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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4633/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
LAURA CORTELLARO Giudice
CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DE RINALDO ELEONORA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corsico (MI) Via Malakoff 5
RICORRENTE
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio Parte attrice ha domandato che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni della parte e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 09/03/2018, in CP_1
Marocco, registrato al n. 290 – foglio n. 337- registro n. 171;
2. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
3. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4633/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
LAURA CORTELLARO Giudice
CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DE RINALDO ELEONORA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corsico (MI) Via Malakoff 5
RICORRENTE
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio Parte attrice ha domandato che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni della parte e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 09/03/2018, in CP_1
Marocco, registrato al n. 290 – foglio n. 337- registro n. 171;
2. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
3. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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