Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1942, n. 39
Articolo 1Articolo 3
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17 febbraio 1942
Art. 2.

Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.

Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1942