Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1976, n. 864
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1977
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo dell'importo di 20.000.000 di dollari USA per la partecipazione dell'Italia al Fondo asiatico di sviluppo della Banca asiatica di sviluppo (BAS).
Il contributo di cui al presente articolo e' da corrispondersi entro il 31 dicembre 1976. Il pagamento deve effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,168 per dollaro USA, indicato dalle risoluzioni istitutive del Fondo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977