Ordinanza cautelare 22 settembre 2023
Sentenza breve 1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 01/12/2023, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 02912/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Sig.ra IA Orlandi, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Bernasconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Scientifico Statale “G. Terragni” di Olgiate Comasco, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore ,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1) quanto al ricorso introduttivo :
- del giudizio di bocciatura all'esame di Stato svolto presso il Liceo Scientifico Statale “G. Terragni” di Olgiate Comasco (CO), di cui al verbale n. 19 del 29.6.2023;
- della scheda della candidata del 29.6.2023;
- del verbale n. 50 di scrutinio del 8.6.2023 di attribuzione dei crediti scolastici;
- del verbale n. 9 del 23.6.2023 riportante l'esito delle prove scritte e dei punteggi attribuiti in base alla griglia di valutazione;
- del verbale n. 12 del 26.6.2023 riportante l'esito della prova orale e dei punteggi attribuiti in base alla griglia di valutazione;
2) quanto ai motivi aggiunti :
- del criterio di attribuzione del credito scolastico, stabilito nel POF 2022/2025 secondo cui va attribuito “il minimo della fascia, indipendentemente dai criteri sotto elencati, qualora risulti verbalizzata la sufficienza in una disciplina per voto di consiglio”;
- delle “osservazioni in merito alla valutazione della prova scritta di italiano e del colloquio di italiano e latino” a firma del Commissario esterno del 3.8.2023, recante integrazione della motivazione del giudizio e/o verifica della correttezza dell'operato della Commissione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Scientifico Statale “G. Terragni” di Olgiate Comasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che la ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il giudizio negativo sotteso al provvedimento di mancato superamento dell'esame di Stato;
- che con ordinanza n. 880/2023 della Sezione è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame, con le modalità e nei termini di cui in motivazione, “ Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare, il ricorso sia sorretto da apprezzabili profili di fumus boni iuris, tenuto conto del complessivo percorso scolastico seguito dalla studentessa, dei risultati (emergenti dalla pagella scolastica, in atti) conseguiti, in particolare, nel secondo quadrimestre dell’ultimo anno, e dell’esiguità del punteggio ancora necessario per il superamento dell’esame da parte dell’interessato (cfr. di recente anche TAR Veneto, sentenza n. 1211/2023; Cons. Stato sez. VII ordinanza n. 5759/2022; TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 783/2023 dell’8/9/2023);
Considerato, inoltre, che:
- la ricorrente è stata ammessa agli esami di maturità “visti gli esiti decisamente positivi nelle materie umanistiche” e con votazioni (tra cui quattro “nove”, compreso quello in lingua e letteratura italiana, quattro “sette”, tre “sei”) potenzialmente predittive, a giudizio dello stesso consiglio di classe, di serie e concrete possibilità di superamento dell’esame finale;
- il curriculum e la pagella scolastica testimoniano le capacità della studentessa, tenuto anche conto di una non grave insufficienza in matematica (cinque), lealmente riconosciuta dalla ricorrente e ricollegata anche alla documentata necessità di frequentare l’Istituto scientifico per ragioni logistiche e personali e alla naturale inclinazione per le materie umanistiche;
- le capacità della studentessa, specialmente nelle materie umanistiche, attestate dal consiglio di classe nel giudizio di ammissione all’esame di Stato, sono confermate dal risultato conseguito nel test di ammissione alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, superato in data 15.6.2023, e dai risultati conseguiti nel test TOLC-SU presso l’Università degli Studi di Milano, in atti;
- sussiste un eccessivo divario tra le positive valutazioni conseguite nel corso degli studi (e nei test sostenuti per l’ingresso nelle università) e il risultato negativo della prova di italiano e orale degli esami di Stato, che non appare comprensibile alla luce della motivazione esternata dalla Commissione di esame nei provvedimenti impugnati;
- non appare adeguatamente giustificata una così grave perdita di quelle stesse competenze che, come testimoniato dal giudizio di ammissione all’esame di maturità, in special modo “nelle materie umanistiche” la ricorrente aveva dimostrato di possedere nel corso dell’ultimo quadrimestre;
- il giudizio della Commissione non appare congruamente motivato, né si comprende in che modo siano state rispettate le previsioni di cui all’art. 22 dell’O.M. 45/2023, che al comma 1 prevede che “Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” e al comma 5 che “Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida”, né risultano chiari quali siano stati l’esito e la valutazione della “discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell’ambito dello svolgimento del colloquio” (co. 4);
Rilevato che non appaiono utili le argomentazioni versate nella relazione del 3/8/2023 redatta da un “commissario esterno”, che, a tutto concedere, costituirebbero un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, senza considerare che la commissione di esame è un organo collegiale;
Ritenuto, sotto il profilo del periculum, che le peculiari esigenze della ricorrente debbano essere tutelate adeguatamente, al fine di evitare un pregiudizio definitivo alle prospettive di pieno sviluppo della persona, avuto riguardo alle prospettive di crescita culturale e professionale offerte dalla ammissione all’università;
RITENUTO, quindi, che all’esigenza cautelare debba essere data adeguata tutela onerando l’Amministrazione resistente di riesaminare, nel termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione a cura dell’interessato se anteriore, della presente ordinanza, i provvedimenti impugnati alla luce delle censure contenute nel ricorso principale, tramite una nuova valutazione della prova scritta di italiano e della prova orale espletata alla luce dei principi di cui in motivazione che dovrà essere svolta con una nuova Commissione esaminatrice in diversa composizione;
Ritenuto che al danno lamentato dalla ricorrente possa ovviarsi, senza pregiudizio per l’interesse pubblico, mediante il riesame del giudizio conclusivo finale, da effettuarsi da parte di una nuova Commissione, in diversa composizione, la quale, senza rinnovazione delle altre fasi precedenti, rivaluterà la pertinente documentazione e la prova scritta di italiano (prima prova) e sottoporrà la candidata a un nuovo colloquio;
Ritenuto di indicare, a tal fine, i seguenti criteri:
- il riesame dovrà essere effettuato in aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- la data della nuova prova orale sarà comunicata alla ricorrente con almeno cinque giorni di anticipo;
- il riesame dovrà essere effettuato entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza.
Onera parte ricorrente di notificare copia della presente ordinanza all’Ufficio scolastico regionale e all’Istituto Scientifico Statale “G. Terragni” di Olgiate Comasco ai fini della nomina, da parte del Dirigente preposto dell'U.s.r. e dell’Istituto scolastico, nel rispetto dei criteri e della disciplina vigente in materia, della nuova Commissione in diversa composizione.
Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 29 novembre 2023, ore di rito;
RITENUTO, pertanto, che l’istanza cautelare vada accolta nei limiti e ai fini del riesame, alla stregua di quanto sopra evidenziato, con compensazione delle spese della presente fase cautelare ”;
RILEVATO che dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 13.10.2023 emerge che la ricorrente ha superato l’esame di maturità con il voto di 61/100;
RITENUTO di dover aderire all’opzione ermeneutica secondo cui nel caso di specie va data applicazione al c.d. principio di assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa proprio con riferimento al superamento degli esami di maturità, atteso che il superamento dell’esame assorbe l’iniziale giudizio negativo, e ciò nella considerazione che il superamento di un esame presuppone una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un apprezzamento globale del candidato, sicché il giudizio positivo si pone quale circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente; ne deriva – in definitiva – che il superamento dell’esame di maturità, che il candidato abbia sostenuto a seguito di un’ordinanza di riesame del giudice amministrativo, assorbe e supera il primo giudizio negativo e perciò determina il consolidarsi di una situazione che fa venir meno ex se le ragioni della controversia (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2022 n. 5723; da ultimo, TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1862 del 2022; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 62/2023; TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 2748/2023);
Considerato infine:
che, stante la sussistenza dei presupposti di legge, la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della camera di consiglio sono stati avvertiti i presenti della possibile definizione della controversia secondo le suindicate modalità, senza venirne addotte ragioni ostative;
che, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, si può disporre la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, conclusivamente, per quanto sopra ed avendo il ricorrente sostenuto e superato l’esame di Stato con esito positivo, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm., sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti avuto riguardo al complessivo assetto della vicenda e alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO