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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
657/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa FR ZA, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 657/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Galfano in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione (P.E.C.:
Email_1
ATTRICE OPPONENTE –
e
Controparte_1
in persona dei curatori, rappresentati e difesi dall'avv. Luca
[...]
Perricone in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (P.E.C.:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA –
e
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTO PRO CP_2
TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ilardo in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. (P.E.C.:
Email_3
1 INTERVENUTA –
e
CP_3
TERZO CHIAMATO contumace
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2022 emesso dal Tribunale di AL in data 27/01/2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.3.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato alla Curatela del fallimento Controparte_1
, ha proposto opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 43 del 27.1.2022 (n. 45/2022 R. G.) con cui il Tribunale di
AL ha ingiunto ad essa società il pagamento in favore dell'opposta curatela della complessiva somma di € 240.416,51, oltre gli interessi al saggio legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo pagamento ed oltre le spese della presente procedura monitoria, liquidate in € 2.135,00 per compensi di avvocato ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Ha in primis eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto contenente clausole vessatorie, prive di specifica approvazione, di cui ha riservato al prosieguo del giudizio la descrizione;
inoltre, l'invalidità del medesimo contratto di fideiussione per mancanza di data certa del contratto da cui discende l'obbligazione principale;
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore, che ha omesso – in violazione dell'art. 1957 c. c. – di attivarsi verso la debitrice principale, Parte_2 entro il termine di sei mesi.
Ha poi dedotto che la sua obbligazione è garantita da fideiussione personale rilasciata da
, nei cui confronti ha chiesto essere autorizzata alla chiamata in causa al fine CP_3 di essere garantita/manlevata.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“1. autorizzare la chiamata in causa di , nato a [...], il [...], ivi CP_3 res.te nella Via Mazara, n. 210/E;
2
2. disporre lo spostamento ex art. 269, comma 2, c.p.c. dell'udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. a cura della comparente;
nel merito ed in via principale:
3. rimettere le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, stante che per le controversie in materia di contratti finanziari è obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione;
4. revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni e più ampia statuizione;
5.ritenere e dichiarare che la fideiussione rilasciata dalla Parte_1
contiene clausole vessatorie e non specificatamente sottoscritte e,
[...] conseguentemente, nulle;
6. ritenere e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti in causa per i motivi esposti in narrativa;
7. ritenere e dichiarare che l'obbligazione della unipersonale si è Parte_1 estinta per violazione da parte della Curatela opposta della normativa codicistica, per non essersi attivata tempestivamente nei confronti della società per via Parte_2 giudiziale;
9. ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla unipersonale alla Parte_1 opposta;
in via subordinata:
10. ritenere e dichiarare valida ed efficace la fideiussione rilasciata da in CP_3 favore di unipersonale;
Parte_1
11. ritenere e dichiarare che le obbligazioni assunte dall'opponente sono garantite da
; CP_3
12. condannare a pagare alla unipersonale e per essa CP_3 Parte_1 alla Curatela del fallimento la somma che Controparte_1 sarà accertata nel corso del presente giudizio quale credito legittimamente vantato dalla Curatela nei confronti della concludente;
13. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
3 La parte convenuta, costituitasi con comparsa di risposta, ha nel merito contestato la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dapprima esposto i passi salienti della storia del , riferendo tra Controparte_1
l'altro che è stato costituito come consorzio fra imprese, fungendo da centro di acquisti e svolgendo servizi in favore degli associati;
che il detto è risultato creditore CP_4 nei confronti della del complessivo importo di € 1.165.444,07, quale saldo Parte_2 delle forniture eseguite e non ancora saldate, nonché quale credito per quota di partecipazione degli associati alla ripartizione delle perdite (ex art. 41 dello Statuto); che, dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo il , la Curatela del fallimento CP_1 ha a sua volta proposto istanza di fallimento della che nella fase Parte_2 prefallimentare è stato raggiunto un accordo transattivo con cui l'importo del credito è stato ridotto ad € 460.000,00 che la si è impegnata a versare in 48 rate;
che Parte_2 il detto accordo transattivo è stato garantito con fideiussione da Parte_1
; che tuttavia i pagamenti sono stati parziali, avendo il debitore ed il
[...] fideiussore versato l'importo di € 219.583,49, restando debitori dell'importo di €
240.416,51.
Ha aggiunto che infine la è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_2
Tribunale di AL.
Nel merito, ha resistito ai motivi dell'opposizione, opponendosi anche alla chiamata in causa chiesta dall'opponente contro il proprio fideiussore.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“- Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto
l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- Sempre preliminarmente, rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta da parte opponente;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla , Parte_1 perché inammissibile ed infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare parte opponente al pagamento in favore della Curatela opposta di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
4 Salvo ogni altro diritto”.
Nel corso del giudizio è intervenuta la che ha dedotto di essere assuntore CP_2 del Concordato fallimentare e di aver in tal modo acquisito i debiti ed i crediti del fallimento di , nella cui posizione processuale ha dichiarato di subentrare. La CP_1 detta procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa. Ha fatto proprie le conclusioni già formulate dalla curatela del fallimento . CP_1
Autorizzata con provvedimento del 7.10.2023, è stata eseguita la chiamata in causa di quale fideiussore de . Il chiamato non si è CP_3 Parte_3 costituito, rimanendo contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si osserva che la società ha dedotto Parte_1 la nullità del contratto di fideiussione per vessatorietà di alcune clausole, prive della specifica approvazione senza aver tuttavia indicato, per come si era riservata di fare, le clausole contestate e le ragioni della nullità.
2. Infondato è il successivo motivo con cui è stata dedotta la nullità, per mancanza di data certa, del contratto da cui scaturisce il debito garantito.
Va per chiarezza premessa la sintetica esposizione delle posizioni delle parti.
La curatela del fallimento di , dichiarato dal Tribunale Controparte_1 di Palermo, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro Pt_1 [...]
per l'importo di euro 240.416,51. Detto credito rappresenta l'ammontare Parte_1 dei versamenti omessi di un piano rateale previsto da un accordo transattivo stipulato, a ripianamento di un debito, tra la curatela, la società debitore principale, e Parte_2 la società , fideiussore. Parte_1
A seguito dell'inadempimento e della dichiarazione di fallimento della debitrice principale, la curatela del fallimento ha agito con procedimento monitorio contro il fideiussore.
Questi ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo – in subordine al rigetto dei motivi di opposizione – di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
, in quanto fideiussore, da cui essere manlevata. La chiamata è stata CP_3 autorizzata ed eseguita dal chiamante.
5 L'accordo transattivo – di cui l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità e su cui è stato basato il provvedimento monitorio - è prodotto agli atti. Esso prevede che la società debitrice verso il fallimento di dell'importo di € Parte_2 CP_1
1.165.444,07, dovesse estinguere la pendenza, nell'importo concordemente ridotto ad €
460.000,00, attraverso 48 versamenti rateali, dei quali il primo entro il 6.10.2018 ed i successivi entro il giorno sei di ogni mese. A garanzia di detta obbligazione, la società
si è costituita fideiussore per il detto importo di € Parte_1
460.000,00, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Le parti hanno espressamente previsto che tale fideiussione <si estende per l'intero periodo dell'obbligazione principale>>.
Ciò precisato, la curatela opposta ha replicato all'eccezione evidenziando che l'accordo transattivo è stato stipulato attraverso lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata tra i legali delle parti stipulanti.
Le difese dell'opposta trovano riscontro nella produzione documentale, da cui si ricava lo scambio di pec tra i legali delle parti, concluso con pec del 9 ottobre 2018, con cui è stato restituito all'avvocato Galfano, legale della , l'accordo Parte_1 recante le firme di tutti i soggetti stipulanti.
Anche dalla lista movimenti depositata in allegato 5 alla comparsa di risposta, si riscontra l'esistenza dell'accordo e versamenti da parte delle nei confronti Parte_1 del fallimento n. 66/2017 della . CP_1
L'avvenuta conclusione dell'accordo risulta documentata dai provvedimenti autorizzativi emessi al riguardo dal Giudice delegato (cfr. provvedimento autorizzativo del 10.1.2020 del G.D. di Palermo, all. 7).
Prove e circostanze non contestate da parte opponente, sì che il motivo deve essere disatteso.
3. Parimenti destituito di fondamento è anche l'ulteriore motivo di opposizione con cui parte opponente ha invocato la decadenza ex articolo 1957 c. c. dal diritto del creditore di agire verso il fideiussore.
La norma citata, che prevede la decadenza del creditore dal diritto di agire contro il fideiussore se, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non ha
6 proposto le sue istanze contro il debitore, continuandole con diligenza, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
La parte convenuta opposta ha documentato con gli allegati al ricorso monitorio e con la documentazione prodotta in questo giudizio di aver agito nei confronti del fideiussore tempestivamente nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.
Giova evidenziare infatti che l'accordo transattivo da cui ha tratto origine il credito oggetto dell'ingiunzione ha previsto il pagamento della somma di euro 460.000,00 in 48 rate, di cui la prima di euro 9.583,49 da versarsi entro il 6.10.2018 mentre le successive
47 rate mensili a partire dal 6 novembre 2018 con scadenza il 6 di ciascun mese.
La Curatela opposta aveva depositato ricorso il 12 luglio 2019 per la dichiarazione di fallimento della Parte_2
Dalla lettura del ricorso del 30 ottobre 2019 (all. 6 alla comparsa di risposta) risulta che la aveva solo parzialmente adempiuto alle obbligazioni assunte, omettendo Parte_2 di corrispondere le rate aventi scadenza 6 maggio, 6 giugno, 6 luglio, 6 agosto, 6 settembre e 6 ottobre 2019. La società opposta aveva dunque immediatamente ripresentato ricorso per la dichiarazione di fallimento della debitrice principale nei confronti del Tribunale di Palermo per come documentato dal documento 6 citato. A seguito della proposizione del nuovo ricorso per fallimento in danno della è Parte_2 poi pervenuta al legale della Curatela la proposta del 27.12.2019, con la quale, ferma restando l'originaria riduzione del credito, si è chiesta la rimessione nei termini già concessi per l'adempimento dell'originaria transazione, con alcune parziale modifiche.
La Curatela è stata autorizzata alla stipula dell'accordo con la in data Parte_2
10.01.2020. La è stata dichiarata fallita dal Tribunale di AL con Parte_2 sentenza del 21 settembre 2021 su ricorso della Curatela opposta, una volta verificato l'inadempimento delle obbligazioni assunte. Dalla lista movimenti risulta che la società ha effettuato versamenti in forza dell'accordo raggiunto anche ad agosto 2021 Pt_1
e ad ottobre 2021. Né è stato dedotta dalla parte opponente, a fronte della copiosa e non puntualmente contestata documentazione prodotta dalla parte opposta, una diversa decorrenza del dies a quo del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
7 Il 21 dicembre 2021 la curatela opposta ha proposto istanza davanti al Giudice Delegato di autorizzazione a promuovere le azioni giudiziarie per promuovere il credito, autorizzazione rilasciata in data 11.1.2022. Nel mese di gennaio 2022 è stato proposto il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente.
La curatela creditrice ha dunque proposto le istanze contro la debitrice principale e le ha poi anche diligentemente coltivate.
Deve infine segnalarsi che nell'accordo transattivo, da cui è scaturito l'obbligo di garanzia di cui si discute nel presente procedimento, è stato espressamente convenuto tra le parti che il garante non potesse invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Inoltre, si è convenuto che la garanzia si estendesse per l'intero periodo dell'obbligazione principale.
L'impegno fideiussorio è stato invero dal garante assunto con riguardo a tutte le obbligazioni della debitrice principale verso il creditore;
pertanto, viene in evidenza non già la scadenza del termine di pagamento delle singole rate, bensì l'integrale adempimento.
Da ciò, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, discende l'inoperatività della decadenza: nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell' obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c. c. (Cass. 16836/2015).
4. A quanto sopra consegue che deve essere integralmente confermato l'importo ingiunto in monitorio. Il decreto ingiuntivo va però revocato sussistendo il diritto di a ricevere il pagamento della somma ingiunta. è infatti CP_2 CP_2 intervenuta nel presente giudizio nella qualità, non contestata dall'opponente, di assuntore del concordato omologato dal Tribunale di Palermo (che, con il decreto di chiusura prodotto agli atti, ha anche definito la procedura). Ne consegue che l'opponente va condannata a rifondere nei confronti della suddetta società intervenuta in giudizio l'importo ingiunto in monitorio.
5. Deve ora essere esaminata la domanda proposta dalla parte opponente che ha chiesto, in via subordinata al rigetto dell'opposizione, previo accertamento della sussistenza
8 della garanzia prestata da , terzo chiamato in causa, di condannare CP_3 quest'ultimo a pagare alla unipersonale e per essa alla Parte_1 [...] la somma accertata come Controparte_1 dovuta nel presente giudizio.
Avverso detta domanda parte opposta ha dedotto l'inopponibilità della garanzia prestata dal . Pt_2
La domanda è fondata nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate.
L'opponente ha fatto richiamo alla fideiussione personale rilasciata da con CP_3
'Atto di fideiussione' del 10.10.2018, coevo all'accordo transattivo, producendone copia.
In calce, risulta la sottoscrizione del solo fideiussore. Ciò non esclude tuttavia che il contratto si sia perfezionato, atteso che quello di fideiussione è negozio unilaterale, con obbligazioni a carico del solo garante, e pertanto comunemente si ritiene essere non necessaria l'accettazione espressa ex art. 1336 c. c. del creditore (Cass. 19270/2016).
Deve inoltre rilevarsi che la parte creditrice, nella specie, la società opponente garantita ha, con la stessa chiamata in causa e con l'attivazione della garanzia, riconosciuto la validità dell'obbligazione assunta dal . Pt_2
Nel procedere ad interpretazione, si rileva che con il suddetto accordo si è CP_3 costituito fideiussore de in relazione all'obbligazione Parte_1 fideiussoria contratta da verso la Curatela del fallimento Parte_2 Controparte_1 in dipendenza del negozio transattivo stipulato tra i detti soggetti, dei quali la Curatela è intervenuta nella veste di creditore, la nella qualità di debitore principale e Parte_2 la società opponente nella qualità di fideiussore con il limite di € 550.000,00.
Il richiamato accordo transattivo, anch'esso prodotto agli atti, con cui le parti hanno pure ridotto l'importo del credito del verso la e ne hanno CP_1 Parte_2 convenuto il pagamento dilazionato attraverso il versamento di n. 48 rate, ha dunque previsto al suo articolo quattro la garanzia della società opponente, costituitasi fideiussore in solido con la debitrice principale. A tale garanzia ha fatto seguito quella prestata, con separato, dal chiamato . CP_3
9 Orbene, la garanzia prestata dal può essere inquadrata nella fattispecie di cui agli Pt_2 artt. 1940 c.c. (fideiussore del fideiussore) e 1946 c.c. (fideiussione prestata da più persone).
Il fideiussore si è assunto l'obbligo di garantire quanto dovuto dal fideiussore “per tutto ciò che dovrà pagare in favore della Curatela del fallimento
[...]
(di seguito indicata anche ), in dipendenza del Controparte_1 Parte_4 contratto transattivo indicato in premessa.”
Vi è anche l'assunzione di un obbligo di garanzia per tutte le somme dovute dal debitore principale “a qualsiasi titolo dovute alla creditrice in quanto collegate al contratto transattivo sopra indicato (tra cui si indica a titolo indicativo e non esaustivo il dovuto per spese giudiziali, legali, interessi per ritardato pagamento), il tutto nei limiti e sino alla concorrenza di € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)”.
Deve rammentarsi che “L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della "fideiussio fideiussionis" (art. 1940 c.c.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussio fideiussionis) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale” (Cass. civ., Sez. III, 18/07/1997, n. 6635).
Dalla fideiussione del fideiussore (c.d. approvazione) di cui all'art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica con la quale un "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore (e non l'adempimento del debitore principale), va ulteriormente distinta la c.d. fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), che è una
10 seconda fideiussione, concettualmente autonoma pur se alla prima in genere funzionalmente collegata, le cui parti sono il primo ed un secondo fideiussore, ed oggetto della garanzia può essere sia tutto ciò che il fideiussore può pretendere, in via di regresso, dal debitore principale dopo aver soddisfatto il creditore, sia una quota parte predeterminata di questo tutto, sia una predeterminata e fissa indennità per l'ipotesi della mancata realizzazione delle ragioni di regresso, sicchè il primo fideiussore diviene, alla stregua di tale diverso rapporto di garanzia, anch'esso creditore garantito.
Nel caso in cui il pagamento avvenga da parte del fideiussore, a questi spetterà il regresso nei confronti del debitore principale, atteso che, come detto, il garante adempie un debito altrui e la causa obligandi appartiene al solo debitore principale.
Quella tra debitore principale e fideiussore rappresenta un caso emblematico di solidarietà diseguale, contemplata in termini generali dall'art. 1298 c. c., laddove – nel regolare i rapporti interni nelle obbligazioni solidali – prevede che Nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi e che le quote di ripartizione si presumono uguali (cfr. Cass. SS. UU. 24627/2007, in motivazione, là dove indica nella fideiussione il caso tipico in cui l'obbligazione sia contratta nell'interesse esclusivo di uno od alcuno tra i condebitori solidali).
I principi sopra richiamati trovano applicazione anche nella presente controversia, in quanto il rapporto insorto tra , da un lato, ed il suo Parte_1 fideiussore, , dall'altro - da tenere distinto da quello, pure fideiussorio, CP_3 nascente dall'accordo transattivo in cui l'opponente ha assunto la veste di fideiussore di primo grado - è agevolmente inquadrabile nella detta fattispecie della fideiussione del fideiussore, visto che con l'Atto di fideiussione', ha dichiarato di costituirsi CP_3 fideiussore de in relazione all'obbligo fideiussorio di Parte_1 quest'ultima, in cui il debito garantito è quello assunto, con il coevo (e presupposto)
Accordo transattivo, da , garante di primo grado della Parte_1 verso la Curatela del fallimento . Parte_2 CP_1
A riprova di ciò si fa richiamo alle clausole del citato 'Atto di fideiussione' sottoscritto dal chiamato , che individuano nella società opponente la debitrice CP_3
11 principale del detto rapporto fideiussorio (di secondo grado: art. 1), nel contempo facendo esplicito ed univoco riferimento al credito vantato dalla curatela del fallimento verso la e garantito dal fideiussore Controparte_1 Parte_2 Parte_1
(artt. 2 e 3).
[...]
Va per completezza anche dato atto che l'Atto di fideiussione' del 10.10.2018 ha previsto la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c. c., essendosi il garante impegnato a pagare a fronte di una semplice richiesta scritta entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.
L'obbligazione fideiussoria , che ricalca lo schema Parte_5 dell'art. 1940 c. c. citato, è divenuta attuale a seguito dell'accertamento dell'insolvenza della di cui alla dichiarazione di fallimento pronunciata da questo Parte_2
Tribunale con la sentenza n. 14/2021 (richiamata in visura storica integrata, prodotta nel fascicolo monitorio) e pertanto legittima l'azione promossa, attraverso il decreto ingiuntivo opposto, dalla curatela del fallimento per ottenere il pagamento CP_1 delle rate previste dall'accordo transattivo e non versate dalla parte che in detto accordo ha assunto la veste di debitrice principale ( , né dalla garante ( Parte_2 [...]
stessa). Parte_1
Deve evidenziarsi, però, che il creditore è rimasto estraneo all'accordo tra le Parte_1
e il sicchè legittimamente ha azionato la garanzia nei confronti del suo
[...] Pt_2 diretto obbligato e non già nei confronti del fideiussore del fideiussore.
Ne discende che il rapporto tra il fideiussore di primo grado ( e il Parte_1 fideiussore di secondo grado ( ) è un rapporto interno a queste parti e non può Pt_2 essere ordinato il pagamento diretto al dell'importo dovuto nei confronti della Pt_2
, subentrata alla Curatela originaria creditrice in monitorio. CP_2
Va dunque disposta la condanna delle a versare l'importo dovuto alla Parte_1
, avendo questa azione diretta nei confronti del fideiussore e del debitore CP_2 principale e dovendo essere munita di un titolo esecutivo nei confronti della parte opponente a prescindere dall'adempimento dell'obbligazione di garanzia interna azionato dalle nei confronti del fideiussore terzo chiamato. Parte_1
12 Infatti, l'art. 1948 c. c. espressamente riserva al creditore la facoltà, subordinata di regola all'inadempimento del debitore principale e dei fideiussori di questo di richiedere al fideiussore di secondo grado di adempiere.
Va disposta poi la condanna del , in forza del rapporto di garanzia interno Pt_2 esistente fra queste due parti, a manlevare le dell'importo che sarà tenuta Parte_1
a versare alla in forza della presente sentenza. CP_2
6. Le spese di lite nel rapporto tra opponente ed opposta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo relativamente alla fase monitoria, confermando quanto liquidato nel decreto ingiuntivo, e applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa per quanto riguarda la presente fase di opposizione.
Vanno invece compensate nei rapporti tra opponente e terzo chiamato stante la contumacia di quest'ultimo e la peculiarità del rapporto di garanzia interno esistente tra le suddette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 43/2022;
- condanna in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 240.416,51, oltre gli interessi al saggio legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo pagamento, in favore della in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_2 CP_2 rappresentante pro tempore, subentrata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale assuntore del
Concordato fallimentare della;
Controparte_1
- condanna a manlevare la società opponente CP_3 Parte_1
dell'importo che sarà tenuta a pagare in forza di quanto statuito nella
[...] presente sentenza per capitale e interessi;
- condanna le in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2
13 nella qualità sopra indicata, che liquida per la fase monitoria in € 2.135,00 per compensi di avvocato ed € 406,50 per spese vive e per la presente fase in euro € 4.217,00 oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato.
Così deciso in AL, il 9.10.2025.
Il Giudice
FR ZA
14
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa FR ZA, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 657/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Galfano in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione (P.E.C.:
Email_1
ATTRICE OPPONENTE –
e
Controparte_1
in persona dei curatori, rappresentati e difesi dall'avv. Luca
[...]
Perricone in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (P.E.C.:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA –
e
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTO PRO CP_2
TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ilardo in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. (P.E.C.:
Email_3
1 INTERVENUTA –
e
CP_3
TERZO CHIAMATO contumace
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2022 emesso dal Tribunale di AL in data 27/01/2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.3.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato alla Curatela del fallimento Controparte_1
, ha proposto opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 43 del 27.1.2022 (n. 45/2022 R. G.) con cui il Tribunale di
AL ha ingiunto ad essa società il pagamento in favore dell'opposta curatela della complessiva somma di € 240.416,51, oltre gli interessi al saggio legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo pagamento ed oltre le spese della presente procedura monitoria, liquidate in € 2.135,00 per compensi di avvocato ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Ha in primis eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto contenente clausole vessatorie, prive di specifica approvazione, di cui ha riservato al prosieguo del giudizio la descrizione;
inoltre, l'invalidità del medesimo contratto di fideiussione per mancanza di data certa del contratto da cui discende l'obbligazione principale;
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore, che ha omesso – in violazione dell'art. 1957 c. c. – di attivarsi verso la debitrice principale, Parte_2 entro il termine di sei mesi.
Ha poi dedotto che la sua obbligazione è garantita da fideiussione personale rilasciata da
, nei cui confronti ha chiesto essere autorizzata alla chiamata in causa al fine CP_3 di essere garantita/manlevata.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“1. autorizzare la chiamata in causa di , nato a [...], il [...], ivi CP_3 res.te nella Via Mazara, n. 210/E;
2
2. disporre lo spostamento ex art. 269, comma 2, c.p.c. dell'udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. a cura della comparente;
nel merito ed in via principale:
3. rimettere le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, stante che per le controversie in materia di contratti finanziari è obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione;
4. revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni e più ampia statuizione;
5.ritenere e dichiarare che la fideiussione rilasciata dalla Parte_1
contiene clausole vessatorie e non specificatamente sottoscritte e,
[...] conseguentemente, nulle;
6. ritenere e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti in causa per i motivi esposti in narrativa;
7. ritenere e dichiarare che l'obbligazione della unipersonale si è Parte_1 estinta per violazione da parte della Curatela opposta della normativa codicistica, per non essersi attivata tempestivamente nei confronti della società per via Parte_2 giudiziale;
9. ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla unipersonale alla Parte_1 opposta;
in via subordinata:
10. ritenere e dichiarare valida ed efficace la fideiussione rilasciata da in CP_3 favore di unipersonale;
Parte_1
11. ritenere e dichiarare che le obbligazioni assunte dall'opponente sono garantite da
; CP_3
12. condannare a pagare alla unipersonale e per essa CP_3 Parte_1 alla Curatela del fallimento la somma che Controparte_1 sarà accertata nel corso del presente giudizio quale credito legittimamente vantato dalla Curatela nei confronti della concludente;
13. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
3 La parte convenuta, costituitasi con comparsa di risposta, ha nel merito contestato la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dapprima esposto i passi salienti della storia del , riferendo tra Controparte_1
l'altro che è stato costituito come consorzio fra imprese, fungendo da centro di acquisti e svolgendo servizi in favore degli associati;
che il detto è risultato creditore CP_4 nei confronti della del complessivo importo di € 1.165.444,07, quale saldo Parte_2 delle forniture eseguite e non ancora saldate, nonché quale credito per quota di partecipazione degli associati alla ripartizione delle perdite (ex art. 41 dello Statuto); che, dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo il , la Curatela del fallimento CP_1 ha a sua volta proposto istanza di fallimento della che nella fase Parte_2 prefallimentare è stato raggiunto un accordo transattivo con cui l'importo del credito è stato ridotto ad € 460.000,00 che la si è impegnata a versare in 48 rate;
che Parte_2 il detto accordo transattivo è stato garantito con fideiussione da Parte_1
; che tuttavia i pagamenti sono stati parziali, avendo il debitore ed il
[...] fideiussore versato l'importo di € 219.583,49, restando debitori dell'importo di €
240.416,51.
Ha aggiunto che infine la è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_2
Tribunale di AL.
Nel merito, ha resistito ai motivi dell'opposizione, opponendosi anche alla chiamata in causa chiesta dall'opponente contro il proprio fideiussore.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“- Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto
l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- Sempre preliminarmente, rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta da parte opponente;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla , Parte_1 perché inammissibile ed infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare parte opponente al pagamento in favore della Curatela opposta di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
4 Salvo ogni altro diritto”.
Nel corso del giudizio è intervenuta la che ha dedotto di essere assuntore CP_2 del Concordato fallimentare e di aver in tal modo acquisito i debiti ed i crediti del fallimento di , nella cui posizione processuale ha dichiarato di subentrare. La CP_1 detta procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa. Ha fatto proprie le conclusioni già formulate dalla curatela del fallimento . CP_1
Autorizzata con provvedimento del 7.10.2023, è stata eseguita la chiamata in causa di quale fideiussore de . Il chiamato non si è CP_3 Parte_3 costituito, rimanendo contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si osserva che la società ha dedotto Parte_1 la nullità del contratto di fideiussione per vessatorietà di alcune clausole, prive della specifica approvazione senza aver tuttavia indicato, per come si era riservata di fare, le clausole contestate e le ragioni della nullità.
2. Infondato è il successivo motivo con cui è stata dedotta la nullità, per mancanza di data certa, del contratto da cui scaturisce il debito garantito.
Va per chiarezza premessa la sintetica esposizione delle posizioni delle parti.
La curatela del fallimento di , dichiarato dal Tribunale Controparte_1 di Palermo, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro Pt_1 [...]
per l'importo di euro 240.416,51. Detto credito rappresenta l'ammontare Parte_1 dei versamenti omessi di un piano rateale previsto da un accordo transattivo stipulato, a ripianamento di un debito, tra la curatela, la società debitore principale, e Parte_2 la società , fideiussore. Parte_1
A seguito dell'inadempimento e della dichiarazione di fallimento della debitrice principale, la curatela del fallimento ha agito con procedimento monitorio contro il fideiussore.
Questi ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo – in subordine al rigetto dei motivi di opposizione – di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
, in quanto fideiussore, da cui essere manlevata. La chiamata è stata CP_3 autorizzata ed eseguita dal chiamante.
5 L'accordo transattivo – di cui l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità e su cui è stato basato il provvedimento monitorio - è prodotto agli atti. Esso prevede che la società debitrice verso il fallimento di dell'importo di € Parte_2 CP_1
1.165.444,07, dovesse estinguere la pendenza, nell'importo concordemente ridotto ad €
460.000,00, attraverso 48 versamenti rateali, dei quali il primo entro il 6.10.2018 ed i successivi entro il giorno sei di ogni mese. A garanzia di detta obbligazione, la società
si è costituita fideiussore per il detto importo di € Parte_1
460.000,00, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Le parti hanno espressamente previsto che tale fideiussione <si estende per l'intero periodo dell'obbligazione principale>>.
Ciò precisato, la curatela opposta ha replicato all'eccezione evidenziando che l'accordo transattivo è stato stipulato attraverso lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata tra i legali delle parti stipulanti.
Le difese dell'opposta trovano riscontro nella produzione documentale, da cui si ricava lo scambio di pec tra i legali delle parti, concluso con pec del 9 ottobre 2018, con cui è stato restituito all'avvocato Galfano, legale della , l'accordo Parte_1 recante le firme di tutti i soggetti stipulanti.
Anche dalla lista movimenti depositata in allegato 5 alla comparsa di risposta, si riscontra l'esistenza dell'accordo e versamenti da parte delle nei confronti Parte_1 del fallimento n. 66/2017 della . CP_1
L'avvenuta conclusione dell'accordo risulta documentata dai provvedimenti autorizzativi emessi al riguardo dal Giudice delegato (cfr. provvedimento autorizzativo del 10.1.2020 del G.D. di Palermo, all. 7).
Prove e circostanze non contestate da parte opponente, sì che il motivo deve essere disatteso.
3. Parimenti destituito di fondamento è anche l'ulteriore motivo di opposizione con cui parte opponente ha invocato la decadenza ex articolo 1957 c. c. dal diritto del creditore di agire verso il fideiussore.
La norma citata, che prevede la decadenza del creditore dal diritto di agire contro il fideiussore se, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non ha
6 proposto le sue istanze contro il debitore, continuandole con diligenza, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
La parte convenuta opposta ha documentato con gli allegati al ricorso monitorio e con la documentazione prodotta in questo giudizio di aver agito nei confronti del fideiussore tempestivamente nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.
Giova evidenziare infatti che l'accordo transattivo da cui ha tratto origine il credito oggetto dell'ingiunzione ha previsto il pagamento della somma di euro 460.000,00 in 48 rate, di cui la prima di euro 9.583,49 da versarsi entro il 6.10.2018 mentre le successive
47 rate mensili a partire dal 6 novembre 2018 con scadenza il 6 di ciascun mese.
La Curatela opposta aveva depositato ricorso il 12 luglio 2019 per la dichiarazione di fallimento della Parte_2
Dalla lettura del ricorso del 30 ottobre 2019 (all. 6 alla comparsa di risposta) risulta che la aveva solo parzialmente adempiuto alle obbligazioni assunte, omettendo Parte_2 di corrispondere le rate aventi scadenza 6 maggio, 6 giugno, 6 luglio, 6 agosto, 6 settembre e 6 ottobre 2019. La società opposta aveva dunque immediatamente ripresentato ricorso per la dichiarazione di fallimento della debitrice principale nei confronti del Tribunale di Palermo per come documentato dal documento 6 citato. A seguito della proposizione del nuovo ricorso per fallimento in danno della è Parte_2 poi pervenuta al legale della Curatela la proposta del 27.12.2019, con la quale, ferma restando l'originaria riduzione del credito, si è chiesta la rimessione nei termini già concessi per l'adempimento dell'originaria transazione, con alcune parziale modifiche.
La Curatela è stata autorizzata alla stipula dell'accordo con la in data Parte_2
10.01.2020. La è stata dichiarata fallita dal Tribunale di AL con Parte_2 sentenza del 21 settembre 2021 su ricorso della Curatela opposta, una volta verificato l'inadempimento delle obbligazioni assunte. Dalla lista movimenti risulta che la società ha effettuato versamenti in forza dell'accordo raggiunto anche ad agosto 2021 Pt_1
e ad ottobre 2021. Né è stato dedotta dalla parte opponente, a fronte della copiosa e non puntualmente contestata documentazione prodotta dalla parte opposta, una diversa decorrenza del dies a quo del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
7 Il 21 dicembre 2021 la curatela opposta ha proposto istanza davanti al Giudice Delegato di autorizzazione a promuovere le azioni giudiziarie per promuovere il credito, autorizzazione rilasciata in data 11.1.2022. Nel mese di gennaio 2022 è stato proposto il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente.
La curatela creditrice ha dunque proposto le istanze contro la debitrice principale e le ha poi anche diligentemente coltivate.
Deve infine segnalarsi che nell'accordo transattivo, da cui è scaturito l'obbligo di garanzia di cui si discute nel presente procedimento, è stato espressamente convenuto tra le parti che il garante non potesse invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Inoltre, si è convenuto che la garanzia si estendesse per l'intero periodo dell'obbligazione principale.
L'impegno fideiussorio è stato invero dal garante assunto con riguardo a tutte le obbligazioni della debitrice principale verso il creditore;
pertanto, viene in evidenza non già la scadenza del termine di pagamento delle singole rate, bensì l'integrale adempimento.
Da ciò, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, discende l'inoperatività della decadenza: nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell' obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c. c. (Cass. 16836/2015).
4. A quanto sopra consegue che deve essere integralmente confermato l'importo ingiunto in monitorio. Il decreto ingiuntivo va però revocato sussistendo il diritto di a ricevere il pagamento della somma ingiunta. è infatti CP_2 CP_2 intervenuta nel presente giudizio nella qualità, non contestata dall'opponente, di assuntore del concordato omologato dal Tribunale di Palermo (che, con il decreto di chiusura prodotto agli atti, ha anche definito la procedura). Ne consegue che l'opponente va condannata a rifondere nei confronti della suddetta società intervenuta in giudizio l'importo ingiunto in monitorio.
5. Deve ora essere esaminata la domanda proposta dalla parte opponente che ha chiesto, in via subordinata al rigetto dell'opposizione, previo accertamento della sussistenza
8 della garanzia prestata da , terzo chiamato in causa, di condannare CP_3 quest'ultimo a pagare alla unipersonale e per essa alla Parte_1 [...] la somma accertata come Controparte_1 dovuta nel presente giudizio.
Avverso detta domanda parte opposta ha dedotto l'inopponibilità della garanzia prestata dal . Pt_2
La domanda è fondata nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate.
L'opponente ha fatto richiamo alla fideiussione personale rilasciata da con CP_3
'Atto di fideiussione' del 10.10.2018, coevo all'accordo transattivo, producendone copia.
In calce, risulta la sottoscrizione del solo fideiussore. Ciò non esclude tuttavia che il contratto si sia perfezionato, atteso che quello di fideiussione è negozio unilaterale, con obbligazioni a carico del solo garante, e pertanto comunemente si ritiene essere non necessaria l'accettazione espressa ex art. 1336 c. c. del creditore (Cass. 19270/2016).
Deve inoltre rilevarsi che la parte creditrice, nella specie, la società opponente garantita ha, con la stessa chiamata in causa e con l'attivazione della garanzia, riconosciuto la validità dell'obbligazione assunta dal . Pt_2
Nel procedere ad interpretazione, si rileva che con il suddetto accordo si è CP_3 costituito fideiussore de in relazione all'obbligazione Parte_1 fideiussoria contratta da verso la Curatela del fallimento Parte_2 Controparte_1 in dipendenza del negozio transattivo stipulato tra i detti soggetti, dei quali la Curatela è intervenuta nella veste di creditore, la nella qualità di debitore principale e Parte_2 la società opponente nella qualità di fideiussore con il limite di € 550.000,00.
Il richiamato accordo transattivo, anch'esso prodotto agli atti, con cui le parti hanno pure ridotto l'importo del credito del verso la e ne hanno CP_1 Parte_2 convenuto il pagamento dilazionato attraverso il versamento di n. 48 rate, ha dunque previsto al suo articolo quattro la garanzia della società opponente, costituitasi fideiussore in solido con la debitrice principale. A tale garanzia ha fatto seguito quella prestata, con separato, dal chiamato . CP_3
9 Orbene, la garanzia prestata dal può essere inquadrata nella fattispecie di cui agli Pt_2 artt. 1940 c.c. (fideiussore del fideiussore) e 1946 c.c. (fideiussione prestata da più persone).
Il fideiussore si è assunto l'obbligo di garantire quanto dovuto dal fideiussore “per tutto ciò che dovrà pagare in favore della Curatela del fallimento
[...]
(di seguito indicata anche ), in dipendenza del Controparte_1 Parte_4 contratto transattivo indicato in premessa.”
Vi è anche l'assunzione di un obbligo di garanzia per tutte le somme dovute dal debitore principale “a qualsiasi titolo dovute alla creditrice in quanto collegate al contratto transattivo sopra indicato (tra cui si indica a titolo indicativo e non esaustivo il dovuto per spese giudiziali, legali, interessi per ritardato pagamento), il tutto nei limiti e sino alla concorrenza di € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)”.
Deve rammentarsi che “L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della "fideiussio fideiussionis" (art. 1940 c.c.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussio fideiussionis) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale” (Cass. civ., Sez. III, 18/07/1997, n. 6635).
Dalla fideiussione del fideiussore (c.d. approvazione) di cui all'art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica con la quale un "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore (e non l'adempimento del debitore principale), va ulteriormente distinta la c.d. fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), che è una
10 seconda fideiussione, concettualmente autonoma pur se alla prima in genere funzionalmente collegata, le cui parti sono il primo ed un secondo fideiussore, ed oggetto della garanzia può essere sia tutto ciò che il fideiussore può pretendere, in via di regresso, dal debitore principale dopo aver soddisfatto il creditore, sia una quota parte predeterminata di questo tutto, sia una predeterminata e fissa indennità per l'ipotesi della mancata realizzazione delle ragioni di regresso, sicchè il primo fideiussore diviene, alla stregua di tale diverso rapporto di garanzia, anch'esso creditore garantito.
Nel caso in cui il pagamento avvenga da parte del fideiussore, a questi spetterà il regresso nei confronti del debitore principale, atteso che, come detto, il garante adempie un debito altrui e la causa obligandi appartiene al solo debitore principale.
Quella tra debitore principale e fideiussore rappresenta un caso emblematico di solidarietà diseguale, contemplata in termini generali dall'art. 1298 c. c., laddove – nel regolare i rapporti interni nelle obbligazioni solidali – prevede che Nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi e che le quote di ripartizione si presumono uguali (cfr. Cass. SS. UU. 24627/2007, in motivazione, là dove indica nella fideiussione il caso tipico in cui l'obbligazione sia contratta nell'interesse esclusivo di uno od alcuno tra i condebitori solidali).
I principi sopra richiamati trovano applicazione anche nella presente controversia, in quanto il rapporto insorto tra , da un lato, ed il suo Parte_1 fideiussore, , dall'altro - da tenere distinto da quello, pure fideiussorio, CP_3 nascente dall'accordo transattivo in cui l'opponente ha assunto la veste di fideiussore di primo grado - è agevolmente inquadrabile nella detta fattispecie della fideiussione del fideiussore, visto che con l'Atto di fideiussione', ha dichiarato di costituirsi CP_3 fideiussore de in relazione all'obbligo fideiussorio di Parte_1 quest'ultima, in cui il debito garantito è quello assunto, con il coevo (e presupposto)
Accordo transattivo, da , garante di primo grado della Parte_1 verso la Curatela del fallimento . Parte_2 CP_1
A riprova di ciò si fa richiamo alle clausole del citato 'Atto di fideiussione' sottoscritto dal chiamato , che individuano nella società opponente la debitrice CP_3
11 principale del detto rapporto fideiussorio (di secondo grado: art. 1), nel contempo facendo esplicito ed univoco riferimento al credito vantato dalla curatela del fallimento verso la e garantito dal fideiussore Controparte_1 Parte_2 Parte_1
(artt. 2 e 3).
[...]
Va per completezza anche dato atto che l'Atto di fideiussione' del 10.10.2018 ha previsto la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c. c., essendosi il garante impegnato a pagare a fronte di una semplice richiesta scritta entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.
L'obbligazione fideiussoria , che ricalca lo schema Parte_5 dell'art. 1940 c. c. citato, è divenuta attuale a seguito dell'accertamento dell'insolvenza della di cui alla dichiarazione di fallimento pronunciata da questo Parte_2
Tribunale con la sentenza n. 14/2021 (richiamata in visura storica integrata, prodotta nel fascicolo monitorio) e pertanto legittima l'azione promossa, attraverso il decreto ingiuntivo opposto, dalla curatela del fallimento per ottenere il pagamento CP_1 delle rate previste dall'accordo transattivo e non versate dalla parte che in detto accordo ha assunto la veste di debitrice principale ( , né dalla garante ( Parte_2 [...]
stessa). Parte_1
Deve evidenziarsi, però, che il creditore è rimasto estraneo all'accordo tra le Parte_1
e il sicchè legittimamente ha azionato la garanzia nei confronti del suo
[...] Pt_2 diretto obbligato e non già nei confronti del fideiussore del fideiussore.
Ne discende che il rapporto tra il fideiussore di primo grado ( e il Parte_1 fideiussore di secondo grado ( ) è un rapporto interno a queste parti e non può Pt_2 essere ordinato il pagamento diretto al dell'importo dovuto nei confronti della Pt_2
, subentrata alla Curatela originaria creditrice in monitorio. CP_2
Va dunque disposta la condanna delle a versare l'importo dovuto alla Parte_1
, avendo questa azione diretta nei confronti del fideiussore e del debitore CP_2 principale e dovendo essere munita di un titolo esecutivo nei confronti della parte opponente a prescindere dall'adempimento dell'obbligazione di garanzia interna azionato dalle nei confronti del fideiussore terzo chiamato. Parte_1
12 Infatti, l'art. 1948 c. c. espressamente riserva al creditore la facoltà, subordinata di regola all'inadempimento del debitore principale e dei fideiussori di questo di richiedere al fideiussore di secondo grado di adempiere.
Va disposta poi la condanna del , in forza del rapporto di garanzia interno Pt_2 esistente fra queste due parti, a manlevare le dell'importo che sarà tenuta Parte_1
a versare alla in forza della presente sentenza. CP_2
6. Le spese di lite nel rapporto tra opponente ed opposta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo relativamente alla fase monitoria, confermando quanto liquidato nel decreto ingiuntivo, e applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa per quanto riguarda la presente fase di opposizione.
Vanno invece compensate nei rapporti tra opponente e terzo chiamato stante la contumacia di quest'ultimo e la peculiarità del rapporto di garanzia interno esistente tra le suddette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 43/2022;
- condanna in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 240.416,51, oltre gli interessi al saggio legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo pagamento, in favore della in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_2 CP_2 rappresentante pro tempore, subentrata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale assuntore del
Concordato fallimentare della;
Controparte_1
- condanna a manlevare la società opponente CP_3 Parte_1
dell'importo che sarà tenuta a pagare in forza di quanto statuito nella
[...] presente sentenza per capitale e interessi;
- condanna le in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2
13 nella qualità sopra indicata, che liquida per la fase monitoria in € 2.135,00 per compensi di avvocato ed € 406,50 per spese vive e per la presente fase in euro € 4.217,00 oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato.
Così deciso in AL, il 9.10.2025.
Il Giudice
FR ZA
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