Decreto cautelare 8 novembre 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/07/2025, n. 13413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13413 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10936/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10936 del 2021, proposto da
NZ Capristo, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Capristo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per accertare e riconoscere
il diritto della ricorrente di partecipare alle prove suppletive del 18/22 novembre 2021 disposte dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico con nota nr. 32782 del 21 ottobre 2021 in riferimento al bando di concorso di cui al D.D. nr. 510 del 23 aprile 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l’art. 35 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto di essere ammessa a partecipare alle prove suppletive del concorso straordinario per l’immissione in ruolo del personale docente di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, fissate per i giorni 18 e 22 novembre 2021, con nota del Ministero intimato di data 21 ottobre 2021.
2. Con decreto monocratico n. 6167 dell’8 novembre 2021, il Presidente della Sezione ha ammesso “con riserva la ricorrente a partecipare alla sessione suppletiva delle prove di cui al concorso straordinario” .
3. In prossimità della camera di consiglio per la discussione collegiale dell’istanza cautelare, con note del 23 novembre 2021, parte ricorrente ha insistito per la conferma della misura presidenziale.
4. Il Ministero intimato, in data 28 novembre 2021, si è costituito in giudizio con atto di stile per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza n. 6955 del 6 dicembre 2021, il Tribunale ha confermato “la misura cautelare concessa con il decreto monocratico, con il quale è stata disposta l’ammissione con riserva di parte ricorrente alle prove scritte suppletive del concorso straordinario indetto con il d.d. n. 510/2020” .
6. In assenza di ulteriori memorie o scritti difensivi, all’udienza del 21 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
7.1. Sulla base degli atti e dei fatti non contestati, risulta a questo Collegio che - pendente l’odierno giudizio- la ricorrente sia stata ammessa a partecipare alle prove scritte suppletive del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, tenutesi nel novembre del 2021.
Dal comportamento processuale delle parti e dalla documentazione acquisita, in assenza di qualsivoglia memoria in ordine all’effettivo espletamento delle prove scritte ed al loro eventuale superamento, in uno con la mancata proposizione di motivi aggiunti avverso l’eventuale provvedimento di esclusione dalla selezione e la graduatoria finale dei vincitori, deve desumersi che non vi è più interesse alla definizione del giudizio e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 936 del 2021, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO