Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7262/2021 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 7262/2021 RG promossa da
(CF ), con l'avv. TORRI FABIO del foro di Parte_1 C.F._1
Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni di parte ricorrente depositate per l'udienza cartolare del 17.10.2024 che si danno per trascritte
Il Pm per l'accoglimento pagina 1 di 15
Con ricorso debitamente depositato e notificato la ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio il marito di nazionalità algerina, chiedendo al tribunale la CP_1
declaratoria dello scioglimento del matrimonio.
In fatto assumeva che tra le parti si erano unite con matrimonio civile celebrato a
Nembro il 3 ottobre 2005 e che dall'unione erano nati quattro figli, nata il 29 Per_1
Marzo 2006, oggi maggiorenne ma non ancora autonoma, nata il [...], Per_2
, nata il [...] e nato il 29 novembre del 2015, tutti Per_3 Persona_4
minori. Assumeva che le parti si erano separate con separazione consensuale la cui prima udienza era stata celebrata il 14 novembre 2018 e il decreto di omologa emesso il
27 novembre 2018, e che nell'ambito di detta separazione era stato previsto l'affido esclusivo dei 4 figli e l'obbligo del marito di versare un assegno complessivo per gli stessi di € 800,00 (€ 200,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che nell'ambito delle condizioni della separazione l'obbligo del marito di versare l'assegno di mantenimento veniva condizionato a “qualora trovi un'occupazione lavorativa” aggiungendo nei sei anni trascorsi da allora che nulla egli aveva mai versato a tale titolo, tant'è che aveva svolto denuncia ai sensi dell'art. 570 bis cp, anche perché il marito aveva non solo trovato un lavoro, ma anche percepito il reddito di cittadinanza e, nonostante ciò, non aveva mai considerato il mantenimento dei figli. Per quanto poi concerneva il rapporto con i figli si soffermava sui precedenti penali, già esistenti durante il procedimento per la separazione, che avevano anche impedito il rinnovo del permesso di soggiorno del resistente, che era in scadenza. Si soffermava su specifici episodi di violenza di cui era stata vittima, anche alla presenza dei figli minori, evidenziando l'assoluta assenza di interesse che il marito presentava nei confronti delle figlie femmine, rispetto, di contro, all'interesse nei confronti dell'ultimo figlio maschio, nei cui confronti però agiva. In maniera preoccupante, con insegnamenti di idee radicali pagina 2 di 15 collegate all'Islam, mentre nei suoi confronti, come nei confronti delle altre figlie femmine, il marito non perdeva occasione per offendere e denigrarle, criticandole aspramente, per esempio, per il fatto di non portare il velo o per atteggiamenti a suo vedere lontani dalla religione islamica. Concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo dei figli con assegnazione a lei della casa coniugale, chiedendo che la visita con il padre avvenisse, con le figlie, previo il loro consenso, e con il figlio, tramite visita protetta, instava per avere un assegno di € 200,00 a figlio (€
800,00 in totale) oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo che fosse vietato al padre di poter espatriare con i figli e non prestando il consenso al rilascio dei passaporti.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica.
All'esito dell'udienza presidenziale il Giudice delegato , previo l'accertamento dei SS disposto sulla famiglia già con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, confermava l'affido esclusivo dei minori alla madre, assegnando alla medesima la casa coniugale, incaricava i SS competenti per territorio per la disciplina in spazio neutro del diritto di visita del padre con i necessari percorsi di supporto, poneva l'obbligo del resistente di versare un assegno complessivo di € 800,00 (€ 200,00 a figlio) per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio il giudicante doveva intervenire per le difficoltà pratiche incontrate dalla ricorrente per il rilascio della documentazione afferente i figli, si avevano così le relazioni dei SS in particolare relativamente al diritto di visita del padre, quindi veniva espletato l'interrogatorio formale del resistente rimasto contumace ed escussi alcuni testi, quindi dopo la documentazione di un ennesimo episodio di violenza del resistente ai danni della ricorrente e alla presenza del figlio, la causa – nelle more assegnata ad altro giudice per il trasferimento del precedente – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi venivano assegnati i termini per il deposito della conclusionale.
pagina 3 di 15 Il procuratore della ricorrente ha proposto, in seno alla pc, istanze istruttorie sia orali che di esibizione di documentazione fiscale del resistente all'AGE.
Tali richieste non vengono accolte.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva, mentre appaiono inammissibili o comunque superflue, alla luce degli elementi disponibili al giudizio, le istanze ex art. 210 c.p.c. e di indagini a mezzo di polizia tributaria, in particolare alla luce della richiesta attuata da parte ricorrente in termini di assegno, corrispondente in toto all'importo che viene riconosciuto in assenza di documentazione fiscale.
Del resto, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., ord., 20 ottobre 2021, n. 975; Cass. 5 novembre 2007, n. 23051), alla quale nel caso di specie si ritiene possibile addivenire alla luce degli elementi di prova acquisiti.
Ciò posto, si ritiene che il materiale probatorio in atti, formato dagli elementi acquisiti attraverso la verbalizzazione delle parti in udienza e, quanto al resistente, in sede di interrogatorio formale, unitamente a quanto sopra ricordato in termini di importo minimo imposto per i figli, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 03/10/2005 nel Comune di NEMBRO - dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], oggi maggiorenne ma non ancora autonoma, Per_1
nata il [...], , nata il [...] e nato il Per_2 Per_3 Persona_4
pagina 4 di 15 I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione è del 14.11.2018, mentre il ricorso è stato depositato nel 10/10/2021 . la ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
- Sull'affido dei figli con la correlata visita tra padre e figli
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli minori, peraltro chiedendo, nelle
Parte_ more del giudizio, interventi dell alla luce delle difficoltà che il padre opponeva per es. per il rilascio delle carte di identità dei figli medesimi.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie la forma più tutelante di affido per i tre minori
(la prima figlia essendo divenuta nelle more del giudizio maggiorenne) sia quello cd super-esclusivo .
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo pagina 5 di 15 genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova di un mancato disinteresse totale, se non invece una serie di comportamenti oppositivi e denigranti nei confronti delle due figlie minore , del totale mancato versamento del mantenimento ordinario protratto fin dalla pronuncia della separazione (2018) ed ancora la documentata esistenza di gravi e reiterati episodi di minaccia e violenza verbale e non contro la ricorrente (l'ultimo dei quali ha pagina 6 di 15 concretato la rottura del finestrino della macchina della ricorrente ove era trasportato il figlio minore) ciò, per la gravità oggettiva, appare essere un'evidenza sufficiente a giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse
(art. 337 quater ultimo comma c.c.). L'assoluta assenza di consapevolezza circa i risvolti emotivi dei comportamenti assunti denotano peraltro una importante carenza dal punto di vista della idoneità genitoriale del resistente il quale peraltro con estrema tranquillità ha riconosciuto le minacce anche di morte contro la moglie.
I figli minori vengono così affidati ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla pagina 7 di 15 soluzione delle questioni fondamentali dei medesimi(salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
Le preoccupanti indicazioni, spesso collegate a estremistiche radicalizzazioni islamiche per il figlio maschio piuttosto che offese e rimproveri inediti contro le figlie femmine, che il padre ha esternato durante gli incontri presso gli spazi protetti e le stesse aggressioni nei confronti dell'operatore se avevano dapprima giustificano, a tutela della madre, il fatto che il minore fosse preso da casa e ivi riaccompagnato dagli operatori stessi al posto della ricorrente, inducono al mantenimento attuale dello stato di sospensione della visita tra padre e figli disponendo che le stesse possano ricominciare all'esito dei percorsi di supporto psicologico che il resistente dovrà compiere presso gli stessi SS
La madre ha chiesto il divieto di espatrio per i figli
Preliminarmente il Collegio ritiene la sussistenza della giurisdizione italiana. Difatti sia per la normativa interna (art. 37 L. 218/1995) che per quella internazionale (Convezione dell'Aja del 19.10.1996) e comunitaria (Regolamento Bruxelles II bis) occorre avere riguardo alla residenza abituale del minore, anche nell'ipotesi in cui il minore sia un lattante.
La domanda alla luce dei precedenti penali e per gli stessi recenti gravi comportamenti violenti (vedi episodi 27.6.2022, 25.8.22, 25.7.2024) contro la madre e, sembrerebbe anche contro i SS incaricati, danno fondatezza alla paura della madre circa la sottrazione dei minori da parte del resistente;
tuttavia il riconoscimento dell'affido super esclusivo alla madre appare essere già misura tutelante in tal senso visto che il consenso della madre appare essere di fondamentale importanza per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio stesso, salvo restando comunque l'intervento su richiesta delle parti del GT.
Sull'assegno di mantenimento
L'assenza di certificazioni relative al reddito del resistente non può che indurre alla conferma dell'assegno già individuato nel minimo di prassi applicato da questo pagina 8 di 15 Tribunale di € 200,00 a figlio da versare entro il 10 di ogni mese ed al 50% delle spese straordinarie per la prole come da Protocollo di questo Tribunale.
Vale da ultimo rilevare la possibilità per la ricorrente a tutela sua e dei figli di richiedere eventuale cautelare tutela laddove i comportamenti del resistente dovessero diventare frequenti o pericolosi, considerando che la ns legislazione prevede una variegata possibilità, civile e penale, di tutela, anche attraverso l'intervento mirato dei SS che già hanno contatti con il nucleo familiare.
Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente che con il suo comportamento ha originato la difficile istruttoria sulla famiglia , liquidandole in conformità alla nota spese presentata aderente ai parametri delle attuali tabelle forensi (causa di valore indeterminabile di complessità media ai valori minimi con tutte le fasi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Nembro in data 3 ottobre
2005 fra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nembro (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 12, Parte I, registri atto di Matrimonio 2005);
- Affida i figli minori i tre figli minori , e Persona_5 Persona_6 [...]
in via esclusiva alla madre la quale avrà altresì l'esclusiva Persona_7 Parte_1
responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative pagina 9 di 15 all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- conferma al momento la sospensione della visita padre/figli alla luce delle gravi indicazioni riportate nella relazione sociale e dispone che detta visita possa essere ripresa, sempre presso gli spazi neutri e con calendarizzazione lasciata agli operatori sociali in accordo con il padre, solo all'esito dei percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità che il resistente dovrà compiere presso il SS competente per territorio e attualmente delegato dal Tribunale – Servizi Sociosanitari Val Seriana;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente dandosi atto che ella vi abita con Parte_1
i quattro figli;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1
concorso per il mantenimento dei quattro figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma totale di euro 800,00 ( € 200,00 a figlio ) oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT,
- pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti la prole non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che si rendessero necessarie secondo il seguente schema:
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per pagina 10 di 15 malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività
conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 11 di 15 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b)
libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per pagina 12 di 15 sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria,
bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 13 di 15 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente liquidate in € 119,66 di spese ed € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
pagina 14 di 15 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 23.1.2025
IL PRESIDENTE est.
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 novembre del 2015, tali ultimi tre minori.