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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
09/01/2025, assunto in decisione in data 05/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato BURASCHI SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Corte Palasio (Lodi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Assegnazione della casa coniugale pagina 1 di 5 2. La casa coniugale sita in Barlassina (MB), via Leonardo Da Vinci n. 14, di proprietà del sig. Parte_2 verrà assegnata alla sig.ra , mentre il sig.
[...] Parte_1 Parte_2 reperirà altra abitazione, idonea anche per i figli, rilasciando la casa famigliare con data da
[...] concordare tra le parti;
3. I coniugi stabiliranno quali arredi tenere presso la predetta abitazione con diritto del sig. Parte_2 di portare con sé i propri beni personali e gli arredi che verranno decisi di comune accordo;
[...]
Responsabilità genitoriale
4. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso;
5. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione mentre tutte le decisioni di maggior interesse saranno adottate congiuntamente dai genitori. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
Tempi di permanenza
6. L'affidamento congiunto dei figli minori avverrà con collocazione prevalente presso la madre;
7. Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, nel rispetto del seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico: il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, da sabato mattina sino a domenica sera. Nell'ipotesi di impedimento del padre a tenere i figli per entrambe le giornate, i figli trascorreranno almeno una giornata
(sabato o domenica) con il padre.
Nel corso della settimana il padre terrà con sé i figli almeno due pomeriggi, dopo le ore 18.00, e li riporterà la sera presso l'abitazione materna.
La madre si occuperà di portare ed andare a prendere i figli a scuola.
Il padre si occuperà di portare ed andare a prendere i figli rispetto agli impegni ludico / sportivi.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori per esigenze o necessità che dovessero manifestarsi;
b) Durante le vacanze estive, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e le altre festività, i figli trascorreranno con ciascun genitore, in modo paritetico, un periodo di tempo da concordarsi fra i genitori entro un congruo termine e nel rispetto delle esigenze dei minori.
In particolare, i genitori concorderanno entro il 30.04 le vacanze per il periodo estivo ed entro il 31.10 per quello invernale. Per vacanze si intende il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio della stessa. pagina 2 di 5 I figli frequenteranno il centro estivo presso l'Oratorio di Barlassina (MB) nel mese di giugno / luglio a seconda della programmazione annuale;
8. Le comunicazioni relative all'organizzazione del calendario dei tempi di permanenza presso i genitori potranno avvenire anche a mezzo di messaggi telefonici;
9. La residenza anagrafica dei figli minori verrà mantenuta presso l'abitazione assegnata alla madre quale genitore collocatario prevalente;
Ripartizione degli oneri di mantenimento
10. L'assegno unico dell'importo di € 695,10 attualmente percepito dal padre e, comunque, tutti i benefici fiscali previsti dalla legge per i figli minori, saranno attribuiti alla madre nella misura del 100%;
11. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta senza corresponsione di assegno perequativo, oltre a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Monza di cui alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli, prot. 1377/18 del
7/05/18;
12. I genitori concordano in modo specifico che tutte le spese relative alle attività sportivo – ricreative, comprensive dei costi per l'acquisto di strumenti, attrezzature e beni necessari allo svolgimento di tali attività, saranno suddivise tra loro al 50% ciascuno. Le parti pianificheranno prima dell'inizio dell'anno scolastico le attività per i figli e le relative spese;
Misure di mantenimento tra i coniugi
13. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Altre pattuizioni
14. I coniugi dichiarano che il c/c presso con IBAN [...], verrà CP_1 intestato al sig. con assegnazione a ciascuna parte del 50% del saldo presente Parte_2 alla data della sentenza di separazione;
15. Le parti dichiarano, altresì, che non sussistono altri beni intestati ai medesimi oggetto di divisione o di attribuzione;
16. I ricorrenti acconsentono sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
I sottoscritti, e Parte_1 Parte_2
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza non definitiva di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione
- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: pagina 3 di 5 - rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17/09/2012, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Corte Palasio (Lodi) al n. 1, Parte 2, Serie C – Anno 2015;
- ordinare al Comune di Corte Palasio (Lodi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le medesime condizioni concordate in sede di separazione di cui sopra da intendersi di seguito integralmente ritrascritte e confermate.
Le parti riconoscono che le condizioni che precedono costituiscono un accordo effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 17.09.2012 Parte_1 Parte_2 in Marocco;
Per_
- Dall'unione sono nati i figli (08.09.2014), (02.01.2016) e (14.03.2019); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 05.03.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui Parte_2 in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Corte Palasio (LODI), per le annotazioni di legge (atto n.1, parte II, serie C, anno 2015);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
09/01/2025, assunto in decisione in data 05/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato BURASCHI SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Corte Palasio (Lodi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Assegnazione della casa coniugale pagina 1 di 5 2. La casa coniugale sita in Barlassina (MB), via Leonardo Da Vinci n. 14, di proprietà del sig. Parte_2 verrà assegnata alla sig.ra , mentre il sig.
[...] Parte_1 Parte_2 reperirà altra abitazione, idonea anche per i figli, rilasciando la casa famigliare con data da
[...] concordare tra le parti;
3. I coniugi stabiliranno quali arredi tenere presso la predetta abitazione con diritto del sig. Parte_2 di portare con sé i propri beni personali e gli arredi che verranno decisi di comune accordo;
[...]
Responsabilità genitoriale
4. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso;
5. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione mentre tutte le decisioni di maggior interesse saranno adottate congiuntamente dai genitori. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
Tempi di permanenza
6. L'affidamento congiunto dei figli minori avverrà con collocazione prevalente presso la madre;
7. Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, nel rispetto del seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico: il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, da sabato mattina sino a domenica sera. Nell'ipotesi di impedimento del padre a tenere i figli per entrambe le giornate, i figli trascorreranno almeno una giornata
(sabato o domenica) con il padre.
Nel corso della settimana il padre terrà con sé i figli almeno due pomeriggi, dopo le ore 18.00, e li riporterà la sera presso l'abitazione materna.
La madre si occuperà di portare ed andare a prendere i figli a scuola.
Il padre si occuperà di portare ed andare a prendere i figli rispetto agli impegni ludico / sportivi.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori per esigenze o necessità che dovessero manifestarsi;
b) Durante le vacanze estive, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e le altre festività, i figli trascorreranno con ciascun genitore, in modo paritetico, un periodo di tempo da concordarsi fra i genitori entro un congruo termine e nel rispetto delle esigenze dei minori.
In particolare, i genitori concorderanno entro il 30.04 le vacanze per il periodo estivo ed entro il 31.10 per quello invernale. Per vacanze si intende il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio della stessa. pagina 2 di 5 I figli frequenteranno il centro estivo presso l'Oratorio di Barlassina (MB) nel mese di giugno / luglio a seconda della programmazione annuale;
8. Le comunicazioni relative all'organizzazione del calendario dei tempi di permanenza presso i genitori potranno avvenire anche a mezzo di messaggi telefonici;
9. La residenza anagrafica dei figli minori verrà mantenuta presso l'abitazione assegnata alla madre quale genitore collocatario prevalente;
Ripartizione degli oneri di mantenimento
10. L'assegno unico dell'importo di € 695,10 attualmente percepito dal padre e, comunque, tutti i benefici fiscali previsti dalla legge per i figli minori, saranno attribuiti alla madre nella misura del 100%;
11. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta senza corresponsione di assegno perequativo, oltre a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Monza di cui alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli, prot. 1377/18 del
7/05/18;
12. I genitori concordano in modo specifico che tutte le spese relative alle attività sportivo – ricreative, comprensive dei costi per l'acquisto di strumenti, attrezzature e beni necessari allo svolgimento di tali attività, saranno suddivise tra loro al 50% ciascuno. Le parti pianificheranno prima dell'inizio dell'anno scolastico le attività per i figli e le relative spese;
Misure di mantenimento tra i coniugi
13. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Altre pattuizioni
14. I coniugi dichiarano che il c/c presso con IBAN [...], verrà CP_1 intestato al sig. con assegnazione a ciascuna parte del 50% del saldo presente Parte_2 alla data della sentenza di separazione;
15. Le parti dichiarano, altresì, che non sussistono altri beni intestati ai medesimi oggetto di divisione o di attribuzione;
16. I ricorrenti acconsentono sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
I sottoscritti, e Parte_1 Parte_2
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza non definitiva di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione
- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: pagina 3 di 5 - rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17/09/2012, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Corte Palasio (Lodi) al n. 1, Parte 2, Serie C – Anno 2015;
- ordinare al Comune di Corte Palasio (Lodi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le medesime condizioni concordate in sede di separazione di cui sopra da intendersi di seguito integralmente ritrascritte e confermate.
Le parti riconoscono che le condizioni che precedono costituiscono un accordo effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 17.09.2012 Parte_1 Parte_2 in Marocco;
Per_
- Dall'unione sono nati i figli (08.09.2014), (02.01.2016) e (14.03.2019); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 05.03.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui Parte_2 in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Corte Palasio (LODI), per le annotazioni di legge (atto n.1, parte II, serie C, anno 2015);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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