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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/09/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 254 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127ter, comma 3, c.p.c., emessa in data 8.8.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta
TRA
(P.I. ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (già , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giammaria APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenio Bodini
-APPELLATA-
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: 1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Taranto pubblicata il 16/01/2023, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) in riforma della sentenza impugnata, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova, per tutto quanto argomentato e dedotto in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 533/2019; 3) condannare parte appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Taranto, disattesa ogni contraria istanza:
1- Rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
[...]
2- Condannare l'appellante alla rifusione dei compensi del giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge tutti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2019, ha CP_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2019 del 12 marzo 2019, con il quale il Tribunale di Taranto le ha ingiunto di pagare, in qualità di garante di Parte_4 titolare della Ditta individuale “La Piccola Grande Impresa di Giuliani
[...]
Donato”- in favore della Società la somma di € 557.996,86, oltre interessi Parte_3 di mora, in virtù della fideiussione bancaria rilasciata sino alla concorrenza della somma di € 900.000,00 in data 27 febbraio 2006, nonché quale avallante della cambiale di € 353.533,84 e della fideiussione bancaria rilasciata sino alla concorrenza di € 320.000,00 in data 30 dicembre 2003. In particolare, l'ingiungente deduceva di agire quale mandataria della
[...]
e di essersi resa cessionaria ex art. 58 TUB del credito che la Parte_1 [...] vantava nei confronti di , nella qualità suddetta, e della Controparte_2 Parte_4 garante odierna appellata.
Allegava, inoltre, che i due rapporti di c/c affidati nn. 30059331 e 2801653 (ex 19715), intestati a venivano risolti per intervenuto fallimento del titolare Parte_4
e che, con documento del 22 maggio 2009, le parti obbligate in solido riconoscevano espressamente il proprio debito relativamente al secondo c/c, con rinuncia a qualsivoglia riserva ed eccezione, rilasciando altresì a garanzia di detto riconoscimento, una cambiale di € 224.956,97 pagabile a vista, tratta a favore della Unicredit Banca di Roma S.p.A., a carico di e avallata da , quale garante. Parte_4 CP_1
Lamentava che le richieste di pagamento non avevano sortito alcun esito, chiedendo pertanto ingiungersi il pagamento della complessiva somma di € 557.996,86, oltre interessi di mora, nei confronti di , nei limiti delle garanzie CP_1 prestate.
Avverso l'ingiunzione di pagamento, quest'ultima ha proposto opposizione deducendo, preliminarmente, di non aver mai sottoscritto alcuna fideiussione e disconoscendo, pertanto, le firme apposte sui contratti di fideiussione, sulla dichiarazione del 22 maggio 2009 e sulle cambiali per avallo. Eccepiva, inoltre: (1) la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa Antitrust di cui alla L. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a), a causa della loro conformità al c.d. “schema ABI” del 2003 (censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005) e segnatamente a causa della presenza delle clausole 2, 6 e 8 (ovvero quelle di sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.); (2) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., allegando che le difficoltà economiche del debitore fossero ben conosciute dall'istituto bancario, ravvisando perciò una concessione abusiva del credito;
(3) la decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito in giudizio nei confronti del debitore principale o del suo garante entro il termine di sei mesi normativamente previsto. Le ulteriori nullità eccepite attenevano più strettamente ai contratti di c/c dai quali aveva avuto origine il credito ingiunto e specificatamente: • l'applicazione di interessi di mora extra soglia;
• la nullità delle commissioni di massimo scoperto per mancanza di causa ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; • l'illegittimità delle somme trattenute dalla cedente a titolo di spese, commissioni, remunerazioni e provvigioni relative ai rapporti di c/c per mancanza di pattuizione scritta. Per tutte queste ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione si costituiva ritualmente e Parte_1 per essa, quale mandataria, (già , chiedendo, Parte_2 Parte_3 preliminarmente, il giudizio di verificazione ex art. 246 c.p.c. e contestando, nel merito, i motivi addotti a sostegno dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della C.T.U. grafologica, che accertava la riferibilità delle firme apposte in calce ai documenti verificati alla grafia della
. Successivamente al deposito della perizia, il Tribunale, non ritenendo CP_1 necessaria ulteriore istruzione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e con la sentenza n. 92/2023 del 16 gennaio 2023 qui appellata: (1) dava atto delle risultanze della C.T.U. grafologica, che accertava la genuinità delle firme della;
(2) riteneva non sussistere la competenza per materia del Tribunale delle CP_1
Imprese non avendo l'opponente formulato domanda di pronuncia con effetto di giudicato;
(3) accertava la nullità delle clausole 2, 6 e 8 per violazione delle norme anticoncorrenziali, evidenziando tuttavia che, trattandosi di nullità parziale, l'intera obbligazione di garanzia rimaneva valida a tutti gli effetti, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale cui dichiarava di aderire;
(4) conseguentemente, dichiarava l'invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. contenuta nella clausola 6, precisando la non configurabilità di un contratto autonomo di garanzia per la nullità della clausola 8 (che impedisce di proporre eccezioni di invalidità concernenti il rapporto principale) e dichiarava estinta l'obbligazione ex art. 1957 c.c. per non avere parte opposta dimostrato di aver esperito l'azione contro il debitore principale nel prescritto termine di sei mesi.
Pertanto, l'opposizione veniva accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con compensazione delle spese di lite, quest'ultima giustificata dall'aver l'opponente dato luogo al giudizio incidentale di verificazione, nonostante la genuinità delle firme disconosciute.
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2023 la ha Parte_1 interposto appello avverso la predetta sentenza, censurando la stessa per aver il Tribunale: (1) rigettato l'eccezione di incompetenza, ribadendo sul punto che la competenza a decidere in ordine alla eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust appartenesse alla Sezione Specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli;
(2) ritenuto illecito lo schema contrattuale nonostante l'opponente non avesse dimostrato né che il proprio contraente fosse partecipe dell'intesa anticoncorrenziale né l'effetto pregiudizievole conseguitone;
(3) assunto, a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., nonostante la stessa fosse stata proposta mediante una mera formula di stile nel primo scritto difensivo e non più riproposta nel corso del giudizio;
(4) ritenuto, da ultimo, non configurabile un contratto autonomo di garanzia a fronte dell'inserimento nei contratti di fideiussione in esame della clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” valevole di per sé a qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà proprio del contratto di fideiussione.
Si è ritualmente costituita per contestare la fondatezza CP_1 dell'appello ed insistere nel suo rigetto. Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 18 7.2025 per la rimessione della causa in decisione;
tale udienza, su richiesta delle parti, è stata sostituita dall'udienza a trattazione scritta, e con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, atteso che l'appello contiene l'espressa indicazione del petitum, nonché una sufficiente individuazione del quantum devolutum e del percorso argomentativo contrapposto a quello del Tribunale.
Si osserva, ancora, come sia infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'appellante (pagg 9-12 dell'atto di appello). Sotto questo profilo, è utile ricordare come la giurisprudenza operi una netta distinzione a seconda che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia proposta in via d'azione o in via di eccezione.
Si rileva sul punto che, a norma dell'art. 33, secondo comma, L. n. 287 del 10 ottobre 1990, nel testo modificato dall'art. 2, secondo comma, D.L.vo n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio, presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui all'art. 1 D.L.vo n. 168 del 26 giugno 2003.
La Suprema Corte ha chiarito che tale competenza della Sezione Specializzata per le Imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), L. n. 287/1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10 marzo 2021, n. 6523).
Ora, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, esclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Napoli, quale Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, secondo comma, L. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.
Ed invero, la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione oggetto di giudizio per violazione del divieto di intese concorrenziali si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato, l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale, in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990.
Dunque, la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, secondo comma, della L. n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale,
“ma soltanto se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (così in maniera conforme, Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024).
Da ciò consegue che correttamente il giudice di prime cure ha escluso la competenza per materia del Tribunale della Imprese di Napoli, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale, atteso che la questione non doveva essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.).
Nel merito, l'appello non può essere accolto. L'appellante propone, in modo un po' confusionario (cfr. atto di appello da pag. 12 al pag. 28), e senza alcuna numerazione o suddivisione, molteplici doglianze, riportando le parti di sentenza censurate.
I motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria presentando profili di connessione, con la notazione che essi investono nella totalità la sentenza appellata e non lasciano spazio a questioni coperte da giudicato interno.
Costituisce circostanza pacifica e non controversa, la coincidenza dei contratti di fideiussione conclusi tra e l'istituto di credito, dante causa dell'odierna CP_1 appellante, rispetto allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia. In tale occasione, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha rinvenuto nell'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di talune disposizioni di quel modello, un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett a), Legge “antitrust” n. 287/1990.
Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite ha fatto chiarezza con la dirimente e condivisibile sentenza n. 41994 del 30.12.2021, che peraltro ha recepito le indicazioni provenienti da una parte cospicua della giurisprudenza di merito e della stessa Suprema Corte (in particolare, con la sentenza n. 24044/2019).
Nel merito della questione in diritto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui tali fideiussioni, tra cui si possono agevolmente ricomprendere anche quelle oggetto del presente giudizio, sono solo parzialmente nulle ai sensi del citato art. 2, comma 2, lett. a) e dell'art. 1419 c.c., con riferimento alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa bancaria vietata, mentre per il resto conservano la loro validità ed operatività, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti provata una differente volontà delle parti;
ne consegue che la tutela della posizione dei garanti è limitata alla declaratoria di nullità parziale delle singole clausole, rimanendo ferma la loro obbligazione fideiussoria.
La ratio è insita nel fatto che la nullità parziale-limitata solo a determinate clausole- è la forma di tutela più adeguata allo scopo, che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello dell'Istituto di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite.
Né può essere tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea anche a salvaguardare il principio generale di cui all'art. 1419 c.c., la quale prevede la conservazione del contratto come regola generale e la nullità di tutto il contratto come eccezione.
Sotto questo profilo, con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 1419 c.c. alla fideiussione omnibus, la sentenza n. 41994/2021 ha indicato che “agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21.05.2007, n. 11673)”.
D'altro lato, è stato anche riconosciuto come il Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, che ha statuito in ordine alla nullità delle clausole nn. 2-6-8 dello schema ABI di fideiussione omnibus del 2003, per violazione della normativa a tutela della libertà di concorrenza, costituisca, in sede processuale, una prova privilegiata della nullità parziale di una fideiussione bancaria, laddove in essa siano riprodotte le menzionate clausole negoziali del predetto schema ABI. E nel caso in esame tale coincidenza può dirsi adeguatamente dimostrata, anche in ragione del contegno difensivo della parte appellata, la quale non ha mai puntualmente sconfessato tale rilevante circostanza in fatto, limitandosi a contestarne la portata giuridica, e ciò in ragione della regola di giudizio prevista nel nostro ordinamento processuale dall'art. 115 c.p.c.
A conferma di quanto statuito nel provvedimento impugnato, deve rilevarsi la coincidenza temporale tra l'epoca della stipulazione dei contratti in parola (2003 e 2006) e quella in cui è stata compiuta l'attività istruttoria dall'Autorità Garante (2003-2005), a cui si affianca la coincidenza letterale tra i testi in esame, da ciò deducendosi agevolmente la mancanza di alcuna forma di adeguamento da parte dell'istituto di credito alle prescrizioni dettate dall'Autorità Garante.
In particolare, per quanto qui rileva, v'è perfetta coincidenza tra la clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (presente nella clausola n. 6 dei due contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti il 30 dicembre 2003 ed il 27 febbraio 2006) e la disposizione presente nello schema ABI censurato dall'Autorità Garante, perfettamente riproduttiva di quella inserita nella scheda contrattuale in atti. Nella fattispecie, al predetto art. 6, rubricato “responsabilità del fideiussore”, si prevede che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. (cfr il fascicolo monitorio, allegato in primo grado e depositato in data 24/09/2019 dall'avv. Giammaria alle pagg. 79-82 per la fideiussione del 27/2/2006 e pagg. 94-98 per la fideiussione 30/12/2003).
Costituisce, altresì, elemento pacifico il fatto che l'odierna appellante non abbia dimostrato di aver esperito l'azione contro il debitore principale entro il termine di sei mesi prescritto dall'art. 1957 c.c., essendosi limitata ad allegare lettere di costituzione in mora non idonee a rappresentare atti con i quali il creditore abbia “proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate”, come testualmente richiesto dalla lettera della predetta norma, dovendosi trattare, a tal fine, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qui condivisa (cfr. Cass. civ. n. 1724/2016; Cass. civ. n. 7502/2004), di iniziative di tutela giurisdizionalmente finalizzate all'ottenimento del pagamento, in via di cognizione ed in via di esecuzione, e non di atti stragiudiziali, quali la messa in mora del debitore.
L'ultimo aspetto da analizzare attiene alla dedotta riconducibilità della fattispecie negoziale oggetto del giudizio ad un contratto autonomo di garanzia, anziché alla fideiussione, con la conseguente inapplicabilità dell'art.1957 c.c., in ragione della peculiare disciplina sostanziale del contratto autonomo di garanzia (pagg. 24-28 dell'atto di appello).
Nello specifico, l'appellante allega che l'inserimento nel contratto di fideiussione della clausola “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” qualifichi di per sé la fideiussione come contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, si osserva che la natura accessoria dei due contratti stipulati dalla emerge dalla lettera del contratto (entrambi sono qualificati come CP_1 fideiussioni), ma anche dalla loro natura di fideiussioni omnibus, necessariamente collegate ad un rapporto obbligatorio principale, che viene garantito, sia pure nei limiti dell'importo massimo stabilito (importo massimo necessario per la validità della fideiussione, quale contratto accessorio e di garanzia rispetto ad altro contratto): Pertanto, ribadita la natura di fideiussione della garanzia prestata dalla , e CP_1 non di contratto autonomo di garanzia, la riproduzione dello schema ABI, rende parzialmente nulla la fideiussione prestata e non consente la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.; si ribadisce, infine, che la ha immediatamente, con l'atto di CP_1 opposizione, contestato la decadenza della banca da tale termine.
In definitiva, espunte per nullità la clausola di deroga inserita nell'atto concessivo della garanzia (art. 6) e la clausola che impedisce al garante di proporre eccezioni di invalidità concernenti il rapporto principale (art. 8), maturata la decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancato adempimento degli oneri previsti dall'art. 1957 c.c., l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenuto conto dell'esito del gravame, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata, che sono liquidate in euro 9256,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, tenuto conto del valore della controversia e della sua scarsa difficoltà, in applicazione dei parametri minimi previsti da d.m. n. 141/2022, non avendo la causa comportato la trattazione di questioni complesse.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 92/2023, emessa il 16 gennaio 2023, e nel contraddittorio con , così provvede: CP_1
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata. 2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 9.256,00 per compenso, oltre accessori di tariffa e di legge.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto il 10.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 254 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127ter, comma 3, c.p.c., emessa in data 8.8.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta
TRA
(P.I. ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (già , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giammaria APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenio Bodini
-APPELLATA-
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: 1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Taranto pubblicata il 16/01/2023, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) in riforma della sentenza impugnata, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova, per tutto quanto argomentato e dedotto in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 533/2019; 3) condannare parte appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Taranto, disattesa ogni contraria istanza:
1- Rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
[...]
2- Condannare l'appellante alla rifusione dei compensi del giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge tutti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2019, ha CP_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2019 del 12 marzo 2019, con il quale il Tribunale di Taranto le ha ingiunto di pagare, in qualità di garante di Parte_4 titolare della Ditta individuale “La Piccola Grande Impresa di Giuliani
[...]
Donato”- in favore della Società la somma di € 557.996,86, oltre interessi Parte_3 di mora, in virtù della fideiussione bancaria rilasciata sino alla concorrenza della somma di € 900.000,00 in data 27 febbraio 2006, nonché quale avallante della cambiale di € 353.533,84 e della fideiussione bancaria rilasciata sino alla concorrenza di € 320.000,00 in data 30 dicembre 2003. In particolare, l'ingiungente deduceva di agire quale mandataria della
[...]
e di essersi resa cessionaria ex art. 58 TUB del credito che la Parte_1 [...] vantava nei confronti di , nella qualità suddetta, e della Controparte_2 Parte_4 garante odierna appellata.
Allegava, inoltre, che i due rapporti di c/c affidati nn. 30059331 e 2801653 (ex 19715), intestati a venivano risolti per intervenuto fallimento del titolare Parte_4
e che, con documento del 22 maggio 2009, le parti obbligate in solido riconoscevano espressamente il proprio debito relativamente al secondo c/c, con rinuncia a qualsivoglia riserva ed eccezione, rilasciando altresì a garanzia di detto riconoscimento, una cambiale di € 224.956,97 pagabile a vista, tratta a favore della Unicredit Banca di Roma S.p.A., a carico di e avallata da , quale garante. Parte_4 CP_1
Lamentava che le richieste di pagamento non avevano sortito alcun esito, chiedendo pertanto ingiungersi il pagamento della complessiva somma di € 557.996,86, oltre interessi di mora, nei confronti di , nei limiti delle garanzie CP_1 prestate.
Avverso l'ingiunzione di pagamento, quest'ultima ha proposto opposizione deducendo, preliminarmente, di non aver mai sottoscritto alcuna fideiussione e disconoscendo, pertanto, le firme apposte sui contratti di fideiussione, sulla dichiarazione del 22 maggio 2009 e sulle cambiali per avallo. Eccepiva, inoltre: (1) la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa Antitrust di cui alla L. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a), a causa della loro conformità al c.d. “schema ABI” del 2003 (censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005) e segnatamente a causa della presenza delle clausole 2, 6 e 8 (ovvero quelle di sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.); (2) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., allegando che le difficoltà economiche del debitore fossero ben conosciute dall'istituto bancario, ravvisando perciò una concessione abusiva del credito;
(3) la decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito in giudizio nei confronti del debitore principale o del suo garante entro il termine di sei mesi normativamente previsto. Le ulteriori nullità eccepite attenevano più strettamente ai contratti di c/c dai quali aveva avuto origine il credito ingiunto e specificatamente: • l'applicazione di interessi di mora extra soglia;
• la nullità delle commissioni di massimo scoperto per mancanza di causa ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; • l'illegittimità delle somme trattenute dalla cedente a titolo di spese, commissioni, remunerazioni e provvigioni relative ai rapporti di c/c per mancanza di pattuizione scritta. Per tutte queste ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione si costituiva ritualmente e Parte_1 per essa, quale mandataria, (già , chiedendo, Parte_2 Parte_3 preliminarmente, il giudizio di verificazione ex art. 246 c.p.c. e contestando, nel merito, i motivi addotti a sostegno dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della C.T.U. grafologica, che accertava la riferibilità delle firme apposte in calce ai documenti verificati alla grafia della
. Successivamente al deposito della perizia, il Tribunale, non ritenendo CP_1 necessaria ulteriore istruzione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e con la sentenza n. 92/2023 del 16 gennaio 2023 qui appellata: (1) dava atto delle risultanze della C.T.U. grafologica, che accertava la genuinità delle firme della;
(2) riteneva non sussistere la competenza per materia del Tribunale delle CP_1
Imprese non avendo l'opponente formulato domanda di pronuncia con effetto di giudicato;
(3) accertava la nullità delle clausole 2, 6 e 8 per violazione delle norme anticoncorrenziali, evidenziando tuttavia che, trattandosi di nullità parziale, l'intera obbligazione di garanzia rimaneva valida a tutti gli effetti, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale cui dichiarava di aderire;
(4) conseguentemente, dichiarava l'invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. contenuta nella clausola 6, precisando la non configurabilità di un contratto autonomo di garanzia per la nullità della clausola 8 (che impedisce di proporre eccezioni di invalidità concernenti il rapporto principale) e dichiarava estinta l'obbligazione ex art. 1957 c.c. per non avere parte opposta dimostrato di aver esperito l'azione contro il debitore principale nel prescritto termine di sei mesi.
Pertanto, l'opposizione veniva accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con compensazione delle spese di lite, quest'ultima giustificata dall'aver l'opponente dato luogo al giudizio incidentale di verificazione, nonostante la genuinità delle firme disconosciute.
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2023 la ha Parte_1 interposto appello avverso la predetta sentenza, censurando la stessa per aver il Tribunale: (1) rigettato l'eccezione di incompetenza, ribadendo sul punto che la competenza a decidere in ordine alla eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust appartenesse alla Sezione Specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli;
(2) ritenuto illecito lo schema contrattuale nonostante l'opponente non avesse dimostrato né che il proprio contraente fosse partecipe dell'intesa anticoncorrenziale né l'effetto pregiudizievole conseguitone;
(3) assunto, a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., nonostante la stessa fosse stata proposta mediante una mera formula di stile nel primo scritto difensivo e non più riproposta nel corso del giudizio;
(4) ritenuto, da ultimo, non configurabile un contratto autonomo di garanzia a fronte dell'inserimento nei contratti di fideiussione in esame della clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” valevole di per sé a qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà proprio del contratto di fideiussione.
Si è ritualmente costituita per contestare la fondatezza CP_1 dell'appello ed insistere nel suo rigetto. Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 18 7.2025 per la rimessione della causa in decisione;
tale udienza, su richiesta delle parti, è stata sostituita dall'udienza a trattazione scritta, e con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, atteso che l'appello contiene l'espressa indicazione del petitum, nonché una sufficiente individuazione del quantum devolutum e del percorso argomentativo contrapposto a quello del Tribunale.
Si osserva, ancora, come sia infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'appellante (pagg 9-12 dell'atto di appello). Sotto questo profilo, è utile ricordare come la giurisprudenza operi una netta distinzione a seconda che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia proposta in via d'azione o in via di eccezione.
Si rileva sul punto che, a norma dell'art. 33, secondo comma, L. n. 287 del 10 ottobre 1990, nel testo modificato dall'art. 2, secondo comma, D.L.vo n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio, presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui all'art. 1 D.L.vo n. 168 del 26 giugno 2003.
La Suprema Corte ha chiarito che tale competenza della Sezione Specializzata per le Imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), L. n. 287/1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10 marzo 2021, n. 6523).
Ora, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, esclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Napoli, quale Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, secondo comma, L. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.
Ed invero, la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione oggetto di giudizio per violazione del divieto di intese concorrenziali si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato, l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale, in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990.
Dunque, la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, secondo comma, della L. n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale,
“ma soltanto se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (così in maniera conforme, Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024).
Da ciò consegue che correttamente il giudice di prime cure ha escluso la competenza per materia del Tribunale della Imprese di Napoli, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale, atteso che la questione non doveva essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.).
Nel merito, l'appello non può essere accolto. L'appellante propone, in modo un po' confusionario (cfr. atto di appello da pag. 12 al pag. 28), e senza alcuna numerazione o suddivisione, molteplici doglianze, riportando le parti di sentenza censurate.
I motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria presentando profili di connessione, con la notazione che essi investono nella totalità la sentenza appellata e non lasciano spazio a questioni coperte da giudicato interno.
Costituisce circostanza pacifica e non controversa, la coincidenza dei contratti di fideiussione conclusi tra e l'istituto di credito, dante causa dell'odierna CP_1 appellante, rispetto allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia. In tale occasione, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha rinvenuto nell'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di talune disposizioni di quel modello, un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett a), Legge “antitrust” n. 287/1990.
Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite ha fatto chiarezza con la dirimente e condivisibile sentenza n. 41994 del 30.12.2021, che peraltro ha recepito le indicazioni provenienti da una parte cospicua della giurisprudenza di merito e della stessa Suprema Corte (in particolare, con la sentenza n. 24044/2019).
Nel merito della questione in diritto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui tali fideiussioni, tra cui si possono agevolmente ricomprendere anche quelle oggetto del presente giudizio, sono solo parzialmente nulle ai sensi del citato art. 2, comma 2, lett. a) e dell'art. 1419 c.c., con riferimento alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa bancaria vietata, mentre per il resto conservano la loro validità ed operatività, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti provata una differente volontà delle parti;
ne consegue che la tutela della posizione dei garanti è limitata alla declaratoria di nullità parziale delle singole clausole, rimanendo ferma la loro obbligazione fideiussoria.
La ratio è insita nel fatto che la nullità parziale-limitata solo a determinate clausole- è la forma di tutela più adeguata allo scopo, che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello dell'Istituto di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite.
Né può essere tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea anche a salvaguardare il principio generale di cui all'art. 1419 c.c., la quale prevede la conservazione del contratto come regola generale e la nullità di tutto il contratto come eccezione.
Sotto questo profilo, con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 1419 c.c. alla fideiussione omnibus, la sentenza n. 41994/2021 ha indicato che “agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21.05.2007, n. 11673)”.
D'altro lato, è stato anche riconosciuto come il Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, che ha statuito in ordine alla nullità delle clausole nn. 2-6-8 dello schema ABI di fideiussione omnibus del 2003, per violazione della normativa a tutela della libertà di concorrenza, costituisca, in sede processuale, una prova privilegiata della nullità parziale di una fideiussione bancaria, laddove in essa siano riprodotte le menzionate clausole negoziali del predetto schema ABI. E nel caso in esame tale coincidenza può dirsi adeguatamente dimostrata, anche in ragione del contegno difensivo della parte appellata, la quale non ha mai puntualmente sconfessato tale rilevante circostanza in fatto, limitandosi a contestarne la portata giuridica, e ciò in ragione della regola di giudizio prevista nel nostro ordinamento processuale dall'art. 115 c.p.c.
A conferma di quanto statuito nel provvedimento impugnato, deve rilevarsi la coincidenza temporale tra l'epoca della stipulazione dei contratti in parola (2003 e 2006) e quella in cui è stata compiuta l'attività istruttoria dall'Autorità Garante (2003-2005), a cui si affianca la coincidenza letterale tra i testi in esame, da ciò deducendosi agevolmente la mancanza di alcuna forma di adeguamento da parte dell'istituto di credito alle prescrizioni dettate dall'Autorità Garante.
In particolare, per quanto qui rileva, v'è perfetta coincidenza tra la clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (presente nella clausola n. 6 dei due contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti il 30 dicembre 2003 ed il 27 febbraio 2006) e la disposizione presente nello schema ABI censurato dall'Autorità Garante, perfettamente riproduttiva di quella inserita nella scheda contrattuale in atti. Nella fattispecie, al predetto art. 6, rubricato “responsabilità del fideiussore”, si prevede che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. (cfr il fascicolo monitorio, allegato in primo grado e depositato in data 24/09/2019 dall'avv. Giammaria alle pagg. 79-82 per la fideiussione del 27/2/2006 e pagg. 94-98 per la fideiussione 30/12/2003).
Costituisce, altresì, elemento pacifico il fatto che l'odierna appellante non abbia dimostrato di aver esperito l'azione contro il debitore principale entro il termine di sei mesi prescritto dall'art. 1957 c.c., essendosi limitata ad allegare lettere di costituzione in mora non idonee a rappresentare atti con i quali il creditore abbia “proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate”, come testualmente richiesto dalla lettera della predetta norma, dovendosi trattare, a tal fine, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qui condivisa (cfr. Cass. civ. n. 1724/2016; Cass. civ. n. 7502/2004), di iniziative di tutela giurisdizionalmente finalizzate all'ottenimento del pagamento, in via di cognizione ed in via di esecuzione, e non di atti stragiudiziali, quali la messa in mora del debitore.
L'ultimo aspetto da analizzare attiene alla dedotta riconducibilità della fattispecie negoziale oggetto del giudizio ad un contratto autonomo di garanzia, anziché alla fideiussione, con la conseguente inapplicabilità dell'art.1957 c.c., in ragione della peculiare disciplina sostanziale del contratto autonomo di garanzia (pagg. 24-28 dell'atto di appello).
Nello specifico, l'appellante allega che l'inserimento nel contratto di fideiussione della clausola “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” qualifichi di per sé la fideiussione come contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, si osserva che la natura accessoria dei due contratti stipulati dalla emerge dalla lettera del contratto (entrambi sono qualificati come CP_1 fideiussioni), ma anche dalla loro natura di fideiussioni omnibus, necessariamente collegate ad un rapporto obbligatorio principale, che viene garantito, sia pure nei limiti dell'importo massimo stabilito (importo massimo necessario per la validità della fideiussione, quale contratto accessorio e di garanzia rispetto ad altro contratto): Pertanto, ribadita la natura di fideiussione della garanzia prestata dalla , e CP_1 non di contratto autonomo di garanzia, la riproduzione dello schema ABI, rende parzialmente nulla la fideiussione prestata e non consente la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.; si ribadisce, infine, che la ha immediatamente, con l'atto di CP_1 opposizione, contestato la decadenza della banca da tale termine.
In definitiva, espunte per nullità la clausola di deroga inserita nell'atto concessivo della garanzia (art. 6) e la clausola che impedisce al garante di proporre eccezioni di invalidità concernenti il rapporto principale (art. 8), maturata la decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancato adempimento degli oneri previsti dall'art. 1957 c.c., l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenuto conto dell'esito del gravame, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata, che sono liquidate in euro 9256,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, tenuto conto del valore della controversia e della sua scarsa difficoltà, in applicazione dei parametri minimi previsti da d.m. n. 141/2022, non avendo la causa comportato la trattazione di questioni complesse.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 92/2023, emessa il 16 gennaio 2023, e nel contraddittorio con , così provvede: CP_1
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata. 2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 9.256,00 per compenso, oltre accessori di tariffa e di legge.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto il 10.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra