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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4442/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonietta Panico;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. ri
AE ON e SE CI;
RESISTENTE
Controparte_2
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare depositati il 31.8.2024 Pt_1
docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
[...]
1.9.2006 per la classe di concorso C520 (ora B019) -Tecnica, servizi e pratica operativa- attualmente in servizio presso Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore E. Corbino di Contursi Terme, esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2024/2025 per la provincia di
Cosenza e di non aver ottenuto il trasferimento richiesto in quanto uno dei due posti disponibili era stato assegnato per trasferimento interprovinciale, mentre l'altro posto e, precisamente, la cattedra disponibile presso l'IIS Trebisacce IPSIA
ITI ITS Filangieri, in provincia di Cosenza, era stato accantonato per le immissioni in ruolo e conferito alla docente Controparte_2
Chiarito che tale meccanismo di distribuzione dei posti disponibili era avvenuto in virtù delle previsioni dell'art. 8 CCNI relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2024/2025, deduceva la illegittimità di tale norma contrattuale per violazione dell'art. 470, comma 1 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001, nella parte in cui la disposizione citata prevede che il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali debba essere riservato alle immissioni in ruolo evidenziando che, viceversa, la norma primaria contenuta nel richiamato art. 470 stabilisce che alle immissioni in ruolo debbano essere sempre riservati i posti di risulta dalle operazioni di mobilità e che, analogamente, l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 subordina la possibilità di effettuare nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontarie.
Sulla base di tali premesse il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni di merito:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in provincia di Cosenza sulla tipologia posto B019 per la scuola secondaria di II grado presso IIS Trebisacce IPSIA ITI ITS
Filangieri, CS sulla classe di concorso B019 per l' a.s. 2024/25, 2) in subordine, al fine di rendere più agevole e meno difficoltosa l'azione riparatoria dell'Amministrazione resistente, il ricorrente chiede di vedere riconosciuto il diritto a essere trasferito presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Cosenza;
3) e per l'effetto ordinare al e per CP_3
esso all'Ufficio Scolastico per la Regione Calabria di trasferire la ricorrente in provincia di
Cosenza presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità per l'a.s. 2024/25 oppure, in alternativa presso uno qualunque degli istituti richiesti nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Cosenza”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, richiamata la normativa applicabile nella fattispecie di causa, chiedeva sulla base di articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non si costituiva con conseguente declaratoria di contumacia. Controparte_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 10.12.2025.
La questione controversa di causa attiene alla dedotta nullità dell'art. 8 del CCNI
2022/2025 relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2022/2025, la cui applicazione ha comportato l'attribuzione del posto residuo disponibile nella provincia di Cosenza per la classe di concorso B019 -Tecnica, servizi e pratica operativa- ad un docente neo immesso in ruolo ( e non già al Controparte_2
ricorrente risultato il primo docente a non aver ottenuto il trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2024/2025.
Ciò posto, pare innanzitutto opportuno riportare il testo della normativa contrattuale censurata.
L'art. 8 comma 5 del CCNI 2022-2025 del 18.5.2022 (concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25) prevede: “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase”.
I successivi commi 6 e 7 del predetto CCNI 2022-2025 prevedono: “6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo”.
Orbene la ricorrente anzitutto censura la predetta normativa collettiva in quanto a suo dire si porrebbe in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 30 d.lgs.
165/2001 che a suo avviso prevedrebbe il divieto per le PP..AA. di procedere a reclutamento di nuovo personale prima di avere esperito procedure di mobilità, e la nullità degli accordi collettivi contenenti clausole volte ad eludere tale divieto.
La questione è mal posta, avuto riguardo alla inconferenza del richiamo alla predetta norma di fonte legislativa atteso che essa, come suggerito dalla rubrica
(“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”) regola la specifica procedura di mobilità per passaggio diretto tra le pubbliche amministrazioni, che integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una fattispecie di cessione del contratto ben differente da quella per cui è causa riguardante mobilità interprovinciale del personale docente nell'ambito della medesima Amministrazione CP_4
Con sentenza del 12.7.2018 resa in controversia analoga, il Tribunale di Pescara ha affermato che In secondo luogo, assolutamente inconferente è il richiamo all'art. 30 d.lgs. n°
165/2001, che ad avviso della ricorrente prevedrebbe il divieto per le pp.AA. di procedere a reclutamento di nuovo personale prima di avere esperito procedure di mobilità, e la nullità degli accordi collettivi contenenti clausole volte ad eludere tale divieto. Va difatti considerato (a parte il fatto che la ricorrente cita il testo dell'art. 30 vigente fino al giugno 2014, ben differente dall'attuale) che l'art. 30 cit., intitolato: “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, disciplina esclusivamente al c. 1° il passaggio diretto di dipendenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nonché al c. 2° i trasferimenti d'ufficio di personale all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti, e prevede la nullità degli accordi, degli atti o delle clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 stessi. Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un particolare tipo di mobilità volontaria tra amministrazioni diverse, ovvero di mobilità d'ufficio entro ridotti limiti territoriali, fattispecie ben differente da quella per cui si procede, relativa a mobilità volontaria su base nazionale all'interno della medesima amministrazione.
La predetta norma collettiva viene altresì censurata dalla parte ricorrente in quanto a suo dire si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 470 del dlgs 297/1994
(“mobilità professionale”) che al comma 1 prevede: “ Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono tempi e modalità Controparte_5
per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo)
e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
A ben vedere, tuttavia, l'accantonamento, nei termini e aliquote previste dalla contrattazione collettiva integrativa, è del tutto legittimo, per come affermato da una parte della giurisprudenza di merito in controversie analoghe le cui condivisibili pronunce si richiamano qui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c..
“L'art. 470 del d.lgs. 297/1994 non fa altro che demandare alla contrattazione collettiva, quale strumento di regolamentazione della materia, la definizione dei tempi e delle modalità per raggiungere l'obiettivo dichiarato di equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Non è stato, pertanto, previsto alcun divieto di ripartizione tra posti riservati alla mobilità interprovinciale e posti riservati alle immissioni in ruolo ovvero alcun obbligo di effettuare immissioni in ruolo sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni di mobilità, ovvero, al contrario, di coprire per mobilità tutti i posti comunque disponibili prima di procedere ad immissioni in ruolo. Giova, poi, osservare che l'art. 10 del CCNL del 29.11.2007 prevede che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Il Tribunale di Torino nella sentenza n. 837/2019 del 14.05.2019 ha evidenziato, altresì, che la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201 della legge n. 107/2015 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336 della legge n. 232/2016 (lg finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato.
Né si rinvengono ulteriori disposizioni di legge che regolamentino, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, una ripartizione o un ordine di priorità tra le operazioni di mobilità territoriale e quelle di reclutamento. Anzi, l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curino l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Le richiamate clausole dell'art. 8 del CCNI citato, che appunto prevedono, nel quadro della graduazione dell'ordine delle operazioni di mobilità per ambiti territoriali, un accantonamento di posti per le immissioni in ruolo all'esito dell'esaurimento delle fasi prioritarie di mobilità, appaiono costituire una forma di coordinamento tra mobilità e reclutamento, in coerente attuazione con il principio generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e devono, quindi, ritenersi pienamente legittime.”
Alla luce di tale orientamento, condiviso da questo giudice, il ricorso deve pertanto essere respinto non ravvisandosi la dedotta illegittimità della norma contrattuale
(art. 8 CCNI per la mobilità 2022-2025) in coerente applicazione della quale il ricorrente non ha ottenuto il richiesto trasferimento interprovinciale presso la
Provincia di Cosenza.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti avuto riguardo al contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4442/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonietta Panico;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. ri
AE ON e SE CI;
RESISTENTE
Controparte_2
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare depositati il 31.8.2024 Pt_1
docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
[...]
1.9.2006 per la classe di concorso C520 (ora B019) -Tecnica, servizi e pratica operativa- attualmente in servizio presso Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore E. Corbino di Contursi Terme, esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2024/2025 per la provincia di
Cosenza e di non aver ottenuto il trasferimento richiesto in quanto uno dei due posti disponibili era stato assegnato per trasferimento interprovinciale, mentre l'altro posto e, precisamente, la cattedra disponibile presso l'IIS Trebisacce IPSIA
ITI ITS Filangieri, in provincia di Cosenza, era stato accantonato per le immissioni in ruolo e conferito alla docente Controparte_2
Chiarito che tale meccanismo di distribuzione dei posti disponibili era avvenuto in virtù delle previsioni dell'art. 8 CCNI relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2024/2025, deduceva la illegittimità di tale norma contrattuale per violazione dell'art. 470, comma 1 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001, nella parte in cui la disposizione citata prevede che il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali debba essere riservato alle immissioni in ruolo evidenziando che, viceversa, la norma primaria contenuta nel richiamato art. 470 stabilisce che alle immissioni in ruolo debbano essere sempre riservati i posti di risulta dalle operazioni di mobilità e che, analogamente, l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 subordina la possibilità di effettuare nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontarie.
Sulla base di tali premesse il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni di merito:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in provincia di Cosenza sulla tipologia posto B019 per la scuola secondaria di II grado presso IIS Trebisacce IPSIA ITI ITS
Filangieri, CS sulla classe di concorso B019 per l' a.s. 2024/25, 2) in subordine, al fine di rendere più agevole e meno difficoltosa l'azione riparatoria dell'Amministrazione resistente, il ricorrente chiede di vedere riconosciuto il diritto a essere trasferito presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Cosenza;
3) e per l'effetto ordinare al e per CP_3
esso all'Ufficio Scolastico per la Regione Calabria di trasferire la ricorrente in provincia di
Cosenza presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità per l'a.s. 2024/25 oppure, in alternativa presso uno qualunque degli istituti richiesti nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Cosenza”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, richiamata la normativa applicabile nella fattispecie di causa, chiedeva sulla base di articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non si costituiva con conseguente declaratoria di contumacia. Controparte_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 10.12.2025.
La questione controversa di causa attiene alla dedotta nullità dell'art. 8 del CCNI
2022/2025 relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2022/2025, la cui applicazione ha comportato l'attribuzione del posto residuo disponibile nella provincia di Cosenza per la classe di concorso B019 -Tecnica, servizi e pratica operativa- ad un docente neo immesso in ruolo ( e non già al Controparte_2
ricorrente risultato il primo docente a non aver ottenuto il trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2024/2025.
Ciò posto, pare innanzitutto opportuno riportare il testo della normativa contrattuale censurata.
L'art. 8 comma 5 del CCNI 2022-2025 del 18.5.2022 (concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25) prevede: “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase”.
I successivi commi 6 e 7 del predetto CCNI 2022-2025 prevedono: “6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo”.
Orbene la ricorrente anzitutto censura la predetta normativa collettiva in quanto a suo dire si porrebbe in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 30 d.lgs.
165/2001 che a suo avviso prevedrebbe il divieto per le PP..AA. di procedere a reclutamento di nuovo personale prima di avere esperito procedure di mobilità, e la nullità degli accordi collettivi contenenti clausole volte ad eludere tale divieto.
La questione è mal posta, avuto riguardo alla inconferenza del richiamo alla predetta norma di fonte legislativa atteso che essa, come suggerito dalla rubrica
(“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”) regola la specifica procedura di mobilità per passaggio diretto tra le pubbliche amministrazioni, che integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una fattispecie di cessione del contratto ben differente da quella per cui è causa riguardante mobilità interprovinciale del personale docente nell'ambito della medesima Amministrazione CP_4
Con sentenza del 12.7.2018 resa in controversia analoga, il Tribunale di Pescara ha affermato che In secondo luogo, assolutamente inconferente è il richiamo all'art. 30 d.lgs. n°
165/2001, che ad avviso della ricorrente prevedrebbe il divieto per le pp.AA. di procedere a reclutamento di nuovo personale prima di avere esperito procedure di mobilità, e la nullità degli accordi collettivi contenenti clausole volte ad eludere tale divieto. Va difatti considerato (a parte il fatto che la ricorrente cita il testo dell'art. 30 vigente fino al giugno 2014, ben differente dall'attuale) che l'art. 30 cit., intitolato: “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, disciplina esclusivamente al c. 1° il passaggio diretto di dipendenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nonché al c. 2° i trasferimenti d'ufficio di personale all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti, e prevede la nullità degli accordi, degli atti o delle clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 stessi. Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un particolare tipo di mobilità volontaria tra amministrazioni diverse, ovvero di mobilità d'ufficio entro ridotti limiti territoriali, fattispecie ben differente da quella per cui si procede, relativa a mobilità volontaria su base nazionale all'interno della medesima amministrazione.
La predetta norma collettiva viene altresì censurata dalla parte ricorrente in quanto a suo dire si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 470 del dlgs 297/1994
(“mobilità professionale”) che al comma 1 prevede: “ Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono tempi e modalità Controparte_5
per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo)
e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
A ben vedere, tuttavia, l'accantonamento, nei termini e aliquote previste dalla contrattazione collettiva integrativa, è del tutto legittimo, per come affermato da una parte della giurisprudenza di merito in controversie analoghe le cui condivisibili pronunce si richiamano qui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c..
“L'art. 470 del d.lgs. 297/1994 non fa altro che demandare alla contrattazione collettiva, quale strumento di regolamentazione della materia, la definizione dei tempi e delle modalità per raggiungere l'obiettivo dichiarato di equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Non è stato, pertanto, previsto alcun divieto di ripartizione tra posti riservati alla mobilità interprovinciale e posti riservati alle immissioni in ruolo ovvero alcun obbligo di effettuare immissioni in ruolo sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni di mobilità, ovvero, al contrario, di coprire per mobilità tutti i posti comunque disponibili prima di procedere ad immissioni in ruolo. Giova, poi, osservare che l'art. 10 del CCNL del 29.11.2007 prevede che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Il Tribunale di Torino nella sentenza n. 837/2019 del 14.05.2019 ha evidenziato, altresì, che la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201 della legge n. 107/2015 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336 della legge n. 232/2016 (lg finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato.
Né si rinvengono ulteriori disposizioni di legge che regolamentino, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, una ripartizione o un ordine di priorità tra le operazioni di mobilità territoriale e quelle di reclutamento. Anzi, l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curino l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Le richiamate clausole dell'art. 8 del CCNI citato, che appunto prevedono, nel quadro della graduazione dell'ordine delle operazioni di mobilità per ambiti territoriali, un accantonamento di posti per le immissioni in ruolo all'esito dell'esaurimento delle fasi prioritarie di mobilità, appaiono costituire una forma di coordinamento tra mobilità e reclutamento, in coerente attuazione con il principio generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e devono, quindi, ritenersi pienamente legittime.”
Alla luce di tale orientamento, condiviso da questo giudice, il ricorso deve pertanto essere respinto non ravvisandosi la dedotta illegittimità della norma contrattuale
(art. 8 CCNI per la mobilità 2022-2025) in coerente applicazione della quale il ricorrente non ha ottenuto il richiesto trasferimento interprovinciale presso la
Provincia di Cosenza.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti avuto riguardo al contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio