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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai SInori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1917 del Ruolo Generale dell'anno 2021. T R A
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Marilena Bertocco e Piero Baldon, con domicilio eletto presso lo studio in Montegrotto Terme (PD), Via Manzoni n. 11.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) e (c.f. ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Alvigini, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via del Risorgimento n. 36.
PARTE APPELLATA E
contumace. Controparte_4
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1227 del Tribunale di Padova pubblicata il 16/6/2021.
CONCLUSIONI Per la parte appellante NEL MERITO Voglia l'Ill.ma Corte adita, in accoglimento della domande formulate, e disattesa e rigettata ogni e diversa e contraria domanda, istanza, pretesa ed eccezione: Previo accertamento della proprietà comune dell'ascensore ex art. 934 c.c., rigettarsi la domanda riconvenzionale dei terzi intervenuti, perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, limitatamente ai sig.ri e , in caso di Parte_1 Parte_2 accoglimento della domanda proposta dai terzi intervenuti, accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1121 co. 3 c.c. il diritto alla partecipazione in virtù di titolarità e\o uso del predetto impianto in capo agli attori, pronti sin d'ora a versare quanto dovuto ai sensi della medesima norma in base a quanto risulterà di loro pertinenza ad istruttoria espletata. Condannarsi i sig.ri e in solido alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 restituzione delle somme liquidate in primo grado e già versate con riserva di ripetizione in esito all'appello, pari ad € 12.402,52, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, in esito all'accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto. Con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfetario, spese di ctu, iva e cpa comprese. IN VIA ISTRUTTORIA I sottoscritti procuratori chiedono che il ctu venga chiamato a chiarimenti in merito alle deduzioni già esposte nei precedenti atti successivi al deposito dell'elaborato peritale.
Per la parte appellata In via preliminare: Si rinnova l'eccezione di inammissibilità e tardività della domanda formulata dai SIg.
, e ai sensi dell'art 1121 c.c. III Parte_1 Parte_2 Parte_3 comma solo all'udienza del 24/7/2018 del procedimento di I grado, per tutti i motivi sin qui esposti. Ferme le eccezioni già sollevate di prevalenza sull'eventuale facoltà prevista dall'art. 1121 c.c. III comma della tutela dell'incolumità, della vita e della sicurezza della SI.ra
, che costituisce un diritto costituzionalmente garantito ed inviolabile ai sensi _1 dell'art. 32 della Cost., dell'art. 6 della Carta Fondamentale dei diritti dell'UE, nonchè della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo. In via principale: Alla luce della sentenza n. 1362/2023 emessa in questo procedimento da questa Ecc.ma Corte in data 1/3/2023 e pubblicata in data 23/6/2023, che ha rigettato l'appello promosso dai SIg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 confermando la sentenza di primo grado n. 1227/2021 del Tribunale di Padova, si chiede la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati e ed il rigetto della domanda formulata dagli appellanti di _1 CP_2 restituzione delle spese liquidate in primo grado ed eventualmente versate degli appellanti in favore degli appellati. Rigettarsi siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai SIg. Parte_1
, e , per tutti i motivi dedotti in atti ed in
[...] Parte_2 Parte_3 udienza, nella parte non ancora decisa con sentenza, ed in particolar modo la domanda formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1121 c.c. III comma, per tutti i motivi sin qui esposti ed in particolare per motivi di sicurezza della persona della SI.ra _1
, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
[...] Accogliersi tutte le domande ed eccezioni sollevate dagli appellati e sin _1 CP_2 qui formulate. In ogni caso, rigettarsi siccome infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta dai SIg. , e in odio ai SIg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed , con integrale conferma della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sentenza di primo grado, compresa la domanda di accertamento della proprietà comune dell'ascensore ex art. 934 c.c., già decisa con sentenza n. 1362/2023, ed essendo già stata accertata la proprietà esclusiva dell'ascensore in capo ai SIg.ri e . _1 CP_2 In via istruttoria: Si chiede che la consulenza d'ufficio venga estesa alla telematica della sicurezza e che dunque la perizia sia integrata, così da indicare una soluzione a tale stringente problema, e /o che il Ctu venga chiamato a chiarimenti su tale questione di primaria importanza. pag. 2/8 Rigettarsi ogni avversa richiesta di integrazione/modifica della perizia depositata perché del tutto infondata ed ultronea. Ai fini della prova della situazione di pericolo in cui verserebbe la SI.ra in caso _1 di estensione dell'utilizzo dell'ascensore agli appellanti, ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.c. VI comma in primo grado n. 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, con i testi già indicati in tale memoria, che qui si riproducono: 19) “Vero che la SI.ra ha proposto numerose denuncequerele verso i Controparte_1 SIg.ri e per i reati di ingiurie e minacce e verso gli autori dei Pt_1 Pt_2 danneggiamenti perpetrati sull'impianto di ascensore, presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Nicolò”, come da allegati nn. 62/65 che mi si rammostrano”. 23) “Vero che la SI.ra abita da sola nell'appartamento posta Controparte_1 all'ultimo piano del fabbricato di Via della Repubblica a Ponte San Nicolò, composto in 3 unità su piani sovrapposti”. 25) “Vero che i componenti delle famiglie – dopo la morte del SI. Pt_1 Pt_2
, occorsa nell'anno 2012, hanno preso a vessare la SI.ra Persona_1 _1
, come descritto nell'allegata copia dell'atto di citazione da quest'ultima
[...] notificata loro (doc. n. 78) che mi si mostra”.
26) Vero che la SI.ra ha installato nel pianerottolo antistante il suo Controparte_1 appartamento una telecamera che riprende la porta di ingresso ad esso”
27) “Vero che la SI.ra si è determinata all'installazione della Controparte_1 telecamera di cui al precedente capitolo dopo che, più volte, componenti delle famiglie avevano percosso violentemente e scardinata la porta del suo Testimone_1 appartamento”
28) “Vero che la sig.ra ha fatto installare un impianto di allarme a Controparte_1 protezione dei suoi contatori dell'energia elettrica dopo che, i più occasioni, “qualcuno” li aveva disattivati”
29) Vero che la sig.ra si sottopone, in occasione di stati di particolare Controparte_1 stress, da anni, a cure mediche specialistiche presso una Psicologa ed uno Psichiatra, come attestato dall'allegata documentazione (doc. n. 90 e 91) che mi si mostra”
30) “Vero che i precedenti occupanti dell'appartamento ove ora abita la SI.ra , SIgr.i Andrea Scalabrin e si sono deliberati Controparte_1 CP_5 alla vendita di tale immobile a favore dei SIg.ri e a Persona_1 Controparte_1 seguito dei contrasti insorti tra di loro e le famiglie e ”. Si indicano a Pt_2 Pt_1 testi i SIg.ri: 1) Maserà su tutti i capitoli;
2) Testimone_2 Testimone_3 su tutti i capitoli;
3) Comandante Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò sul capitolo n. 19; 4) Avv. sul cap. n. 30; 5) sui capitoli nn. 26 e 27; CP_5 CP_6 6) Titolare Ditta Grani Guido di Sant'Angelo di Piove sul capitolo n. 28; 7) Dr.ssa di Maserà sul capitolo n. 29; 8) Dr. sul capitolo n. Testimone_4 Testimone_5
29; 9) Titolare Ditta Galileo Sistemi di Cartura, Via Maseralino, n. 1, sui capitoli n. 26 e 27; 10) Ing. Andrea Scalabrin sul capitolo n. 30. In via subordinata: Nelle denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte ritenesse di dover ancora decidere sulla domanda di accertamento della proprietà comune dell'ascensore formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 934 c.c., accertarsi la proprietà esclusiva dell'impianto di elevazione - ascensore in capo agli intervenuti ed odierni appellati SIg.ri e _1
. CP_2 pag. 3/8 Nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata ex art. 1121 c.c. ultimo comma venisse ritenuta ammissibile e/o fondata, si chiede che vengano individuati degli strumenti che impediscano l'uso promiscuo dell'ascensore e che ne consentano l'utilizzo ai soli aventi diritto (quali una chiave per azionarlo e differenziata per arrivare ai singoli piani), e che vengano indicati gli accorgimenti che sarebbe necessario adottare per garantire la sicurezza dell'appellata ed evitare pretestuosi interventi Controparte_1 che determinerebbero prevaricatori fermi impianto. Con vittoria di spese e competenze di lite alla luce della sentenza n. 1362/2023 pronunciata da questa Ecc.ma Corte. Nelle denegata ipotesi in cui la domanda formulata ex art. 1121 c.c. ultimo comma venisse ritenuta ammissibile e/o fondata, si chiede che l'importo che i SIg.ri
[...]
e saranno condannati a versare per poter utilizzare Parte_1 Parte_2 l'ascensore venga rivalutato ad oggi, secondo l'attuale valore della moneta, (Cass. Civ. n. 10850 del 8/6/2020 e Cass. Civ. n. 20713 del 4/9/2017) e venga ricalcolato tenuto conto della quota erroneamente attribuita dal Ctu al SI. (il quale non ha Parte_3 mai svolto domanda di utilizzo dell'ascensore), che dovrebbe essere posta a carico pro quota delle sole unità e – , e che il SI. Pt_1 Pt_2 _1 CP_2 Parte_3 venga escluso dall'utilizzo dell'ascensore attraverso l'adozione di appositi strumenti che consentano l'uso solo agli aventi diritto, compresa la chiusura dell'accesso all'ascensore dal piano ammezzato. Con vittoria di spese e competenze di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, i condomini e Parte_1
, proprietari di un appartamento posto al primo piano nello stabile Parte_2 condominiale in Ponte San Nicolò (PD), Via della Repubblica n. 20, convenivano in giudizio il per sentire accertata e dichiarata l'illegittimità della Controparte_4 mancata assunzione da parte dei condomini all'assemblea del 6/6/2017 di una delibera in ordine al punto n. 7 dell'ordine del giorno avente per oggetto “presentazione proposta di ripartizione per l'eventuale possibilità di acquisire il diritto per l'uso dell'ascensore”, che era stato realizzato su parti comuni del fabbricato. Esponeva parte attrice, per quanto ancora rileva, di aver convenuto con i condomini
“una pattuizione in merito alla ripartizione e ai costi di installazione (in CP_7 parte corrisposta dagli attori)” evidenziando che nonostante “le più volte affermate manifestazioni di disponibilità dei condomini a suddividere le spese in CP_7 base alle norme di legge”, di aver usufruito della piattaforma elevatrice dall'installazione al 24/2/2014 e dal 2016 al 24/2/2017 per poi esserne stati esclusi.
2. Nella contumacia del intervenivano volontariamente Controparte_4 [...]
e , la prima quale usufruttuaria e gli altri _1 Controparte_2 Controparte_3 quali nudi proprietari dell'unità immobiliare all'ultimo piano del Condominio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per l'inesistenza di qualunque deliberazione sul punto. In via riconvenzionale chiedevano accertarsi l'esclusiva proprietà dell'impianto di elevazione-ascensore in capo agli intervenuti.
3. Successivamente gli attori, oltre ad eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, chiedevano ex art. 1121, 3 comma, c.c. che venisse pag. 4/8 “dichiarato il diritto di partecipazione in virtù della titolarità e dell'uso dell'impianto di elevazione in capo agli attori, pronti a corrispondere il dovuto”.
4. Interveniva volontariamente , proprietario di un'unità immobiliare al Parte_3 piano terra/rialzato, che aderiva alle difese svolte dagli attori.
5. Il Tribunale di Padova, con la sentenza qui appellata rigettava la domanda degli attori e del terzo intervenuto rivolta a far dichiarare la nullità o a far annullare Parte_3 la delibera impugnata, laddove l'assemblea non si era pronunciata in merito alla questione di cui al punto 7 dell'o.d.g. relativa all'estensione del diritto di uso di un ascensore installato nel condominio e nel godimento esclusivo solo di alcuni dei condomini, e dopo aver premesso: “Si precisa che un ascensore/elevatore debba considerarsi proprietà comune quando è originariamente installato nell'edificio all'atto della sua costruzione…Qualora venga installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini esso appartiene a coloro che lo hanno impiantato a loro spese, purchè sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione ed in quelle di manutenzione dell'opera (Cass. Civ. 20902/2010)”, v. pag. 11-12 della sentenza appellata;
accoglieva la domanda riconvenzionale degli intervenuti, Controparte_1 CP_2 e , sull'esclusiva proprietà dell'ascensore in quanto: “è stato
[...] Controparte_3 installato per iniziativa ed assunzione delle spese da parte dei sigg.ri ”. CP_7
6. Per la riforma della sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e lamentando la mancata pronuncia del primo giudice sulla
[...] Parte_3 domanda subordinata “nell'ipotesi in cui la domanda dagli stessi formulata in via riconvenzionale e volta ad accertare la proprietà esclusiva dell'ascensore, fosse stata accolta) ex art. 1121, 3 comma, c.c.”. Si costituivano , e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'appello come da comparsa di costituzione e risposta. Il restava contumace. Controparte_4
7. La Corte, con sentenza non definitiva n. 1362/2023 pubblicata il 23/6/2023, così disponeva: 1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. n. 1227/21 del Tribunale di Padova nella parte avente ad Pt_3 oggetto l'impugnazione del verbale dell'assemblea condominiale del 6/6/2017, punto 7 dell'ordine del giorno;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo. Disposta ed espletata c.t.u. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** 8. Quanto lamentato dagli appellanti e è fondato e Parte_1 Parte_2 viene accolto nei limiti di seguito precisati.
8.1. In tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, come nella specie, secondo la giurisprudenza di legittimità:
- non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal stesso;
CP_4
- tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera; pag. 5/8 - con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese impiegate;
- aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c.;
- non assume rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio (cfr. Cass. 20713/2017, 10850/2020 e 3184/2023);
- in caso di installazione dell'ascensore a cura e spese soltanto di taluni condomini è fatto salvo il diritto degli altri condomini, eredi ed aventi causa, di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione contribuendo alle spese di installazione dell'impianto ed a quelle di manutenzione e di esercizio (cfr. Cass. 1529/2000).
8.2. Dalla c.t.u., disposta al fine di determinare quanto dovuto ex art. 1121, 3 comma, c.c., con ripartizione delle spese per annualità dall'installazione dell'ascensore fino all'anno di gestione 2017 e detraendo eventuali acconti e pagamenti degli stessi appellanti al riguardo e se documentati in atti, è emerso che:
- “L'edificio è così composto: Piano rialzato: appartamento di proprietà del SI.
[...]
Piano primo: appartamento di proprietà dei SIg. e Pt_3 Parte_1 Parte_2
Piano secondo: appartamento di proprietà dei SIg.
[...] Controparte_1 CP_2 e ”;
[...] Controparte_3
- si tratta di un ascensore/piattaforma elevatrice esterno collocato “sul lato est dello stabile ed in posizione tale da servire tutti i tre pianerottoli del vano scale”;
- in relazione alle spese di installazione, precisa il c.t.u., che in atti è presente un documento datato 1/10/2011 “sottoscritto dai SIg. e , con il Persona_1 Persona_2 quale accettano il preventivo 379/2011/bis della Ditta Vergati, dove viene precisato che in preventivo l'ascensore ha un costo di € 25.000”;
- successivamente, aggiunge il consulente: “in corso d'opera sono state apportate delle modifiche non previste nell'elaborato di progetto, riguardanti parti strutturali dell'edificio (l'apertura dei due fori porta sulla parete perimetrale dello stabile), l'ampliamento del basamento di appoggio (con conseguente maggiore scavo ed utilizzo di materiale cementizio armato) e l'adozione di pannellature in alluminio anziché vetro/alluminio”, lavori che hanno “richiesto € 16.120 iva compresa per opere edili, assistenze, progettazione e DL (vedi consuntivo lavori datato 14/6/2012 della Ditta Romanin);
- complessivamente, conclude il c.t.u.: “l'installazione dell'impianto ha comportato costi per € 41.080 iva compresa”.
8.3. Ciò premesso, appare indubitabile la facoltà per gli altri condòmini, nel caso di installazione di un ascensore per iniziativa ed a spese di alcuni condomini successivamente alla costruzione dell'edificio, di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione dell'impianto e a quelle di manutenzione dell'opera.
Sulla determinazione della quota dovuta si osserva: a) è pacifico che gli appellanti abbiano versato per la costruzione dell'ascensore l'acconto di € 4.800,00 entro il 2/5/2012, v. pag. 6 c.t.u. del 27/5/2024; b) per un'applicazione corretta del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1121 c.c. (contribuzione alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera) l'operazione da eseguire è quella di calcolare il costo iniziale dell'opera e ripartirlo secondo i pag. 6/8 millesimi di proprietà, la risultante quota proporzionale, detratti eventuali acconti, sarà, quindi, oggetto di rivalutazione;
pertanto, addossato, proporzionalmente, ai signori e il Parte_4 Parte_5 valore dei non partecipanti, si ottiene: da mill. 396,01 a mill. 521,79 e Parte_4
da mill. 362,10 a mill. 478,21, totale mill. 521,79 + mill. 478,21= 1.000; Parte_5
- pertanto la proporzione da eseguire è la seguente: C (costo complessivo € 41.080,00) : T (millesimi di e Parte_4 Parte_5 521,79 + 478,21 = 1000) = Q (quota da pagare) : M (millesimi aderente 521,79) Q = (C x M) : T = € 41.080,00 x 521,79 : 1.000 = € 21.435,13 – acconto € 4.800,00 = € 16.635,13; c) i costi per le successive modifiche risalenti alla fine di aprile 2015, compreso porta al piano primo, e gli oneri IMQ ammontano ad € 7.340,91, v. pag. 8 c.t.u. del 27/5/2024, e dunque l'importo a carico di è pari ad € 3.830,41 (€ 7.340,91 : 1000 x Parte_4 521,79); d) con riferimento alle spese ordinarie e per le verifiche periodiche, indicate dal c.t.u. complessivamente in € 3.805,08, attesa la difficoltà di una esatta determinazione della quota gravante sui singoli condomini, non risultando il Condominio dotato di apposita tabella e in particolare per la difficoltà di determinare gli esatti consumi energetici dell'impianto, appare congruo l'importo di € 1.506,85 indicato dallo stesso c.t.u., tenuto conto del periodo interessato (circa 5 anni), delle dimensioni dell'unità immobiliare rispetto alle altre e dell'altezza (1° piano); e) dalla documentazione in atti emerge che le date di pagamento dei singoli importi per spese di manutenzione, modifiche e oneri IMQ anticipati per un totale di € 5.337,26 (€ 1.506,85 + € 3.830,41) siano concentrati tra il 2013 e il 2017, sicché pare congruo fare decorrere gli interessi al tasso legale dalla data media del 30/6/2015 fino al saldo;
f) oltre alla rivalutazione effettuata sulla base degli indici di svalutazione FOI forniti dall'istituto nazionale di statistica ISTAT, spettano anche gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza.
In sintesi, applicando tali criteri si giunge ad una somma (capitale originario alla data del 18/6/2012 pari ad € 21.458,74 – acconto € 4.800,00 = € 16.658,74), ad oggi rivalutata (secondo indici di svalutazione FOI forniti dall'istituto nazionale di statistica ISTAT) e con interessi via via calcolati, di € 23.493,21 oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla decisione fino al saldo. La quota complessivamente dovuta a carico degli appellanti, quale condizione per l'acquisto della comproprietà dell'impianto ascensore, è pertanto pari ad € 28.830,47 (€ 23.493,21 + € 5.337,26) oltre interessi al tasso legale come sopra specificato.
9. In relazione a quanto dedotto e richiesto dagli appellati, sulle modalità d'uso dell'ascensore, e all'originaria domanda riconvenzionale degli intervenuti volontariamente, il tenore della decisione, sul diritto degli appellanti nei limiti precisati di partecipare alla comproprietà dell'impianto ascensore con il conseguente diritto di uso, in ogni caso ne comporta l'assorbimento e comunque eventuali concreti pregiudizi posti in essere dai comproprietari potranno costituire oggetto, ove esistenti i presupposti, di autonoma tutela.
pag. 7/8 10. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio, fermo restando le spese di lite di primo grado come già liquidate, le spese del grado vengono compensate per la reciproca soccombenza fra , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 e . Controparte_2 Controparte_3 Sono poste, invece, a carico di , quale appellante e soccombente in Parte_3 relazione alla delibera condominiale impugnata, le spese del grado liquidate come in dispositivo in favore di e , tenuto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia. Le spese di c.t.u., disposta dalla Corte e liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di e nella misura del Parte_1 Parte_2 50% e di e nella misura del 50%. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Nulla per le spese del grado per la parte contumace, non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza appellata così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 :
[...]
- a) dichiara il diritto in capo a e di partecipare alla Parte_1 Parte_2 comproprietà dell'impianto ascensore in oggetto;
- b) dichiara che la quota dovuta da e ai fini Parte_1 Parte_2 dell'acquisto del diritto di cui al capo a) ammonta ad € 28.830,47 oltre interessi al tasso legale come specificato in motivazione;
2) fermo restando le spese di lite di primo grado come già liquidate, compensa integralmente le spese del grado fra , , Parte_1 Parte_2 [...]
e ; _1 Controparte_2 Controparte_3
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che Parte_3 si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
4) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e nella misura del 50% e di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
e nella misura del 50%;
[...] Controparte_3 5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per Parte_3 l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 7/5/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8
Composta dai SInori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1917 del Ruolo Generale dell'anno 2021. T R A
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Marilena Bertocco e Piero Baldon, con domicilio eletto presso lo studio in Montegrotto Terme (PD), Via Manzoni n. 11.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) e (c.f. ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Alvigini, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via del Risorgimento n. 36.
PARTE APPELLATA E
contumace. Controparte_4
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1227 del Tribunale di Padova pubblicata il 16/6/2021.
CONCLUSIONI Per la parte appellante NEL MERITO Voglia l'Ill.ma Corte adita, in accoglimento della domande formulate, e disattesa e rigettata ogni e diversa e contraria domanda, istanza, pretesa ed eccezione: Previo accertamento della proprietà comune dell'ascensore ex art. 934 c.c., rigettarsi la domanda riconvenzionale dei terzi intervenuti, perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, limitatamente ai sig.ri e , in caso di Parte_1 Parte_2 accoglimento della domanda proposta dai terzi intervenuti, accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1121 co. 3 c.c. il diritto alla partecipazione in virtù di titolarità e\o uso del predetto impianto in capo agli attori, pronti sin d'ora a versare quanto dovuto ai sensi della medesima norma in base a quanto risulterà di loro pertinenza ad istruttoria espletata. Condannarsi i sig.ri e in solido alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 restituzione delle somme liquidate in primo grado e già versate con riserva di ripetizione in esito all'appello, pari ad € 12.402,52, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, in esito all'accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto. Con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfetario, spese di ctu, iva e cpa comprese. IN VIA ISTRUTTORIA I sottoscritti procuratori chiedono che il ctu venga chiamato a chiarimenti in merito alle deduzioni già esposte nei precedenti atti successivi al deposito dell'elaborato peritale.
Per la parte appellata In via preliminare: Si rinnova l'eccezione di inammissibilità e tardività della domanda formulata dai SIg.
, e ai sensi dell'art 1121 c.c. III Parte_1 Parte_2 Parte_3 comma solo all'udienza del 24/7/2018 del procedimento di I grado, per tutti i motivi sin qui esposti. Ferme le eccezioni già sollevate di prevalenza sull'eventuale facoltà prevista dall'art. 1121 c.c. III comma della tutela dell'incolumità, della vita e della sicurezza della SI.ra
, che costituisce un diritto costituzionalmente garantito ed inviolabile ai sensi _1 dell'art. 32 della Cost., dell'art. 6 della Carta Fondamentale dei diritti dell'UE, nonchè della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo. In via principale: Alla luce della sentenza n. 1362/2023 emessa in questo procedimento da questa Ecc.ma Corte in data 1/3/2023 e pubblicata in data 23/6/2023, che ha rigettato l'appello promosso dai SIg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 confermando la sentenza di primo grado n. 1227/2021 del Tribunale di Padova, si chiede la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati e ed il rigetto della domanda formulata dagli appellanti di _1 CP_2 restituzione delle spese liquidate in primo grado ed eventualmente versate degli appellanti in favore degli appellati. Rigettarsi siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai SIg. Parte_1
, e , per tutti i motivi dedotti in atti ed in
[...] Parte_2 Parte_3 udienza, nella parte non ancora decisa con sentenza, ed in particolar modo la domanda formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1121 c.c. III comma, per tutti i motivi sin qui esposti ed in particolare per motivi di sicurezza della persona della SI.ra _1
, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
[...] Accogliersi tutte le domande ed eccezioni sollevate dagli appellati e sin _1 CP_2 qui formulate. In ogni caso, rigettarsi siccome infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta dai SIg. , e in odio ai SIg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed , con integrale conferma della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sentenza di primo grado, compresa la domanda di accertamento della proprietà comune dell'ascensore ex art. 934 c.c., già decisa con sentenza n. 1362/2023, ed essendo già stata accertata la proprietà esclusiva dell'ascensore in capo ai SIg.ri e . _1 CP_2 In via istruttoria: Si chiede che la consulenza d'ufficio venga estesa alla telematica della sicurezza e che dunque la perizia sia integrata, così da indicare una soluzione a tale stringente problema, e /o che il Ctu venga chiamato a chiarimenti su tale questione di primaria importanza. pag. 2/8 Rigettarsi ogni avversa richiesta di integrazione/modifica della perizia depositata perché del tutto infondata ed ultronea. Ai fini della prova della situazione di pericolo in cui verserebbe la SI.ra in caso _1 di estensione dell'utilizzo dell'ascensore agli appellanti, ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.c. VI comma in primo grado n. 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, con i testi già indicati in tale memoria, che qui si riproducono: 19) “Vero che la SI.ra ha proposto numerose denuncequerele verso i Controparte_1 SIg.ri e per i reati di ingiurie e minacce e verso gli autori dei Pt_1 Pt_2 danneggiamenti perpetrati sull'impianto di ascensore, presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Nicolò”, come da allegati nn. 62/65 che mi si rammostrano”. 23) “Vero che la SI.ra abita da sola nell'appartamento posta Controparte_1 all'ultimo piano del fabbricato di Via della Repubblica a Ponte San Nicolò, composto in 3 unità su piani sovrapposti”. 25) “Vero che i componenti delle famiglie – dopo la morte del SI. Pt_1 Pt_2
, occorsa nell'anno 2012, hanno preso a vessare la SI.ra Persona_1 _1
, come descritto nell'allegata copia dell'atto di citazione da quest'ultima
[...] notificata loro (doc. n. 78) che mi si mostra”.
26) Vero che la SI.ra ha installato nel pianerottolo antistante il suo Controparte_1 appartamento una telecamera che riprende la porta di ingresso ad esso”
27) “Vero che la SI.ra si è determinata all'installazione della Controparte_1 telecamera di cui al precedente capitolo dopo che, più volte, componenti delle famiglie avevano percosso violentemente e scardinata la porta del suo Testimone_1 appartamento”
28) “Vero che la sig.ra ha fatto installare un impianto di allarme a Controparte_1 protezione dei suoi contatori dell'energia elettrica dopo che, i più occasioni, “qualcuno” li aveva disattivati”
29) Vero che la sig.ra si sottopone, in occasione di stati di particolare Controparte_1 stress, da anni, a cure mediche specialistiche presso una Psicologa ed uno Psichiatra, come attestato dall'allegata documentazione (doc. n. 90 e 91) che mi si mostra”
30) “Vero che i precedenti occupanti dell'appartamento ove ora abita la SI.ra , SIgr.i Andrea Scalabrin e si sono deliberati Controparte_1 CP_5 alla vendita di tale immobile a favore dei SIg.ri e a Persona_1 Controparte_1 seguito dei contrasti insorti tra di loro e le famiglie e ”. Si indicano a Pt_2 Pt_1 testi i SIg.ri: 1) Maserà su tutti i capitoli;
2) Testimone_2 Testimone_3 su tutti i capitoli;
3) Comandante Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò sul capitolo n. 19; 4) Avv. sul cap. n. 30; 5) sui capitoli nn. 26 e 27; CP_5 CP_6 6) Titolare Ditta Grani Guido di Sant'Angelo di Piove sul capitolo n. 28; 7) Dr.ssa di Maserà sul capitolo n. 29; 8) Dr. sul capitolo n. Testimone_4 Testimone_5
29; 9) Titolare Ditta Galileo Sistemi di Cartura, Via Maseralino, n. 1, sui capitoli n. 26 e 27; 10) Ing. Andrea Scalabrin sul capitolo n. 30. In via subordinata: Nelle denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte ritenesse di dover ancora decidere sulla domanda di accertamento della proprietà comune dell'ascensore formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 934 c.c., accertarsi la proprietà esclusiva dell'impianto di elevazione - ascensore in capo agli intervenuti ed odierni appellati SIg.ri e _1
. CP_2 pag. 3/8 Nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata ex art. 1121 c.c. ultimo comma venisse ritenuta ammissibile e/o fondata, si chiede che vengano individuati degli strumenti che impediscano l'uso promiscuo dell'ascensore e che ne consentano l'utilizzo ai soli aventi diritto (quali una chiave per azionarlo e differenziata per arrivare ai singoli piani), e che vengano indicati gli accorgimenti che sarebbe necessario adottare per garantire la sicurezza dell'appellata ed evitare pretestuosi interventi Controparte_1 che determinerebbero prevaricatori fermi impianto. Con vittoria di spese e competenze di lite alla luce della sentenza n. 1362/2023 pronunciata da questa Ecc.ma Corte. Nelle denegata ipotesi in cui la domanda formulata ex art. 1121 c.c. ultimo comma venisse ritenuta ammissibile e/o fondata, si chiede che l'importo che i SIg.ri
[...]
e saranno condannati a versare per poter utilizzare Parte_1 Parte_2 l'ascensore venga rivalutato ad oggi, secondo l'attuale valore della moneta, (Cass. Civ. n. 10850 del 8/6/2020 e Cass. Civ. n. 20713 del 4/9/2017) e venga ricalcolato tenuto conto della quota erroneamente attribuita dal Ctu al SI. (il quale non ha Parte_3 mai svolto domanda di utilizzo dell'ascensore), che dovrebbe essere posta a carico pro quota delle sole unità e – , e che il SI. Pt_1 Pt_2 _1 CP_2 Parte_3 venga escluso dall'utilizzo dell'ascensore attraverso l'adozione di appositi strumenti che consentano l'uso solo agli aventi diritto, compresa la chiusura dell'accesso all'ascensore dal piano ammezzato. Con vittoria di spese e competenze di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, i condomini e Parte_1
, proprietari di un appartamento posto al primo piano nello stabile Parte_2 condominiale in Ponte San Nicolò (PD), Via della Repubblica n. 20, convenivano in giudizio il per sentire accertata e dichiarata l'illegittimità della Controparte_4 mancata assunzione da parte dei condomini all'assemblea del 6/6/2017 di una delibera in ordine al punto n. 7 dell'ordine del giorno avente per oggetto “presentazione proposta di ripartizione per l'eventuale possibilità di acquisire il diritto per l'uso dell'ascensore”, che era stato realizzato su parti comuni del fabbricato. Esponeva parte attrice, per quanto ancora rileva, di aver convenuto con i condomini
“una pattuizione in merito alla ripartizione e ai costi di installazione (in CP_7 parte corrisposta dagli attori)” evidenziando che nonostante “le più volte affermate manifestazioni di disponibilità dei condomini a suddividere le spese in CP_7 base alle norme di legge”, di aver usufruito della piattaforma elevatrice dall'installazione al 24/2/2014 e dal 2016 al 24/2/2017 per poi esserne stati esclusi.
2. Nella contumacia del intervenivano volontariamente Controparte_4 [...]
e , la prima quale usufruttuaria e gli altri _1 Controparte_2 Controparte_3 quali nudi proprietari dell'unità immobiliare all'ultimo piano del Condominio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per l'inesistenza di qualunque deliberazione sul punto. In via riconvenzionale chiedevano accertarsi l'esclusiva proprietà dell'impianto di elevazione-ascensore in capo agli intervenuti.
3. Successivamente gli attori, oltre ad eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, chiedevano ex art. 1121, 3 comma, c.c. che venisse pag. 4/8 “dichiarato il diritto di partecipazione in virtù della titolarità e dell'uso dell'impianto di elevazione in capo agli attori, pronti a corrispondere il dovuto”.
4. Interveniva volontariamente , proprietario di un'unità immobiliare al Parte_3 piano terra/rialzato, che aderiva alle difese svolte dagli attori.
5. Il Tribunale di Padova, con la sentenza qui appellata rigettava la domanda degli attori e del terzo intervenuto rivolta a far dichiarare la nullità o a far annullare Parte_3 la delibera impugnata, laddove l'assemblea non si era pronunciata in merito alla questione di cui al punto 7 dell'o.d.g. relativa all'estensione del diritto di uso di un ascensore installato nel condominio e nel godimento esclusivo solo di alcuni dei condomini, e dopo aver premesso: “Si precisa che un ascensore/elevatore debba considerarsi proprietà comune quando è originariamente installato nell'edificio all'atto della sua costruzione…Qualora venga installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini esso appartiene a coloro che lo hanno impiantato a loro spese, purchè sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione ed in quelle di manutenzione dell'opera (Cass. Civ. 20902/2010)”, v. pag. 11-12 della sentenza appellata;
accoglieva la domanda riconvenzionale degli intervenuti, Controparte_1 CP_2 e , sull'esclusiva proprietà dell'ascensore in quanto: “è stato
[...] Controparte_3 installato per iniziativa ed assunzione delle spese da parte dei sigg.ri ”. CP_7
6. Per la riforma della sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e lamentando la mancata pronuncia del primo giudice sulla
[...] Parte_3 domanda subordinata “nell'ipotesi in cui la domanda dagli stessi formulata in via riconvenzionale e volta ad accertare la proprietà esclusiva dell'ascensore, fosse stata accolta) ex art. 1121, 3 comma, c.c.”. Si costituivano , e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'appello come da comparsa di costituzione e risposta. Il restava contumace. Controparte_4
7. La Corte, con sentenza non definitiva n. 1362/2023 pubblicata il 23/6/2023, così disponeva: 1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. n. 1227/21 del Tribunale di Padova nella parte avente ad Pt_3 oggetto l'impugnazione del verbale dell'assemblea condominiale del 6/6/2017, punto 7 dell'ordine del giorno;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo. Disposta ed espletata c.t.u. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** 8. Quanto lamentato dagli appellanti e è fondato e Parte_1 Parte_2 viene accolto nei limiti di seguito precisati.
8.1. In tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, come nella specie, secondo la giurisprudenza di legittimità:
- non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal stesso;
CP_4
- tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera; pag. 5/8 - con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese impiegate;
- aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c.;
- non assume rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio (cfr. Cass. 20713/2017, 10850/2020 e 3184/2023);
- in caso di installazione dell'ascensore a cura e spese soltanto di taluni condomini è fatto salvo il diritto degli altri condomini, eredi ed aventi causa, di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione contribuendo alle spese di installazione dell'impianto ed a quelle di manutenzione e di esercizio (cfr. Cass. 1529/2000).
8.2. Dalla c.t.u., disposta al fine di determinare quanto dovuto ex art. 1121, 3 comma, c.c., con ripartizione delle spese per annualità dall'installazione dell'ascensore fino all'anno di gestione 2017 e detraendo eventuali acconti e pagamenti degli stessi appellanti al riguardo e se documentati in atti, è emerso che:
- “L'edificio è così composto: Piano rialzato: appartamento di proprietà del SI.
[...]
Piano primo: appartamento di proprietà dei SIg. e Pt_3 Parte_1 Parte_2
Piano secondo: appartamento di proprietà dei SIg.
[...] Controparte_1 CP_2 e ”;
[...] Controparte_3
- si tratta di un ascensore/piattaforma elevatrice esterno collocato “sul lato est dello stabile ed in posizione tale da servire tutti i tre pianerottoli del vano scale”;
- in relazione alle spese di installazione, precisa il c.t.u., che in atti è presente un documento datato 1/10/2011 “sottoscritto dai SIg. e , con il Persona_1 Persona_2 quale accettano il preventivo 379/2011/bis della Ditta Vergati, dove viene precisato che in preventivo l'ascensore ha un costo di € 25.000”;
- successivamente, aggiunge il consulente: “in corso d'opera sono state apportate delle modifiche non previste nell'elaborato di progetto, riguardanti parti strutturali dell'edificio (l'apertura dei due fori porta sulla parete perimetrale dello stabile), l'ampliamento del basamento di appoggio (con conseguente maggiore scavo ed utilizzo di materiale cementizio armato) e l'adozione di pannellature in alluminio anziché vetro/alluminio”, lavori che hanno “richiesto € 16.120 iva compresa per opere edili, assistenze, progettazione e DL (vedi consuntivo lavori datato 14/6/2012 della Ditta Romanin);
- complessivamente, conclude il c.t.u.: “l'installazione dell'impianto ha comportato costi per € 41.080 iva compresa”.
8.3. Ciò premesso, appare indubitabile la facoltà per gli altri condòmini, nel caso di installazione di un ascensore per iniziativa ed a spese di alcuni condomini successivamente alla costruzione dell'edificio, di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione dell'impianto e a quelle di manutenzione dell'opera.
Sulla determinazione della quota dovuta si osserva: a) è pacifico che gli appellanti abbiano versato per la costruzione dell'ascensore l'acconto di € 4.800,00 entro il 2/5/2012, v. pag. 6 c.t.u. del 27/5/2024; b) per un'applicazione corretta del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1121 c.c. (contribuzione alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera) l'operazione da eseguire è quella di calcolare il costo iniziale dell'opera e ripartirlo secondo i pag. 6/8 millesimi di proprietà, la risultante quota proporzionale, detratti eventuali acconti, sarà, quindi, oggetto di rivalutazione;
pertanto, addossato, proporzionalmente, ai signori e il Parte_4 Parte_5 valore dei non partecipanti, si ottiene: da mill. 396,01 a mill. 521,79 e Parte_4
da mill. 362,10 a mill. 478,21, totale mill. 521,79 + mill. 478,21= 1.000; Parte_5
- pertanto la proporzione da eseguire è la seguente: C (costo complessivo € 41.080,00) : T (millesimi di e Parte_4 Parte_5 521,79 + 478,21 = 1000) = Q (quota da pagare) : M (millesimi aderente 521,79) Q = (C x M) : T = € 41.080,00 x 521,79 : 1.000 = € 21.435,13 – acconto € 4.800,00 = € 16.635,13; c) i costi per le successive modifiche risalenti alla fine di aprile 2015, compreso porta al piano primo, e gli oneri IMQ ammontano ad € 7.340,91, v. pag. 8 c.t.u. del 27/5/2024, e dunque l'importo a carico di è pari ad € 3.830,41 (€ 7.340,91 : 1000 x Parte_4 521,79); d) con riferimento alle spese ordinarie e per le verifiche periodiche, indicate dal c.t.u. complessivamente in € 3.805,08, attesa la difficoltà di una esatta determinazione della quota gravante sui singoli condomini, non risultando il Condominio dotato di apposita tabella e in particolare per la difficoltà di determinare gli esatti consumi energetici dell'impianto, appare congruo l'importo di € 1.506,85 indicato dallo stesso c.t.u., tenuto conto del periodo interessato (circa 5 anni), delle dimensioni dell'unità immobiliare rispetto alle altre e dell'altezza (1° piano); e) dalla documentazione in atti emerge che le date di pagamento dei singoli importi per spese di manutenzione, modifiche e oneri IMQ anticipati per un totale di € 5.337,26 (€ 1.506,85 + € 3.830,41) siano concentrati tra il 2013 e il 2017, sicché pare congruo fare decorrere gli interessi al tasso legale dalla data media del 30/6/2015 fino al saldo;
f) oltre alla rivalutazione effettuata sulla base degli indici di svalutazione FOI forniti dall'istituto nazionale di statistica ISTAT, spettano anche gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza.
In sintesi, applicando tali criteri si giunge ad una somma (capitale originario alla data del 18/6/2012 pari ad € 21.458,74 – acconto € 4.800,00 = € 16.658,74), ad oggi rivalutata (secondo indici di svalutazione FOI forniti dall'istituto nazionale di statistica ISTAT) e con interessi via via calcolati, di € 23.493,21 oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla decisione fino al saldo. La quota complessivamente dovuta a carico degli appellanti, quale condizione per l'acquisto della comproprietà dell'impianto ascensore, è pertanto pari ad € 28.830,47 (€ 23.493,21 + € 5.337,26) oltre interessi al tasso legale come sopra specificato.
9. In relazione a quanto dedotto e richiesto dagli appellati, sulle modalità d'uso dell'ascensore, e all'originaria domanda riconvenzionale degli intervenuti volontariamente, il tenore della decisione, sul diritto degli appellanti nei limiti precisati di partecipare alla comproprietà dell'impianto ascensore con il conseguente diritto di uso, in ogni caso ne comporta l'assorbimento e comunque eventuali concreti pregiudizi posti in essere dai comproprietari potranno costituire oggetto, ove esistenti i presupposti, di autonoma tutela.
pag. 7/8 10. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio, fermo restando le spese di lite di primo grado come già liquidate, le spese del grado vengono compensate per la reciproca soccombenza fra , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 e . Controparte_2 Controparte_3 Sono poste, invece, a carico di , quale appellante e soccombente in Parte_3 relazione alla delibera condominiale impugnata, le spese del grado liquidate come in dispositivo in favore di e , tenuto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia. Le spese di c.t.u., disposta dalla Corte e liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di e nella misura del Parte_1 Parte_2 50% e di e nella misura del 50%. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Nulla per le spese del grado per la parte contumace, non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza appellata così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 :
[...]
- a) dichiara il diritto in capo a e di partecipare alla Parte_1 Parte_2 comproprietà dell'impianto ascensore in oggetto;
- b) dichiara che la quota dovuta da e ai fini Parte_1 Parte_2 dell'acquisto del diritto di cui al capo a) ammonta ad € 28.830,47 oltre interessi al tasso legale come specificato in motivazione;
2) fermo restando le spese di lite di primo grado come già liquidate, compensa integralmente le spese del grado fra , , Parte_1 Parte_2 [...]
e ; _1 Controparte_2 Controparte_3
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che Parte_3 si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
4) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e nella misura del 50% e di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
e nella misura del 50%;
[...] Controparte_3 5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per Parte_3 l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 7/5/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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