Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge:
"1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.".