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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 983/2024, avente ad oggetto “rettificazione di attribuzione di sesso”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CATHY LA TORRE
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI, in persona del Procuratore Capo pro CP_1
tempore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, chiedeva la Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile, in quanto affetta da un'accertata disforia di genere, nonché di essere autorizzata ad effettuare
1 i necessari trattamenti chirurgici, tanto demolitivi quanto ricostruttivi, per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
A sostegno di tali domande, adduceva l'acquisita consapevolezza di una netta discrepanza tra le proprie caratteristiche psichiche e l'identità biologica, accompagnata da
“una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico” e dalla manifestazione di “volersi riconoscere nel nome di . Pt_1
Esponeva di essersi dapprima rivolta al Servizio di Supporto e Ascolto Psicologico, di avere intrapreso un percorso di psicoterapia individuale, e, successivamente, di essersi sottoposta ad una specifica terapia ormonale, sotto le indicazioni e il controllo dell'equipe di endocrinologia del Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo.
Evidenziava di aver tratto beneficio psicologico dalla terapia ormonale, rilevando che i progressi medio tempore raggiunti nel processo di mascolinizzazione avevano incrementato la sua autostima e migliorato i rapporti interpersonali.
Chiedeva, infine, di sostituire il proprio nome “ con quello Parte_1
d'elezione “ . Pt_1
All'udienza del 5.11.2024, compariva personalmente la ricorrente, che veniva liberamente sentita sul suo vissuto.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, concludeva per l'accoglimento dell'istanza.
Il Tribunale disponeva CTU con specialista psicologo, che concludeva affermando che il cambiamento dell'identità anagrafica e gli interventi medico-chirurgici “sono considerati, allo stato attuale, necessari alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e decisivo miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata”.
*****
Tanto premesso, la parte ricorrente ha riferito al CTU di volere procedere allo stato solo a mastectomia, non intendendo procedere nell'immediato al trattamento medico- chirurgico genitale.
Ad ogni modo l'autorizzazione non è da considerarsi necessaria ai fini della rettifica visto il recente arresto della Corte Costituzionale n. 143/2024 del 23.07.2024, ove è stato osservato che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti
2 ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti (in particolare, certificato del
22.11.2023, relazione clinica dell'11.08.2023 a firma dell'endocrinologo e relazione psicologico-clinica del 15.05.2023 ed indi CTU sopra richiamata, supportata dai necessari rilievi di specifica competenza) è emerso che presenta una disforia Parte_1 di genere: “un'incongruenza marcata, persistente, stabile e irreversibile tra il genere femminile assegnato alla nascita e il genere maschile percepito, vissuto ed espresso nei comportamenti, nell'abbigliamento e nelle modalità relazionali”.
Tale accertamento diagnostico, su cui è emersa la convergenza dei pareri degli esperti coinvolti, è apparso pure confermato dalle dichiarazioni rese in udienza da parte ricorrente, sintomatiche di una scelta ponderata (cfr. dichiarazioni della “Ho intenzione di fare Pt_1
tutti gli interventi che serviranno per adattare il mio aspetto alla mia identità. Da grande vorrei diventare chirurgo plastico. Ho seguito psicoterapia a partire dal novembre 2022 ma adesso sono a posto. Se avessi avuto un minimo di dubbio io non lo avrei fatto perché è difficile”).
La libera audizione dell'interessata, infatti, ha consentito di appurare come la delicata condizione di contrasto tra il sesso anatomico e quello invece intimamente percepito si sia manifestata quando l'istante era ancora molto piccola, già con la scelta dei giochi, messa alla prova ma sopravvissuta e confermata nonostante il pluriennale sforzo di adattamento sociale.
Da ultimo ha trovato il sostegno della famiglia, che ha l'ha supportata nell'avvio del percorso di consapevolizzazione e transizione (cfr. dichiarazioni della “fin da Pt_1
piccolo ho capito chi ero, ho una sorella che aveva capito prima di me. La mia famiglia mi supporta, all'inizio non avevano compreso ma adesso sì”).
Inoltre, mette conto rilevare che l'istante è sottoposta a specifico e personalizzato piano terapeutico (versato in atti), predisposto dall'equipe multidisciplinare per la diagnosi/terapia delle persone con disforia/incongruenza di genere del Policlinico di Palermo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, deve disporsi la rettifica degli atti dello
Stato Civile nel senso richiesto (modificando, dunque, il nome del richiedente da “
[...]
” a “ ). Parte_1 Parte_1
3 In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata ad Parte_1
Erice (TP), in data 8.04.2000, nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile”, con indicazione, altresì, del nome “ in luogo di “ ; Pt_1 Parte_1
- dichiara non luogo a provvedere quanto all'istanza di autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico desiderato e possibile, vista la sentenza n. 143/24;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sopportate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18.6.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 983/2024, avente ad oggetto “rettificazione di attribuzione di sesso”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CATHY LA TORRE
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI, in persona del Procuratore Capo pro CP_1
tempore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, chiedeva la Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile, in quanto affetta da un'accertata disforia di genere, nonché di essere autorizzata ad effettuare
1 i necessari trattamenti chirurgici, tanto demolitivi quanto ricostruttivi, per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
A sostegno di tali domande, adduceva l'acquisita consapevolezza di una netta discrepanza tra le proprie caratteristiche psichiche e l'identità biologica, accompagnata da
“una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico” e dalla manifestazione di “volersi riconoscere nel nome di . Pt_1
Esponeva di essersi dapprima rivolta al Servizio di Supporto e Ascolto Psicologico, di avere intrapreso un percorso di psicoterapia individuale, e, successivamente, di essersi sottoposta ad una specifica terapia ormonale, sotto le indicazioni e il controllo dell'equipe di endocrinologia del Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo.
Evidenziava di aver tratto beneficio psicologico dalla terapia ormonale, rilevando che i progressi medio tempore raggiunti nel processo di mascolinizzazione avevano incrementato la sua autostima e migliorato i rapporti interpersonali.
Chiedeva, infine, di sostituire il proprio nome “ con quello Parte_1
d'elezione “ . Pt_1
All'udienza del 5.11.2024, compariva personalmente la ricorrente, che veniva liberamente sentita sul suo vissuto.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, concludeva per l'accoglimento dell'istanza.
Il Tribunale disponeva CTU con specialista psicologo, che concludeva affermando che il cambiamento dell'identità anagrafica e gli interventi medico-chirurgici “sono considerati, allo stato attuale, necessari alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e decisivo miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata”.
*****
Tanto premesso, la parte ricorrente ha riferito al CTU di volere procedere allo stato solo a mastectomia, non intendendo procedere nell'immediato al trattamento medico- chirurgico genitale.
Ad ogni modo l'autorizzazione non è da considerarsi necessaria ai fini della rettifica visto il recente arresto della Corte Costituzionale n. 143/2024 del 23.07.2024, ove è stato osservato che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti
2 ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti (in particolare, certificato del
22.11.2023, relazione clinica dell'11.08.2023 a firma dell'endocrinologo e relazione psicologico-clinica del 15.05.2023 ed indi CTU sopra richiamata, supportata dai necessari rilievi di specifica competenza) è emerso che presenta una disforia Parte_1 di genere: “un'incongruenza marcata, persistente, stabile e irreversibile tra il genere femminile assegnato alla nascita e il genere maschile percepito, vissuto ed espresso nei comportamenti, nell'abbigliamento e nelle modalità relazionali”.
Tale accertamento diagnostico, su cui è emersa la convergenza dei pareri degli esperti coinvolti, è apparso pure confermato dalle dichiarazioni rese in udienza da parte ricorrente, sintomatiche di una scelta ponderata (cfr. dichiarazioni della “Ho intenzione di fare Pt_1
tutti gli interventi che serviranno per adattare il mio aspetto alla mia identità. Da grande vorrei diventare chirurgo plastico. Ho seguito psicoterapia a partire dal novembre 2022 ma adesso sono a posto. Se avessi avuto un minimo di dubbio io non lo avrei fatto perché è difficile”).
La libera audizione dell'interessata, infatti, ha consentito di appurare come la delicata condizione di contrasto tra il sesso anatomico e quello invece intimamente percepito si sia manifestata quando l'istante era ancora molto piccola, già con la scelta dei giochi, messa alla prova ma sopravvissuta e confermata nonostante il pluriennale sforzo di adattamento sociale.
Da ultimo ha trovato il sostegno della famiglia, che ha l'ha supportata nell'avvio del percorso di consapevolizzazione e transizione (cfr. dichiarazioni della “fin da Pt_1
piccolo ho capito chi ero, ho una sorella che aveva capito prima di me. La mia famiglia mi supporta, all'inizio non avevano compreso ma adesso sì”).
Inoltre, mette conto rilevare che l'istante è sottoposta a specifico e personalizzato piano terapeutico (versato in atti), predisposto dall'equipe multidisciplinare per la diagnosi/terapia delle persone con disforia/incongruenza di genere del Policlinico di Palermo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, deve disporsi la rettifica degli atti dello
Stato Civile nel senso richiesto (modificando, dunque, il nome del richiedente da “
[...]
” a “ ). Parte_1 Parte_1
3 In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata ad Parte_1
Erice (TP), in data 8.04.2000, nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile”, con indicazione, altresì, del nome “ in luogo di “ ; Pt_1 Parte_1
- dichiara non luogo a provvedere quanto all'istanza di autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico desiderato e possibile, vista la sentenza n. 143/24;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sopportate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18.6.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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