei due coniugi, il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'una all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo. Ognuno scaricherà la spese al 50%, salvo se non vi fosse il rimborso ed in questo caso, la spesa verrà scaricata per intero da chi l'ha affrontata;
6) Questioni economiche
I ricorrenti, dichiarano che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali come sopra convenuto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Rinuncia al reciproco mantenimento
I coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro;
pagina 4 di 5 C) prende atto delle seguenti condizioni:
1) Convivenza
I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati ognuno presso la propria abitazione, portandosi reciproco rispetto.
5) Deduzioni fiscali
I coniugi si danno reciprocamente atto che, a partire dalla data di omologazione della separazione consensuale, le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andranno a beneficio unico del Sig. , fatta ovviamente eccezione per le Parte_2
spese sostenute in via esclusiva da un genitore che potranno essere portate in detrazione soltanto da questi nella corrispondente misura del 100%.
8) Consenso all'espatrio
I ricorrenti si concedono sin d'ora consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, in relazione al figlio minore, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, innanzi alle competenti Autorità.
9) Spese legali
Il Sig. si accolla tutte le spese e competenze legali della separazione;
Parte_2
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2024 promossa da:
e entrambi assistiti dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
Grazia Musacchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 22.07.2024.
Il Pubblico Ministero: visto del 30.05.2024
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in Carmignano (PO), il 20.02.2005, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
pagina 1 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli maggiorenne ma non autosufficiente, nato il [...] e Persona_1 Persona_2
ancora minorenne, nato il [...], al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei ragazzi, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Carmignano (PO) il 20.02.2005 con atto trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Prato, al n.27, parte II serie C, anno 2005;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
3) Affidamento
I Sigg.ri – eserciteranno congiuntamente la responsabilità Pt_2 Parte_1 genitoriale sul figlio minore;
Il figlio minore “portatore di Per_2 Per_2
handicap (nella specifico: spettro dell'autismo” ai sensi della L.104 del 05/02/1992 e L.
102 del 3 agosto 2022 art. 20 (doc.9), dalla separazione dei genitori, ha vissuto sempre e continuerà a vivere alternativamente, una settimana con il padre ed una settimana con la pagina 2 di 5 madre, dal venerdì sera al venerdì successivo, allorchè il genitore che non lo ha avuto con sé durante la settimana, andrà a riprenderlo presso l'altro genitore (peraltro, si evidenzia che è prossimo alla maggiore età, compirà infatti, 18 anni il 7 Per_2
settembre 2024). Nessun contributo al mantenimento viene stabilito e verrà corrisposto da alcuno, laddove il figlio verrà mantenuto economicamente ed interamente Per_2
dal genitore che lo ha con sé durante la settimana;
Tutte le decisioni più importanti relative alla vita del figlio: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e /o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione. I genitori si impegnano a far sì che le festività Natalizie,
Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania - così come le altre festività e ricorrenze speciali
– siano trascorse dal figlio alternativamente di anno in anno, con l'uno o Per_2
l'altro genitore, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno e comunque, sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori. In particolare: Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di sospensione dell'attività scolastica e ricadente nei mesi di luglio e agosto, entrambi i genitori terranno con sé il figlio per due settimane anche non consecutive per ciascuno dei due mesi, a seconda delle necessità lavorative e/o personali di entrambi e nel pieno rispetto delle esigenze del figlio, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Nei 15 giorni che il figlio trascorrerà con il genitore, questi si accollerà tutti i costi, provvedendo all'integrale sostentamento del figlio;
Per l'anno 2024 i genitori sono concordi nel ritenere che la madre trascorrerà con il figlio una settimana dal 11 agosto al 18 agosto 2024 compreso. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza del figlio , Per_2
avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse dello stesso.
4) Mantenimento ordinario e spese straordinarie
Il Sig. provvederà integralmente al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
mentre per il figlio minore che vivrà una settimana con ciascun genitore Per_2
ognuno di essi si occuperà di tutte le esigenze del figlio nella settimana che sarà presso di lui (vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus) ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività
pagina 3 di 5 ricreative abituali cinema feste ed attività conviviali) Le spese straordinarie dovranno essere tutte concordate e saranno divise tra i coniugi al 50%: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per i mezzi di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Le spese straordinarie dovranno essere tutte, tranne le urgenti e indifferibili, concordate tra i genitori. Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, nel reciproco accordo, da uno dei due coniugi, il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'una all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo. Ognuno scaricherà la spese al 50%, salvo se non vi fosse il rimborso ed in questo caso, la spesa verrà scaricata per intero da chi l'ha affrontata;
6) Questioni economiche
I ricorrenti, dichiarano che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali come sopra convenuto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Rinuncia al reciproco mantenimento
I coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro;
pagina 4 di 5 C) prende atto delle seguenti condizioni:
1) Convivenza
I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati ognuno presso la propria abitazione, portandosi reciproco rispetto.
5) Deduzioni fiscali
I coniugi si danno reciprocamente atto che, a partire dalla data di omologazione della separazione consensuale, le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andranno a beneficio unico del Sig. , fatta ovviamente eccezione per le Parte_2
spese sostenute in via esclusiva da un genitore che potranno essere portate in detrazione soltanto da questi nella corrispondente misura del 100%.
8) Consenso all'espatrio
I ricorrenti si concedono sin d'ora consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, in relazione al figlio minore, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, innanzi alle competenti Autorità.
9) Spese legali
Il Sig. si accolla tutte le spese e competenze legali della separazione;
Parte_2
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5