Sentenza 13 luglio 2023
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Decreto decisorio 18 novembre 2025
Ordinanza collegiale 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 24/02/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8048 del 2023, proposto da
CO UL, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Benevento, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Di Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4258/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento, della Regione Campania e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Marco Petitto, in dichiarata delega dell'avvocato Luigi Di Scala, e Rosanna Panariello in dichiarata delega dell'avvocato Maria Vittoria De Gennaro;
1. La controversia riguarda la riduzione di un finanziamento pubblico di un impianto enologico nell’ambito di del patto territoriale per l’agricoltura della provincia di Benevento (da 450.866,67 € a 329.520,65 €) del 12.11.2018.
2. La signora CO UL ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR per la Campania (n.r.g. 2422 del 2022) denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge (artt. 3 e 97 Cost., art. 1 comma 862 della legge n. 296/2006 e art. 3, comma 35, della legge n. 244/2007) e l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irrazionalità e perplessità.
3. Il TAR adito, sez. III, con sentenza 13 luglio 2023 n. 4258, ha respinto il ricorso.
4. CO UL ha appellato la sentenza con ricorso n. 8048 del 2023, notificato il 20.9.2023 e depositato il 9.10.2023.
5. Si sono costituiti in resistenza la Regione Campania, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia di Benevento.
6. Il Collegio deve accertare la possibile inammissibilità del gravame per omesso deposito di copia della sentenza impugnata, come prescritto dell’articolo 94 cod. proc. amm.
7. Viene in rilievo il mancante deposito della copia della sentenza impugnata da parte dell’appellante ai sensi dell’art. 94 cod. proc. amm., che, né con il deposito dell’appello del 9.10.2023, né con i successivi depositi (memoria del 17.1.2025 e memoria di replica del 20.1.2025) ha provveduto a tale inderogabile onere richiesto dalle norme processuali.
8. Orbene, nelle more del presente grado di giudizio, due Sezioni di questo Consiglio hanno deferito in due casi analoghi la questione della perdurante inammissibilità dell’appello in caso di mancante deposito di una copia della sentenza gravata all’Adunanza Plenaria:
- la Sezione V con ordinanza n. 9116/2024 ha chiesto al Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa “ se, in caso di mancato tempestivo deposito della sentenza appellata, il giudizio di appello debba essere dichiarato inammissibile, per il formarsi della decadenza di cui all’art. 94 cod. proc. amm., ovvero se – in ossequio ai principi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di proporzionalità tra il fine perseguito dalla legge e la sanzione prevista per il mancato adempimento dell’onere processuale – esso possa comunque proseguire, avendo il giudice la possibilità di reperire facilmente la decisione appellata (i cui estremi siano indicati dalla parte appellante) presso il sistema informatico della giustizia amministrativa ”;
- la Sezione II con ordinanza n. 9225/2024 ha posto il quesito “ se l’onere di deposito della sentenza di primo grado entro trenta giorni dall’ultima notificazione, stabilito dall’art. 94 c.p.a., sia previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che, in caso d’inadempimento, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ovvero se la disposizione debba essere intesa, in un’ottica costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza e dei diritti di azione e difesa, nel senso che l’onere non è previsto a pena di decadenza e può dunque essere assolto mediante un deposito tardivo ovvero surrogato dalla trasmissione del fascicolo di primo grado, anche nella forma dell’accesso diretto da parte del giudice di secondo grado ”.
9. Visto che le due remissioni all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pur afferente ad altre controversie, rilevano ai fini della presente decisione, il Collegio ravvisa la necessità di disporre la sospensione impropria del presente giudizio fino alla definizione della suindicata questione da parte dell’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 296 c.p.c., senza fissazione di nuova udienza (nei termini indicati dall’Adunanza plenaria con sentenza 22 marzo 2024 n. 4, con specifico riferimento al punto 16.4).
10. Dopo la cessazione della causa di sospensione del processo le parti sono onerate di presentare istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 comma 1 c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sospende il giudizio nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO