Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3664/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione con motivazione contestuale sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.6.2025 tra:
(C.F. e P.IVA ) con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma (RM) in Via Giorgio Vasari n. 14, 00196, in persona della liquidatrice
Dott.ssa ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
FANTINI Alessandra (C.F. ) del Foro di Latina, giusta C.F._2 procura alle liti depositata contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
VIA CAIROLI, 2 SC. C INT.1 - 04100, LATINA
- APPELLANTE -
CONTRO
- APPELLATA –
Sudafrica 67, elettivamente domiciliato in via Giovanni Antonelli n. 47 Pt_1
(Studio Legale presso lo studio dell'avv. Roberto Di Controparte_2
Martino che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Valentina Zirilli con studio in via Barbarano Romano n. 7, giusta procura in Pt_1 atto separato.
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9740/24
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 9740/24 con cui il Tribunale di Roma ha così deciso sulla impugnazione a delibera assembleare dalla medesima proposta:
“il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci della in Parte_1 data 21/12/2020 sulle questioni poste ai nn.1 e 2 dell'ordine del giorno;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in misura pari ad € 6.713,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto come unico motivo la dedotta erroneità della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese di lite, per non avere il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione del principio della soccombenza reciproca.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia, in accoglimento del presente appello, la Corte di appello di Roma, sez. specializzata in materia di imprese, riformare la Sentenza n. 9740/2024 emessa dal pag. 2/5 Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di impresa, all'esito del procedimento recante R.G.N. 21124/2021, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed in conseguenza:
1. accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha provveduto alla compensazione totale o parziale delle spese di lite di primo grado, nonostante la soccombenza reciproca delle parti;
2. per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata, compensare le spese di lite del primo grado tra le parti nella misura e percentuale ritenuta equa di giustizia, considerando la soccombenza reciproca delle stesse.
3. con vittoria di spese e onorari del grado di appello, oltre spese generali, e CAP come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita la controparte la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto a suo dire inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare integralmente l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 9740/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, Sez.
Specializzata in materia di impresa, Giudice Stefano Iannaccone, nel procedimento R.G.N.
21124/2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali e oneri accessori anche del secondo grado di giudizio”.
Respinta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vero è che il aveva impugnato la delibera di impugnazione del bilancio e che al CP_1 riguardo, in conseguenza della adozione da parte della società di altra delibera sostitutiva non viziata come la precedente è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pag. 3/5 Quanto alle altre domande e, in particolare, alla impugnazione della delibera relativa alla decisione di dare corso alla azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore
(appunto il , la domanda è stata invece respinta in quanto ritenuta infondata. CP_1
Insegna al riguardo la S.C. (SS.UU. 31.10.2022 n. 32061) che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in caso di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente , ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma c.p.c.”.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 92 secondo comma c.p.c. sicchè l'appello deve essere respinto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 9740/24 del Tribunale di Roma Parte_1 ogni altra questione assorbita, rigetta il gravame e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 9.991,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 4/5 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 5/5