Articolo 1 della Legge 3 luglio 1991, n. 195
Versione
4 luglio 1991
Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e 5 marzo 1991, n. 65 .
3. La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di decadenza da qualsiasi diritto sostanziale, ad eccezione di quelli di natura fiscale, e processuale di cui all' articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414 , non convertito in legge, opera anche per i soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991.
Entrata in vigore il 4 luglio 1991
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