CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21782 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 00766/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro D’EL AR AR, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandra Giuliani e LO Campana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato AR Grazia Leone in Roma, Piazza Adriana n. 5. – controricorrente – EQUITALIA SUD SPA, in p. del legale rapp.nte, - intimata - Cart. Pagam. IRAP 2005 Civile Sent. Sez. 5 Num. 21782 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: DE ROSA AR LUISA Data pubblicazione: 02/08/2024 2 di 7 Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA – SEZIONE STACCATA di TARANTO - n. 1404/29/2015, depositata in data 05 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2024 dal Consigliere AR Luisa De Rosa. Dato atto che la Sostituta Procuratrice Generale dr.ssa Rosa AR Dell’Erba ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’Avvocato Generale dello Stato dr. Alfonso Peluso che si è riportato al proprio atto difensivo e l’Avvocato AR Grazia Leone che si è riportata al proprio controricorso. FATTI DI CAUSA: 1. In data 16 settembre 2011, LI UD S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Taranto, notificava alla Sig.ra AR RI D'Arcangelo la cartella di pagamento n. 10620110007376916, contenente l'iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte IRPEF, IVA e IRAP, in relazione all’avviso di accertamento n. TVP010201508 per l’anno d’imposta 2005, non impugnato dalla stessa contribuente. La debenza traeva origine da un’anomalia tecnica che aveva caratterizzato il processo di trasmissione telematica della dichiarazione del Modello Unico 2018. 2. Avverso la cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Taranto;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con la sentenza n. 277/04/2013, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo le sanzioni iscritte a ruolo nella misura della metà del minimo su quanto previsto per ogni singolo tributo, e compensando le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Puglia;
non si costituiva la contribuente, la quale provvedeva ad impugnare autonomamente la sentenza di 3 di 7 primo grado. Dei due appelli proposti non veniva disposta la riunione. 5. Con sentenza n. 1404/29/2015, depositata in data 5 giugno 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 21 maggio 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 335 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto la riunione dei due appelli promossi avverso la medesima sentenza. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha solo apparentemente motivato la propria decisione, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e non prendendo posizione sui motivi d’appello proposti dall’ufficio. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma ultimo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in udicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disposto la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo, nonostante la cartella di pagamento in contestazione derivasse da un avviso di accertamento non opposto e le circostanze assunte, quali, ad esempio, l'omessa presentazione della dichiarazione o la regolarità contabile, non 4 di 7 costituissero le «eccezionali circostanze» richieste per giustificare la riduzione della sanzione inflitta. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con riferimento alla riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: “In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. - applicabile al rito tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, il quale prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza"; ciò atteso che, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria, e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - applicabile al processo tributario in base al generale rinvio operato dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 -, con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione” (Cass. 11/02/2003, n. 2013). 2.1. Ancora si è affermato (Cass. 27/07/2018, n. 20000) che «L'omissione del provvedimento di riunione non genera nullità processuali denunciabili con il ricorso per cassazione (Cass. 11/02/2003, n. 2013), difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un concreto pregiudizio ai diritti della difesa. Infatti, l'inosservanza delle norme - come l'art. 335 cod. proc. civ. o, in materia tributaria, il combinato disposto degli artt. 61 e 29 d.lgs. 2 546/1992 - che impongono, al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza non è assoggettata, di per se stessa e nonostante la natura pubblicistica di tali norme, ad un'esplicita sanzione di nullità (Cass. 4/2/2004, n. 2060; n. 19/5/2006, n. 11809). 5 di 7 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. Costituisce principio consolidato giurisprudenziale quello secondo cui la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., a seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018). 3.1. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della 6 di 7 dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700) 3.2. Orbene, nel caso di specie la C.t.r. non si è limitata ad una mera adesione alla sentenza di primo grado, ma ha dato conto delle ragioni per cui ha respinto il motivo di gravame dell’ufficio; essa, infatti, ha riportato il motivo di appello dell’ufficio, il quale si incentrava unicamente sul vizio di motivazione consistente nell’avere omesso di indicare «le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione», e ha successivamente spiegato che tali ragioni erano state invece puntualmente indicate nella parte conclusiva della motivazione. 4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. 4.1. Contraddittoriamente l’Ufficio, dopo avere sostenuto che la C.t.r. non aveva motivato sul motivo di appello concernente la mancata indicazione delle circostanze che avevano indotto il giudice di prime cure a ridurre la sanzione, le ha poi riportate ritenendole inidonee ai sensi della norma invocata. 4.2. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha affermato che la valutazione sulla idoneità delle circostanze emergenti dagli atti a ridurre le sanzioni è frutto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 25376/08, Cass. n. 8722/13 e Cass. n. 6687/17) e quindi non sindacabile in questa sede. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di LI UD s.p.a. essendo rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione 7 di 7 pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate a ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21 maggio 2024.
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con la sentenza n. 277/04/2013, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo le sanzioni iscritte a ruolo nella misura della metà del minimo su quanto previsto per ogni singolo tributo, e compensando le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Puglia;
non si costituiva la contribuente, la quale provvedeva ad impugnare autonomamente la sentenza di 3 di 7 primo grado. Dei due appelli proposti non veniva disposta la riunione. 5. Con sentenza n. 1404/29/2015, depositata in data 5 giugno 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 21 maggio 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 335 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto la riunione dei due appelli promossi avverso la medesima sentenza. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha solo apparentemente motivato la propria decisione, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e non prendendo posizione sui motivi d’appello proposti dall’ufficio. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma ultimo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in udicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disposto la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo, nonostante la cartella di pagamento in contestazione derivasse da un avviso di accertamento non opposto e le circostanze assunte, quali, ad esempio, l'omessa presentazione della dichiarazione o la regolarità contabile, non 4 di 7 costituissero le «eccezionali circostanze» richieste per giustificare la riduzione della sanzione inflitta. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con riferimento alla riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: “In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. - applicabile al rito tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, il quale prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza"; ciò atteso che, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria, e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - applicabile al processo tributario in base al generale rinvio operato dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 -, con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione” (Cass. 11/02/2003, n. 2013). 2.1. Ancora si è affermato (Cass. 27/07/2018, n. 20000) che «L'omissione del provvedimento di riunione non genera nullità processuali denunciabili con il ricorso per cassazione (Cass. 11/02/2003, n. 2013), difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un concreto pregiudizio ai diritti della difesa. Infatti, l'inosservanza delle norme - come l'art. 335 cod. proc. civ. o, in materia tributaria, il combinato disposto degli artt. 61 e 29 d.lgs. 2 546/1992 - che impongono, al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza non è assoggettata, di per se stessa e nonostante la natura pubblicistica di tali norme, ad un'esplicita sanzione di nullità (Cass. 4/2/2004, n. 2060; n. 19/5/2006, n. 11809). 5 di 7 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. Costituisce principio consolidato giurisprudenziale quello secondo cui la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., a seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018). 3.1. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della 6 di 7 dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700) 3.2. Orbene, nel caso di specie la C.t.r. non si è limitata ad una mera adesione alla sentenza di primo grado, ma ha dato conto delle ragioni per cui ha respinto il motivo di gravame dell’ufficio; essa, infatti, ha riportato il motivo di appello dell’ufficio, il quale si incentrava unicamente sul vizio di motivazione consistente nell’avere omesso di indicare «le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione», e ha successivamente spiegato che tali ragioni erano state invece puntualmente indicate nella parte conclusiva della motivazione. 4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. 4.1. Contraddittoriamente l’Ufficio, dopo avere sostenuto che la C.t.r. non aveva motivato sul motivo di appello concernente la mancata indicazione delle circostanze che avevano indotto il giudice di prime cure a ridurre la sanzione, le ha poi riportate ritenendole inidonee ai sensi della norma invocata. 4.2. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha affermato che la valutazione sulla idoneità delle circostanze emergenti dagli atti a ridurre le sanzioni è frutto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 25376/08, Cass. n. 8722/13 e Cass. n. 6687/17) e quindi non sindacabile in questa sede. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di LI UD s.p.a. essendo rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione 7 di 7 pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate a ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21 maggio 2024.