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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 335/2024 RG avente ad oggetto:
“ retribuzione – qualificazione rapporto – differenze retributive – responsabiltà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ”
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati MONTICELLI GIULIA e Parte_1
MONTICELLI SILVIO ed elettivamente domiciliata
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati VARRICCHIO ENRICO e CAPPELLO
SARA ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo Telematico);
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore - CP_2 rappresentato e difeso dagli Avvocati VARRICCHIO ENRICO e CAPPELLO
SARA ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo Telematico);
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio ed Controparte_1 CP_2 chiedendo « 1 – accertato che il rapporto lavorativo tra le parti ha avuto il
1 carattere della subordinazione, condannarsi di (30030) Controparte_1
VI (VE) via Giotto n. 31 e in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Camponogara (VE), via Industria
n. 47, in solido tra loro, al pagamento a favore della ricorrente della somma di
14.987,01 € (di cui 2.856,96 € a titolo di T.F.R.) oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 2 - con rifusione del compenso professionale di causa».
Nel costituirsi ed hanno Controparte_1 CP_2 contestato la pretesa della ricorrente ed eccepito la nullità del ricorso « In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c promosso da nei confronti di per i Parte_1 Parte_2 motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile. Nel merito, in principalità: dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta con esso dalla ricorrente nei confronti di e di . Nel merito, in via subordinata: nella CP_2 Controparte_1 denegata ipotesi in cui fosse accertato il carattere della subordinazione, e fosse accolta l'avversa domanda di differenze retributive, ridursi l'ammontare richiesto alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o a quella ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. La ricorrente espone: di aver stipulato con - residente Controparte_1
a VI (Ve) via Giotto n. 31 - imprenditore individuale, svolgente attività prevalente di call center (come da visura), con sede legale e operativa in Dolo
(VE) via Brusaura n. 52, impresa ora cancellata, quattro contratti di
“collaborazione coordinata e continuativa” senza interruzione dal 13/1/2020 al
12/1/2024 (scadenza del quarto contratto) con cui , committente e CP_1 operante l'”attività di vendita diretta di beni e servizi della società CP_2 ed attività ad essa connesse e/o accessorie”, le ha conferito l'incarico di vendere e incrementare la vendita di bibite, acque ed alimenti come da
2 catalogo e listini prezzi mettendole a disposizione dei locali in Dolo in via
Brusaura 52 ove erano stati collocati una postazione informatica, un telefono e appositi software;
che, tuttavia, in pratica, il proprio compito era quello, dopo aver aperto l'ufficio al mattino, di gestire gli ordini telefonici dei clienti della società avente sede legale a Camponogara (VE), via Industria n. CP_2
47 ed operativa in Dolo (Ve) via Brusaura n. 52 ed in particolare di inserire gli ordini acquisiti telefonicamente nel gestionale della di organizzare le CP_2 consegne con gli autisti di intrattenere i rapporti con i fornitori e con i CP_2 clienti anche per i pagamenti, sollecitando questi ultimi in caso di CP_2 ritardo, di incassare gli importi dovuti in ufficio o per il tramite degli autisti, se versati in contanti alla consegna, con un orario fisso, imposto da CP_1
e (legale rappresentante di , dalle 8:30 alle
[...] Parte_3 CP_2
12:30 dal lunedì al venerdì e con obbligo della timbratura del cartellino di ingresso e uscita;
di avere, pertanto, svolto compiti meramente esecutivi con mansioni di impiegata e con mera prestazione di energie lavorative occupandosi, secondo le direttive e sotto la vigilanza di e Controparte_1
, di contattare i clienti per la vendita e per la consegna di acqua Parte_3 minerale, bibite e prodotti alimentari e di incassare i corrispettivi;
di essersi altresì occupata della gestione dell'ufficio in quanto, oltre a rispondere al telefono e a fare le chiamate, riceveva i clienti e, se necessario, ritirava la corrispondenza e la merce dai fornitori, effettuava l'invio della posta e delle raccomandate;
di essersi turnata in ufficio con altre dipedenti;
di essere tenuta a giustificare le assenze e a chiedere l'autorizzazione per assentarsi;
di aver rassegnato, in data 29/5/2023, le dimissioni atteso che il rapporto si configurava di fatto come un rapporto di lavoro subordinato e non le era stata corrisposta la giusta retribuzione;
che le mansioni svolte dovevano essere inquadrare nel 4° livello del CCNL Commercio con le mansioni e qualifica di impiegata;
di essere rimasta in credito della retribuzione di maggio 2023, delle retribuzioni e delle differenze maturate per tutta la durata del rapporto tra il dovuto e l'erogato, dei ratei di 13^ impagati, delle differenze per indennità ferie, ex-festività e permessi non goduti, del preavviso e del TFR per un importo complessivo lordo di 14.987,01 € (di cui 2.856,96 € a titolo di T.F.R.), come
3 risultava dai conteggi allegati al ricorso;
che essendosi svolto il rapporto di lavoro esclusivamente nell'ambito dell'appalto tra ed Controparte_1 CP_2 in Dolo (Ve) in via Brusaura n. 52, sede legale ed operativa di Controparte_1
e sede operativa di nell'ambito dell'appalto del servizio di CP_2 vendita dei beni commercializzati da anche quest'ultima ai CP_2 sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 era tenuta in solido al pagamento delle differenze retributive richieste.
2. Acquos e hanno contestato che il rapporto Controparte_1 intercorrente tra la ricorrente e avesse i caratteri della Controparte_1 subordinazione, difettando, secondo i resistenti, gli elementi essenziali e sintomatici. In particolare, sostengono i resistenti: la ricorrente doveva contattare telefonicamente dei potenziali clienti per i prodotti commercializzati dalla ossia acqua e bibite a domicilio;
qualora il cliente fosse CP_2 stato interessato ai prodotti, la ricorrente doveva inserire la consegna degli stessi «nell'apposito gestionale dei resistenti, dopodiché l'ordine e la consegna venivano gestiti in autonomia dal predetto gestionale e da altro personale dei resistenti», ed in particolare dal personale che conduceva i mezzi di trasporto della ditta per raggiungere i potenziali clienti alle loro abitazioni;
non corrispondeva dunque al vero che la ricorrente avesse organizzato le consegne da parte degli autisti, né che avesse intrattenuto i rapporti con i fornitori;
la ricorrente non era autorizzata ad incassare gli importi dovuti dai clienti per i prodotti venduti, in quanto suo esclusivo compito era quello di ricevere ordini;
non c'erano orari e giorni fissi imposti dai resistenti con obbligo di timbratura del cartellino ma «turni alternati tra i diversi collaboratori, che venivano gestiti in totale autonomia tra costoro come si evince dai messaggi Whatsapp», inoltre il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la ricorrente e era iniziato in Controparte_1 data 13/01/2020 e due mesi dopo era scoppiata la pandemia di Covid-19 e, da quel momento, la ricorrente aveva sempre lavorato da casa ove non era soggetto ad alcun controllo ed anzi «lavorando da casa, ad un certo punto la
[ricorrente] non effettuava più nemmeno le telefonate per promuovere la vendita dei prodotti di avendo ella escogitato un proprio sistema: CP_2
4 avendo dei clienti fissi che periodicamente acquistavano un tot di merce di
Acquos, la ricorrente inviava a costoro un messaggio Whatsapp dal numero di
Acquos, chiedendo loro semplicemente di specificare la quantità di merce desiderata»; la ricorrente, inoltre, non si occupava della gestione dell'ufficio, o di rispondere al telefono o di ricevere i clienti o di ritirare la corrispondenza in quanto ella non si trovava presso i locali dei resistenti, ma presso la sua privata abitazione;
la ricorrente non era tenuta a fornire giustificazioni in caso di assenza per malattia né le ferie venivano imposte dai resistenti ma la ricorrente si organizzava con gli altri collaboratori per attaccare alla settimana di ferragosto (in cui era chiusa) o la settimana prima o quella dopo;
la CP_2 ricorrente gestiva la propria attività lavorativa con i tempi che desiderava, senza chiedere alcun permesso né rispettare gli ordini di nessuno ed addirittura comunicava direttamente con il solo;
la ricorrente percepiva Parte_3 somme sempre differenti di mese in mese, in base alle vendite concluse.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.
4. Va rilevato che interrogata la ricorrente ha precisato « il mio rapporto era con per cui il mio punto di riferimento a tutti gli effetti era CP_2 Pt_3
. Sono stata assunta nel 2019 inizialmente con contratto di lavoro
[...] subordinato Ccnl commercio e nel 2020 è cessato il contratto di lavoro subordinato ed il rapporto è continuato con un contratto di cococo. Il mio problema è nato in [...] momento poiché seppur era cambiata la forma contrattuale io avevo gli obblighi del lavoratore dipendente ma non i vantaggi.
(...) il rapporto di lavoro quanto mansioni, orari, modalità di organizzazione del lavoro era rimasto lo stesso. (...) in riferimento al periodo in cococo svolgevo il turno del mattino dovevo coprire l'orario del centralino del mattino, aprivo il negozio, avevo le chiavi, alle 8:30, verificavo io messaggi in arrivo sul cellulare aziendale perché qualche ordine si faceva con messaggio WhatsApp, iniziavano le telefonate e quindi ricevevo le telefonate, da clienti, potenziali clienti, autisti e fornitori inoltre dovevo fare io chiamate a clienti di per CP_2 avvisarli che ci sarebbe stato il passaggio del camion e se avevano necessità di fornitura di acqua bibite e altri prodotti forniti da Se i clienti avevano CP_2
5 uno scoperto dovevo chiamarli [per] invitarli a pagare, potevo mandare anch'io la richiesta di pagamento tramite applicazione on line e poi dovevo riferire a del piano di rientro quando e come avrebbero pagato e se Parte_3 avrebbero pagato. Dovevo inoltre interfacciarmi tra cliente e autista per far sì che la consegna andasse a buon fine. Ero comunque presente in negozio, che era aperto per cui se veniva personalmente il cliente facevo la stessa cosa ma di persona, avevo il pos e una cassettina per i pagamenti in contanti. (...) il mio orario era dalle 8:30 alle 12:30 da lunedì a venerdì e timbravo prima con impronta digitale poi con programma a PC, potevo ogni tanto scambiarmi il turno con qualcuno ma ciò avveniva raramente. (...) in fase di assunzione mi aveva proposto un part time e io avevo chiesto il mattino, all' inizio Pt_3 orario era 9:00-13:00 e poi è diventato 8:30-12:30. (...) se ero ammalata dovevo avvisare il quale mi diceva che potevo stare a casa se riusciva [a] Pt_3 trovare qualcuno che mi sostituiva e quindi dovevo chiedere alle altre due colleghe se mi coprivano il turno. Anche se avevo necessità di stare a casa per altre ragioni dovevo chiamare e la risposta era sempre la stessa. (...) quando ero malata non mi chiedeva il certificato medico. (...) facevo una settimana di ferie all'anno che era la settimana di chiusura del negozio, a cavallo di Ferragosto.
Non so dire se questa settimana mi venisse pagata perché il mio pagamento funzionava in questo modo: ci diceva che eravamo pagate a ore se Pt_3
l'importo delle provvigioni non superava il compenso determinato in base alle ore. Mi pare che il compenso a ore fosse 7,20 € all'ora, poi forse è aumentato.
Io comunque prendevo provvigioni che superavano sempre tale importo. (...) le provvigioni erano una percentuale sull'importo dell'ordine che io facevo per cui per ogni ordine nel gestionale c'era l'importo che io guadagnavo per quel ordine. C'era una tabella nel contratto di cococo. (...) non avevo alcuna autonomia nella scelta dei clienti o nel reperire clienti. I clienti erano quelli dell'azienda e che mi indicava . Anche i potenziali clienti mi erano Pt_3 comunque indicati da . (...) inizialmente – sempre facendo riferimento Pt_3 al periodo in cococo - io lavoravo con a Camponogara dove c'era il Pt_3 magazzino successivamente noi donne del call center siamo state spostate al negozio di Sambruson di Dolo. (...) quasi tutta la mattinata era dedicata a
6 rispondere agli autisti sulla modalità di consegna e pagamento. Si trattava di autisti che guidavano camion con l'insegna Non so dire che tipo di CP_2 contratto avessero con la società. (...) durante la pandemia io non ho proprio lavorato perché non voleva che noi lavorassimo da casa. Questo è Pt_3 durato due mesi. Poi è capitato che io lavorassi da casa, chiedendo permesso, ed è capitato quando avevo il Covid-19 quindi non potevo andare in ufficio, quando avevo problemi con i bambini. (...) mi è capitato ma saranno state due volte in tutto il periodo in cui io sono andata a casa prima perché non avevo altre telefonate da fare e con l'autorizzazione di , preciso che io avevo Pt_3 più provvigioni delle altre due colleghe per cui ad un certo punto loro si sono lamentate e quindi non potevo andare oltre un certo numero di chiamate [al] giorno, inoltre non potevo andare oltre un certo numero di chiamate perché
mi aveva dato indicazioni di non fare ordini con consegne superiori ai 2 Pt_3
– 3 gg, per cui ad un certo punto dovevo fermarmi. (...) il secondo turno ovvero la seconda collega iniziava a lavorare alle 11:00 per cui in quelle occasioni mi sono potuta allontanare perché comunque c'era una persona che rispondeva al telefono. (...) a casa mi collegavo allo stesso gestionale che si usava in ufficio utilizzando il mio pc e per la messaggistica usavo WhatsApp e avevo il telefono aziendale. (...) il cococo l'ho fatto con che aveva una Controparte_1 società/impresa di call center che lavorava in appalto di I bonifici dei CP_2 miei compensi arrivavano dal c/c di . Anche se poi di fatto io Controparte_1 ho visto il signor due/tre volte». CP_1
5. , legale rappresentante di ha invece dichiarato Parte_3 CP_2
«(...) aveva questa attività di call center e aveva Controparte_1 CP_2 un appalto con lui e noi davamo dei contatti attraverso un sistema informatico da chiamare, erano contatti (= già nostri clienti) o freddi (= clienti nuovi, da acquisire), loro dovevano proporre i nostri prodotti ai clienti già nostri e ai potenziali clienti proponevano il nostro servizio. Per quanto riguarda i pagamenti questi avvengono in due modi: o riscosso dal nostro autista quindi in contrassegno o preventivamente mediante un sistema elettronico che era allegato al gestionale nel quale c'era la lista dei clienti. sostanzialmente la merce non veniva consegnata se non c'era il pagamento. Nei rarissimi casi di
7 insoluti provvedeva al sollecito la . Nel periodo Covid-19 mi è stato CP_3 comunicato che nessun operatore stava lavorando per in quel periodo CP_2 essendo che l'appalto appunto non funzionava per 3-4 mesi ho sopperito con commerciali di in partita Iva che hanno fatto questa attività di CP_2 contattare la clientela. Poi mio padre mi ha detto che le signore volevano rientrare solo che si erano riservate di non venire negli uffici quindi abbiamo trovato una soluzione informatica per poter lavorare anche da casa. Da lì tutte e tre dopo il Covid-19 saranno venute negli uffici di Sambruson mi diceva mio padre una decina di volte in un anno. (...) le ricorrente dovevano solo chiamare i clienti erano pagate a provvigioni per quanto mi diceva mio padre e non avevano bisogno di avere a fianco qualcuno che dava ordini o CP_1 disposizioni. Il fatto che venisse contattate dagli autisti era dovuto al fatto che se non andava in porto l'acquisto loro non venivano pagate. (...) la ricorrente e le altre se avevano la necessità di stare a casa o erano indisposte e non potevano lavorare quel giorno chiamavano la che completava lei le
CP_3 chiamate. Chiamavano direttamente la per evitare di fare tre passaggi
CP_3 anzi due cioè avrebbero dovuto dirlo a ] che poi doveva chiamare noi CP_1 per dire che [quel] giorno non sarebbero state fatte o completate le chiamate, pertanto chiamavano direttamente [la] la quale provvedeva a
CP_3 completare le chiamate della lista. (...) queste richieste alla non erano
CP_3
Per_ sporadiche ma alquanto normali, perché aveva problemi di salute e spesso si assentava e anche la negli ultimi tempi si assentava spesso Pt_1 anche lei, questo in base a quanto mi diceva mio papà e la che io CP_4 sappia – mi diceva mio papà – che aveva soprattutto problemi familiari, queste erano le situazioni che ci venivano comunicate e noi andavamo a sopperire con i nostri dipendenti interni cioè la ». CP_3
6. I testi hanno poi riferito
7. (teste ricorrente, udienza 3/10/2024) «ho lavorato Testimone_1 per per un anno e mezzo circa con partita iva, (...) sono stato CP_2 costretto ad aprire partita iva, nel senso che o lavoravo con partita iva oppure non avrei lavoravo. La mia mansione era di addetto al carico e scarico merce cioè portavo la merce con il furgone – patente B – ai clienti, quindi facevo il
8 carico del furgone e poi quando arrivavo dai clienti lo scarico della merce, mi occupavo anche dello smistamento merce in magazzino, posizionarla sui bancali, ero un po' il jolly facevo quello che mi veniva detto di fare, tra cui, all'occorrenza anche una parte di ufficio. Era un'attività promiscua non saprei dire la quantità dell'una e dell'altra. (...) conosco molto bene e Parte_3 quindi gli orari erano flessibili (...) sicuramente sono fuori da da 2 anni CP_2
e mezzo. Ho chiuso la partita iva a settembre 2021 o 2022 e ho chiuso la partita iva quando sono andato via da o uno o due mesi dopo. CP_2
Quando è scoppiata la pandemia lavoravo già per (...) la ricorrente era CP_2 una mia collega quando andavo in ufficio la ricorrente si occupava di smistare le telefonate in entrata e in uscita, tenere una cassa perché c'era qualche cliente che veniva a pagare anche in ufficio, poi mandava i vari [WhatsApp] per prendere accordi per la consegna della merce e i pagamenti, si occupava anche di gestire i pagamenti con i vari strumenti quali Satispay ecc. Riceveva le chiamate dai clienti per prenotare i prodotti, chiamava sua volta i clienti. e comunque faceva mansioni di ufficio come creare file [per] dare una mano a me che non ero del settore. Capitava che qualche cliente veniva in ufficio a
Sambruson e la ricorrente o le altre colleghe gli davano la cassa d'acqua precedentemente pagata. (...) so che la ricorrente entrava la mattina c'è stato un periodo in cui potevamo lavorare insieme, forse l'ufficio apriva le 9:00 e le si fermava sino alle 13:00 o 13:30 non riesco ad essere più preciso, sapevo che, salvo variazioni, era presente la mattina. Sapevo che ogni tanto c'erano dei problemi per gli orari, nel senso che da quanto ho capito se c'era da cambiare orario tra colleghe c'erano problemi con il titolare cioè con . Pt_3
Non so essere più preciso (...) nel senso che qualche volta mi ha riferito Pt_3 che c'erano dei problemi perché chi faceva la mattina non poteva [andare] ma le altre non potevano sostituirla magari per problemi familiari. (...) cose di questo tipo niente di trascendentale. Essendo una ditta familiare è piuttosto normale. (...) quello che sentivo era che dava degli ordini e la ricorrente Pt_3 per quanto poteva dava esecuzione, un po' su [tutto] pagamenti, chiamate.
(...) ogni tanto mi diceva “ la mi lavora da casa”, non so dire forse Pt_3 Pt_1 qualche volta faceva qualche ora in più e lavora da casa il [pomeriggio], per
9 quanto ricordo io più di qualche volta. Anche a me è capitato quando ero in ufficio di chiamare fuori dell'orario di lavoro. (...) la ricorrente non Pt_1 poteva andare a casa quando voleva per cui doveva giustificare le assenze e chiedere l'autorizzazione per fare a casa prima, e doveva avvertire con largo preavviso tipo due tre giorni prima se doveva rimanere a casa. (...) c'era sicuramente un periodo di ferie estivo quando l'azienda chiudeva, forse una o due settimane. Oltre a queste non mi risulta che la ricorrente sia stata a casa in altri periodi per ferie salvo qualche giornata che poteva capitare. (...) l'azienda chiudeva in agosto e tutti i dipendenti facevano ferie in questo periodo, mi pare una settimana. (...) in ufficio andavo o per sostituire una delle ragazze o anche per coadiuvarle nel fare e ricevere telefonate dai clienti, mi sono anche occupato di chiamare potenziali clienti da un elenco che mi è stato dato per tentare la vendita telefonica. (...) è stato soprattutto nel periodo del Covid-19 che ero più presente in ufficio, (...)Preciso però di non essermi occupato dei pagamenti in ufficio, invece ricevevo i pagamenti quando andavo a fare le consegne»
8. - (udienza 14/1/2025) «sono stata dipendente di Controparte_5 ho iniziato circa 15 gg dopo la mia collega odierna ricorrente. CP_2
Inizialmente eravamo state assunte con un contratto di lavoro subordinato e applicazione del CCNL, questa cosa è andata scemando sino a che ci è stato fatto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. All'inizio del cococo avevamo un fisso e poi anche questa cosa è cambiata e venivano pagate in base a quello che vendevamo. (...) ci siamo sempre fidate dei dati dell'azienda anche se io avevo chiesto che mi venisse fatto vedere in base a quali dati o documenti venivano calcolare il compenso, mi è stato detto che risultava dal sistema informatico che aveva l'azienda ma non ho mai visto nulla, quindi come ho detto siamo andati in fiducia. (...) la mia attività e quella della ricorrente in teoria consisteva nell'attività di call center ma ci occupavamo in verità di molte altre cose e quindi noi chiamavamo i clienti per sapere se avevano bisogno di fare l'ordine per l'acquisto di acqua, se avevano bisogno raccoglievamo l'ordine, alcuni clienti pagavano direttamente l'autista, altri pagavano con bonifico per cui dovevamo verificare l'effettivo pagamento e
10 nel caso in cui non ci fosse il bonifico chiamare per sollecitare il pagamento, preciso che era spesso il nostro ex titolare che chiamava in ufficio e ci diceva che il tal cliente non aveva pagato e ci diceva di sollecitare oppure mediante sistema Samap si trattava di un'app che avevamo scaricato sul cellulare aziendale, mandavamo il messaggio al cliente e questo pagava mediante l'app, tuttavia anche in tal caso a volte vi erano problemi nei pagamenti e quindi dovevamo controllare che effettivamente il pagamento fosse stato fatto e in caso negativo sollecitare, inoltre vi erano clienti che venivano a pagare in ufficio o in contanti o tramite Pos e anche in questo caso ricevevamo i pagamenti. C'è stato anche un periodo in cui il nostro titolare ci dava una lista di potenziali clienti e noi dovevamo chiamarli per convincerli a diventare clienti. Domanda: quando dice titolare chi intende? Risposta: all'inizio quando mi è stato fatto il contratto di lavoro subordinato ho fatto riferimento a CP_1
. Quando questo è cessato da qui in poi faccio riferimento a
[...] Pt_3
. (...) il cococo mi è stato fatto da . (...) l'orario di lavoro
[...] Parte_3 mio e della ricorrente era di 4 ore al giorno inizialmente eravamo 3 colleghe una il mattino, una la fascia intermedia e una la fascia serale. Poiché avevamo bisogno di conciliare i nostri orari di lavoro con le esigenze delle rispettive famiglie avevamo chiesto di fare una rotazione dei turni ma ci è stato risposto di arrangiarci tra noi, tanto che ad un certo punto siamo anche entrate in conflitto tra noi. Stessa cosa accadeva per il discorso ferie e permessi: a parte una settimana di chiusura decisa comunque dal titolare, non potevamo prendere né ferie né permessi perché dovevano essere sempre coperti i turni,
o meglio ci veniva detto di arrangiarci e quindi ognuna di noi si poteva assentare per ferie o permessi se le altre colleghe potevano coprire il turno. (...) la ricorrente faceva prevalentemente l'orario mattutino e quindi dalle 9:00 alle
13:00 poi diventato dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. (...) non ricordo con precisione le date dei contratti ma ripeto sono stata assunta poco dopo la ricorrente e poi siamo andate di pari passo, io sono rimasta a casa un po' prima della ricorrente. (...) inizialmente abbiamo lavorato a VI c'era un magazzino dove sul retro era stato costruito un “ufficio” successivamente siamo passati nella zona artigianale di Camponogara dove non si poteva stare per fare
11 le telefonate – da quanto ho capito – e quindi siamo state spostante in un ufficio a Sambruson. (...) potevamo godere solo di una settimana di ferie in agosto quando l'azienda veniva chiusa. Se riuscivamo a metterci d'accordo anche in altri giorni dell'anno teoricamente ma poi non riuscivamo per le ragioni già dette. (...) il deposito nella zona artigianale di Camponogara era di
Acquos. (...) mi viene fatto presente che i contratti di collaborazione sono intercorsi con , come ho detto prima c'era una situazione Controparte_1 piuttosto confusa. (...) nel periodo 13/1/2020 – 12/01/2024 o comunque sino a quando abbiamo lavorato prendevamo ordini e disposizioni da , Parte_3 anzi dirò di più che ordini e disposizioni le abbiamo sempre ricevute da Pt_3
(...) era presente dove lavoravamo ma non ci dava
[...] Controparte_1 disposizioni né ordini, e quando dovevamo chiedere qualcosa sulla organizzazione del nostro lavoro chiedevamo a . (...) ho iniziato Parte_3
a lavorare per intendo con il rapporto di lavoro subordinato a giugno CP_2 nello stesso anno della ricorrente, circa 15 gg dopo, e nello stesso anno in cui è rimasta a casa sono rimasta a casa io qualche mese prima, mi sembra Pt_1 fosse stato gennaio. (...) non ricordo come è cessato il contratto di lavoro subordinato, non ricordo di aver dato le dimissioni, e non ricordo se era un contratto a termine. (...) non ricordo francamente in questo momento se il contratto di lavoro subordinato era con o con , mi pare CP_2 Controparte_1 che la questione sia emersa negli ultimi tempi, però non riesco ad CP_2 essere più precisa, non ho guardato i miei contratti e quindi non ricordo queste circostanze. (...) nei primissimi mesi quando siamo state assunte ci siamo occupate solo di fare le telefonate ai clienti. Poi ci siamo occupate di tutto come sopra indicato. (...) nel periodo Covid-19 ci era chiesto di essere nell'ufficio a Sambruson avevamo proprio paura preferivamo di non stare a stretto contatto e quindi su supplica nostra qualche volta ci è stato concesso di lavorare da casa. (...) nel periodo Covid-19 quando c'era il lockdown siamo state anche a casa senza percepire alcunché, poi ci è stato dato un foglio per cui se venivamo fermate potevamo provare che stavamo andando al lavoro, non ricordo nemmeno se il foglio ci è stato dato dal titolare o ce lo siamo scaricate dal internet. Non c'era nessuna flessibilità nell'orario. Quando
12 abbiamo lavorato abbiamo sempre fatto i nostri orari. Se in qualche occasione ci siamo scambiate i turni è stato solo perché siamo riuscite a metterci d'accordo tra noi»;
9. (teste ricorrente, udienza 14/1/2025) « io lavoravo Testimone_2 per ho iniziato a inizio maggio 2023, con mansioni di autista di CP_2 furgone per la consegna dell'acqua e anche di magazziniere, ho dovuto lavorare in partita IVA, non è stata una mia scelta ma mi è stato imposto. Ho lavorato sino ad ottobre 2023. Più precisamente: venivo pagato solo se lavoravo;
una mattina mi sono alzato con un gran mal di schiena, sono partito ma non riuscivo a raggiungere il magazzino, quindi ho chiamato il collega che mi aveva fatto da , perché non riuscivo a mettermi in Parte_4 contato né con né con , e gli ho detto di riferire Parte_3 Controparte_1 loro che non riuscivo a raggiungere il magazzino perché avevo male alla schiena. Due giorni dopo - vedo ora che era il 17/10/2023 - ho mandato un messaggio alla segretaria Giulia dicendo che seppur non stavo ancora bene avrei potuto rientrare il giorno dopo da [quel] momento non sono poi più rientrato al lavoro perché mi chiamavano ma dicevano che non c'era il furgono o accampavano scuse di questo tipo. Ad un certo punto sono passato in azienda per capire cosa fare, ho chiesto di parlare con ma mi hanno Pt_3 detto che non era possibile. Quindi sono andato dai sindacati. Non ho poi coltivato nessuna azione perché mi sono dedicato ad altri miei progetti e non ho più voluto pensare a questa vicenda. Quindi ho lavorato da maggio ad ottobre 2023. (...) la ricorrente si occupava di gestire i clienti, nel senso che se noi autisti eravamo in giro in furgone per fare consegne dovevamo chiamare la ricorrente se non riuscivamo a rintracciare il cliente, quindi la ricorrente era la nostra referente nella mattinata. (...) la ricorrente riceva i pagamenti e anche faceva i solleciti. (...) la ricorrente si interfacciava con i clienti per i bonifici oppure li sollecitava se non avevano pagato la fornitura precedente. Anche se un cliente doveva pagare in contanti faceva il sollecito. Chiamava il cliente
[per] dirgli quanto doveva pagare [per] la prossima fornitura. (...) ci siamo incrociati con la ricorrente per due o tre settimane, poi lei è andata via, quindi io ho sentito le telefonate che la ricorrente faceva con il mio tutor Parte_4
13 e lei stessa si è presentata dicendomi quello che faceva. (...) per quanto so Pt_4 potevo contattare la ricorrente nell'orario di mattina. (...) mi pare di rincordare che negli altri orari c'era un'altra persona»;
10. ( teste resistente, udienza 14/1/2025) «sono stata una CP_6 dipendente di dal 16/5/2022 al 31/12/2024 con mansioni di CP_2 segretaria. Ho lavorato in Ufficio in Via Brusaura Sambruson. (...) ricordo la ricorrente, lavorava dove lavoravo io, la ricorrente telefonava ai clienti e prendeva gli ordini, e poi se qualche autista chiamava lei dava delle direttive in modo che finisse bene la consegna. (...) la ricorrente non si occupava dei pagamenti e in qualche occasione per coloro che pagavano in contrassegno poteva accadere che in fase d'ordine ricordasse che dovevano saldare la precedente consegna. (...) la ricorrente lavorava al mattino non ricordo gli orari. (...) io facevo dalle 9:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì. Non so dire la ricorrente poiché con lei mi sentivo soprattutto telefonicamente e l'ho vista poche volte in ufficio. (...) che ricordi oltre alla ricorrente c'erano altre due persone che facevano quel lavoro della ricorrente, una è la teste che è entrata Per_ per prima e un'altra era . (...) anche loro a volte erano in ufficio a volte no. Per_ (...) arrivava poco dopo e so che finiva la giornata, faceva le Pt_1 CP_5 ultime ore. (...) dico questo perché avevano tre turni, quando finiva la Per_ ricorrente subentrava e poi . (...) se la ricorrente aveva dei CP_5 problemi nello svolgimento del suo lavoro chiamava me e io poi chiedevo o a o a . Questo era fatto perché a volte potevo risolvere io Pt_3 Controparte_1 stessa il problema. (...) se la ricorrente doveva stare assente per qualche sua necessità se era tipo due ore mi occupavo io delle sue attività se doveva stare assente per tutto il suo turno si faceva in modo di coprirlo, si scambiava con le altre due. Si è sempre scambiata con le altre due colleghe. (...) per la maggior parte in azienda c'era , qualche volta anche ma per lo più Pt_3 CP_1
. Spontaneamente la teste dichiara: devo correggere una affermazione Pt_3 sopra riportata e cioè chiarisco che io lavoravo nell'Ufficio in Camponogara
Via Industria 47 e qualche volta andavo in Via Brusaura in Sambruson dove lavorava la ricorrente per portare dei documenti, e in quelle occasioni in cui andavo la trovavo, però sono passata, anche volte di mattina, e lei non c'era.
14 (...) la maggior parte delle cose le faceva per altre in alcuni casi c'era Pt_3
Per_
, ora non ricordo bene. (...) la ricorrente, e si alternavano CP_1 CP_5 ogni giorno da lunedì a venerdì. (...) se mal non ricordo ognuna faceva 4 ore»
11. Orbene, alla luce del contenuto dei contratti e delle deposizioni testimoniali sopra riportate - al netto di ogni questione sulla genuinità del contratto d'appalto che parte ricorrente non ha messo in discussione e non ha impugnato, nonostante la stessa ricorrente abbia riferito di aver preso ordini e disposizioni da , ciò che esclude che possa accertarsi la Parte_3 costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con vi è da CP_7 rilevare come sia emerso che la ricorrente e le altre due colleghe lavoravano nella sede operativa del resistente la quale era anche sede Controparte_1 operativa della in Sambruson e che era tenuta a rispettare un CP_7 preciso orario di lavoro.
12. Le deposizioni testimoniali sopra riportate non solo hanno confermato che alla ricorrente era assegnato un preciso orario di lavoro – dalle 09:00 alle
13:00 e poi dalle 8:30 alle 12:30 – ma anche le tre lavoratrici dovevano garantire lo svolgimento dei tre turni e le chiamate ai clienti, per tutto l'arco dei turni, chiamate che dovevano essere garantite. In tal senso dovevano adempiere alle disposizioni di sia che tali disposizioni Controparte_1 venissero impartite dallo stesso , sia che lo stesso lasciasse che Controparte_1 ad intervenire fosse direttamente il committente, figlio e legale rappresentante di . CP_7 Parte_3
13. E che le chiamate dovessero essere garantite, che dovesse esserci sempre una “collaboratrice” al telefono, è provato dal fatto che se una delle tre non poteva, veniva sostituita da dipendente di CP_6 CP_7
14. La circostanza che la ricorrente e le colleghe siano state autorizzate a lavorare da casa conferma che non potevano rendere liberamente la propria prestazione lavorativa dove volevano, né va ribadito, quando volevano: sia la ricorrente che i testi dalla stessa addotti hanno confermato che le tre lavoratrici dovevano rispettare il proprio turno e fare un orario diverso solo se riuscivano ad accordarsi tra loro per il cambio.
15 15. L'attività svolta dalla ricorrente, peraltro, non si limitava a quanto indicato nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa «vendita di bibite – acqua – alimenti come da catalogo e listino prezzi» rendendosi attiva « nel contattare le utenze per tutta la durata della campagna (...), per raggiungere il risultato finale». Non vi era nemmeno alcuna campagna né alcun risultato finale da raggiungere né ai contratti erano allegati cataloghi e prezzi.
16. La ricorrente oltre a chiamare i clienti – sia per proporre il servizio sia per raccogliere gli ordini da coloro che erano già clienti – doveva sollecitare quelli morosi e, qualora qualcuno di questi si presentasse in sede, ricevere i pagamenti, inoltre doveva rispondere agli autisti che andavano a consegnare la merce, sicché l'attività svolta dalla ricorrente e dalle colleghe esulava da quella indicata nel contratto di collaborazione e si sostanziava in una attività pienamente inserita nella organizzazione aziendale, seppur dell'asserito committente, tanto che – va ribadito - qualora per una qualsiasi ragione si fosse creato “un buco” nella giornata lavorativa la ricorrente o le colleghe dovevano, per qualche ora, essere sostituite dalla dipendente di . CP_7 CP_6
17. Orbene, come è noto per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato occorre individuare il fondamentale requisito della subordinazione la quale si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2004, n. 13884; Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2003, n. 17549); invero, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse - con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4682).
16 18. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro ( Cfr. Cassazione 21.01.2009 n.
1536).
19. Peraltro, la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18692 del 06/09/2007).
20. Va rammentato, che la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia. (Sez. L, Sentenza n. 19199 del 19/08/2013).
21. Ciò posto ad avviso della giudicante deve concludersi per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in quanto la ricorrente era tenuta a mettere a disposizione le proprie energie lavorative sotto la direzione e il coordinamento, ed essendo soggetta al potere disciplinare, del proprio datore di lavoro formale o del committente, con pieno inserimento nella organizzazione aziendale di quest'ultimo, nella quale il c.d. call center costituiva una frazione essenziale del processo produttivo.
22. A nulla rileva che formalmente la ricorrente non fosse tenuta ad inviare il certificato medico in caso di malattia poiché questo discendeva dall'aver formalmente concluso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, né che la ricorrente in qualche occasione fosse andata a casa prima del pattuito né che avesse lavorato da
17 casa: la ricorrente e l'ex collega hanno riferito che a ciò erano state autorizzate e parte resistente non ha provato il contrario.
23. Deve dunque accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13/1/2020 al 28/5/2023 data in cui la ricorrente ha rassegnato le dimissioni, con orario part time fi 20 ore settimanali.
24. Quanto all'inquadramento va rilevato che il riferimento al CCNL
Commercio è stato allegato sin dal ricorso e non è stato contestato, né nell'applicabilità né nella esistenza, e questa Giudice facendo ricorso ai poteri ex art. 421 c.p.c. ne ha chiesto la produzione.
25. Ritiene la giudicante che l'invocato inquadramento mel 4° livello sia corretto. Secondo la declaratoria di cui all'art. 113 «Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:» non solo il commesso alla vendita al pubblico o l' addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi
26. similari) ma anche il propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico, ove la ricorrente, come sopra riportato, si è occupata in definitiva di proporre e vendere i prodotti contattando i clienti o potenziali clienti al telefono, ricevendoli anche in ufficio;
si è occupata dei pagamenti, seppur residuali in ufficio, e dei solleciti.
27. I conteggi appaiono corretti e non sono stati puntualmente e dettagliatamente contestati con la memoria di costituzione, pertanto CP_1
deve essere condannato a corrispondere quanto richiesto in ricorso.
[...]
28. Quanto ad deve darsi conto che trattandosi di CP_2 committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 deve affermarsi la responsabilità della stessa con esclusione di ferie, permessi e festività non goduti, risarcimento del danno per omessa prestazione – aprile e maggio 2020
– e mancato preavviso.
18 29. Invero, secondo la costante giurisprudenza della S.C. «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro» ( Cass. L.,
28517/2019), ed altresì con esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa (Cass. L., 23303/19), con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), con esclusione dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997
n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).
30. Quanto alla indennità di mancato preavviso vi è da rilevare che, attenendosi alla giurisprudenza consolidata, sopra richiamata, secondo la quale rientrano nella garanzia di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 solo gli emolumenti aventi «natura strettamente retributiva», questa sezione ha sempre ritenuta che stante la natura anche indennitaria e quindi non strettamente retributiva della indennità di mancato preavviso, quest'ultima non dovesse rientrare nella nozione di trattamenti retributivi di cui all'art. 29; una tale conclusione era altresì corroborata dalla considerazione che l'indennità in parola per definizione copre un periodo in cui il lavoratore non lavora nell'appalto.
31. Si prende atto che con ordinanza n. 27140 del 21/10/2024 la S.C. ha statuito che l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003. In particolare la S.C., nell'ordinanza citata, ha rilevato che anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., l'indennità sostitutiva ha natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn.
19 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Rileva il S.C. come la Corte sostenga «la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso» con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019,
Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994) ed altresì che «7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118
c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011
n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis,
Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127)».
32. Rileva tuttavia questa Giudice – conformemente alla sezione - che la citata ordinanza appare isolata rispetto al diverso consolidato orientamento, ribadito anche recentemente (vd Cass. 1450/2025), secondo il quale «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n.
20 10354 del 2016)», di talché la natura mista dell'indennità di mancato preavviso né escluderebbe il carattere « strettamente retributivo».
33. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo in cui la ricorrente è stata assente dal lavoro – aprile maggio 2020 – avendo tali somme natura risarcitoria non rientrano, come sopra indicato, nella garanzia di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
34. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta e dichiara che tra la ricorrente e è Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali, con inquadramento 4° livello CCNL Commercio dal
13/1/2020 al 28/5/2023 data delle dimissioni, e per effetto condanna CP_1
a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la
[...] somma di € 14.987,01 (di cui € 2.856,96 a titolo di T.F.R.) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna altresì impresa committente, in solido CP_2 ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con esclusione di ferie, festività e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e mensilità di aprile – maggio 2020 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
21 3) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 4.500 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto.
Venezia, all'udienza del 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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