Articolo 26 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 25Articolo 27
Versione
6 settembre 1957
Art. 26.
Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere o traduttori, compete una indennita' mensile di lire 5000.
Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire 2000 mensili.
L'indennita' predetta non e' corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo od altre cause.
Al personale per i servizi telefonici di Stato che, previ accertamenti, risulti avere conoscenza di lingue estere, e' corrisposto un compenso speciale di lire, 125 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonche' negli uffici internazionali in territorio metropolitano.
La stessa indennita' giornaliera spetta agli operatori telegrafici e radiotelegrafici che, previ accertamenti, risultino avere conoscenza di lingue estere, in servizio sui circuiti internazionali e al personale telefonico e radiotelefonico abilitato al servizio con l'estero.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957