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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
SC PA PI Presidente
RI ZA UD
AM LO UD rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1594/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'NG OV
ATTORE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
D'RI TO
CONVENUTA
(C.F. ) e (CF Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. VIVONA Pietra C.F._4
CONVENUTI oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore si è riportato alle conclusioni rassegnate in citazione, come modificate in seno alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.; la convenuta ha concluso nei seguenti termini: “accerti e dichiari che l'ammontare dell'asse Pt_2 ereditario rilevante ai fini della determinazione della quota spettante a ciascun erede legittimario e correlativamente della quota disponibile è pari a € 302.472,83; accerti e dichiari che, nel caso in cui alla successione concorrano coniugi e figli, a quest'ultimi sia riservata la quota di metà (1/6 ciascuno) ai sensi dell'art.
556 c.c.; accerti e dichiari che le predette disposizioni testamentarie di in favore della Persona_1 moglie per integrare la quota di legittima spettante al legittimario Parte_2 Parte_1 vengano ridotte per un importo pari a € 50.412,14; accerti e dichiari che le predette disposizioni
[...] testamentarie di in favore della moglie per integrare la Persona_1 Parte_2 quota di legittima spettante al legittimario previa imputazione alla quota delle Controparte_1 donazioni ricevute per un importo pari a € 20.000,00 e delle spese pari a € 13.500,00, vengano ridotte per un importo pari a € 16.912,14; accerti e dichiari che le predette disposizioni testamentarie di Persona_2 le in favore della moglie per integrare la quota di legittima spettante al legittimario Parte_2 previa imputazione alla quota delle donazioni ricevute per € 25.000,00, vengano Controparte_2 ridotte per un importo pari a € 25.412,14; con vittoria di spese e compensi di giudizio”; i convenuti hanno richiamato le conclusioni rassegnate in seno alla memoria ex art. 183, co. 6, Pt_1
n. 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale (madre dell'attore), Parte_2 CP_1
e (fratelli dell'attore), deducendo la qualità di legittimario
[...] Controparte_2 del de cuius (padre dell'attore e dei convenuti e marito della Persona_1 Pt_1 convenuta;
nato il [...] a [...] e ivi deceduto l'11.2.2020) e la Pt_2 pretermissione derivante dal testamento olografo del 10.5.2003 in forza del quale egli ha devoluto l'intero patrimonio alla moglie . Parte_2
Ha chiesto la ricostruzione della massa di calcolo ex art. 556 c.c., la riduzione delle disposizioni eccedenti e la reintegrazione della quota di riserva, preferibilmente in natura, con eventuale monetizzazione solo in caso di concorde volontà delle parti.
Ha dunque chiesto: “-dichiarare aperta la successione del sig. -accertare e Persona_1 dichiarare che il sig. è erede legittimario del sig. -accertare la Parte_1 Persona_1 lesione della quota di eredità di riservata al sig. -calcolare la Persona_1 Parte_1 quota disponibile e quindi la quota indisponibile dell'asse ereditario del sig. ed accertata la Persona_1 lesione della quota di eredità dichiarare la reintegrazione dell'attore nella quota di legittima a lui riservata, determinata come in parte espositiva o nella diversa somma che risulterà congrua all'esito dell'attività istruttoria che verrà espletata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, ai fini dell'accertamento del relictum, si chiede che sia ordinata la produzione giudiziale degli estratti conti bancari e postali di tutti i rapporti indicati nel corpo dell'atto di citazione”. pag. 2/13 Costituitasi in giudizio, ha esposto di non essersi mai sottratta Parte_2 al riconoscimento delle quote ereditarie spettanti ai figli e di aver provveduto personalmente agli adempimenti successivi al decesso del marito, tra cui la dichiarazione di successione e il pagamento delle spese funerarie. La convenuta ha altresì rappresentato il fallimento del tentativo di conciliazione esperito dinanzi all'organismo di mediazione prescelto dal figlio pur avendo incaricato un tecnico per la stima dell'asse ereditario e la predisposizione Pt_1 di una proposta di divisione. Ha concluso chiedendo: “dichiarare aperta la successione del signor nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11/02/2020; Persona_1 accertare nel suo esatto ammontare l'entità dell'asse ereditario rilevante ai fini del calcolo della quota spettante a ciascun erede legittimario e correlativamente della quota disponibile;
dichiarare la reintegrazione delle quote in capo a ciascun legittimario secondo le quote di legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si sono costituiti altresì e , i quali – Controparte_1 Controparte_2 superata ogni questione relativa alla iniziale pretermissione dalla procedura di mediazione – hanno chiesto a loro volta in via riconvenzionale la riduzione delle disposizioni testamentare del de cuius in favore della convenuta , per lesione della quota di legittima a loro Pt_2 riservata.
Hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiari aperta la successione del signor
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il giorno 11 febbraio 2020; Persona_1 accerti e dichiari che i signori e , in quanto figli del signor Controparte_1 Controparte_2
, ne sono eredi legittimi e destinatari di una quota di riserva determinata secondo i Persona_1 crismi dettati dal codice civile;
accertare la lesione della quota di eredità del signor Persona_1 riservata ai figli e calcolare la quota disponibile e quindi la quota indisponibile dell'asse CP_1 CP_2 ereditario del sig. ed, accertata la lesione della quota di eredità riservata ai figli Persona_1 convenuti, dichiarare la reintegrazione di essi nella quota di legittima loro riservata, determinata come in parte espositiva o nella diversa somma che risulterà congrua all'esito dell'attività istruttoria che verrà espletata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con riserva di ulteriormente chiedere e precisare secondo i termini previsti dal codice di rito, anche in base al comportamento processuale di controparte”.
Espletata la procedura di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ratione temporis vigente.
Indi, l'attore precisava le domande nei seguenti termini: “-dichiarare aperta la successione del sig.
-accertare e dichiarare che il sig. è erede legittimario del sig. Persona_1 Parte_1
-accertare la lesione della quota di eredità di riservata al sig. Persona_1 Persona_1
-calcolare la quota disponibile e quindi la quota indisponibile dell'asse ereditario del Parte_1 sig. ed accertata la lesione della quota di eredità dichiarare la reintegrazione dell'attore Persona_1
pag. 3/13 nella quota di legittima a lui riservata, determinata come in parte espositiva o nella diversa somma che risulterà congrua all'esito dell'attività istruttoria che verrà espletata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, ai fini dell'accertamento del relictum, si chiede che sia ordinata la produzione giudiziale degli estratti conti bancari e postali di tutti i rapporti indicati nel corpo dell'atto di citazione” (domande reiterate nei medesimi termini all'udienza di precisazione delle conclusioni).
I convenuti , confermando le precedenti conclusioni, avanzavano nell'ambito Pt_1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. – disposizione di legge che consente alle parti di precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte – la seguente ulteriore domanda: “voglia, all'esito, il Tribunale disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno dei beni corrispondenti al valore di ciascuna quota!”; articolando in tal modo una domanda nuova, di scioglimento della comunione ereditaria, che, in quanto destinata ad ampliare il thema decidendum, si rivela inammissibile.
Esaurita l'istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, dell'esecuzione degli ordini di protezione pronunciati nei confronti dei terzi
[...]
e e dell'espletamento di CTU, la causa è stata trattenuta in Controparte_3 Controparte_4 decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
Va premesso in termini generali che, per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quindi, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e
“donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del
“donatum” e imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.; cfr. Cass. 11873/93; 12919/12).
Chiarito che in tema di successione necessaria l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione (cfr.
Cass. S.U. 13429/2006), deve ora osservarsi che, nel caso di specie, per ciò che attiene al pag. 4/13 patrimonio relitto da , risulta confermata, all'esito dell'istruttoria svolta Persona_1
e, in particolare, alla luce delle indagini tecniche d'ufficio espletate, la lesione della quota di legittima dedotta dall'attore e da entrambi i convenuti . Pt_1
A norma dell'art. 542, co. 1, c.c. se chi muore lascia, oltre al coniuge, più di un figlio, al coniuge è riservata la quota di un quarto del patrimonio del defunto, mentre ai figli è riservata la metà del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Nella specie, è pacifico che l'attore è stato totalmente pretermesso, come altresì pacifica è la lesione, nei termini di cui si dirà, delle quote di legittima riservate ai convenuti CP_1
e .
[...] Controparte_2
La massa ereditaria, accertata in sede di CTU, è composta dai seguenti beni immobili: 1) quota indivisa del 50% del locale commerciale di piano terra sito nella via Giallonghi n. 28
Castelvetrano; 2) quota indivisa del 50% dell'abitazione di piano primo sito nella via
Giallonghi n. 28 Castelvetrano;
3) appartamento di piano terra e primo sito nella via delle
RG nella frazione Marinella di Selinunte a Castelvetrano;
4) deposito di piano terra sito nella via delle RG nella frazione Marinella di Selinunte a Castelvetrano;
5) Terreno sito a
Castelvetrano c/da AL;
nonché, nella misura di cui si dirà, dai premi assicurativi versati da in vita in correlazione della stipula di contratti di assicurazione sulla Persona_1 vita, di cui hanno beneficiato i convenuti , e Pt_2 Controparte_1 CP_2
e dalla quota del 50% del saldo dei conti correnti bancari e postali cointestati al
[...] de cuius e all'odierna convenuta . Pt_2
Quanto alla stima dei predetti immobili, come compiuta dal CTU, si impone una precisazione, che conduce alla necessità di rideterminare parzialmente gli importi indicati dal consulente nella propria relazione.
Invero, con riguardo alle difformità catastali riscontrate all'interno degli immobili sopra indicati ai nn. 3 e 4, il CTU ha considerato, ai fini della stima del valore della massa ereditaria, il valore di tali immobili al lordo delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, salvo poi detrarre il valore di tali spese dalla quota attribuita al convenuto . Controparte_1
Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa.
Invero, ciò che rileva ai fini della determinazione della massa ereditaria è unicamente il valore di stima dei beni al momento dell'apertura della successione, risultando irrilevante in questa sede l'eventuale precedente deprezzamento conseguente ad atti e fatti imputabili ad alcuno dei coeredi. Pertanto, il valore di stima degli immobili sopra indicati ai nn. 3 e 4 va individuato detraendo da quelli indicati dal CTU le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, in tal modo ottenendosi il valore di stima effettivo al momento dell'apertura della pag. 5/13 successione. Né possono trovare applicazione le norme in materia di collazione (invocate dai convenuti ), in quanto “la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione Pt_1 ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento” (Cass. Civ. sez. II, 17/10/2019, n.26486; cfr. Cass. Civ. sez. II, 21/05/2015,
n.10478; Cass. Civ. sez. I, 08/09/2004, n.18054), mentre, come sopra detto, nella fattispecie odierna la domanda di scioglimento della comunione, in quanto avanzata dai convenuti unicamente nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., si rivela inammissibile. Pt_1
Al contempo, non può condividersi l'impostazione seguita dal Consulente nella parte in cui ha escluso dalle spese che vanno detratte dal relictum quelle sostenute per il pagamento delle imposte di successione sostenute dalla in relazione alla prima dichiarazione di successione Pt_2
(allorquando non era ancora stato scoperto il testamento olografo del marito), trattandosi comunque di spese sostenute nell'esecuzione della successione nell'adempimento di obblighi fiscali. Tanto premesso, il valore della massa ereditaria riferito al momento dell'apertura della successione (11.2.2020), all'esito degli approfondimenti peritali – condivisibili in relazione al valore attribuito ai singoli cespiti avendo il consulente dato analiticamente conto dei criteri seguiti per la stima – e delle precisazioni sopra riportate, è determinato nei seguenti termini.
Quanto agli immobili, la massa è composta da:
1) quota indivisa del 50% del diritto di proprietà del locale commerciale di piano terra sito nella via Giallonghi n. 28 Castelvetrano, stimata in € 54.560,00;
2) quota indivisa del 50% del diritto di proprietà dell'abitazione di piano primo sito nella via
Giallonghi n. 28 Castelvetrano, stimata in € 69.275,00;
3) diritto di proprietà dell'appartamento di piano terra e primo sito nella via delle RG nella frazione Marinella di Selinunte a Castelvetrano, stimato, al netto delle spese (pari a €
12.000,00) necessarie per l'eliminazione delle difformità e il ripristino dello stato dei luoghi, in €
70.800,00;
4) diritto di proprietà del deposito di piano terra sito nella via delle RG nella frazione
Marinella di Selinunte a Castelvetrano, stimato, al netto delle spese (pari a € 1.500,00) necessarie per l'eliminazione delle difformità e il ripristino dello stato dei luoghi, in € 9.300,00;
5) quota indivisa del 50% del diritto di proprietà del terreno sito a Castelvetrano c/da
AL, stimata in € 14.238,00.
Quanto ai premi assicurativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita, in favore dell'erede legittimo (o testamentario) possa qualificarsi donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati;
la corresponsione pag. 6/13 dell'indennità al beneficiario, pur derivando dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, infatti, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato, per cui non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell'articolo 809 del Cc e, quindi, assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. L'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato, per effetto del contratto, è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimi (cfr. Cass. Sez. 2, 23/03/2006, n. 6531, Rv. 594102 – 01).
Può dunque riconoscersi il carattere di donazione indiretta alle operazioni economiche sottese ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati in vita dal de cuius e, pertanto, ai pagamenti dei premi assicurativi dettagliatamente riportati negli estratti conto prodotti da e in esecuzione degli ordini di esibizione Controparte_3 CP_4 Controparte_4 pronunciati dal Tribunale.
Sul punto, va rammentato che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall' art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854
c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, comma 2, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cassazione civile , sez. II , 04/01/2018 , n. 77;
Cassazione civile , sez. I , 05/12/2008 , n. 28839). Dirimente allora diviene la valutazione in ordine alla provenienza delle somme di denaro depositate presso il conto corrente cointestato esclusivamente dalla de cuius, difettando prova della quale va necessariamente considerato cointestato (non solo formalmente ma anche nella sostanza), a tanto conseguendo il conteggio nella massa ereditaria della sola quota del 50% del residuo del detto conto.
Nel caso in esame, all'esito della CTU è emerso che non risulta possibile “pervenire a conclusioni certe sulla provenienza ed entità delle risorse finanziarie impiegate dal de cuius per il pagamento dei premi assicurativi relativi alle polizze di cui abbiano beneficiato le parti in lite” (si v. terza relazione del coadiutore, allegata all'integrazione resa dal CTU). Del resto, dalla disamina degli estratti pag. 7/13 conto versati in atti da si ricava che nel conto cointestato ai coniugi Controparte_3
confluivano i ratei pensionistici tanto della (pari a circa 6.000,00 Persona_3 Pt_2 all'anno dal 2014 al 2019), quanto del (per circa 1.800,00 euro all'anno), oltre a una Pt_1 serie di ulteriori accrediti in favore del (Bonifici AGEA, per complessivi 3.500,00 Pt_1 circa;
accrediti LEHMAN CPI 2017, per complessivi € 25.000,00 circa), cosicché l'apporto di ciascuno dei cointestatari appare sostanzialmente paritario;
né risultano ulteriori elementi indicativi della provenienza dal delle specifiche provvista utilizzate per il Pt_1 pagamento dei premi assicurativi della polizza Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0. Parimenti, la documentazione relativa al conto postale n. 64072/000024416204 sottoposto alla disamina del
CTU, con l'ausilio del nominato coadiutore contabile, evidenzia “modalità di tenuta del conto, in particolare le generiche descrizioni delle singole operazioni in esso annotate, [che] non hanno consentito di imputare gli accrediti ad ogni singolo cointestatario e, in particolare, al de cuius , sicché anche Persona_1 con riguardo a tale conto corrente, e dunque alla provvista utilizzata per il pagamento dei premi assicurativi della polizza POSTAFUTURO CERTO NEW, non può ritenersi superata la presunzione di contitolarità delle somme.
Tanto premesso, il CTU, con l'ausilio del coadiutore contabile, ha accertato, oltre alla quota del 50% del saldo complessivo dei conti bancari e postali (C/C n. 1000/5016 fil 716 e Deposito a risparmio n. 64072/000024416204) pari a € 10.856,43, il versamento di premi assicurativi per l'ammontare complessivo di € 140.000,00, di cui: € 50.000,00 complessivi, per le polizze
POSTAFUTURO CERTO NEW e Life Prospettiva 2.0 stipulate in favore della odierna convenuta;
€ 40.000,00 per le polizze Life Prospettiva 2.0 stipulate in favore di Pt_2 CP_2
; € 50.000,00 per le POSTAFUTURO CERTO NEW e Life Prospettiva 2.0
[...] stipulate in favore di . Controparte_1
Pertanto, avendo riguardo all'importo nominale del denaro donato tramite il pagamento dei premi assicurativi, gli importi sopra indicati, ridotti del 50% per le ragioni già espresse in ordine alla contitolarità delle provviste, devono ritenersi entrati a far parte della massa ereditaria, dalla data dell'apertura della successione.
Tutto ciò considerato, il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad € 289.120,99, di cui € 218.173,00 costituito dal valore di stima del compendio immobiliare, € 70.000,00, quale somma complessiva dei premi assicurativi riferibili al de cuius, ed € 10.856,43 quale saldo attivo dei conti bancari e postali, detratti i debiti ereditari complessivamente ammontanti a € 9.908,44.
Ciò considerato, individuata la quota disponibile, pari a 1/4 (€ 72.280,25), la quota di riserva di
1/6 spettante a ciascun figlio risulta pari a € 48.186,83. Dovendo i legittimari che si assumono lesi procedere con l'imputazione ex se, a norma dell'art. 564 c.c. per il calcolo della quota in concreto pag. 8/13 spettante, e devono imputare alle rispettive Controparte_1 Controparte_2 quote riservate le donazioni ricevute dal de cuius quando questi era ancora in vita al valore nominale.
Ne discende la lesione delle quote di legittima spettanti all'attore e ai convenuti CP_1
e , così determinata: € 48.186,83 quanto ad
[...] Controparte_2 [...]
; € 28.186,83 quanto a (€ 48.186,83 - € 20.000,00), in Pt_1 Controparte_1 considerazione della donazione in suo favore;
€ 23.186,43 quanto a (€ Controparte_2
48.186,83 - € 25.000,00), in considerazione della donazione in suo favore.
Ora, la legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, prevedendo che anzitutto si proceda con la riduzione delle quote ab intestato (art. 553 c.c.), per poi passare alla riduzione delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, da ultimo, se la quota non è ancora reintegrata, delle donazioni (art. 555 c.c.).
L'azione di riduzione, quale azione personale di accertamento costitutivo della lesione di legittima e di inefficacia relativa dell'atto lesivo, ha lo scopo di rendere essenzialmente inoperante nei confronti del legittimario vittorioso la disposizione impugnata (cfr. tra le tante
Cass. 25834/2009, Cass. 9424/2003, Cass. 2708/1992), sì che rispetto allo stesso quei beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del de cuius e il legittimario acquista la quota di legittima sin dal momento dell'apertura della successione (c.d. retroattività reale dell'inefficacia dell'atto lesivo). Il legittimario acquista dunque una quota del bene o dei beni oggetto dell'azione di riduzione, in caso di disposizione parzialmente lesiva della legittima, oppure l'intero bene, in caso di disposizione totalmente lesiva della legittima. Nella prima ipotesi si instaura una situazione di comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario;
nella seconda ipotesi il legittimario agirà in restituzione per recuperare l'intero bene.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto dei lasciti testamentari, occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie, giacché capienti ai fini della reintegrazione delle quote di riserva dei figli. La reintegrazione dei legittimari lesi in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n.
16515 del 2020)
In concreto, le disposizioni testamentarie, del valore complessivo di € 229.029,43 (pari alla somma del valore di stima del compendio immobiliare e del saldo dei conti correnti bancari e postali), devono essere ridotte sino alla somma complessiva utile a garantire la reintegrazione delle lesioni, tenuto conto che la destinataria di tali disposizioni è beneficiaria della pag. 9/13 sopraindicata donazione indiretta (premi assicurativi per € 25.000,00). Ne consegue che, spettando alla la quota complessiva di € 144.560,50 (ovverosia, la somma della quota di Pt_2 legittima di sua spettanza e della quota disponibile di 1/4) e avendo ella ricevuto la sopraindicata donazione per € 25.000,00, conseguendo in tal modo il controvalore complessivo di € 169.560,50, le disposizioni testamentarie devono essere ridotte per il valore che eccede la somma della sua quota di legittima e della quota disponibile, sino a giungere alla complessiva somma di €
129.469,34 (€ 229.029,43 - € 48.186,83 - € 28.186,83 - € 23.186,43), ovverosia a una quota complessiva del 56,53% (129.469,34/229.029,43).
La riduzione delle disposizioni testamentarie consente di reintegrare le quote di legittima di
, e . L'esito dell'azione di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 riduzione è la costituzione della comproprietà tra la beneficiaria delle disposizioni lesive e i legittimari: ad , del tutto pretermesso, spetta una quota pari al 21,04% Parte_1
(48.186,83/229.029,43); a spetta una quota residua del 12,31% Controparte_1
(28.186,83/229.029,43); a spetta una quota residua del 10,12% Controparte_2
(23.186,43/229.029,43).
Da tanto discende, all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione:
- che è comproprietario per la quota del 21,04% (ovvero 2104/10000) Parte_1 dell'abitazione sita in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 3, nonché per la medesima quota del 21,04% (ovvero
2104/10000) del deposito sito a Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle
RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 2; allo stesso va attribuito il 21,04% delle quote indivise (pari al 50%) dei restanti beni immobili, sicché va accertato e dichiarato che egli è comproprietario della quota del 10,52% (pari a 1052/10000) dei seguenti immobili: locale commerciale di piano terra sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 1; appartamento di piano primo sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 2; appezzamento di terreno agricolo sito in Castelvetrano c/da AL catastato al foglio 29 part. 250 – 252;
- che è comproprietario per la quota del 12,31% (ovvero Controparte_1
1231/10000) dell'abitazione sita in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle
RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 3, nonché per la medesima quota del 12,31%
(ovvero 1231/10000) del deposito sito a Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 2; allo stesso va attribuito il 12,31% delle quote indivise (pari al 50%) dei restanti beni immobili, sicché va accertato e dichiarato che egli è comproprietario della quota del 6,15% (pari a 615/10000) dei seguenti immobili: locale pag. 10/13 commerciale di piano terra sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 1; appartamento di piano primo sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 2; appezzamento di terreno agricolo sito in Castelvetrano
c/da AL catastato al foglio 29 part. 250 – 252;
- che è comproprietario per la quota del 10,12% (ovvero Controparte_2
1012/10000) dell'abitazione sita in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 3, nonché per la medesima quota del
10,12% (ovvero 1012/10000) del deposito sito a Marinella di Selinunte frazione di
Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 2; allo stesso va attribuito il 10,12% delle quote indivise (pari al 50%) dei restanti beni immobili, sicché va accertato e dichiarato che egli è comproprietario della quota del 5,06% (pari a 506/10000) dei seguenti immobili: locale commerciale di piano terra sito a Castelvetrano in via Giallonghi n.
28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 1; appartamento di piano primo sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 2; appezzamento di terreno agricolo sito in Castelvetrano c/da AL catastato al foglio 29 part. 250 – 252;
- l'inefficacia del lascito testamentario relativo ai saldi dei conti bancari e postali, con conseguente attribuzione ad del 21,04% del saldo complessivo, pari a € Parte_1
2.284,19, a del 12,31% del saldo, pari a € 1.336,42, e a Controparte_1 CP_2
del 10,12% del saldo, pari a € 1.098,67.
[...]
Quanto alle spese di lite, va premesso che a norma dell'art. 91, co. 1, secondo periodo,
c.p.c., il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Orbene, nella fattispecie in esame, pur a fronte dell'esito vittorioso in favore di parte attrice, va rilevato che la convenuta offrì all'attore un accordo conciliativo che Pt_2 prevedeva il pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 62.000,00, la quale risulta ben superiore a quella riconosciuta all'esito del giudizio (oltreché di poco inferiore a quella richiesta dal medesimo attore in sede di comparsa conclusionale); l'attore, tuttavia, avanzando pretese, per € 80.000,00, all'evidenza superiori rispetto alla propria quota di spettanza, rifiutava senza giustificato motivo detta proposta.
Pertanto, in applicazione della predetta disposizione normativa, considerati sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese delle fasi di studio e introduzione del giudizio nel rapporto tra l'attore e la convenuta , valutata la sostanziale assenza di Pt_2
pag. 11/13 un rapporto di soccombenza – avendo ella riconosciuto la fondatezza della domanda di riduzione
–, le spese relative alle fasi istruttoria e decisoria, fasi la cui celebrazione appare riconducibile unicamente alla mancata accettazione della predetta proposta conciliativa, vanno poste a carico dell'attore, il quale va condannato alla rifusione in favore della convenuta, spese liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia
(determinato in rapporto alla quota in contestazione;
cfr. Cass. Sez. 2, 09/01/2020, n. 195, Rv.
656829 – 01), in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della convenuta, applicati pertanto i parametri medi.
Ricorrono infine eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto tra l'attore e i convenuti , avendo costoro riconosciuto la fondatezza Pt_1 della domanda attorea, nonché tra i convenuti (attori in riconvenzionale) e la Pt_1
, giacché, alla luce dell'atteggiamento processuale di quest'ultima, non si configura un Pt_2 effettivo rapporto di soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'attore, in applicazione dell'art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: in accoglimento delle domande di riduzione avanzate da , Parte_1 CP_1
e :
[...] Controparte_2 dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte da in Persona_1 favore di per il valore eccedente la quota disponibile del testatore;
Parte_2 dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante agli eredi di Persona_1 mediante:
- attribuzione ad della quota del 21,04% (ovvero 2104/10000) Parte_1 dell'abitazione sita in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 3; della quota del 21,04% (ovvero 2104/10000) del deposito sito a Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio
177 part. 450 sub. 2; del 10,52% (pari a 1052/10000) dei seguenti ulteriori immobili: locale commerciale di piano terra sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 1; appartamento di piano primo sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 2; appezzamento di terreno agricolo sito in Castelvetrano c/da AL catastato al foglio 29 part. 250 – 252; del 21,04% dei saldi dei conti bancari e postali meglio specificati in parte motiva;
pag. 12/13 - attribuzione a della quota del 12,31% (ovvero 1231/10000) Controparte_1 dell'abitazione sita in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 3; della quota del 12,31% (ovvero 1231/10000) del deposito sito a Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 2; della quota del 6,15% (pari a 615/10000) dei seguenti ulteriori immobili: locale commerciale di piano terra sito a Castelvetrano in via Giallonghi n.
28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 1; appartamento di piano primo sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 2; appezzamento di terreno agricolo sito in Castelvetrano c/da AL catastato al foglio 29 part. 250 – 252; del 12,31% dei saldi dei conti bancari e postali meglio specificati in parte motiva;
- attribuzione a della quota del 10,12% (ovvero 1012/10000) Controparte_2 dell'abitazione sita in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 3; della quota del 10,12% (ovvero 1012/10000) del deposito sito a Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano nella via delle RG catastata al foglio 177 part. 450 sub. 2; della quota del 5,06% (pari a 506/10000) dei seguenti ulteriori immobili: locale commerciale di piano terra sito a Castelvetrano in via Giallonghi n.
28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 1; appartamento di piano primo sito a Castelvetrano in via Giallonghi n. 28 catastato al foglio 37 part. 1245 sub. 2; appezzamento di terreno agricolo sito in Castelvetrano c/da AL catastato al foglio 29 part. 250 – 252; del 10,12% dei saldi dei conti bancari e postali meglio specificati in parte motiva;
- dichiara la compensazione delle spese di lite relative alle fasi di studio e introduzione del giudizio, nel rapporto tra l'attore e la convenuta , e condanna a Pt_2 Parte_1 rifondere a le spese di lite relative alle ulteriori fasi del giudizio, Parte_2 che si liquidano in complessivi € 4.711,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite quanto ai restanti rapporti processuali;
- pone le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente Il UD rel. ed est.
SC PA PI AM LO
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