TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 9539/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 9539/2023 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. COSTA EMANUELA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. VIANELLO PAOLO e CP_1 C.F._2
PALESE AUGUSTO, resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: come da note depositate in data 6.2.2024.
Conclusioni del resistente: come da note depositate in data 7.2.2024.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione personale da , allegando che dalla loro unione non sono nati figli. CP_1 Si è costituita la convenuta, la quale ha concordato sulla domanda di separazione, ma in via riconvenzionale, ha chiesto di: “Disporre un assegno di contribuzione nel mantenimento della sig.ra
a carico del sig. nella misura di €250,00 mensili, ovvero nella diversa CP_1 Parte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
somma soggetta a rivalutazione annua ISTAT”.
A seguito dell'udienza del 9.11.2023, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo ed il Giudice delegato in via istruttoria ha conferito incarico al Nucleo di Polizia
Tributaria di Venezia, con facoltà di delega anche parziale all'Agenzia delle Entrate, di eseguire indagini sui redditi e sul patrimonio nei confronti delle parti.
In data 25.9.2024, la Guardia di Finanza ha depositato la relazione richiesta, sulla quale si è svolto il contraddittorio all'udienza del 22.10.2024 e all'esito della quale è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione del 27 febbraio 2025, disponendo la trattazione scritta della causa e concedendo alle parti un termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali ed un termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
******
Entrambe le parti hanno chiesto che sia adottata la pronuncia di separazione.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare, alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
Ciò posto quanto alla pronuncia sullo status, l'unica domanda sulla quale si controverte è quella proposta dalla resistente, che ha chiesto un contributo per il mantenimento per sé.
Si deve ricordare che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, per cui i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale
(fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. n. 12196/2017).
Deve peraltro evidenziarsi che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. n. 17199/2013, Cass. n. 9878/2006; Cass. n.
23071/2005, Cass. n. 6712/2005).
Già con l'Ordinanza dell'8.2.2025, il Giudice delegato ha ritenuto che non potesse essere adottato alcun provvedimento di natura provvisoria ed urgente con riferimento al mantenimento chiesto dalla moglie dato che non poteva affermarsi la sussistenza di una disparità di condizioni economiche tra le parti, dato che il ricorrente risultava aver conseguito nel 2021 un reddito netto in regime forfettario di circa €7.900 e aveva allegato che attualmente non lavorava da sette mesi e che la sua situazione abitativa era precaria, mentre la sig.ra si è limitata a produrre soltanto il contratto di lavoro e una busta paga. CP_ Il successivo approfondimento istruttorio ha confermato questa situazione di fatto.
Infatti, quanto alle condizioni economiche di , come risultanti Parte_1
dall'indagine della Guardia di Finanza, risulta che egli sia ancora intestatario di partita IVA, quale esercente attività nel settore edilizio, ma non risultano emesse fatture nel periodo dall'1.1.2022 – all'8.2.2024; non risultano dichiarazioni dei redditi, né che il ricorrente abbia percepito il reddito di cittadinanza;
è risultato che è intestatario di ½ di un immobile sito in
Venezia, via Moranzani n. 8, della consistenza di 6,5 vani e di un autocarro immatricolato nel 1995; presso la BCC Credito Consumo S.p.a., il è intestatario di un prestito di Pt_1
CP_
€15.000,00 garantito dalla sig.ra con saldo contabile al 2.9.2024 di circa €11.500; è risultato intestatario di alcuni rapporti di conto corrente estinti per passaggio in sofferenza e di un mutuo chirografario intestato alla ditta, rapporto estinto per passaggio in sofferenza in data 6.4.2023 con debito residuo di circa €5.800,00.
Di contro, ha conseguito nel 2021 un reddito da lavoro dipendente di circa CP_1
€4800 nel 2022 di circa €4900 e nel 2023 di circa €6400; è intestataria dell'altra metà dell'immobile già sopra indicato di proprietà anche del e risulta assunta con Pt_1
contratto a tempo indeterminato presso la ditta Gemini S.r.l. con la qualifica di addetta alle pulizie;
è intestataria di un conto corrente con saldo al 8.2.2024 di €481.
Alla luce di questi elementi, non può dirsi provata l'asserita disparità di condizioni economiche fra i coniugi che costituisce fatto costitutivo del diritto a conseguire un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, per cui tale domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Erario, essendo stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come stabilito Parte_1
in dispositivo, considerato il valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano su valori minimi dello scaglione di riferimento del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio il 20/05/2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA al n. 7, parte II, serie A, Uff. 3, dell'anno 2006.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Rigetta la domanda di mantenimento proposta da . CP_1
- Condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite che si liquidano in CP_1
€2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge essendo stato ammesso al beneficio del Pt_1 Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella camera di Consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero