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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PEPE FRANCESCO elett. dom.to Parte_1 in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
contumace Controparte_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Parte_1
Piceno, Sez. Lavoro, n. 295/2024, emessa in data 11.10.2024 mai notificata, la quale ha rigettato le sue domande formulate in ricorso introduttivo.
In particolare, il ricorrente, in data 22.3.2021, presentava domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del “Personale Amministrativo, Tecnico e
Ausiliario”, per l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 30.7.2001 al 29.5.2002.
pagina 1 di 7 All'esito del punteggio riconosciuto, il ricorrente lamentava la non corretta valutazione del servizio militare svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità.
L'amministrazione scolastica, infatti, riconosceva i mesi di “servizio militare”, prestato non in costanza di rapporto di lavoro, come danti diritto all'attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio e/o punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, ai sensi del punto B) 9) dell'Allegato A/1 per il profilo di assistente amministrativo e dell'allegato A/2 per il profilo di assistente tecnico e ai sensi del punto B). 6) dell'allegato A/5 per il profilo di collaboratore scolastico secondo quanto previsto dalle
Tabelle di Valutazione allegate al D.M. n.50 del 3 marzo 2021. In entrambe le circostanze veniva utilizzato il punteggio riferito al servizio “aspecifico” o, per meglio dire, servizio equiparato a quello prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il ricorrente rivendicava, al contrario, l'attribuzione in suo favore di 5 punti (ovvero 0,5 punti per ogni mese di servizio) spettanti per il suddetto servizio prestato non in costanza di nomina, domanda respinta dal primo giudice e riproposta in questa sede rivendicando, complessivamente punti
7,83 punti totali per il profilo CS – Collaboratore Scolastico, anziché 12,33 e punti totali 9,83 anziché
14,33 per il profilo Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.
Ritiene, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958; violazione dell'art. 52 della Costituzione che avrebbero dovuto comportare la dichiarazione di illegittimità del DM 50/2021.
Nessuno si è costituito in questo grado, seppure correttamente evocato, per il
[...]
che va dichiarato contumace. Controparte_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
L'appellante ritiene censurabile l'assunto espresso dal Giudice di I grado che non terrebbe conto dei diversi principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità e contestando la distinzione effettuata dal DM n. 50/2021 sulla diversa valutazione e attribuzione di punteggio basata sulla prestazione del servizio militare di leva obbligatoria in costanza o non in costanza con l'assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato in scuole statali.
Ebbene, la questione è stata, di recente, già affrontata da questa Corte con motivazione che non può che essere ancora ritenuta valida, in quanto consente una piana e coerente interpretazione del dato normativo e del dato regolamentare, anche ai fini di garantire parità di trattamento tra i partecipanti alle graduatorie in esame. pagina 2 di 7 Si premette che, con precipuo riferimento al personale A.T.A., l'art. 569, terzo comma, (e non l'art. 485 invocato dall'appellante) d.lgs.n. 297/94, sotto la rubrica Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, recita: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. Tale disposizione ricalca i contenuti del precedente art. 485, settimo comma, inserito nella parte del Decreto Legislativo dedicata al personale docente.
Al riguardo, è ragionevole ritenere che nell'utilizzare il termine “carriera” il legislatore abbia inteso riferirsi al complessivo percorso che inizia con il conseguimento dei titoli di studio e di abilitazione, richiesti dalla legge come requisiti minimi indispensabili all'esercizio di una determinata professione, e prosegue, attraverso l'ottenimento di ulteriori titoli di merito e di servizio, in funzione dell'incremento del patrimonio di competenze e di esperienze maturate, valevole all'esercizio di mansioni ed al conferimento di incarichi sempre più qualificanti e maggiormente remunerativi.
Non vi è, dunque, ragione di escludere che la disposizione di legge in esame sancisca la piena valenza del servizio militare anche in sede di formazione delle apposite graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze, tenuto conto che l'espletamento di siffatti incarichi di lavoro a tempo determinato costituisce uno dei titoli preferenziali ai fini dell'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica.
In quest'ottica, sono funzionali in senso lato alla carriera anche gli avanzamenti di posizione degli aspiranti alle supplenze, mediante acquisizione di punteggio aggiuntivo, in seno alle graduatorie all'uopo formate.
Sotto il profilo, poi, della natura sostanziale del servizio militare di leva obbligatoria, è stato evidenziato dai Giudici di legittimità come esso costituisca pur sempre rapporto di servizio, privo del carattere della spontaneità, instaurato con l'Amministrazione, anche se non qualificabile come pubblico impiego (cfr. Cass, sez. un. Ord. n.1393/2022).
D'altro canto, il riferimento espresso alla Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici è contenuto nella rubrica dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il quale recita:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni pagina 3 di 7 dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce
o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Al riguardo, il Collegio non ha motivo di disattendere le considerazioni chiaramente espresse dalla Suprema Corte nella parte motiva dell'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020: “….secondo il
dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in CP_1 costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M.
44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma
1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto
a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, pagina 4 di 7 consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343) ….”.
L'univoco tenore della richiamata Ordinanza, dai cui condivisibili contenuti il Collegio non intende discostarsi, consente di affermare che intanto il DM 44/2011 è stato disapplicato in quanto in esso veniva esclusa del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alla formazione delle graduatorie ad esaurimento, da considerarsi pur sempre selezioni concorsuali lato sensu, anche se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione.
Viceversa, il successivo DM 50/2021, oggetto di odierna disamina, attribuisce al servizio di leva valenza di titolo, del tutto ragionevolmente differenziando, quanto alla riferibilità ad esso di un certo punteggio, l'ipotesi della relativa prestazione non in costanza di nomina - in nulla differente dal generico servizio prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni - dall'ipotesi della prestazione in costanza di nomina, quindi ritenendone solo in questo secondo caso giustificata la totale parificazione al servizio specifico, ossia prestato nel medesimo profilo per il quale viene stilata la graduatoria. In particolare, si legge nell'Allegato A al DM n.50/2021 (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
DEL PERSONALE A.T.A.), alla lettera A di cui all'elenco delle Avvertenze: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva….”
Di conseguenza, l'odierno appellante non può aspirare, con riferimento al servizio di leva militare, pacificamente assolto non in costanza di rapporti di lavoro presso un'Istituzione Scolastica
Statale, al punteggio pieno di 6 punti che è previsto solo a favore di chi ha svolto il servizio di leva in costanza di nomina.
Il trattamento riservato all'appellante è conforme a diritto, in quanto risponde all'elementare logica secondo cui chi sia stato chiamato a prestare il servizio di leva obbligatorio, o il servizio civile ad esso equiparato, in costanza di espletamento di uno specifico incarico di supplenza nella Scuola
Statale (o in altri Istituti parificati per legge), quindi abbia visto sospeso, suo malgrado, il sinallagma contrattuale inerente a tale particolare rapporto, non può patire penalizzazioni rispetto all'acquisizione del punteggio che avrebbe verosimilmente conseguito ove tale sospensione non si fosse verificata;
pagina 5 di 7 diversamente, il chiamato alla leva obbligatoria che non abbia in corso alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, viene a trovarsi nell'identica situazione di chi genericamente presta servizio per un Ente Pubblico diverso dall'Amministrazione predetta.
Si deve, poi, aggiungere che anche la giurisprudenza amministrativa, richiamata da parte appellante come favorevole alla propria tesi, si è attestata su diversi approdi interpretativi, come dimostrato dalla sentenza n. 11602/2022 del 29.12.2022 del Consiglio di Stato in cui i Giudici hanno evidenziato come: “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente
l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore”. “Un effettivo pregiudizio – continua il Consiglio di Stato – alla posizione di lavoro (art 52 Cost) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs nr. 66 del 2010”.
Le successive sentenze del Consiglio di Stato citate nell'appello non contengono, d'altronde, argomentazioni tali da ritenere sconfessato il superiore ragionamento.
Da ultimo, poi, è definitivamente intervenuta la Suprema Corte che, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024, ha affermato che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (principio da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 17861/2025).
Alla stregua dei suesposti argomenti, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione pagina 6 di 7 del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PEPE FRANCESCO elett. dom.to Parte_1 in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
contumace Controparte_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Parte_1
Piceno, Sez. Lavoro, n. 295/2024, emessa in data 11.10.2024 mai notificata, la quale ha rigettato le sue domande formulate in ricorso introduttivo.
In particolare, il ricorrente, in data 22.3.2021, presentava domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del “Personale Amministrativo, Tecnico e
Ausiliario”, per l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 30.7.2001 al 29.5.2002.
pagina 1 di 7 All'esito del punteggio riconosciuto, il ricorrente lamentava la non corretta valutazione del servizio militare svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità.
L'amministrazione scolastica, infatti, riconosceva i mesi di “servizio militare”, prestato non in costanza di rapporto di lavoro, come danti diritto all'attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio e/o punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, ai sensi del punto B) 9) dell'Allegato A/1 per il profilo di assistente amministrativo e dell'allegato A/2 per il profilo di assistente tecnico e ai sensi del punto B). 6) dell'allegato A/5 per il profilo di collaboratore scolastico secondo quanto previsto dalle
Tabelle di Valutazione allegate al D.M. n.50 del 3 marzo 2021. In entrambe le circostanze veniva utilizzato il punteggio riferito al servizio “aspecifico” o, per meglio dire, servizio equiparato a quello prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il ricorrente rivendicava, al contrario, l'attribuzione in suo favore di 5 punti (ovvero 0,5 punti per ogni mese di servizio) spettanti per il suddetto servizio prestato non in costanza di nomina, domanda respinta dal primo giudice e riproposta in questa sede rivendicando, complessivamente punti
7,83 punti totali per il profilo CS – Collaboratore Scolastico, anziché 12,33 e punti totali 9,83 anziché
14,33 per il profilo Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.
Ritiene, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958; violazione dell'art. 52 della Costituzione che avrebbero dovuto comportare la dichiarazione di illegittimità del DM 50/2021.
Nessuno si è costituito in questo grado, seppure correttamente evocato, per il
[...]
che va dichiarato contumace. Controparte_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
L'appellante ritiene censurabile l'assunto espresso dal Giudice di I grado che non terrebbe conto dei diversi principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità e contestando la distinzione effettuata dal DM n. 50/2021 sulla diversa valutazione e attribuzione di punteggio basata sulla prestazione del servizio militare di leva obbligatoria in costanza o non in costanza con l'assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato in scuole statali.
Ebbene, la questione è stata, di recente, già affrontata da questa Corte con motivazione che non può che essere ancora ritenuta valida, in quanto consente una piana e coerente interpretazione del dato normativo e del dato regolamentare, anche ai fini di garantire parità di trattamento tra i partecipanti alle graduatorie in esame. pagina 2 di 7 Si premette che, con precipuo riferimento al personale A.T.A., l'art. 569, terzo comma, (e non l'art. 485 invocato dall'appellante) d.lgs.n. 297/94, sotto la rubrica Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, recita: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. Tale disposizione ricalca i contenuti del precedente art. 485, settimo comma, inserito nella parte del Decreto Legislativo dedicata al personale docente.
Al riguardo, è ragionevole ritenere che nell'utilizzare il termine “carriera” il legislatore abbia inteso riferirsi al complessivo percorso che inizia con il conseguimento dei titoli di studio e di abilitazione, richiesti dalla legge come requisiti minimi indispensabili all'esercizio di una determinata professione, e prosegue, attraverso l'ottenimento di ulteriori titoli di merito e di servizio, in funzione dell'incremento del patrimonio di competenze e di esperienze maturate, valevole all'esercizio di mansioni ed al conferimento di incarichi sempre più qualificanti e maggiormente remunerativi.
Non vi è, dunque, ragione di escludere che la disposizione di legge in esame sancisca la piena valenza del servizio militare anche in sede di formazione delle apposite graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze, tenuto conto che l'espletamento di siffatti incarichi di lavoro a tempo determinato costituisce uno dei titoli preferenziali ai fini dell'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica.
In quest'ottica, sono funzionali in senso lato alla carriera anche gli avanzamenti di posizione degli aspiranti alle supplenze, mediante acquisizione di punteggio aggiuntivo, in seno alle graduatorie all'uopo formate.
Sotto il profilo, poi, della natura sostanziale del servizio militare di leva obbligatoria, è stato evidenziato dai Giudici di legittimità come esso costituisca pur sempre rapporto di servizio, privo del carattere della spontaneità, instaurato con l'Amministrazione, anche se non qualificabile come pubblico impiego (cfr. Cass, sez. un. Ord. n.1393/2022).
D'altro canto, il riferimento espresso alla Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici è contenuto nella rubrica dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il quale recita:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni pagina 3 di 7 dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce
o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Al riguardo, il Collegio non ha motivo di disattendere le considerazioni chiaramente espresse dalla Suprema Corte nella parte motiva dell'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020: “….secondo il
dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in CP_1 costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M.
44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma
1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto
a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, pagina 4 di 7 consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343) ….”.
L'univoco tenore della richiamata Ordinanza, dai cui condivisibili contenuti il Collegio non intende discostarsi, consente di affermare che intanto il DM 44/2011 è stato disapplicato in quanto in esso veniva esclusa del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alla formazione delle graduatorie ad esaurimento, da considerarsi pur sempre selezioni concorsuali lato sensu, anche se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione.
Viceversa, il successivo DM 50/2021, oggetto di odierna disamina, attribuisce al servizio di leva valenza di titolo, del tutto ragionevolmente differenziando, quanto alla riferibilità ad esso di un certo punteggio, l'ipotesi della relativa prestazione non in costanza di nomina - in nulla differente dal generico servizio prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni - dall'ipotesi della prestazione in costanza di nomina, quindi ritenendone solo in questo secondo caso giustificata la totale parificazione al servizio specifico, ossia prestato nel medesimo profilo per il quale viene stilata la graduatoria. In particolare, si legge nell'Allegato A al DM n.50/2021 (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
DEL PERSONALE A.T.A.), alla lettera A di cui all'elenco delle Avvertenze: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva….”
Di conseguenza, l'odierno appellante non può aspirare, con riferimento al servizio di leva militare, pacificamente assolto non in costanza di rapporti di lavoro presso un'Istituzione Scolastica
Statale, al punteggio pieno di 6 punti che è previsto solo a favore di chi ha svolto il servizio di leva in costanza di nomina.
Il trattamento riservato all'appellante è conforme a diritto, in quanto risponde all'elementare logica secondo cui chi sia stato chiamato a prestare il servizio di leva obbligatorio, o il servizio civile ad esso equiparato, in costanza di espletamento di uno specifico incarico di supplenza nella Scuola
Statale (o in altri Istituti parificati per legge), quindi abbia visto sospeso, suo malgrado, il sinallagma contrattuale inerente a tale particolare rapporto, non può patire penalizzazioni rispetto all'acquisizione del punteggio che avrebbe verosimilmente conseguito ove tale sospensione non si fosse verificata;
pagina 5 di 7 diversamente, il chiamato alla leva obbligatoria che non abbia in corso alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, viene a trovarsi nell'identica situazione di chi genericamente presta servizio per un Ente Pubblico diverso dall'Amministrazione predetta.
Si deve, poi, aggiungere che anche la giurisprudenza amministrativa, richiamata da parte appellante come favorevole alla propria tesi, si è attestata su diversi approdi interpretativi, come dimostrato dalla sentenza n. 11602/2022 del 29.12.2022 del Consiglio di Stato in cui i Giudici hanno evidenziato come: “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente
l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore”. “Un effettivo pregiudizio – continua il Consiglio di Stato – alla posizione di lavoro (art 52 Cost) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs nr. 66 del 2010”.
Le successive sentenze del Consiglio di Stato citate nell'appello non contengono, d'altronde, argomentazioni tali da ritenere sconfessato il superiore ragionamento.
Da ultimo, poi, è definitivamente intervenuta la Suprema Corte che, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024, ha affermato che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (principio da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 17861/2025).
Alla stregua dei suesposti argomenti, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione pagina 6 di 7 del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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