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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2023, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24194/2018 R.G. proposto da Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” rappresentata e difesa dall’Avv. Fausto Troilo e dall’Avv. Paolo Valentino Sisti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gianluca Fera, in Roma, piazza Cavour n. 19 – ricorrente – contro Comune di Carunchio, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alida Paladino del Foro di Vasto – resistente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria dell’Abruzzo, sez. staccata Pescara, n. 61 del 2017 depositata il 29 gennaio del 2018 Oggetto: Civile Sent. Sez. 5 Num. 7382 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 14/03/2023 2 di 8 Udita la relazione svolta nella udienza del 14 febbraio 2023 dal Consigliere Stefania Billi Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA - la ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, pronunciata dalla CTR del Lazio che, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto e aveva accertato come dovuto il pagamento dell’IMU riguardante due immobili, di € 59.146,00; - la CTR, in particolare ha ritenuto che: • i due immobili sono adibiti, l’uno a capannone industriale e concesso in uso ad un privato a fini non istituzionali;
l’altro a struttura ricettiva per attività agrituristica e dato in locazione a una società privata;
• l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta solo se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede e non a compiti istituzionali di soggetti diversi;
• sulla questione circa l’effettiva debenza della somma ritenuta non dovuta, in virtù dell'accordo di programma sottoscritto tra la Comunità montana e il Comune nell'anno 2006, la Comunità montana non ha provato l'adempimento degli impegni assunti nell'accordo di programma di cui invoca l'applicazione; - il controricorrente si è costituito ai soli fini della discussione, mentre il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso depositando osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7, 3 di 8 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992. Si duole che la CTR abbia ritenuto l'insussistenza delle condizioni per ottenere l'esenzione. Deduce di svolgere, all'interno degli immobili oggetto di imposizione, alcune delle attività istituzionali che le sono proprie tra cui la promozione turistico naturalistica del territorio di competenza. 1.1. Il motivo è infondato (si richiamano, oltre alle innumerevoli sentenze di legittimità che hanno determinato il consolidarsi dell’indirizzo in materia, anche le pronunce reiettive specificamente rese, per altre annualità, nei confronti della stessa odierna ricorrente: Cass. nn. 486-7-8- 9-90/2022). Per potere beneficiare dell’esenzione in parola è necessaria l’utilizzazione diretta dei beni che si pretende di non sottoporre a tassazione. In tal senso questa Corte ha già affermato che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito e, pertanto, essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell'immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse (Cass. 8073/2019, Rv. 653398 - 01). Gli immobili, poi, concessi in locazione, in quanto non impiegati direttamente dall'ente per lo svolgimento di compiti istituzionali, non beneficiano della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (in questo senso, Cass. 5765/2018, Rv. 647280 - 01; Cass. 13542/2016, Rv. 640346 - 01). 4 di 8 Nella fattispecie il giudice d'appello ha ritenuto, con giudizio di fatto non soggetto a riesame in questa sede, che gli immobili di cui si tratta sono locati o concessi in uso ad altri soggetti. Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa l'illegittimità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione. 2.1. Il motivo è inammissibile, mancando la trascrizione dell'avviso di accertamento di cui si asserisce non sia stato valutato il difetto di motivazione (Cass. 29093/2018). In proposito deve trovare applicazione il consolidato principio secondo il quale sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 34469/2019, Rv. 656488 - 01; Cass. n. 18695/2021, Rv. 661751 - 01). Si richiama ancora, sotto quest’ultimo aspetto, quanto stabilito da Cass. SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza ED CI e altri c. Italia 5 di 8 del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”; il che nella specie non avviene. Il motivo è inammissibile anche, in quanto si tratta di decisione su una cd doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In tal senso è del tutto condivisibile che tale ipotesi ricorra, non solo, quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, Rv. 664193 – 01). In ogni caso il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata motiva specificamente sul punto, chiarendo che nell'atto impugnato sono espressamente richiamate le norme di legge e le delibere adottate dal consiglio comunale, come anche l'ubicazione degli immobili con i relativi dati catastali il valore dell'immobile il codice del tributo e l'imposta dovuta. Da ciò consegue che non può in nessun caso configurarsi un'omessa pronuncia. 6 di 8 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti riguardante l'impegno di cui all'art. 6 dell'accordo di programma, dal quale si desumeva che il Comune era assegnatario di una determinata porzione del capannone oggetto di imposizione. Si sostiene che con il citato accordo il Comune si era pertanto assunto l’onere di non richiedere il pagamento dell’imposta. 3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riguardo al secondo motivo di impugnazione. La ricorrente, infatti, ha omesso del tutto di trascrivere o riportare l'accordo di programma citato, impedendo di fatto qualsiasi vaglio sul suo contenuto. Si osserva, in ogni caso, che la sentenza impugnata ha affrontato la questione della soggettività passiva, motivando sulla sussistenza di una fattispecie di successione universale dalla Comunità Alto vastese alla Comunità montana Sangro vastese. Il motivo di impugnazione è, pertanto, altresì infondato, tenuto conto che una motivazione sul punto è stata fornita dalla sentenza impugnata avverso il quale non coglie nel segno il denunciato vizio di legittimità. Si ricorda, infatti, che a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018, Rv. 650880 - 01; n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01). 7 di 8 Da ultimo, va ricordato che l’interpretazione di accordi contrattuali integra, comunque, una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000. Si duole che la CTR abbia ritenuto non necessaria la notifica dell'atto attributivo o modificativo dell'imposta catastale, ai fini della pretesa tributaria. 4.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna notifica del provvedimento di attribuzione di rendita, ma non specifica se l'atto di attribuzione di rendita agli immobili in questione è successivo al conferimento di immobili, né se è anteriore o meno al 1° gennaio 2000, circostanza da cui dipende il diverso trattamento previsto dall'art. 74 legge 342/200 da lei invocato. Si richiama, in proposito, il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale in tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente all'1 gennaio 2000 (data dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ex art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l'applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione - come si desume dall'art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal d.lgs. n. 472 del 1997 - richiede la prova dell'effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione 8 di 8 sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n.12277/2017, Rv. 644140 - 01; Cass., n.23140/2008; Cass, n. 5883/2005). Sotto altro profilo si osserva che il motivo è inammissibile anche perché non attinge la ratio della decisione impugnata. 7. Segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del comune di Carunchio. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023
l’altro a struttura ricettiva per attività agrituristica e dato in locazione a una società privata;
• l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta solo se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede e non a compiti istituzionali di soggetti diversi;
• sulla questione circa l’effettiva debenza della somma ritenuta non dovuta, in virtù dell'accordo di programma sottoscritto tra la Comunità montana e il Comune nell'anno 2006, la Comunità montana non ha provato l'adempimento degli impegni assunti nell'accordo di programma di cui invoca l'applicazione; - il controricorrente si è costituito ai soli fini della discussione, mentre il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso depositando osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7, 3 di 8 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992. Si duole che la CTR abbia ritenuto l'insussistenza delle condizioni per ottenere l'esenzione. Deduce di svolgere, all'interno degli immobili oggetto di imposizione, alcune delle attività istituzionali che le sono proprie tra cui la promozione turistico naturalistica del territorio di competenza. 1.1. Il motivo è infondato (si richiamano, oltre alle innumerevoli sentenze di legittimità che hanno determinato il consolidarsi dell’indirizzo in materia, anche le pronunce reiettive specificamente rese, per altre annualità, nei confronti della stessa odierna ricorrente: Cass. nn. 486-7-8- 9-90/2022). Per potere beneficiare dell’esenzione in parola è necessaria l’utilizzazione diretta dei beni che si pretende di non sottoporre a tassazione. In tal senso questa Corte ha già affermato che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito e, pertanto, essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell'immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse (Cass. 8073/2019, Rv. 653398 - 01). Gli immobili, poi, concessi in locazione, in quanto non impiegati direttamente dall'ente per lo svolgimento di compiti istituzionali, non beneficiano della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (in questo senso, Cass. 5765/2018, Rv. 647280 - 01; Cass. 13542/2016, Rv. 640346 - 01). 4 di 8 Nella fattispecie il giudice d'appello ha ritenuto, con giudizio di fatto non soggetto a riesame in questa sede, che gli immobili di cui si tratta sono locati o concessi in uso ad altri soggetti. Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa l'illegittimità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione. 2.1. Il motivo è inammissibile, mancando la trascrizione dell'avviso di accertamento di cui si asserisce non sia stato valutato il difetto di motivazione (Cass. 29093/2018). In proposito deve trovare applicazione il consolidato principio secondo il quale sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 34469/2019, Rv. 656488 - 01; Cass. n. 18695/2021, Rv. 661751 - 01). Si richiama ancora, sotto quest’ultimo aspetto, quanto stabilito da Cass. SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza ED CI e altri c. Italia 5 di 8 del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”; il che nella specie non avviene. Il motivo è inammissibile anche, in quanto si tratta di decisione su una cd doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In tal senso è del tutto condivisibile che tale ipotesi ricorra, non solo, quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, Rv. 664193 – 01). In ogni caso il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata motiva specificamente sul punto, chiarendo che nell'atto impugnato sono espressamente richiamate le norme di legge e le delibere adottate dal consiglio comunale, come anche l'ubicazione degli immobili con i relativi dati catastali il valore dell'immobile il codice del tributo e l'imposta dovuta. Da ciò consegue che non può in nessun caso configurarsi un'omessa pronuncia. 6 di 8 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti riguardante l'impegno di cui all'art. 6 dell'accordo di programma, dal quale si desumeva che il Comune era assegnatario di una determinata porzione del capannone oggetto di imposizione. Si sostiene che con il citato accordo il Comune si era pertanto assunto l’onere di non richiedere il pagamento dell’imposta. 3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riguardo al secondo motivo di impugnazione. La ricorrente, infatti, ha omesso del tutto di trascrivere o riportare l'accordo di programma citato, impedendo di fatto qualsiasi vaglio sul suo contenuto. Si osserva, in ogni caso, che la sentenza impugnata ha affrontato la questione della soggettività passiva, motivando sulla sussistenza di una fattispecie di successione universale dalla Comunità Alto vastese alla Comunità montana Sangro vastese. Il motivo di impugnazione è, pertanto, altresì infondato, tenuto conto che una motivazione sul punto è stata fornita dalla sentenza impugnata avverso il quale non coglie nel segno il denunciato vizio di legittimità. Si ricorda, infatti, che a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018, Rv. 650880 - 01; n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01). 7 di 8 Da ultimo, va ricordato che l’interpretazione di accordi contrattuali integra, comunque, una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000. Si duole che la CTR abbia ritenuto non necessaria la notifica dell'atto attributivo o modificativo dell'imposta catastale, ai fini della pretesa tributaria. 4.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna notifica del provvedimento di attribuzione di rendita, ma non specifica se l'atto di attribuzione di rendita agli immobili in questione è successivo al conferimento di immobili, né se è anteriore o meno al 1° gennaio 2000, circostanza da cui dipende il diverso trattamento previsto dall'art. 74 legge 342/200 da lei invocato. Si richiama, in proposito, il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale in tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente all'1 gennaio 2000 (data dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ex art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l'applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione - come si desume dall'art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal d.lgs. n. 472 del 1997 - richiede la prova dell'effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione 8 di 8 sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n.12277/2017, Rv. 644140 - 01; Cass., n.23140/2008; Cass, n. 5883/2005). Sotto altro profilo si osserva che il motivo è inammissibile anche perché non attinge la ratio della decisione impugnata. 7. Segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del comune di Carunchio. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023