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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Caterina Linares nella causa iscritta al N.2333/2023 R.G. promossa
D A
, nata a [...] il [...], residente in [...] nella Parte_1
Via Compagno Sebastiano n. 7, cf: , elettivamente domiciliata in C.F._1
SA (Tp) al Corso Antonio Gramsci n.125, presso lo studio dell'Avv. Sparta Corrado che la rappresenta e difende
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'ufficio legale dell' sito in Trapani, via Scontrino n. 28, CP_2
- resistente -
letto il provvedimento di delega del 6 dicembre 2024;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la CTU espletata in fase di ATP, che ha riconosciuto l'invalidità 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine ai sensi dell'art.149 disp. att. c.p.c.
Ha resistito in giudizio l' convenuto, contestando in fatto ed in diritto il ricorso di CP_2 cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta. Il ricorso va accolto.
Invero, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, nonché della visita e valutazione degli atti sanitari relativi alla sig.ra , ha accertato la sussistenza in Pt_1 capo a quest'ultima delle condizioni sanitarie richieste affinché sia riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 e s.m.i.
In particolare, il C.T.U. ha concluso che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la Signora è totalmente inabile, non è in grado di Parte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80.
Lo stato di handicap sofferto dalla Signora rende necessario un Parte_1 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, quindi può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92.
Tale situazione sussisteva alla data del 01/02/2024.”.
Il ricorso va dunque accolto dovendosi ritenere che la sig.ra possiede il requisito Pt_1 sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 e s.m.i. a decorrere da tre mesi antecedenti la visita, ovvero dal mese di febbraio 2024 con conseguente riconoscimento a conseguirla, dalla suddetta data, nella ricorrenza dei presupposti di legge,
Infine, le spese di lite seguono la reciproca parziale soccombenza e vengono interamente compensate.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica così CP_1 come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda o eccezione, dichiara che Parte_1
( ), invalida al 100% possiede i requisiti sanitari richiesti per il C.F._1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 e s.m.i. a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Compensa le spese lite.
Pag. 2 di 3 Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Trapani 6 gennaio 2025
la GIUDICE
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Caterina Linares nella causa iscritta al N.2333/2023 R.G. promossa
D A
, nata a [...] il [...], residente in [...] nella Parte_1
Via Compagno Sebastiano n. 7, cf: , elettivamente domiciliata in C.F._1
SA (Tp) al Corso Antonio Gramsci n.125, presso lo studio dell'Avv. Sparta Corrado che la rappresenta e difende
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'ufficio legale dell' sito in Trapani, via Scontrino n. 28, CP_2
- resistente -
letto il provvedimento di delega del 6 dicembre 2024;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la CTU espletata in fase di ATP, che ha riconosciuto l'invalidità 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine ai sensi dell'art.149 disp. att. c.p.c.
Ha resistito in giudizio l' convenuto, contestando in fatto ed in diritto il ricorso di CP_2 cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta. Il ricorso va accolto.
Invero, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, nonché della visita e valutazione degli atti sanitari relativi alla sig.ra , ha accertato la sussistenza in Pt_1 capo a quest'ultima delle condizioni sanitarie richieste affinché sia riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 e s.m.i.
In particolare, il C.T.U. ha concluso che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la Signora è totalmente inabile, non è in grado di Parte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80.
Lo stato di handicap sofferto dalla Signora rende necessario un Parte_1 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, quindi può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92.
Tale situazione sussisteva alla data del 01/02/2024.”.
Il ricorso va dunque accolto dovendosi ritenere che la sig.ra possiede il requisito Pt_1 sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 e s.m.i. a decorrere da tre mesi antecedenti la visita, ovvero dal mese di febbraio 2024 con conseguente riconoscimento a conseguirla, dalla suddetta data, nella ricorrenza dei presupposti di legge,
Infine, le spese di lite seguono la reciproca parziale soccombenza e vengono interamente compensate.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica così CP_1 come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda o eccezione, dichiara che Parte_1
( ), invalida al 100% possiede i requisiti sanitari richiesti per il C.F._1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 e s.m.i. a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Compensa le spese lite.
Pag. 2 di 3 Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Trapani 6 gennaio 2025
la GIUDICE
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