Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 500/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi nato in [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
BA (RA), via Gian Battista Bassi n.49 (avv. Mariacarmela Grandinetti)
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
BA (RA), via Gian Battista Bassi n. 49 (avv. Mariacarmela Grandinetti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Massa BA (RA) il 15.12.2018, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 11, Parte I, anno 2018;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Massa BA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale condotta in locazione da entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora Pt_2 la quale vi vivrà con la figlia , provvederà all'intestazione del contratto di locazione e pagherà Per_1
interamente il canone .
3. I coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa relativa all'assegno di mantenimento.
4. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa della madre, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
5. L'esercizio di visita del padre.
I coniugi concordemente stabiliscono che rimarrà con il padre dal venerdì di ogni settimana Per_1 quando andrà a prenderla all'asilo alle ore 16.30 fino alla domenica alle 20.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
la signora svolgendo le mansioni di cuoca bar, durante Pt_2
i fine settimana lavora sempre, pertanto terrà con se dalla domenica sera quando il marito la Per_1
riporterà a casa fino al venerdì mattina quando la stessa l'accompagnerà all'asilo.
6. Per le vacanze e le festività salvo diverso accordo dei genitori:
- Vacanze estive: la madre e il padre potranno trascorrere con la figlia un periodo di due settimane consecutive e non, da individuarsi tra il 20 giugno e il 10 settembre di ogni anno;
al fine di evitare lo stesso periodo di ferie ogni coniuge dovrà comunicare all'altro il periodo che vorrà trascorrere con la minore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- Festività Natalizie e Pasquali: i coniugi attueranno il principio di alternanza di anno in anno delle festività Natalizie (settimana di Natale dal 24.12 al 30/12 e di Capodanno dal 31.12 al 07.01) per l'anno in corso trascorrerà il Natale con la mamma e il Capodanno con il papà. Per_1
- Il giorno di Pasqua 2025 invece starà con il papà e il lunedì dell'Angelo con la mamma.
- I genitori, compatibilmente alle esigenze della figlia potranno preventivamente concordare delle variazioni relative alla suddetta gestione.
7. Quale concorso al mantenimento, l'istruzione e l'educazione di il signor corrisponderà Per_1 Pt_1
alla signora a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese a far tempo Parte_2 da marzo 2025 un assegno di € 250,00, l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat. Saranno a carico del papà anche il 50% delle spese straordinarie da intendersi come da pag 5
e 6 del Protocollo per i procedimenti in materia familiare siglato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna e dal Tribunale di Ravenna in data 16.07.2025; a titolo esemplificativo: spese mediche, spese scolastiche, spese parascolastiche.
Tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (racc. Fax , Mail o WhatsApp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto trascorsi 15 giorni dalla richiesta formale. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
Per il resto i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto di natura economica.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi