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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa il 23.9.2025 ex artt. 447 bis e 429 c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Vocca in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Sant'Anastasia, al Viale A. Corelli Parco Poggio Verde scala A/3,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Maviglia in virtù Controparte_1 della procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bollate, alla Via IV Novembre n.92.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – affitto di azienda.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 22.11.2024 la ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.1567 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 14.10.2024 per il pagamento, in favore di , della somma di euro 48.368,20 (oltre Controparte_1 interessi e spese), quale corrispettivo (non dato) per l'affitto di un ramo di una azienda (di vendita e commercio al dettaglio di prodotti non alimentari).
La citante ha riferito: che le fatture prodotte non provano l'esistenza del credito reclamato dalla controparte;
che ha parzialmente corrisposto (euro 37.744,90) il corrispettivo dovuto (euro
48.368,20); che l'esecuzione di lavorazioni, interessanti l'area includente gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, ha determinato difficoltà economiche precludenti il regolare adempimento delle sue obbligazioni;
che tale circostanza è rilevante ai sensi degli artt.1374 e
1467 c.c.; che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La citata ha replicato: che la somma pretesa include un corrispettivo minimo e le spese di gestione e promozionali del centro commerciale includente gli spazi utilizzati dalla parte opponente, con esattezza dell'importo richiesto;
che il debito è stato riconosciuto dall'affittuaria; che l'opposizione è inammissibile, ai sensi degli artt. 641 e 447 bis c.p.c..
Il 10.6.2025 è stato disposto il passaggio al rito speciale (ex art. 426 c.p.c.).
All'udienza del 23.9.2025 la causa, previa discussione, è stata decisa ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.. 2
Motivi della decisione.
La verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto (cfr. C. n.4762/1983).
La nozione di controversie in materia di affitto di azienda, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c, ricomprende poi tutte le cause comunque riferibili al contratto menzionato, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale, con inclusione della controversia tra le vicende inerenti un affitto di azienda.
L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di affitto di azienda, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve quindi essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (cfr. C. ord. n.27343/2016 [in materia di locazione]).
Il decreto ingiuntivo è stato allora notificato alla parte opponente il 16.10.2024 e l'attrice si è tardivamente costituita il 2.12.2024 (ore 10.45); la mancata rituale opposizione determina irrimediabilmente il formarsi della cosa giudicata, con inammissibilità dell'opposizione per violazione di un precetto di ordine pubblico processuale, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione proposta da per inammissibilità della stessa (come in Parte_1 motivazione), con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva;
-condanna la alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5.810 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario,
c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 23.9.2025
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa il 23.9.2025 ex artt. 447 bis e 429 c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Vocca in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Sant'Anastasia, al Viale A. Corelli Parco Poggio Verde scala A/3,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Maviglia in virtù Controparte_1 della procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bollate, alla Via IV Novembre n.92.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – affitto di azienda.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 22.11.2024 la ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.1567 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 14.10.2024 per il pagamento, in favore di , della somma di euro 48.368,20 (oltre Controparte_1 interessi e spese), quale corrispettivo (non dato) per l'affitto di un ramo di una azienda (di vendita e commercio al dettaglio di prodotti non alimentari).
La citante ha riferito: che le fatture prodotte non provano l'esistenza del credito reclamato dalla controparte;
che ha parzialmente corrisposto (euro 37.744,90) il corrispettivo dovuto (euro
48.368,20); che l'esecuzione di lavorazioni, interessanti l'area includente gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, ha determinato difficoltà economiche precludenti il regolare adempimento delle sue obbligazioni;
che tale circostanza è rilevante ai sensi degli artt.1374 e
1467 c.c.; che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La citata ha replicato: che la somma pretesa include un corrispettivo minimo e le spese di gestione e promozionali del centro commerciale includente gli spazi utilizzati dalla parte opponente, con esattezza dell'importo richiesto;
che il debito è stato riconosciuto dall'affittuaria; che l'opposizione è inammissibile, ai sensi degli artt. 641 e 447 bis c.p.c..
Il 10.6.2025 è stato disposto il passaggio al rito speciale (ex art. 426 c.p.c.).
All'udienza del 23.9.2025 la causa, previa discussione, è stata decisa ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.. 2
Motivi della decisione.
La verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto (cfr. C. n.4762/1983).
La nozione di controversie in materia di affitto di azienda, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c, ricomprende poi tutte le cause comunque riferibili al contratto menzionato, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale, con inclusione della controversia tra le vicende inerenti un affitto di azienda.
L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di affitto di azienda, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve quindi essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (cfr. C. ord. n.27343/2016 [in materia di locazione]).
Il decreto ingiuntivo è stato allora notificato alla parte opponente il 16.10.2024 e l'attrice si è tardivamente costituita il 2.12.2024 (ore 10.45); la mancata rituale opposizione determina irrimediabilmente il formarsi della cosa giudicata, con inammissibilità dell'opposizione per violazione di un precetto di ordine pubblico processuale, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione proposta da per inammissibilità della stessa (come in Parte_1 motivazione), con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva;
-condanna la alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5.810 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario,
c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 23.9.2025