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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 138-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nata a [...] in data [...], (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti in [...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetana
Allegra e Piera Santonocito, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l di Catania, Controparte_1 nella persona del professionista nominato, dott. ; Persona_1 rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei coniugi debitori riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata nelle tabella di cui alle pagg. 22 e 23 della relazione particolareggiata) di complessivi euro
126.402,83;
rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e da due figli, entrambi studenti;
rilevato che svolge attività di lavoro subordinato a tempo pieno e Parte_2 indeterminato alle dipendenze dell'impresa come guardiano di deposito percependo uno stipendio mensile medio netto di € 1.350,00 ed ha prodotto – nel 2024 – un reddito lordo di euro 3.000,00 mentre svolge l'attività di collaboratrice domestica a tempo Parte_1 indeterminato, dal 15/10/2024, per n. 15 ore settimanali, alle dipendenze di Parte_3 con uno stipendio medio mensile di € 500,00 netti ed il reddito prodotto nel 2024 è pari ad €
1.500,00;
rilevato che – secondo quanto emerge dalla relazione - gli odierni ricorrenti dispongono, in media, di € 1.850,00 mensili oltre a circa € 390,00 per assegno unico dei figli (erogato fino al compimento del ventunesimo anno di età dei figli);
rilevato che i ricorrenti sono coproprietari dell'immobile (adibito ad abitazione familiare) sito in Via del chinotto n.42, piano T mentre il solo è titolare della quota del 2,22% Pt_2
1 dell'abitazione sita in Via degli agrumi n.138, piano 2, di 115 mq e del relativo lastrico solare (meglio descritti nella relazione particolareggiata);
rilevato che la casa di abitazione di proprietà comune è oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 515/2014 ed il valore stmato dall'esperto ivi nominato ascende ad € 37.500,00 mentre l'immobile di cui il è proprietario pro quota è stato valutato Pt_2 dall'OCC (secondo i valori OMI di riferimento) in misura pari ad € 2.555,56 siccchè il valore complessivo del patrimonio immobiliare dei ricorrenti ammonta ad € 40.055,56;
rilevato che il è proprietario di un autoveicolo con targa DH712BV (acquistato nel Pt_2
2024) il cui valore stimato dall'O.C.C è pari ad € 300,00;
ritenuto che
, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore): che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere in individuata in circostanze – indipendenti dalla volontà dei ricorrenti – costituite (in sintesi) dal rilevante ritardo nel ricevere gli stipendi maturati dal nel periodo 2011/2013 con la Pt_2 conseguente impossibilità di versare alla scadenze la rata di € 385,00 del finanziamento contratto con Agos Ducato spa e la risoluzione dello stesso, intervenuta nel maggio 2013 nonché il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al in Pt_2 data 25/02/2015 implicante una drastica riduzione dei redditi familiari e quindi l'impossibilità di pagare le rate del mutuo chirografario stipulato con MPS nel 2016;
ritenuto che
le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate abbiano creato una notevole contrazione dei redditi familiari ed un progressivo squilibrio della posizione debitoria che ha impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;
ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento complessivo di euro 50.970,69 oltre ad un fondo imprevisti di € 432,97, da corrispondere entro il termine massimo di 108 rate (con l'accantonamento del compenso spettante all'OCC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi) secondo quanto appresso rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione finale): prima rata di €. 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00); 6 rate da € 454,78 cadauna, per un totale di € 2.728,66, con prima rata entro due mesi dall'omologa; 101 rate mensili costanti di € 425,00 cadauna (oltre interessi del 1,50% annui – rata mensile compresa di interessi di € 452,66), per un totale di € 42.925,00, con prima rata entro otto mesi dall'omologa; rata finale di € 2.000,00; costituzione di un fondo imprevisti di € 432,97 ed eventuale ripartizione con la rata 108;
2 soddisfazione fino all'importo di € 37.500,00 del creditore con privilegio ipotecario Amco spa/Cribis;
ritenuto che
, quanto alle spese prededucibili si prevede il pagamento di euro 900,00 per spese legali funzionali alla procedura (nella misura del 75%, mentre la parte rimanente di viene considerata come credito privilegiato), l'accantonamento di euro 4.759,37 (al netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.) ed euro 1.503,13 per spese vive;
ritenuto che
la proposta in esame si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al
58% il creditore ipotecario, al 9.50 % i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed all'8% i creditori chirografari con il versamento delle rate mensili sopra indicate secondo la tabella di seguito riportata:
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;
ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti (pari ad euro 1.400,00) nonchè con le rispettive entrate mensili medie, pari a circa euro 1.850,00 netti mensili;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del
Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili previste saranno versate mensilmente dai ricorrenti sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
3 rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di e e dispone Parte_1 Parte_2 che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 7 giugno 2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 138-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nata a [...] in data [...], (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti in [...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetana
Allegra e Piera Santonocito, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l di Catania, Controparte_1 nella persona del professionista nominato, dott. ; Persona_1 rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei coniugi debitori riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata nelle tabella di cui alle pagg. 22 e 23 della relazione particolareggiata) di complessivi euro
126.402,83;
rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e da due figli, entrambi studenti;
rilevato che svolge attività di lavoro subordinato a tempo pieno e Parte_2 indeterminato alle dipendenze dell'impresa come guardiano di deposito percependo uno stipendio mensile medio netto di € 1.350,00 ed ha prodotto – nel 2024 – un reddito lordo di euro 3.000,00 mentre svolge l'attività di collaboratrice domestica a tempo Parte_1 indeterminato, dal 15/10/2024, per n. 15 ore settimanali, alle dipendenze di Parte_3 con uno stipendio medio mensile di € 500,00 netti ed il reddito prodotto nel 2024 è pari ad €
1.500,00;
rilevato che – secondo quanto emerge dalla relazione - gli odierni ricorrenti dispongono, in media, di € 1.850,00 mensili oltre a circa € 390,00 per assegno unico dei figli (erogato fino al compimento del ventunesimo anno di età dei figli);
rilevato che i ricorrenti sono coproprietari dell'immobile (adibito ad abitazione familiare) sito in Via del chinotto n.42, piano T mentre il solo è titolare della quota del 2,22% Pt_2
1 dell'abitazione sita in Via degli agrumi n.138, piano 2, di 115 mq e del relativo lastrico solare (meglio descritti nella relazione particolareggiata);
rilevato che la casa di abitazione di proprietà comune è oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 515/2014 ed il valore stmato dall'esperto ivi nominato ascende ad € 37.500,00 mentre l'immobile di cui il è proprietario pro quota è stato valutato Pt_2 dall'OCC (secondo i valori OMI di riferimento) in misura pari ad € 2.555,56 siccchè il valore complessivo del patrimonio immobiliare dei ricorrenti ammonta ad € 40.055,56;
rilevato che il è proprietario di un autoveicolo con targa DH712BV (acquistato nel Pt_2
2024) il cui valore stimato dall'O.C.C è pari ad € 300,00;
ritenuto che
, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore): che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere in individuata in circostanze – indipendenti dalla volontà dei ricorrenti – costituite (in sintesi) dal rilevante ritardo nel ricevere gli stipendi maturati dal nel periodo 2011/2013 con la Pt_2 conseguente impossibilità di versare alla scadenze la rata di € 385,00 del finanziamento contratto con Agos Ducato spa e la risoluzione dello stesso, intervenuta nel maggio 2013 nonché il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al in Pt_2 data 25/02/2015 implicante una drastica riduzione dei redditi familiari e quindi l'impossibilità di pagare le rate del mutuo chirografario stipulato con MPS nel 2016;
ritenuto che
le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate abbiano creato una notevole contrazione dei redditi familiari ed un progressivo squilibrio della posizione debitoria che ha impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;
ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento complessivo di euro 50.970,69 oltre ad un fondo imprevisti di € 432,97, da corrispondere entro il termine massimo di 108 rate (con l'accantonamento del compenso spettante all'OCC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi) secondo quanto appresso rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione finale): prima rata di €. 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00); 6 rate da € 454,78 cadauna, per un totale di € 2.728,66, con prima rata entro due mesi dall'omologa; 101 rate mensili costanti di € 425,00 cadauna (oltre interessi del 1,50% annui – rata mensile compresa di interessi di € 452,66), per un totale di € 42.925,00, con prima rata entro otto mesi dall'omologa; rata finale di € 2.000,00; costituzione di un fondo imprevisti di € 432,97 ed eventuale ripartizione con la rata 108;
2 soddisfazione fino all'importo di € 37.500,00 del creditore con privilegio ipotecario Amco spa/Cribis;
ritenuto che
, quanto alle spese prededucibili si prevede il pagamento di euro 900,00 per spese legali funzionali alla procedura (nella misura del 75%, mentre la parte rimanente di viene considerata come credito privilegiato), l'accantonamento di euro 4.759,37 (al netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.) ed euro 1.503,13 per spese vive;
ritenuto che
la proposta in esame si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al
58% il creditore ipotecario, al 9.50 % i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed all'8% i creditori chirografari con il versamento delle rate mensili sopra indicate secondo la tabella di seguito riportata:
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;
ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti (pari ad euro 1.400,00) nonchè con le rispettive entrate mensili medie, pari a circa euro 1.850,00 netti mensili;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del
Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili previste saranno versate mensilmente dai ricorrenti sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
3 rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di e e dispone Parte_1 Parte_2 che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 7 giugno 2025
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