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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5192 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Invidia in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo CP_1 C.F._2
Bacchion in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
e
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
convenuto contumace
In punto: contratto preliminare di cessione di azienda;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione, del ricorso in riassunzione e della comparsa di costituzione e risposta della convenuta , nonché quello delle CP_1 ulteriori memorie depositate dalle parti, e considerate le risultanze dell'istruttoria orale espletata, il Giudice osserva quanto segue.
L'attore (promissario acquirente) ha convenuto Parte_1 in giudizio la (promittente venditrice) e , in proprio e quale CP_2 CP_1 legale rappresentante della predetta società, per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda stipulato in data 22.6.2020 per grave inadempimento della promittente venditrice o, in subordine, per fatti concludenti e, conseguentemente, sentir condannare i convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria o, in subordine, della sola caparra versata da esso attore (pari ad € 13.000,00), detratta la somma di € 3.400,00 già corrisposta da CP_1
. L'attore sostiene, infatti, che, successivamente alla sottoscrizione del contratto
[...] preliminare, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di CP_1 CP_2
si sarebbe impegnata a restituire una somma pari al doppio della caparra
[...] confirmatoria corrisposta da esso attore, e dunque della somma di euro 26.000,00.
I convenuti, pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
A seguito di interruzione del processo per fallimento della l'attore CP_2 ha riassunto il giudizio nei confronti del e di . Controparte_2 CP_1
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il proprio CP_1 difetto della legittimazione passiva mentre nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
La Curatela del è rimasta invece contumace. Controparte_2
Ciò posto, con riferimento all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia proposta dinanzi al Tribunale ordinario domanda di risoluzione di un contratto per inadempimento o altra causa e conseguente domanda di condanna alla restituzione di quanto versato in forza del contratto (nella specie della caparra confirmatoria o del suo doppio) o domanda di risarcimento del danno nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito, è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 72, comma 5, l.fall. (corrispondente all'attuale art. 172, comma 5, CCII), le domande accessorie di restituzione e risarcimento del danno devono necessaria- mente procedere nelle forme degli artt. 93 e ss. l.fall. (corrispondente agli attuali artt.
201 e ss. CCII) in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria. Con la conseguenza che, a seguito del fallimento, le domande risarcitorie e restitutorie debbono essere dichiarate improcedibili dal giudice ordinario.
Quanto invece alle sorti della domanda di risoluzione del contratto va osservato che – in presenza del contrasto giurisprudenziale rilevato dall'ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite (ordinanza 23 gennaio 2025 n. 1679) – va senz'altro preferito l'orientamento riconducibile a due sentenze gemelle del 2020
(Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 e n. 2991), in base al quale anche la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie, di cui costituisca l'antecedente logico-giuridico, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria ma deve essere proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall. (ora artt. 201 e ss.
CCII). Solo la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) resta procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo e la sua riassunzione nei confronti della curatela.
Tale opzione ermeneutica è senz'altro preferibile per le ragioni chiaramente compendiate nell'ordinanza interlocutoria richiamata, alla quale si rinvia, e perché:
• è quella maggiormente coerente con la struttura sintattico-grammaticale dell'art. 72, comma 5, l.fall. (a mente del quale “L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”), laddove ritiene che la domanda da proporre «secondo le disposizioni del capo V» sia proprio quella di risoluzione menzionata dapprincipio, che va dunque “traslata” in sede concorsuale insieme a («con») quelle restitutorie e risarcitorie cui è strumentale, anche perché
l'interpretazione opposta svuoterebbe di senso la norma, essendo pacifico che queste ultime domande debbano essere sottoposte al giudice fallimentare. In sostanza, la norma in esame sarebbe diretta proprio a permettere la “trasmigrazione” della domanda “pregiudiziale” di risoluzione nel procedimento di verifica dello stato passivo unitamente alle domande accessorie e consequenziali, già attratte in tale sede.
• è quella più in sintonia con la vis espansiva del concorso, oramai teso, in base alle riforme dell'ultimo ventennio, ad attrarre tendenzialmente nella sede fallimentare tutte le controversie atte a riverberarsi sul patrimonio da liquidare a beneficio dei creditori.
Le domande proposte nei confronti della Liquidazione giudiziale vanno pertanto dichiarate improcedibili.
Con riferimento alla domanda di condanna di in proprio alla CP_1 restituzione della caparra confirmatoria o del suo doppio va invece osservato che il contratto preliminare posto a fondamento delle domande di cui è causa è intercorso tra l'odierno attore e la L'affermazione che la convenuta CP_2 CP_1 avrebbe assunto in proprio l'obbligo di restituire la caparra o il suo doppio è rimasta priva di riscontro, né può trovare ingresso la relativa prova per testi (cap. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 di parte attrice), trattandosi di capitolo inammissibile ai sensi degli art. 2721 e 2723 c.c. e formulato in modo generico, senza indicazione delle circostanza spaziali e temporali e delle modalità della condotta.
L'attore non ha dunque alcun titolo per agire nei confronti della convenuta
, che non ha assunto alcun obbligo in proprio nei confronti dell'attore, non CP_1 potendo ritenersi sufficiente a tal fine la circostanza che la stessa abbia parzialmente restituito la somma ricevuta;
pagamento che, come dichiarato dalla convenuta, “è ascrivibile alla circostanza che, in quel tempo, la società si trovava già in CP_2 grave stato di decozione prefallimentare”.
Le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta CP_1 vanno pertanto rigettate.
In virtù della sua soccombenza l'attore va condannato, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., a rifondere alla convenuta le spese processuali, come liquidate in CP_1 dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Nulla va disposto invece in ordine alle spese processuali nei rapporti tra l'attore e il rimasto contumace. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) dichiara improcedibili le domande proposte dall'attore nei confronti del
[...]
CP_2
b) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti;
CP_1
c) condanna l'attore a rifondere a le spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
d) nulla in ordine alle spese processuali nei rapporti tra l'attore e il Controparte_2
[...]
Così deciso in Verona, il 15.4.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)