Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5475 dell'anno 2022 promossa da
C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. GIAMMARCO SORDI;
C.F._2 contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MACHETTA;
riunita in camera di consiglio;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ritenuto che
la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
e hanno impugnato la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Roma n. 12231/2022 del 19/07/2022.
La ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Le parti hanno omesso di depositare le note di trattazione scritta nel doppio termine del
15.1.2025 e del 5.2.20225 a tal fine loro assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonostante la rituale comunicazione dei provvedimenti;
ciò determina, secondo quanto previsto dal quarto comma della norma indicata, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che – come avviene nell'analoga ipotesi prevista dall'art. 309 c.p.c. – l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché
Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 127-ter, quarto comma, e 307, ultimo comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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