Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1664/2024 di R.G., promossa con atto di citazione ex art. 32 del D.Lgs n. 150/2011 notificato il 17.6.2024
DA
(Cod. Fisc. e Partita I.V.A. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. dom. Giovanni De Salvo, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv.to Carlotta Giordano, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado in data 15.2.2023;
- convenuta -
OGGETTO: opposizione all'avviso di accertamento esecutivo n. 2410082
400514966 - anno 2024 per il recupero del Canone patrimoniale di concessione.
Causa trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, comma 3 cod. proc. civ. all'udienza del 18.12.2024 sulle seguenti:
pagina 1 di 7
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) Annullarsi ovvero dichiararsi nullo o come meglio l'avviso di accertamento esecutivo n. 2410082400514966 per l'anno 2024, emesso in data 16.5.2024 e notificato contestualmente a mezzo p.e.c.; 2) Dichiararsi, di conseguenza, come nulla, “Layher”, debba nei riguardi di “ ”, in dipendenza delle causali tutte oggetto del CP_1 succitato avviso.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: 3) Nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni nn. 1) e 2), annullarsi parzialmente ovvero dichiararsi parzialmente nullo o come meglio l'avviso di accertamento esecutivo n. 2410082400514966 per l'anno 2024, emesso in data 16.5.2024 e notificato contestualmente a mezzo p.e.c.; 4) Liquidarsi la misura -necessariamente inferiore rispetto a quella originariamente contestata- delle somme dovute da “Layher” nei confronti di “Step” in dipendenza delle causali tutte oggetto del succitato avviso.
IN OGNI CASO: 5) Rifondersi spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali – calcolato nella misura del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. n. 55/2014 – ad I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello proposto dalla difesa di e, CP_2 per l'effetto, confermare la sentenza n. 312/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine nella persona della Dott.ssa Elisabetta Kraus, dalla quale discende la piena efficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2210094200390257.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio società affidataria dei servizi di riscossione per il CP_1 pagina 2 di 7 , al fine di sentir annullare -in tutto o Controparte_3 in parte- l'avviso di accertamento esecutivo n. 2410082400514966 relativo all'anno 2024 emesso in data 16.5.2024 e contestualmente notificatole dalla predetta convenuta a mezzo p.e.c., per il preteso pagamento di € 6.925,80 a titolo di canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.077,74 ed agli interessi legali per € 40,12, sull'assunto che essa attrice avrebbe indebitamente esposto la scritta ” su 4 lati di un ponteggio in viale Verona n. 26 a Pt_1
, per un totale di 476 mezzi, ovvero di 476 mq. Controparte_3
A sostegno della domanda in questione, la società attrice ha dedotto: a) la contraddittorietà della condotta di a fonte del CP_1 contegno tenuto dalla stessa amministrazione comunale la quale, invece, sulla base dei medesimi presupposti di fatto, aveva già archiviato analoga pretesa impositiva riferita all'anno 2023; b) il difetto, in ogni caso, di legittimazione passiva di essa attrice, per aver alienato i ponteggi di cui trattasi già nel corso del 2011 alla responsabile del cantiere c) l'assenza, Controparte_4 peraltro, di una sua eventuale corresponsabilità in solido con quest'ultima società per la presunta diffusione dell'ipotizzato messaggio pubblicitario, verificatosi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo;
d) l'impossibilità di configurare, del pari, una pur potenziale idoneità di tale supposto messaggio pubblicitario a produrre risultati positivi nei confronti dell'attività commerciale attorea;
e) la riconducibilità della scritta ”, oltretutto, all'indicazione relativa ad un marchio di Pt_1 fabbrica, come tale espressamente esentato dal pagamento del canone secondo le stesse previsioni del Regolamento comunale;
f) la violazione, in ultima analisi, del necessario obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in parola, in quanto privo dell'antecedente verbale di attivazione/rilevazione asseritamente formato il 11.7.2023, in alcun modo surrogabile dalle fotografie allegate e dal prospetto di sintesi posto a pag.
2 dell'avviso medesimo, comunque privo -quest'ultimo- di sottoscrizione da parte del soggetto che, di fatto, l'avrebbe redatto. pagina 3 di 7 Ritualmente costituitasi in causa, ha insistito, di contro, CP_1 per il rigetto della domanda e per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo, eccependo nell'ordine: 1) la nullità dell'atto di citazione notificatole da controparte, per mancato rispetto dei termini a comparire;
2) che l'avviso di accertamento in oggetto era stato correttamente emesso in quanto il ponteggio presente nel Comune di
, in Via Verona n. 26, riproduceva Controparte_3 inequivocabilmente la scritta “YE”; 3) che l'attrice, pertanto, era l'unico soggetto nei confronti del quale risultava posta in essere un'attività pubblicitaria di promozione, nonché di miglioramento dell'immagine mediante la diffusione del marchio;
4) che del tutto irrilevante doveva considerarsi, su queste basi, l'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà delle impalcature, rimanendo YE comunque obbligata in solido al pagamento del canone;
5) che non ricorreva neppure ipotesi dell'esenzione dal pagamento del canone prevista dal
Regolamento comunale, riferendosi quest'ultimo esclusivamente al caso del marchi di fabbrica presente su macchine da cantiere, gru mobili e gru a torre;
6) che l'assenza del verbale di contestazione non integrava affatto un vizio dell'avviso di cui trattasi;
7) che la prova del fatto contestato all'attrice doveva ritenersi compiutamente documentata.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa e rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impositivo al vaglio, la domanda attorea, nel merito è fondata e va accolta.
Occorre sin da subito disattendere, invero, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da nella sola comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ma non più espressamente coltivata nelle successive memorie, se non attraverso un generico richiamo alle conclusioni contenute nella predetta comparsa. È ben vero che “… la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni (e che) essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod. proc. civ., (con la conseguenza) che, per giudicare della congruità di esso pagina 4 di 7 occorre detrarre i giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre.” (v., così, ad esempio, Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 5435 del 03/06/1999); ed è parimenti vero che, “… come si evince dalla pec di notifica dell'atto di citazione da parte del difensore della YE (doc. 8), la stessa veniva inviata in data 17.6.2024 con indicazione della data di udienza per il 29.10.2024 (sicché), considerando i trenta giorni di sospensione feriale dei termini, la data di udienza avrebbe dovuto essere indicata nel 15.11.2024 ovvero in data successiva al fine di consentire il rispetto dei termini previsti della norma.” (v., in tal senso, a pag. 4 della comparsa di costituzione). Al riguardo, tuttavia, merita di essere svolta una duplice considerazione, argomentata nei termini che seguono.
Da un lato, in materia di procedimento civile, costituisce ius receptum il principio -al quale, in questa sede, si intente comunque aderire- secondo cui, “… ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione de convenuto” (v., ex multis, Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 21957 del
16/10/2014). Dall'altro lato, neppure si ignora poi, che la corte di legittimità ha precisato, sul punto, che la sanatoria di cui trattasi si esplica “… solo se (il convenuto), costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta” (ibidem); si reputa, tuttavia, che tale precisazione debba essere adeguatamente contestualizzata alla luce del fatto che, dalla mancata fissazione della nuova udienza sollecitata dal medesimo convenuto, in tanto sia sostenibile un effetto preclusivo della sanatoria, in quanto si possa presumere, da ciò, “… che
l'inosservanza del termine a comparire … abbia impedito una più adeguata difesa.” (ibidem). Orbene, anche alla luce della rilevanza che l'111 Cost. assegna al principio di ragionevole durata del processo e della conseguente necessità che le norme processuali vengano interpretate in un'ottica funzionale alla sollecita definizione delle cause ove questo non pagina 5 di 7 comprometta in termini sostanziale le garanzie difensive, deve ritenersi che la presunzione siffatta non possa che assumere natura relativa;
presunzione ampiamente superata, quindi, nel caso di specie, laddove la difesa di si è diffusa nel merito con dovizia di argomentazioni CP_1 per ben 15 pagine nella sua comparsa di costituzione, prendendo compiuta posizione su tutte le questioni poste dalla società attrice, con altrettanto copiose allegazioni documentali a sostegno delle proprie tesi.
E del resto, del fatto che il patrocinio della convenuta non sia stato affatto conculcato dalla ristrettezza dei termini vi è chiara conferma dalle stesse deduzioni svolte a verbale dal predetto patrocinio nel corso dell'udienza del 29.10.2024, laddove “l'avv.to Cosatto si (è) richiama(ta)
a sua volta alle (sue) difese ed (ha) insist(ito) per l'ammissione delle prove con il rigetto di quelle avversarie;
in subordine, per la discussione.”
Fermo questo, nel merito assume portata assorbente ed al contempo dirimente il riferimento attoreo all'art. 17, comma 1, lett. e) del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” della città di , laddove l'amministrazione Controparte_3 comunale ha espressamente esentato dal pagamento del predetto canone
“… le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili
e delle macchine da cantiere …” (sottolineatura aggiunta – N.d.R.), in significativo e -deve ritenersi- consapevole contrasto, peraltro, con taluni approdi giurisprudenziali secondo cui il presupposto impositivo (di quella che, precedentemente, era l'imposta comunale sulla pubblicità ex D.lgs n. 507/1993) era stato riscontrato nella fattispecie relativa ad un cartello, recante segni distintivi dell'impresa costruttrice, apposto su una gru collocata in luogo visibile al pubblico, in ragione della “… astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo.”
(v., così, Cass civ. - Sez. 5, Sentenza n. 31707 del 07/12/2018). pagina 6 di 7 Se su ciò si conviene, va posto nel dovuto rilievo, allora, il fatto che anche la dicitura “ ” presente sulle tavole fermapiedi che Pt_1 corredano i ponteggi qui in discussione costituisce null'altro che il contrassegno necessariamente riconoscibile e permanente -un marchio di fabbrica, appunto- richiesto alla società attrice ai fini del rilascio periodico del certificato di omologazione dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia al quale la Casa Madre della medesima società si è da sempre rivolta proprio allo scopo di conseguire il riconoscimento del “Sistema modulare per ponteggi” in uso, denominato “Layher-Allround” (v., in questo senso, da pag. 10 a pag. 12 dell'atto di citazione, con i documenti ivi indicati).
Né vale, per sostenere il contrario, appellarsi ad una lettura restrittiva del succitato Regolamento, in quanto limitata al mero richiamo ivi formalmente circoscritto alle sole “gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere”, evidente essendo, nel caso di specie, l'identità di ratio dell'esenzione e del tutto irragionevole, di contro, una interpretazione escludente i ponteggi certificati di una ditta di costruzioni dal novero degli strumenti di lavoro di quest'ultima.
All'accoglimento del ricorso, per tutti i motivi sopra esposti, segue, quindi, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nell'epigrafata causa civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto, Parte_1
▪ l'avviso di accertamento esecutivo n. 2410082400514966 Pt_2 per l'anno 2024, emesso in data 16.5.2024 CP_1
▪ CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite CP_1 che si liquidano a favore di in complessivi € 2.764,00 di Parte_1 cui € 264,00 per anticipazione ed € 2.500,00 peer compensi
Udine, 11.9.2024
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO pagina 7 di 7