Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2465
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Sentenza 27 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal Giudice Francesca Capelli, riguarda una controversia tra ex dipendenti e la loro azienda in merito all'assorbimento di un superminimo retributivo. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della natura non assorbibile del superminimo percepito e l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla società, sostenendo che tale assorbimento fosse avvenuto unilateralmente e senza giustificazione. La controparte ha contestato le pretese, affermando che non vi fosse stata alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci retributive.

Il Giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l'esistenza di un uso aziendale che escludeva l'assorbimento del superminimo. Ha argomentato che la reiterazione di un comportamento favorevole da parte del datore di lavoro, consistente nel non assorbire il superminimo in occasioni precedenti, costituiva un uso aziendale, vincolante come un contratto collettivo. Inoltre, ha evidenziato che la controparte non aveva fornito prove specifiche per contestare le affermazioni dei ricorrenti, rendendo i fatti allegati pacifici. Pertanto, il Giudice ha dichiarato illegittimi gli assorbimenti e ha ordinato la ricostituzione del superminimo, condannando la controparte al pagamento delle somme indebitamente trattenute e alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2465
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2465
    Data del deposito : 27 maggio 2025

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