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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 933/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 933/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSINEO Parte_1 C.F._1
NATALE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio delle Controparte_1 P.IVA_1 dr.sse e CO RI CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/9/2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, per ottenere la correzione del punteggio attribuitogli a seguito della domanda di Controparte_1
inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, triennio 2021/22-2023/24, perché dopo aver conseguito il titolo di accesso nelle graduatorie ATA (diploma di ragioneria) nell'a.s.
1992/93, aveva successivamente svolto, dal 18/5/1994 al 4/5/1995, il servizio militare di leva nell'esercito, ma non gli era stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio.
Si costituiva il che eccepiva il difetto di giurisdizione e nel merito, negava il Controparte_1
fondamento della domanda, in quanto il servizio di leva era stato correttamente valutato perché prestato non in costanza di rapporto di impiego, come previsto dal dm 50/2021.
pagina 1 di 5 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione di 6 punti anziché 0,6 per un anno di servizio militare di leva obbligatorio, svolto dal 9/7/1997 al 30/6/1998 e cioè dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, ma in un periodo in cui non aveva ricevuto alcun incarico scolastico.
Come noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. petitum sostanziale, da identificare non tanto nella pronuncia richiesta al giudice, quanto nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione.
Il ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello a cui avrebbe diritto in base all'art
569 co 3 D Lgs 297/1994 che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dal d.m. 50/2021, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego.
Appare quindi evidente che il ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (vd Cass. 9330/2023 proprio in materia di graduatorie ATA).
All'udienza di discussione le parti hanno chiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti iscritti nelle graduatorie.
Al riguardo è sufficiente osservare che l'attribuzione del punteggio inerente al servizio di leva, rivendicato dal ricorrente, non avrebbe alcuna incidenza sulla posizione degli altri iscritti, che continuerebbero a rimanervi con il medesimo punteggio.
Nel merito la domanda appare fondata e dev'essere conseguentemente accolta.
Secondo il , soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro può essere CP_1
valutato a punteggio pieno, come previsto anche dal dm. 50/2021, nelle cui “avvertenze” finali si legge al punto A che: «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva».
In precedenza, l'art 20 l. 958/1986 stabiliva che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. pagina 2 di 5 In base a tale principio, l'art. 482 co 7 D Lgs 297/1994 relativo alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione di ruolo, per i docenti, e il successivo art 569 co. 3 per il personale ATA, stabiliscono che ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Secondo tali norme, il riconoscimento del servizio militare di leva avviene comunque, a prescindere dal suo svolgimento o meno, nel corso del rapporto di pubblico impiego.
L'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 (che ha abrogato la l. 958/1986 cit.), relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce al co. 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»
e al co. 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
L'interpretazione fatta propria dal resistente, che distingue il servizio militare prestato prima CP_1 dell'inizio del rapporto di lavoro, assimilato dall'art. 2050 co 1 D. Lgs. 66/2010 cit. a un qualsiasi impiego nella PA, da quello reso in pendenza del rapporto di lavoro, co 2 cit., non è stata ritenuta corretta da Cass. 5679/2020, poi confermata da Cass. 8586/2024, in materia di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
La Corte infatti, ha ritenuto che “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati pagina 3 di 5 negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M.
44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (Cass. 5679/2020 cit.).
In base a tali principi la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittima la previsione contenuta nel dm 50/2021 di un diverso punteggio da attribuire a coloro che avevano svolto il servizio militare di leva durante il rapporto di lavoro scolastico, oppure prima del suo inizio (Cons. di Stato 1720, 3286 e
7383/2021).
Di contrario avviso è invece, la sentenza Cons. di Stato 11602/2022, richiamata del , che ha CP_1 ritenuto legittima l'attribuzione di un punteggio differente nei due suddetti casi, in quanto solo per il servizio militare di leva in costanza di nomina sussiste l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, a causa della “forzata” sospensione del rapporto di lavoro, per cui è del tutto logico che il servizio prestato dopo aver conseguito il titolo ma prima della nomina abbia una minore valenza e sia equiparato a un qualsiasi servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni.
Tale interpretazione non pare condivisibile, non solo perché deroga al principio affermato dagli artt.
482 co 7 e 569 co. 3 D Lgs 297/1994 che, ai fini della ricostruzione della carriera, considerano valido il servizio di leva a prescindere dal periodo in cui è stato svolto, e introduce una distinzione tra le ipotesi contemplate ai co 1 e 2 dell'art 2050 D. Lgs. 66/2010 cit. espressamente respinta da Cass. 5679/2020 cit., ma anche perché si pone in contraddizione con la premessa iniziale da cui muove il ragionamento della suddetta decisione.
Ritenere infatti “ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”, significa attribuire un punteggio diverso a un servizio, quello militare di leva (che di per sé non arricchisce la professionalità dei docenti o del personale ATA), solo in relazione al periodo in cui viene svolto, come misura di compensazione per coloro che sono costretti alla sospensione del rapporto di lavoro, che non è però, il criterio previsto per distinguere un servizio utile per l'accrescimento professionale, da un qualsiasi altro servizio reso nella PA.
In conclusione, non essendo possibile introdurre con una normativa regolamentare, una deroga alla previsione di legge che impone una valutazione del servizio militare di leva obbligatorio omogenea in ogni settore (art. 2050 co. 1 D. Lgs. 66/2010) e quindi, in misura non inferiore a quanto previsto per quello prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit.), previa disapplicazione di quanto previsto al punto A delle “avvertenze” del dm. 50/2021, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagina 4 di 5 riconoscimento del maggior punteggio di 6 punti anziché di 0,6 punti per il servizio militare di leva prestato, con la conseguente condanna dell'amministrazione alla correzione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/22- 2023/24.
Considerato il contrasto della giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
1. dichiara il diritto di a ottenere 6 punti anziché solo 0,6 punti, per il servizio Parte_1 militare di leva obbligatorio e conseguentemente, condanna il alla Controparte_1
relativa correzione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/22- 2023/24;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 12/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 933/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSINEO Parte_1 C.F._1
NATALE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio delle Controparte_1 P.IVA_1 dr.sse e CO RI CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/9/2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, per ottenere la correzione del punteggio attribuitogli a seguito della domanda di Controparte_1
inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, triennio 2021/22-2023/24, perché dopo aver conseguito il titolo di accesso nelle graduatorie ATA (diploma di ragioneria) nell'a.s.
1992/93, aveva successivamente svolto, dal 18/5/1994 al 4/5/1995, il servizio militare di leva nell'esercito, ma non gli era stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio.
Si costituiva il che eccepiva il difetto di giurisdizione e nel merito, negava il Controparte_1
fondamento della domanda, in quanto il servizio di leva era stato correttamente valutato perché prestato non in costanza di rapporto di impiego, come previsto dal dm 50/2021.
pagina 1 di 5 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione di 6 punti anziché 0,6 per un anno di servizio militare di leva obbligatorio, svolto dal 9/7/1997 al 30/6/1998 e cioè dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, ma in un periodo in cui non aveva ricevuto alcun incarico scolastico.
Come noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. petitum sostanziale, da identificare non tanto nella pronuncia richiesta al giudice, quanto nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione.
Il ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello a cui avrebbe diritto in base all'art
569 co 3 D Lgs 297/1994 che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dal d.m. 50/2021, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego.
Appare quindi evidente che il ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (vd Cass. 9330/2023 proprio in materia di graduatorie ATA).
All'udienza di discussione le parti hanno chiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti iscritti nelle graduatorie.
Al riguardo è sufficiente osservare che l'attribuzione del punteggio inerente al servizio di leva, rivendicato dal ricorrente, non avrebbe alcuna incidenza sulla posizione degli altri iscritti, che continuerebbero a rimanervi con il medesimo punteggio.
Nel merito la domanda appare fondata e dev'essere conseguentemente accolta.
Secondo il , soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro può essere CP_1
valutato a punteggio pieno, come previsto anche dal dm. 50/2021, nelle cui “avvertenze” finali si legge al punto A che: «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva».
In precedenza, l'art 20 l. 958/1986 stabiliva che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. pagina 2 di 5 In base a tale principio, l'art. 482 co 7 D Lgs 297/1994 relativo alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione di ruolo, per i docenti, e il successivo art 569 co. 3 per il personale ATA, stabiliscono che ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Secondo tali norme, il riconoscimento del servizio militare di leva avviene comunque, a prescindere dal suo svolgimento o meno, nel corso del rapporto di pubblico impiego.
L'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 (che ha abrogato la l. 958/1986 cit.), relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce al co. 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»
e al co. 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
L'interpretazione fatta propria dal resistente, che distingue il servizio militare prestato prima CP_1 dell'inizio del rapporto di lavoro, assimilato dall'art. 2050 co 1 D. Lgs. 66/2010 cit. a un qualsiasi impiego nella PA, da quello reso in pendenza del rapporto di lavoro, co 2 cit., non è stata ritenuta corretta da Cass. 5679/2020, poi confermata da Cass. 8586/2024, in materia di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
La Corte infatti, ha ritenuto che “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati pagina 3 di 5 negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M.
44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (Cass. 5679/2020 cit.).
In base a tali principi la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittima la previsione contenuta nel dm 50/2021 di un diverso punteggio da attribuire a coloro che avevano svolto il servizio militare di leva durante il rapporto di lavoro scolastico, oppure prima del suo inizio (Cons. di Stato 1720, 3286 e
7383/2021).
Di contrario avviso è invece, la sentenza Cons. di Stato 11602/2022, richiamata del , che ha CP_1 ritenuto legittima l'attribuzione di un punteggio differente nei due suddetti casi, in quanto solo per il servizio militare di leva in costanza di nomina sussiste l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, a causa della “forzata” sospensione del rapporto di lavoro, per cui è del tutto logico che il servizio prestato dopo aver conseguito il titolo ma prima della nomina abbia una minore valenza e sia equiparato a un qualsiasi servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni.
Tale interpretazione non pare condivisibile, non solo perché deroga al principio affermato dagli artt.
482 co 7 e 569 co. 3 D Lgs 297/1994 che, ai fini della ricostruzione della carriera, considerano valido il servizio di leva a prescindere dal periodo in cui è stato svolto, e introduce una distinzione tra le ipotesi contemplate ai co 1 e 2 dell'art 2050 D. Lgs. 66/2010 cit. espressamente respinta da Cass. 5679/2020 cit., ma anche perché si pone in contraddizione con la premessa iniziale da cui muove il ragionamento della suddetta decisione.
Ritenere infatti “ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”, significa attribuire un punteggio diverso a un servizio, quello militare di leva (che di per sé non arricchisce la professionalità dei docenti o del personale ATA), solo in relazione al periodo in cui viene svolto, come misura di compensazione per coloro che sono costretti alla sospensione del rapporto di lavoro, che non è però, il criterio previsto per distinguere un servizio utile per l'accrescimento professionale, da un qualsiasi altro servizio reso nella PA.
In conclusione, non essendo possibile introdurre con una normativa regolamentare, una deroga alla previsione di legge che impone una valutazione del servizio militare di leva obbligatorio omogenea in ogni settore (art. 2050 co. 1 D. Lgs. 66/2010) e quindi, in misura non inferiore a quanto previsto per quello prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit.), previa disapplicazione di quanto previsto al punto A delle “avvertenze” del dm. 50/2021, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagina 4 di 5 riconoscimento del maggior punteggio di 6 punti anziché di 0,6 punti per il servizio militare di leva prestato, con la conseguente condanna dell'amministrazione alla correzione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/22- 2023/24.
Considerato il contrasto della giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
1. dichiara il diritto di a ottenere 6 punti anziché solo 0,6 punti, per il servizio Parte_1 militare di leva obbligatorio e conseguentemente, condanna il alla Controparte_1
relativa correzione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/22- 2023/24;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 12/2/2025
Il giudice
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