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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 631/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 631/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12.9.1968 e residente a [...] e Parte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]dei
[...] C.F._2
Marsi (AQ), via dei Cappuccini n. 36 interno A;
entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Gianluca Presutti, con studio in via Carso n. 8, giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 149/2015 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.09.2024, e Parte_1
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 17/09/1994 a Luco dei Marsi (AQ), dal quale sono nate due figlie, ad oggi maggiorenni non economicamente autosufficienti: ed Per_1 Persona_2
Le parti hanno ottenuto provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 16.03.2016.
Le parti hanno, dunque, insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi alle condizioni riportate nel ricorso depositato dalle parti sottoscritto ed integrato in data 10/01/2025.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 2310/2016, emesso da questo Tribunale in data 31/03/2016, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
celebrato in data 17/09/1994 a Luco dei Marsi Parte_1 Parte_2
(AQ), trascritto presso il comune di Luco dei Marsi, Atto n.1, parte 1, anno 1994.
OMOLOGA la condizione relativa al mantenimento delle figlie maggiorenni, non economicamente autosufficienti, e PRENDE ATTO delle restati condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
3 Così deciso in Avezzano il 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Greco
4
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 631/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12.9.1968 e residente a [...] e Parte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]dei
[...] C.F._2
Marsi (AQ), via dei Cappuccini n. 36 interno A;
entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Gianluca Presutti, con studio in via Carso n. 8, giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 149/2015 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.09.2024, e Parte_1
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 17/09/1994 a Luco dei Marsi (AQ), dal quale sono nate due figlie, ad oggi maggiorenni non economicamente autosufficienti: ed Per_1 Persona_2
Le parti hanno ottenuto provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 16.03.2016.
Le parti hanno, dunque, insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi alle condizioni riportate nel ricorso depositato dalle parti sottoscritto ed integrato in data 10/01/2025.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 2310/2016, emesso da questo Tribunale in data 31/03/2016, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
celebrato in data 17/09/1994 a Luco dei Marsi Parte_1 Parte_2
(AQ), trascritto presso il comune di Luco dei Marsi, Atto n.1, parte 1, anno 1994.
OMOLOGA la condizione relativa al mantenimento delle figlie maggiorenni, non economicamente autosufficienti, e PRENDE ATTO delle restati condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
3 Così deciso in Avezzano il 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Greco
4
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo