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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent.n. 192/2024
Cron.N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 19 dicembre 2024 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 17 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, dall'avv.to Mariangela Anna Nocera ed elettivamente
APPELLANTE
E
Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3
e rappresentati e
[...] CP_4 CP_5 CP_6
difesi, in virtù di mandati allegati ai ricorsi di primo grado, dagli avv.ti Carlo Guglielmi
e Gabriele Cingolo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via
Tacito, n.41.
APPELLATI
OGGETTO: Indennità di risultato– Appello avverso la sentenza n.546/2023 del 21
ottobre 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere le domande azionate con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per gli appellati: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Potenza, sotto Sezione Lavoro, in data
20 novembre 2021, Controparte_1 CP_2 Parte_2
, e inquadrati Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 nella categoria D in possesso di posizione organizzativa dal 2016, lamentavano che nel periodo dal 2016 al 2021, pur avendo sempre ottenuto una valutazione eccellente, non era stata loro corrisposta la retribuzione di risultato e, pertanto, chiedevano al giudice
Parte adito la condanna dell' al pagamento, in favore di ciascuno di loro, delle somme analiticamente indicate nell'atto introduttivo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l' Parte_1
depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 31 ottobre 2023, il giudice adito accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle somme di cui al ricorso, oltre interesse,
compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, richiamato il contenuto dell'art.21 del CCNL di settore, giungeva alla conclusione che in aggiunta all'indennità
di funzione, in ipotesi in cui il lavoratore avesse ottenuto anche la valutazione positiva,
dovesse essere riconosciuta in suo favore anche la retribuzione di risultato.
Avverso tale sentenza l' , in persona del Direttore Parte_1
p.t., con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024, proponeva appello, deducendo l'erroneità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata valutazione della contrattazione collettiva di settore.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alle parti appellate, queste si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva e, a sua volta,
concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La tematica sottoposta all'attenzione del Collegio attiene alla questione se la
Parte produttività collettiva ed individuale del comparto erogata dall' ai ricorrenti,
odierni appellati, in base alla Deliberazione n.682/2013 e con un peso maggiore pari a
2,50 rispetto ai dipendenti di categoria D senza incarico di P.O. che percepiscono 2,35
quote di produttività collettiva sia o meno fattispecie diversa rispetto alla rivendicata indennità di risultato.
Parte In sostanza, l' ritiene che la produttività collettiva assorba l'indennità di risultato,
specificamente prevista dall'art.21 comma 4 del CCNL 7 aprile 1999, dovendosi, così,
Parte porre in luce come l non abbia mai istituito il Fondo ove accantonare le somme necessarie per pagare l'indennità di risultato così come previsto dall'art.39 del CCNL
di riferimento, provvedendo con apposita delibera solo nel marzo 2021 alla previsione delle modalità di erogazione dell'indennità di risultato.
Il problema è, quindi, quello di stabilire se tale assorbimento, asseritamente prospettato
Parte da sembrerebbe in via di fatto, trovi una sua concreta previsione nella contrattazione collettiva anche di secondo grado. E allora, partendo dal contenuto del citato art.21, non può che venire in rilievo anche
Parte quello dell'art.
6.4 dell'atto aziendale che l ha adottato con DDG 784/2015 in cui,
nel richiamare il contenuto dell'art.21 comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 si ribadisce che ai titolari di posizione organizzativa compete, annualmente, in presenza di valutazione positiva dell'attività svolta, la retribuzione di risultato.
Analoga previsione è contenuta nel “Regolamento incarichi funzione” siglato con accordo del 22 marzo 2021 ove all'art.9 si legge che il premio di risultato è determinato annualmente nella misura massima del 25% del valore annuale di indennità di incarico e all'art.7 si legge che oltre all'indennità di funzione spetta quella di risultato.
Quindi, da una parte, viene ribadita la titolarità della retribuzione di risultato a fronte della valutazione positiva al titolare di posizione organizzativa, su altro versante, nella vigenza del CCNL del 1999, veniva finanziato il trattamento accessorio di produttività
collettiva, riconosciuto ai tutti i dipendenti e con un quota maggiore ai titolari di posizione organizzativa, trattamento accessorio di produttività che è concettualmente diverso dal risultato, perché correlato all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto.
La performance, invece, attiene alla rispondenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati e, quindi, necessariamente correlata alla titolarità della posizione organizzativa ed, inoltre, alla valutazione positiva dell'attività svolta, che non è
valutata in termini quantitativi ma, si ripete, correlata agli obiettivi raggiunti.
Quanto alla questione della non debenza dell'indennità di risultato per l'anno 2021,
deve porsi in luce che gli appellati nella loro memoria difensiva hanno evidenziato che agli atti risultano le valutazioni afferenti al 2021 sino al mese di maggio e che l'importo per tale anno è stato calcolato nel ricorso di primo grado solo fino alla predetta data,
dovendosi, al contempo, evidenziare che era onere dell'appellante, a fronte della motivazione fatta propria dal primo giudice, formulare uno specifico motivo di impugnazione ed allegare la prova del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2021, essendosi, invece, l'appellante limitata ad affermare che al maggio 2021 non si era ancora conclusa la procedura di valutazione per il medesimo anno senza dedurre e provare il mancato conseguimento della valutazione della performance 2021 nel 2022.
Sotto il profilo del parametro applicato dal primo giudice ai fini della quantificazione dell'indennità di risultato, come indicato in ricorso per ciascun dirigente, pari al 25%
dell'indennità di posizione da ciascuno goduta, risulta corretta l'applicazione analogica del disposto di cui all'art.10 CCNL Enti Locali, dovendosi ritenere che sul punto si è
formato il giudicato interno, non essendo stato articolato uno specifico motivo di
Parte gravame da parte dell'
Generico è, infine, il motivo di gravame relativo alla mancanza di prova circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla luce della documentazione allegata al ricorso di primo grado attestante le valutazioni positive conseguite, come affermato dal primo giudice, trattandosi, in ogni caso, di documentazione proveniente
Parte dalla stessa depositata in copia alla quale deve attribuirsi valore di prova documentale non essendo stata oggetto di tempestiva contestazione in primo grado.
L'appello, quindi, va respinto con conferma della sentenza gravata. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 – scaglione fino ad euro 52.000,00
parametro di poco superiore a quello minimo, epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 17 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso da , in persona del Direttore Generale Parte_1
p.t., nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_2
, e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_7
avverso la sentenza n.546/2023 del 31 ottobre 2022 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro
4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato, già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR
n.115/2002.
Potenza, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)