Sentenza 12 febbraio 2025
Decreto collegiale 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2024, proposto da:
NN UM, in qualità di erede di IA IO, titolare della Ditta La IO di IA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Scafati, Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno Sp.A (Gia’ Societa’ Agro Invest S.p.A.), non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 3067/2023 del 27.12.2023, con la quale questo T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente contro il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.a. "accertando, in favore della proponente, il diritto di recesso dalla convenzione preliminare di assegnazione prot. n. 3066 del 26 giugno 2008, nonché condannando il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, in solido tra loro, alla restituzione, in favore della medesima proponente, dell’importo di € 43.811,80, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario fino all’effettivo soddisfo";
e per la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
con sentenza, n. 3067 del 27.12.2023, questo TAR accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente contro il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.a. "accertando, in favore della proponente, il diritto di recesso dalla convenzione preliminare di assegnazione prot. n. 3066 del 26 giugno 2008, nonché condannando il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, in solido tra loro, alla restituzione, in favore della medesima proponente, dell’importo di € 43.811,80, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario fino all’effettivo soddisfo";
stante la perdurante inottemperanza da parte degli enti intimati, con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente agisce al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza di questo TAR, n. 3067 del 27.12.2023;
la sentenza de qua era notificata presso la sede degli Enti intimati il 29.12.2023;
che la stessa, ancorchè impugnata mediante appello, non è stata sospesa nella sua efficacia esecutiva;
Considerato che la stessa non ha, ad oggi, trovato esecuzione;
Rilevato che
alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a;
ai sensi dell’art. 114, lett. c), nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, il giudice amministrativo determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
ai fini della corretta instaurazione del giudizio di ottemperanza del giudicato, è necessario che il titolo esecutivo di cui si chieda l'esecuzione sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione intimata e, inoltre, che sia decorso termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, d.l. n. 669 del 1996, (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 147 l. 23 dicembre 2000, n. 388 e, da ultimo, dall'art. 44 n. 269 del D.L. 30 settembre 2003) ( Cons. Stato, 22 maggio 2014 n. 2654), che si applica anche nel giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo comportante l'obbligo di pagamento di somme di danaro, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione (T.A.R. Roma, sez. II, 19/03/2020, n.3468; T.A.R. LE, sez. I, 03/03/2020, n.325; T.A.R. Napoli, sez. VII, 14/10/2019, n.4849; T.A.R. Lecce, sez. III, 09/09/2019, n.1457; T.A.R. Torino, sez. I, 26/09/2019, n.997);
le parti intimate non si sono costituite in giudizio per resistere all’avverso ricorso;
Ritenuto che
fermo restando l'obbligo di corrispondere immediatamente le somme di denaro indicate nella sentenza, ai sensi del prefato art. 114, lett. c) cpa, il recesso può essere attuato mediante un provvedimento o un atto negoziale da sottoporre alla condizione risolutiva dell'accoglimento dell'appello;
la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora va rigettata, in ragione della pendenza dinnanzi al Consiglio di Stato dell’appello avverso la sentenza de qua;
le spese di giudizio si determinano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Scafati ed all’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.a. di dare esecuzione alla sentenza di questo TAR, n. 3067 del 27.12.2023.
Nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di LE, o un suo delegato, perché provveda, su istanza di parte ricorrente, entro i successivi trenta giorni a tutti gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione, dietro presentazione di nota e sulla base dell’effettiva attività svolta.
Condanna il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.a. alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 1.000, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO