TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4801/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa proposta da
nata a [...] il 1° gennaio 1947 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Antonino ALOI, presso lo C.F._1 studio del quale, sito a Reggio Calabria, via F. Valentino, n. 4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Rosamaria CIANCAGLINI C.F._2 presso il cui studio, sito a Roma, in Piazza Cola di Rienzo, n. 85, è elettivamente domiciliata in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. CP_2
Roberta LEZZI (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti per C.F._3 atto del notaio di Roma, rep. N. 37875 del 22.3.2024- elettivamente Persona_1 domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Bologna RESISTENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 9, terzo comma, L. 898/70
*** CONCLUSIONI: pagina 1 di 4 La signora e la signora hanno concluso come da note in Pt_1 CP_1 sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025. L' ha concluso come da memoria di costituzione: CP_2
“Voglia il Tribunale, nel merito
- determinare la quota spettante alla ricorrente relativamente alla Parte_1 pensione del de cuius come documentata.” Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 ha domandato che sia Parte_1 accertato il suo diritto all'attribuzione della quota del 70% della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso di con decorrenza dal primo Persona_2 giorno del mese successivo alla morte di quest'ultimo. A sostegno delle sue istanze ha evidenziato che:
- ella e il signor si erano sposati il 22 dicembre 1973; Per_2
- con sentenza n. 800/2009 dell'8 aprile 2009 del Tribunale di Catanzaro era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le era stata riconosciuta a titolo di assegno divorzile la somma di 900,00 euro mensili;
- il signor il 27 marzo 2010 si era sposato con Per_2 CP_1
[...]
- lo stesso era deceduto l'11 gennaio 2025. Si è costituita in giudizio la signora la quale non si è Controparte_1 opposta alla richiesta della ricorrente di determinare una quota di pensione di reversibilità in suo favore pari al 70% dell'intero con decorrenza dal 1° febbraio 2025, dichiarandosi altresì disponibile a pagare direttamente alla signora la Pt_1 corrispondente quota parte rispetto alla somma di pensione di reversibilità già effettivamente percepita. Si è costituito l' che ha chiesto che venga determinato l'importo dovuto alla CP_2 ricorrente. Il 7 e l'8 luglio 2025 la signora e la signora hanno Pt_1 CP_1 depositato le note in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 contenenti le conclusioni congiunte. L' nelle note in sostituzione dell'udienza depositate l'8 luglio 2025 ha CP_2 constatato l'accordo intervenuto tra le predette e ha dato atto che pagherà la pensione nell'importo dovuto sulla base di quanto verrà recepito nel provvedimento decisorio di codesto Tribunale, anche in punto di arretrati. La Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
*** Non è contestato né il diritto della signora di ricevere, nella sua qualità Pt_1 di ex moglie, una quota della pensione di reversibilità del defunto Persona_2 né l'entità della porzione spettantele, non essendosi mai neppure opposta la resistente. pagina 2 di 4 Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70. La ricorrente, infatti, dopo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze;
inoltre all'epoca Per_2 del decesso di quest'ultimo godeva di un assegno divorzile. La quota del 70% della pensione dell'ex coniuge che ella ha concordato con la signora che le sia assegnata appare congrua, tenuto conto degli anni di CP_1 durata dei due matrimoni. Si deve quindi attribuire alla signora e la signora Pt_1 CP_1 rispettivamente la quota del 70% e del 30% ciascuna della pensione di reversibilità del defunto . Persona_2
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica CP_2 mensile delle predette quote dal 1° febbraio 2025. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto della ricorrente a ricevere una quota della pensione dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal luglio 2024 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, atteso l'intervenuto accordo tra la signora e la signora e tenuto conto che l' Pt_1 CP_1 CP_2 non ha mai contestato il diritto della signora a percepire una quota della Pt_1 pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la Per_2 determinazione della quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
- attribuisce a e a rispettivamente la Parte_1 Controparte_1 quota del 70% e del 30% ciascuna della pensione di reversibilità n. 054 -130000344426 Ct. TT con decorrenza dal 1° febbraio 2025 del defunto signor;
Persona_2
- ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote dal 1° febbraio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite. pagina 3 di 4 Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa proposta da
nata a [...] il 1° gennaio 1947 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Antonino ALOI, presso lo C.F._1 studio del quale, sito a Reggio Calabria, via F. Valentino, n. 4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Rosamaria CIANCAGLINI C.F._2 presso il cui studio, sito a Roma, in Piazza Cola di Rienzo, n. 85, è elettivamente domiciliata in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. CP_2
Roberta LEZZI (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti per C.F._3 atto del notaio di Roma, rep. N. 37875 del 22.3.2024- elettivamente Persona_1 domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Bologna RESISTENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 9, terzo comma, L. 898/70
*** CONCLUSIONI: pagina 1 di 4 La signora e la signora hanno concluso come da note in Pt_1 CP_1 sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025. L' ha concluso come da memoria di costituzione: CP_2
“Voglia il Tribunale, nel merito
- determinare la quota spettante alla ricorrente relativamente alla Parte_1 pensione del de cuius come documentata.” Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 ha domandato che sia Parte_1 accertato il suo diritto all'attribuzione della quota del 70% della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso di con decorrenza dal primo Persona_2 giorno del mese successivo alla morte di quest'ultimo. A sostegno delle sue istanze ha evidenziato che:
- ella e il signor si erano sposati il 22 dicembre 1973; Per_2
- con sentenza n. 800/2009 dell'8 aprile 2009 del Tribunale di Catanzaro era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le era stata riconosciuta a titolo di assegno divorzile la somma di 900,00 euro mensili;
- il signor il 27 marzo 2010 si era sposato con Per_2 CP_1
[...]
- lo stesso era deceduto l'11 gennaio 2025. Si è costituita in giudizio la signora la quale non si è Controparte_1 opposta alla richiesta della ricorrente di determinare una quota di pensione di reversibilità in suo favore pari al 70% dell'intero con decorrenza dal 1° febbraio 2025, dichiarandosi altresì disponibile a pagare direttamente alla signora la Pt_1 corrispondente quota parte rispetto alla somma di pensione di reversibilità già effettivamente percepita. Si è costituito l' che ha chiesto che venga determinato l'importo dovuto alla CP_2 ricorrente. Il 7 e l'8 luglio 2025 la signora e la signora hanno Pt_1 CP_1 depositato le note in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 contenenti le conclusioni congiunte. L' nelle note in sostituzione dell'udienza depositate l'8 luglio 2025 ha CP_2 constatato l'accordo intervenuto tra le predette e ha dato atto che pagherà la pensione nell'importo dovuto sulla base di quanto verrà recepito nel provvedimento decisorio di codesto Tribunale, anche in punto di arretrati. La Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
*** Non è contestato né il diritto della signora di ricevere, nella sua qualità Pt_1 di ex moglie, una quota della pensione di reversibilità del defunto Persona_2 né l'entità della porzione spettantele, non essendosi mai neppure opposta la resistente. pagina 2 di 4 Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70. La ricorrente, infatti, dopo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze;
inoltre all'epoca Per_2 del decesso di quest'ultimo godeva di un assegno divorzile. La quota del 70% della pensione dell'ex coniuge che ella ha concordato con la signora che le sia assegnata appare congrua, tenuto conto degli anni di CP_1 durata dei due matrimoni. Si deve quindi attribuire alla signora e la signora Pt_1 CP_1 rispettivamente la quota del 70% e del 30% ciascuna della pensione di reversibilità del defunto . Persona_2
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica CP_2 mensile delle predette quote dal 1° febbraio 2025. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto della ricorrente a ricevere una quota della pensione dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal luglio 2024 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, atteso l'intervenuto accordo tra la signora e la signora e tenuto conto che l' Pt_1 CP_1 CP_2 non ha mai contestato il diritto della signora a percepire una quota della Pt_1 pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la Per_2 determinazione della quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
- attribuisce a e a rispettivamente la Parte_1 Controparte_1 quota del 70% e del 30% ciascuna della pensione di reversibilità n. 054 -130000344426 Ct. TT con decorrenza dal 1° febbraio 2025 del defunto signor;
Persona_2
- ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote dal 1° febbraio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite. pagina 3 di 4 Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4