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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 2611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2611 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e divorzio, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vassallo Parte_1 C.F._1
(C.F: , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._2
Napoli alla via L.S. Cagnazzi n. 31;
RICORRENTE
E
(C.F: , dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 10 settembre 1990, in regime di comunione dei beni, con
, dalla cui unione erano nati due figli, (il 7 dicembre 2005), Controparte_1 CP_2 N° R.G. 2611/2024
maggiorenne economicamente non autosufficiente, e (il 5 novembre 2008), Per_1
minorenne; che la minore conviveva con il padre ed effettuava visita alla madre ogni tre mesi circa, mentre il figlio svolgeva lavori saltuari senza essere economicamente autosufficiente;
che essa ricorrente era priva di autonomia reddituale non svolgendo alcuna attività lavorativa e che viveva con il figlio presso un immobile locato per il quale versava un canone mensile di € 400,00; che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra le parti a causa di incomprensioni reciproche;
tanto premesso, chiedeva emettersi pronuncia di separazione dei coniugi e disporsi l'obbligo in capo al resistente di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della ricorrente e dei figli, l'affido condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo le questioni di ordinaria amministrazione, e la calendarizzazione del diritto di visita;
altresì, decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente non si costituiva in giudizio né compariva alla udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 2 luglio 2024, durante la quale, all'esito dell'audizione della sola ricorrente, il difensore della ricorrente chiedeva la decisione immediata della causa e il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
- Con sentenza non definitiva n. 3528/2024, emessa in data 2 luglio 2024, il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio.
- All'udienza del 4 novembre 2025 parte ricorrente rappresentava la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti.
#############################################
- In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
- Sempre in via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed essendo stata depositata la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
- La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
- Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso il periodo di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente relatore (avvenuta il 2 luglio 2024) nel giudizio di separazione conclusosi con N° R.G. 2611/2024
sentenza non definitiva n. 3528/2024, emessa in data 2 luglio 2024 dal Tribunale di Napoli
Nord - passata in giudicato -; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
- Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di contestazioni, vanno confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione.
-Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
- Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 10.9.1990 tra nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 429, Parte II, Serie A,
Sez. C, Anno 1990), con conferma delle statuizioni accessorie rese in sede di separazione;
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2611 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e divorzio, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vassallo Parte_1 C.F._1
(C.F: , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._2
Napoli alla via L.S. Cagnazzi n. 31;
RICORRENTE
E
(C.F: , dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 10 settembre 1990, in regime di comunione dei beni, con
, dalla cui unione erano nati due figli, (il 7 dicembre 2005), Controparte_1 CP_2 N° R.G. 2611/2024
maggiorenne economicamente non autosufficiente, e (il 5 novembre 2008), Per_1
minorenne; che la minore conviveva con il padre ed effettuava visita alla madre ogni tre mesi circa, mentre il figlio svolgeva lavori saltuari senza essere economicamente autosufficiente;
che essa ricorrente era priva di autonomia reddituale non svolgendo alcuna attività lavorativa e che viveva con il figlio presso un immobile locato per il quale versava un canone mensile di € 400,00; che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra le parti a causa di incomprensioni reciproche;
tanto premesso, chiedeva emettersi pronuncia di separazione dei coniugi e disporsi l'obbligo in capo al resistente di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della ricorrente e dei figli, l'affido condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo le questioni di ordinaria amministrazione, e la calendarizzazione del diritto di visita;
altresì, decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente non si costituiva in giudizio né compariva alla udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 2 luglio 2024, durante la quale, all'esito dell'audizione della sola ricorrente, il difensore della ricorrente chiedeva la decisione immediata della causa e il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
- Con sentenza non definitiva n. 3528/2024, emessa in data 2 luglio 2024, il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio.
- All'udienza del 4 novembre 2025 parte ricorrente rappresentava la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti.
#############################################
- In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
- Sempre in via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed essendo stata depositata la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
- La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
- Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso il periodo di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente relatore (avvenuta il 2 luglio 2024) nel giudizio di separazione conclusosi con N° R.G. 2611/2024
sentenza non definitiva n. 3528/2024, emessa in data 2 luglio 2024 dal Tribunale di Napoli
Nord - passata in giudicato -; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
- Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di contestazioni, vanno confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione.
-Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
- Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 10.9.1990 tra nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 429, Parte II, Serie A,
Sez. C, Anno 1990), con conferma delle statuizioni accessorie rese in sede di separazione;
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro