Art. 2.
Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.
Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.
Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.
Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.