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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 298/2022 RG promossa da:
(P. Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rag. elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata Parte_2
e difesa - anche disgiuntamente tra loro – dagli Avv.ti Diego Giovanni Lumbau e Luca Nunzio
Accardo giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 628/2017 (procedimento monitorio RG 2545/2017, Tribunale Civile di Sassari) appellante contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante , CP_1 CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Sassari nella via Alghero n°42 presso e nello studio dell'Avv. Ivan Golme che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata con separato atto allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello appellata All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: in riforma della sentenza non definitiva n. 982/2020, resa dal Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, in data 15.10.2020, pubblicata in pari data, nel giudizio iscritto al RG 3499/2017 ed in riforma della sentenza definitiva n. 14/2022, resa dal Tribunale di
Sassari, Seconda Sezione Civile, in data 12.1.2022, pubblicata in pari data, nel giudizio iscritto al RG 3499/2017, voglia la Corte d'Appello adita accogliere l'odierno gravame e pertanto:
- in via preliminare, dichiarare, per le ragioni di cui al motivo 1 – A) d'appello, l'improponibilità della domanda spiegata dalla in monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP_4 oggi opposto, dichiarando non dovute le somme ivi richieste;
- in via subordinata e di merito, in accoglimento delle conclusioni già formulate in prime cure ammettersi in via istruttoria (a) il richiamo del consulente d'ufficio ovvero, previa nomina di altro perito, provvedere alla rinnovazione della CTU sul quesito di cui all'Ordinanza del 15.10.2020; (b) previa parziale revoca dell'Ordinanza resa in data 2.10.2018, disporre l'ammissione e l'espletamento della prova per testimoni sui capi a), b), c), dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex articolo 183, comma 6, Cpc. e quindi accogliere le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, Cpc, depositata in data 22.2.2018, di seguito trascritte: “- accertare, se del caso in via riconvenzionale, il saldo dare/avere tra le parti in lite, avuto riguardo alle somme corrisposte ed alle contestazioni mosse al capo 5) dell'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sia in relazione alle fatture azionate in monitorio che a quelle ulteriormente ivi indicate;
- condannare, l'effetto, la parte che risulterà debitrice al pagamento del dovuto, con gli accessori di legge;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2017, reso dal Tribunale di Sassari in data
22.6.2017, notificato il 28.6.2017, in quanto infondato in fatto e diritto ed essendo la somma ingiunta non dovuta;
3) sempre con vittoria di spese e compensi, da quantificarsi co-me per legge.”
- con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimbor-so forfettario, Cpa ed Iva di legge. Nell'interesse dell'appellata: “si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione per le ragioni sopra esposte, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In via Principale:
1) Respingere l'appello ed ogni domanda a qualsiasi titolo avanzata compresa quella relativa all'asserito “frazionamento del credito”;
2) Confermare il decreto ingiuntivo in quanto pacifica la prestazione eseguita a favore dell'
[...]
Parte_1
3) confermare la sentenza non definitiva impugnata;
4) confermare la sentenza definitiva impugnata;
5) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
In via subordinata e per mero scrupolo difensivo: 6) disporre l'ammissione e l'espletamento delle prove dedotte nella memoria n°02” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 20 giugno 2017, la impresa operante nel CP_1 CP_2 settore della produzione, fornitura, pompaggio e trasporto di calcestruzzo, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 628/2017, con cui il Tribunale di Sassari ingiungeva alla Geom.
[...] il pagamento della complessiva somma di €. 42.530,00, per fatture non Parte_1 pagate o parzialmente pagate in relazione al servizio di fornitura, pompaggio e trasposto di calcestruzzo eseguito in diversi cantieri siti nella Provincia di Sassari (Porto Torres –Argentiera –
Sassari) a favore della Parte_1
In particolare, il credito era formato dalle seguenti somme: €. 2.711,59 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°198 del 30.09.2014 di €. 42.711,59; €. 2.538,72 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°199 del 30.09.2014 di €. 17538,72; €. 2.066,99 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°242 del 30.11.2014 di €. 47066,99; €. 3.507,40 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°243 del 30.11.2014 di €. 18507,40; €. 4.356,27 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°261 del 31.12.2014 di €. 26356,27; €. 5.546,44 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°274 del 31.12.2014 di €.
18546,44; €. 617,32 quale somma riportata dalla fattura n°11 del 31.01.2015 di pari importo;
- €. 1.098,61 quale somma riportata dalla fattura n°12 del 31.01.2015 di pari importo;
€. 3.979,06 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°16 del 31.01.2015 di €. 29979,06; €. 273,28 quale somma riportata dalla fattura n°42 del 28.02.2015 di pari importo;
€. 885,72 quale somma riportata dalla fattura n°69 del 31.03.2015 di pari importo;
€. 2.460,74 quale somma riportata dalla fattura n°70 del 31.03.2015 di pari importo;
€. 6.536,83 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°71 del 31.03.2015 di €. 26.356,83; €. 139,08 quale somma riportata dalla fattura n°94 del 30.04.2015 di pari importo;
€. 3.218,36 quale somma riportata dalla fattura n°95 del 30.04.2015 di pari importo;
€. 2.593,79 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°96 del 30.04.2015 di €. 22.593,79
Avverso il predetto decreto ingiuntivo La Geometra proponeva Parte_1 opposizione, deducendo che: 1) pendeva tra le medesime parti opposizione ad altra ingiunzione Cont azionata dalla n.r.g. 2212/2016 – decreto ingiuntivo n. 392/2016 del 7.4.2016, avente ad CP_1 oggetto altre partite delle medesime forniture di calcestruzzo;
2) le contendenti avevano lungamente collaborato avendo la al fornito nel tempo una quantità di calcestruzzo per circa euro CP_1 800.000,00 nell'ambito delle varie commesse affidate alla 3) questa collaborazione di Pt_1 carattere continuativo aveva impedito alle parti di compiere puntuali verifiche delle rispettive poste di dare/avere e tale modo di operare aveva però condotto all'accumulo di partite discordanti per un importo significativo sul quale le parti non avevano trovato un accordo conciliativo. Soggiungeva l'opponente che per evitare l'ulteriore frazionamento del contenzioso era necessario formulare una domanda tesa ad accertare il saldo reciproco dare/avere. ContCont Infine, l'opponente eccepiva che le fatture della anche quelle oggetto del precedente giudizio, non corrispondevano a quanto fornito e riportavano prezzi superiori rispetto a quanto concordato nel preventivo. E ciò per vari motivi tra i quali: - inserimento in fattura, alla voce “stazionamento pompa” di servizi superiori rispetto a quanto riportato nelle bolle;
- applicazione di prezzi non concordati rispetto al preventivo sottoscritto al cantiere di Porto Torres, con aumento per il trasporto al cantiere dell' di euro 10 per mc;
- fornitura di fibre inserita in fattura a euro Parte_3
20 al mc, anziché a euro 15 come concordato;
inserimento in fattura del prezzo per dimensione inerti di euro 4 al mc anziché di euro 2,00. In particolare la Geometra contestava l'applicazione di Pt_1 prezzi superiori rispetto a quanto stabilito dalle parte con il preventivo del 4 marzo 2014. L'opponente pertanto concludeva, chiedendo che 1) venisse accertato, se del caso in via riconvenzionale, il saldo dare/avere tra le parti in lite, avuto riguardo alle somme corrisposte ed alle contestazioni mosse, sia in relazione alle fatture azionate in monitorio che a quelle ulteriormente indicate;
2) venisse condannata, per l'effetto, la parte che sarebbe risultata debitrice al pagamento del dovuto, con gli accessori di legge;
3) in ogni caso, venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 628/2017, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con comparsa di risposta si costituiva la la quale rilevava che la pendenza di altro CP_1 CP_2 precedente giudizio per la stessa fornitura di calcestruzzo era stata conseguenza del comportamento processuale dell'opponente che aveva invocato nel precedente giudizio l'applicazione del principio di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., mentre di tutt'altro tipo erano stati gli accordi posti a base del contratto di fornitura;
in particolare, l'accordo aveva previsto il puntuale pagamento delle Co Ri. (ricevute bancarie) che avrebbe consentito di poter individuare con precisione la fattura erogata, sicchè venendo meno tale modalità di pagamento, unilateralmente modificata dalla
[...] ConCo
quest'ultima, a insoluta, aveva provveduto a eseguire bonifici di importi che non Parte_1 sempre coincidevano con quelli recati nelle singole fatture. Proprio per questo motivo la medesima opposta aveva ridotto l'importo oggetto del precedente decreto monitorio, riservandosi però di richiedere le somme stralciate in un secondo giudizio. Inoltre, la opposta eccepiva la tardività per intervenuta decadenza del termine di cui all'art. 1495 c.c. e l'intervenuta prescrizione annuale. Con sentenza non definitiva n. 982/2020, il Tribunale di Sassari rigettava l'eccezione di inammissibilità (formulata più articolatamente nelle memorie 183 n. 1) delle domande spiegate da in punto di frazionamento del credito;
rigettava altresì le domande di accertamento Controparte_7 negativo dei crediti di cui alle fatture 72, 97, 106, 159, 160, 171, 212 e 229 emesse da Controparte_7 ed oggetto del precedente giudizio e rimetteva la causa in trattazione come da separata ordinanza.
Premetteva il giudice di primo grado che doveva essere respinta l'eccezione di inammissibilità della CP_ domanda avversaria, con cui la società attrice sosteneva che Car. avrebbe abusato dello CP_1 strumento processuale, promuovendo un ulteriore giudizio che avrebbe potuto essere invece definito in quello iscritto al n. 2212/2016 R.G, deciso con sentenza, poi riformata in sede d'appello dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, decisione n. 319/2019 pubbl. il 12/07/2019, non impugnata e passata in giudicato. In particolare il giudice di primo grado riteneva, giovandosi dell'orientamento della Suprema Corte in merito, che nel caso in esame la promozione del procedimento monitorio e poi l'opposizione erano del tutto giustificate. Infatti il giudicante considerava che con il primo decreto ingiuntivo n. 392/2016 Cont la aveva agito a tutela del credito vantato nei confronti della società rifornita e che questa in CP_1 sede di opposizione aveva eccepito l'avvenuto parziale pagamento delle fatture azionate a mezzo di quattro bonifici, così avvalendosi della facoltà di scegliere a quali debiti imputare i versamenti. Per l'effetto, la creditrice aveva stralciato quanto ancora non pagato e si era riservata di agire nuovamente in giudizio per i crediti rimasti insoddisfatti.
Doveva conseguentemente rigettarsi la domanda della opponente diretta ad accertare l'effettivo dare e avere quanto alle fatture non oggetto del decreto opposto (ossia le fatture n. 72, 97, 106, 159, 160,
171, 212 e 229).
Affermava il giudicante che, con riguardo alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in esame, la Corte d'Appello di Sassari con la decisione n. 319/2019 del 12.7.2019 (che doveva ritenersi passata in giudicato, in mancanza di rilievi di segno opposto) emessa su appello proposto dalla CP_8 avverso la sentenza del Tribunale di Sassari emessa a conclusione del precedente giudizio di
[...] opposizione, aveva chiarito che tra le parti era intervenuto un accordo diretto alla maggiorazione del 10% al mc del prezzo riportato nel preventivo del 4 marzo 2014, perché le forniture di calcestruzzo dovevano essere condotte nel più lontano cantiere dell' rispetto a quello di Porto Torres. Parte_3
Sicchè doveva considerarsi- soggiungeva il giudicante- del tutto legittima la pretesa del maggior compenso sulle forniture di cui alle fatture 199, 243, 274 del 2014 e 12, 71 e 96 del 2015 e che per il resto le condizioni economiche dell'accordo intercorso tra le parti erano quelle del prezziario contenuto nel preventivo del 4.3.2014, accettato dall'opponente.
Tuttavia, proseguiva il tribunale, si presentava necessario, date le contestazioni mosse dall'opponente alle singole fatture, ottenere un approfondito esame contabile e pertanto rimetteva la causa in istruttoria. All'udienza del 28 gennaio 2021, il giudice, constatata l'impossibilità che le parti addivenissero ad una conciliazione, nominava CTU il commercialista dott. affidando a questi Persona_1 l'incarico, anche sulla base dei documenti di trasporto (DDT), di accertare la correttezza degli importi indicati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la CTU e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., con sentenza n. 14/2022, il Tribunale di
Sassari, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2017 e, per l'effetto, lo confermava. Preliminarmente, il giudice a quo, ritenute risolte con la sentenza non definitiva n. 982/2020 le questioni inerenti l'an del credito azionato in via monitoria, osservava che il CTU dava risposta adeguata alle osservazione dei consulenti di parte, e che la relazione, conformemente al quesito sottoposto all'ausiliario officiato, riguardava solo gli importi delle fatture prodotte in sede monitoria e che era stata redatta sulla base del preventivo del 4 marzo 2014 sottoscritto tra le parti con riferimento al cantiere di Porto Torres e della circostanza che la maggiorazione di € 10/mc era legittima, oltre che effettivamente pattuita tra le parti, in relazione al più distante cantiere dell' , come definitivamente accertato dalla Corte d'Appello di Sassari con la sentenza n. Parte_3
319/2019. Osservava altresì, sempre il tribunale, che il consulente tecnico provvedeva all'esame delle singole fatture, riscontrando la congruenza tra i dati riportati nelle fatture esaminate e i ddt e che per quanto riguardava i servizi (stazionamento e pompaggio) non emergeva la contestazione dell'esecuzione degli stessi.
Inoltre, sempre il giudicante, affermava, con riguardo alle contestazioni in punto di qualità dei beni forniti, tenuto conto della mancanza di specificità degli addebiti, che con metodo logico il CTU valorizzava la descrizione del bene, obbligatoria nel documento di trasporto ed in ordine alla quale non era mai stato indicato un correttivo.
Infine, proseguiva il giudice a quo, il CTU riscontrava che gli importi ricalcolati secondo il preventivo
2014 non solo si discostavano di poco rispetto a quelli recati nelle fatture, ma emergeva una differenza a sfavore della creditrice pari a euro 986,98 iva inclusa. CP_4
Il tribunale, pertanto, riteneva dovute le somme contenute nel decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, la Geometra Parte_1 ha impugnato sia la sentenza non definitiva n. 982/2020, avendo fatto la medesima società
[...] espressa riserva d'appello all'udienza del 3.11.2020, sia la sentenza n. 14/2022. In particolare, con riferimento alla sentenza non definitiva, l'appellante ha proposto la seguente unica censura: 1) l'errata applicazione dei principi in tema di abuso dello strumento processuale per avere il giudice a quo ritenuto giustificata la proposizione di due ricorsi per decreto ingiuntivo, nonostante che tale condotta avesse comportato una duplicazione del medesimo credito e non apparendo verosimile che la non sapesse che le partite contestate all'interno del rapporto fossero un CP_4 unicum con quelle azionate nel secondo procedimento monitorio. L'appellante ha altresì impugnato la sentenza n. 14/2022, lamentando con un unico ed articolato motivo di impugnazione l'errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, nonché l'insufficienza della motivazione, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice di primo grado affermato di avere già risolto con la precedente sentenza non definitiva le questioni inerenti l'an del credito azionato in via monitoria, nonostante che l'opponente avesse contestato sotto vari profili le fatture della società fornitrice anche in ordine alla qualità dei beni forniti come il vizio relativo alla granulometria della sabbia utilizzata, alla presenza di fibre nel calcestruzzo, nonché per i servizi pattuiti come lo stazionamento e il pompaggio del materiale;
ii) per avere il tribunale affermato che l'opponente non aveva contestato specificatamente l'an delle forniture, senza considerare che l'opponente sia al doc. 3 in atti depositato (mail 2015) sia nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva partitamente elencato le fatture con indicazione dei motivi di contestazione;
iii) per avere il tribunale fondato la propria decisione solo sui dati contenuti nelle fatture, tenuto conto che proprio i ddt erano in contrasto con quanto riportato nelle prime: a) in fattura gli inerti venivano descritti come estremamente fini (Max 20 di diametro, consentendo alla una indebita maggiorazione di CP_8
4 euro al mc ); b)il servizio di pompaggio e lo stazionamento pompa non erano mai stati forniti, sicchè le fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo non potevano ritenersi idonee a provare il credito;
iv) l'errata metodologia applicata dal CTU, il quale, in tutte le ipotesi di discrepanza tra fatture e ddt faceva prevalere i dati contenuti nelle prime, vanificando l'utilità dell'indagine peritale;
v) per aver il giudicante condiviso tale errata metodologia pervenendo alla violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di non pronunciarsi oltre il limite di ciò che gli viene domandato dalle parti. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società la quale ha contestato Controparte_4 le avverse doglianze ed ha insistito per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza non definitiva n. n. 982/2020 e della sentenza n. 14/2022.
All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Quanto alla sentenza non definitiva n. 982/2020, con un unico motivo di impugnazione l'appellante si è doluta dell'errata applicazione dei principi in tema di abuso dello strumento processuale e di illegittimo frazionamento del credito per avere il giudice a quo ritenuto giustificata la proposizione di due ricorsi per decreto ingiuntivo, nonostante che tale condotta avesse comportato una duplicazione del medesimo credito.
Sul punto, occorre rilevare che con la recente sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 le Sezioni Unite civili sono ritornate sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito, affermando i seguenti principi: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Applicando tali principi al caso di specie, si concorda con quanto sostenuto nella sentenza impugnata in ordine alla ammissibilità di una parcellizzazione del credito, trattandosi di una ipotesi in cui il creditore aveva un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo di primo grado, infatti, l'interesse della era CP_8 ravvisabile laddove nel primo giudizio a fronte dell'eccezione di avvenuto pagamento parziale del credito formulata dalla e di specifica imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c., la Pt_1 CP_8 aveva dovuto riscontrare che le somme corrisposte dalla opponente non avevano soddisfatto i crediti più risalenti, ma le fatture più recenti secondo la scelta effettuata dal debitore nel primo giudizio, Cont rimanendo conseguentemente insoddisfatti i crediti più risalenti e per i quali la ha CP_2 dovuto agire una seconda volta con il decreto ingiuntivo qui opposto, supportato da fatture diverse rispetto a quelle poste a corredo del primo decreto ingiuntivo.
Pertanto, va riconosciuto un interesse meritevole di tutela della creditrice alla soddisfazione dell'intero credito. Quanto alla sentenza definitiva n. 14/2020 ed al fine di esaminarne compiutamente i motivi di doglianza articolati dalla Geometra occorre esaminare la CTU Parte_1 disposta nel primo grado di giudizio.
Il CTU, dott. prendeva a riferimento il preventivo del 04 marzo 2014 stipulato per la fornitura Per_1 di calcestruzzo per il Cantiere di Porto Torres – Zona Industriale, con cui le parti avevano stabilito i prezzi a mc. per le varie tipologie di calcestruzzo (strutturale e non strutturale, classe di resistenza e consistenza) ed indicato i servizi aggiuntivi (stazionamento pompa e pompaggio a mc.) e le maggiorazioni (Dmax – Dimensione massima nominale dell'aggregato, minor trasporto e consistenza
S5). Tenuto conto che la maggiorazione di euro 10,00 al mc per il cantiere dell' era stata già Parte_3 ritenuta definitivamente legittima ed effettivamente pattuita dalla Corte di Appello di Sassari con la sentenza n. 319/2019, il tecnico officiato analizzava separatamente le singole fatture per ciascun cantiere, verificando la congruenza del dato riportato nel DDT con il dato riepilogativo recato in fattura. In particolare, l'ausiliare, attraverso l'illustrazione di tabelle configurate per ogni singolo ddt e confronto con la relativa fattura, sempre tenendo conto del preventivo del 2014, riscontrava una sostanziale corrispondenza tra i due tipi di documenti e, nelle ipotesi in cui non vi era esatta corrispondenza, evidenziava come gli importi in fattura fossero addirittura inferiori (“viene riscontrato che la società opposta ha fatturato un importo lievemente inferiore (Euro 986,98 iva compresa) rispetto a quanto spettante sulla base della documentazione sottostante alle fatture e con applicazione del prezziario di cui al preventivo del 04/03/2014”).
Tanto premesso, si osserva quanto segue. Dall'analisi dell'atto di opposizione e anche dal doc. 3 citato dall'opponente (scambio mail del 2015) emerge che le contestazioni riguardavano il quantum delle fatture. L'unica contestazione in ordine alla qualità di uno dei beni forniti è quella della relativa alla granulometria della sabbia, riferita tuttavia alla fattura 229 del 31.10.2014 non posta a base del decreto ingiuntivo oggetto della presente controversia.
Non emergono dai documenti ulteriori contestazioni di vizi della fornitura, ma solo diverse vedute sulla tempistica dei pagamenti. In ordine invece a quanto eccepito sull'errata dimensione del diametro del materiale fornito, occorre rilevare che il CTU - diversamente da quanto rilevato dalla società appellante secondo cui sarebbe stato dato maggiore affidamento alla fattura rispetto a quanto riportato nel ddt relativo - chiariva che in caso di dati in contrasto tra loro era stato utilizzato quanto riportato nei ddt nella parte descrittiva del bene. Con riferimento ai servizi di pompaggio e stazionamento pompa, non risulta innanzi tutto che il primo sia mai stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
In ordine invece al servizio “stazionamento pompa”, in relazione al quale la contestava alcune Pt_1 incongruità riguardante il numero dei servizi erogati, è opportuno riportare quanto affermato dal CTP della dott.ssa , la quale offriva una spiegazione che appare logica e priva CP_4 Persona_2 di vizi e che consente di integrare quanto osservato dal CTU, il quale riscontrava che in alcuni casi la voce relativa a tale servizio compariva ed in altri era assente, attribuendo il fatto ad un cambiamento della modulistica utilizzata dall'impresa. Affermava il CTP che: - il calcestruzzo, su richiesta, può essere scaricato sul sito di interesse senza pompaggio;
- la fornitura del calcestruzzo con il servizio accessorio di pompaggio presuppone sempre l'intervento nel cantiere edile del mezzo d'opera denominato pompa il quale, attraverso un sistema di pompaggio, aspira il calcestruzzo trasportato con la betoniera e lo colloca nei punti di interesse;
per lo stazionamento della pompa viene addebitato in fattura uno specifico costo giornaliero denominato per l'appunto “stazionamento pompa”. Proseguiva il ctp, spiegando che: “Nei documenti di trasporto emessi sino all'11/11/2014 (richiamati nella fattura 199 del 30/09/2014 e, solo in parte, nella fattura 243 del 30/11/2014 entrambe azionate nel monitorio) non appare specificamente la voce stazionamento pompa” ma è presente una sezione denominata "scarico con pompa" con due opzioni, una positiva e una negativa. In tutti i casi in cui è stata selezionata l'opzione positiva il calcestruzzo è stato fornito con il servizio di pompaggio il quale, come già evidenziato, presuppone l'intervento nel cantiere della pompa e il suo stazionamento, previa stabilizzazione della stessa. Negli schemi di DDT usati invece a partire dal 14/11/2014, utilizzati in seguito all'avvenuta automazione dell'impianto di produzione del calcestruzzo, è presente una apposita voce per lo stazionamento della pompa;
l'esame dei DDT evidenzia come la voce in oggetto sia presente una sola volta in tutti i DDT relativi allo stesso giorno e solamente qualora via siano stati ”mc pompati“. Nei giorni in cui la sezione “ mc pompati” reca un valore pari a zero la voce “stazionamento pompa” non appare.
Si deve evidenziare inoltre un ulteriore aspetto di importanza fondamentale nella riconciliazione contabile tra singoli DDT e fatture emesse: in alcune circostanze e nella stessa giornata si può ravvisare la necessità, in funzione del getto/i da eseguire, di effettuare un nuovo posizionamento della pompa già presente all'interno del cantiere o, talora, di far pervenire sul sito una pompa aggiuntiva. In questi casi nel DDT sono presenti nella sezione ” osservazioni” delle diciture apposte dal pompista del tipo "Il posizionamenti pompa" o "posizionamento pompa n. 2" che evidenziano che, oltre al posizionamento iniziale, sono stati effettuati ulteriori posizionamenti.
Tali operazioni dal punto di vista contabile determinano, con riferimento alla voce "stazionamento pompa", più addebiti nella stessa giornata, giustificati dal fatto che a seguito del riposizionamento la pompa deve essere adeguatamente ristabilizzata sul terreno”.
Attraverso la schematizzazione attuata con alcune tabelle relative alle fatture recanti la voce stazionamento pompa, il Ctp evidenziava che, come accaduto del resto anche per ciò che riguardava i materiali/beni forniti, qualche posizionamento risultante dai DDT non era stato conteggiato, con la conseguenza che, a titolo sempre di esempio, la fattura 12 del 31/01/2015 i cui DDT (due) prevedevano diversi stazionamenti, riportava un solo servizio o la fattura 243 del 30/11/2014 i cui
DDT recavano in totale 11 stazionamenti contro i dieci fatturati.
Ne deriva che del tutto correttamente il tribunale riteneva dovute le somme ingiunte, in quanto l'opposta, sia attraverso la copiosa e puntuale documentazione esibita, sia attraverso la CTU contabile e sia in base alle precisazioni in punto di servizio stazionamento pompa fornite dal ctp di parte aveva ampiamente provato non solo l'an del credito, ma anche il quantum dell'importo recato nel decreto ingiuntivo opposto. L'appello proposto da deve quindi essere rigettato con Parte_4 conseguente conferma delle sentenze impugnate nn. 982 /2020 e 14/ 2022 emesse dal Tribunale di Sassari.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 50.000,00 - seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da Geometra avverso le sentenze del Parte_1
Tribunale di Sassari nn. 982/2020 e 14/2022; - condanna Geometra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo all'appellante, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Così deciso in Sassari in data 21 marzo 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 298/2022 RG promossa da:
(P. Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rag. elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata Parte_2
e difesa - anche disgiuntamente tra loro – dagli Avv.ti Diego Giovanni Lumbau e Luca Nunzio
Accardo giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 628/2017 (procedimento monitorio RG 2545/2017, Tribunale Civile di Sassari) appellante contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante , CP_1 CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Sassari nella via Alghero n°42 presso e nello studio dell'Avv. Ivan Golme che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata con separato atto allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello appellata All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: in riforma della sentenza non definitiva n. 982/2020, resa dal Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, in data 15.10.2020, pubblicata in pari data, nel giudizio iscritto al RG 3499/2017 ed in riforma della sentenza definitiva n. 14/2022, resa dal Tribunale di
Sassari, Seconda Sezione Civile, in data 12.1.2022, pubblicata in pari data, nel giudizio iscritto al RG 3499/2017, voglia la Corte d'Appello adita accogliere l'odierno gravame e pertanto:
- in via preliminare, dichiarare, per le ragioni di cui al motivo 1 – A) d'appello, l'improponibilità della domanda spiegata dalla in monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP_4 oggi opposto, dichiarando non dovute le somme ivi richieste;
- in via subordinata e di merito, in accoglimento delle conclusioni già formulate in prime cure ammettersi in via istruttoria (a) il richiamo del consulente d'ufficio ovvero, previa nomina di altro perito, provvedere alla rinnovazione della CTU sul quesito di cui all'Ordinanza del 15.10.2020; (b) previa parziale revoca dell'Ordinanza resa in data 2.10.2018, disporre l'ammissione e l'espletamento della prova per testimoni sui capi a), b), c), dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex articolo 183, comma 6, Cpc. e quindi accogliere le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, Cpc, depositata in data 22.2.2018, di seguito trascritte: “- accertare, se del caso in via riconvenzionale, il saldo dare/avere tra le parti in lite, avuto riguardo alle somme corrisposte ed alle contestazioni mosse al capo 5) dell'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sia in relazione alle fatture azionate in monitorio che a quelle ulteriormente ivi indicate;
- condannare, l'effetto, la parte che risulterà debitrice al pagamento del dovuto, con gli accessori di legge;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2017, reso dal Tribunale di Sassari in data
22.6.2017, notificato il 28.6.2017, in quanto infondato in fatto e diritto ed essendo la somma ingiunta non dovuta;
3) sempre con vittoria di spese e compensi, da quantificarsi co-me per legge.”
- con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimbor-so forfettario, Cpa ed Iva di legge. Nell'interesse dell'appellata: “si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione per le ragioni sopra esposte, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In via Principale:
1) Respingere l'appello ed ogni domanda a qualsiasi titolo avanzata compresa quella relativa all'asserito “frazionamento del credito”;
2) Confermare il decreto ingiuntivo in quanto pacifica la prestazione eseguita a favore dell'
[...]
Parte_1
3) confermare la sentenza non definitiva impugnata;
4) confermare la sentenza definitiva impugnata;
5) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
In via subordinata e per mero scrupolo difensivo: 6) disporre l'ammissione e l'espletamento delle prove dedotte nella memoria n°02” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 20 giugno 2017, la impresa operante nel CP_1 CP_2 settore della produzione, fornitura, pompaggio e trasporto di calcestruzzo, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 628/2017, con cui il Tribunale di Sassari ingiungeva alla Geom.
[...] il pagamento della complessiva somma di €. 42.530,00, per fatture non Parte_1 pagate o parzialmente pagate in relazione al servizio di fornitura, pompaggio e trasposto di calcestruzzo eseguito in diversi cantieri siti nella Provincia di Sassari (Porto Torres –Argentiera –
Sassari) a favore della Parte_1
In particolare, il credito era formato dalle seguenti somme: €. 2.711,59 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°198 del 30.09.2014 di €. 42.711,59; €. 2.538,72 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°199 del 30.09.2014 di €. 17538,72; €. 2.066,99 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°242 del 30.11.2014 di €. 47066,99; €. 3.507,40 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°243 del 30.11.2014 di €. 18507,40; €. 4.356,27 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°261 del 31.12.2014 di €. 26356,27; €. 5.546,44 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°274 del 31.12.2014 di €.
18546,44; €. 617,32 quale somma riportata dalla fattura n°11 del 31.01.2015 di pari importo;
- €. 1.098,61 quale somma riportata dalla fattura n°12 del 31.01.2015 di pari importo;
€. 3.979,06 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°16 del 31.01.2015 di €. 29979,06; €. 273,28 quale somma riportata dalla fattura n°42 del 28.02.2015 di pari importo;
€. 885,72 quale somma riportata dalla fattura n°69 del 31.03.2015 di pari importo;
€. 2.460,74 quale somma riportata dalla fattura n°70 del 31.03.2015 di pari importo;
€. 6.536,83 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°71 del 31.03.2015 di €. 26.356,83; €. 139,08 quale somma riportata dalla fattura n°94 del 30.04.2015 di pari importo;
€. 3.218,36 quale somma riportata dalla fattura n°95 del 30.04.2015 di pari importo;
€. 2.593,79 quale residuo dovuto per la somma riportata dalla fattura n°96 del 30.04.2015 di €. 22.593,79
Avverso il predetto decreto ingiuntivo La Geometra proponeva Parte_1 opposizione, deducendo che: 1) pendeva tra le medesime parti opposizione ad altra ingiunzione Cont azionata dalla n.r.g. 2212/2016 – decreto ingiuntivo n. 392/2016 del 7.4.2016, avente ad CP_1 oggetto altre partite delle medesime forniture di calcestruzzo;
2) le contendenti avevano lungamente collaborato avendo la al fornito nel tempo una quantità di calcestruzzo per circa euro CP_1 800.000,00 nell'ambito delle varie commesse affidate alla 3) questa collaborazione di Pt_1 carattere continuativo aveva impedito alle parti di compiere puntuali verifiche delle rispettive poste di dare/avere e tale modo di operare aveva però condotto all'accumulo di partite discordanti per un importo significativo sul quale le parti non avevano trovato un accordo conciliativo. Soggiungeva l'opponente che per evitare l'ulteriore frazionamento del contenzioso era necessario formulare una domanda tesa ad accertare il saldo reciproco dare/avere. ContCont Infine, l'opponente eccepiva che le fatture della anche quelle oggetto del precedente giudizio, non corrispondevano a quanto fornito e riportavano prezzi superiori rispetto a quanto concordato nel preventivo. E ciò per vari motivi tra i quali: - inserimento in fattura, alla voce “stazionamento pompa” di servizi superiori rispetto a quanto riportato nelle bolle;
- applicazione di prezzi non concordati rispetto al preventivo sottoscritto al cantiere di Porto Torres, con aumento per il trasporto al cantiere dell' di euro 10 per mc;
- fornitura di fibre inserita in fattura a euro Parte_3
20 al mc, anziché a euro 15 come concordato;
inserimento in fattura del prezzo per dimensione inerti di euro 4 al mc anziché di euro 2,00. In particolare la Geometra contestava l'applicazione di Pt_1 prezzi superiori rispetto a quanto stabilito dalle parte con il preventivo del 4 marzo 2014. L'opponente pertanto concludeva, chiedendo che 1) venisse accertato, se del caso in via riconvenzionale, il saldo dare/avere tra le parti in lite, avuto riguardo alle somme corrisposte ed alle contestazioni mosse, sia in relazione alle fatture azionate in monitorio che a quelle ulteriormente indicate;
2) venisse condannata, per l'effetto, la parte che sarebbe risultata debitrice al pagamento del dovuto, con gli accessori di legge;
3) in ogni caso, venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 628/2017, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con comparsa di risposta si costituiva la la quale rilevava che la pendenza di altro CP_1 CP_2 precedente giudizio per la stessa fornitura di calcestruzzo era stata conseguenza del comportamento processuale dell'opponente che aveva invocato nel precedente giudizio l'applicazione del principio di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., mentre di tutt'altro tipo erano stati gli accordi posti a base del contratto di fornitura;
in particolare, l'accordo aveva previsto il puntuale pagamento delle Co Ri. (ricevute bancarie) che avrebbe consentito di poter individuare con precisione la fattura erogata, sicchè venendo meno tale modalità di pagamento, unilateralmente modificata dalla
[...] ConCo
quest'ultima, a insoluta, aveva provveduto a eseguire bonifici di importi che non Parte_1 sempre coincidevano con quelli recati nelle singole fatture. Proprio per questo motivo la medesima opposta aveva ridotto l'importo oggetto del precedente decreto monitorio, riservandosi però di richiedere le somme stralciate in un secondo giudizio. Inoltre, la opposta eccepiva la tardività per intervenuta decadenza del termine di cui all'art. 1495 c.c. e l'intervenuta prescrizione annuale. Con sentenza non definitiva n. 982/2020, il Tribunale di Sassari rigettava l'eccezione di inammissibilità (formulata più articolatamente nelle memorie 183 n. 1) delle domande spiegate da in punto di frazionamento del credito;
rigettava altresì le domande di accertamento Controparte_7 negativo dei crediti di cui alle fatture 72, 97, 106, 159, 160, 171, 212 e 229 emesse da Controparte_7 ed oggetto del precedente giudizio e rimetteva la causa in trattazione come da separata ordinanza.
Premetteva il giudice di primo grado che doveva essere respinta l'eccezione di inammissibilità della CP_ domanda avversaria, con cui la società attrice sosteneva che Car. avrebbe abusato dello CP_1 strumento processuale, promuovendo un ulteriore giudizio che avrebbe potuto essere invece definito in quello iscritto al n. 2212/2016 R.G, deciso con sentenza, poi riformata in sede d'appello dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, decisione n. 319/2019 pubbl. il 12/07/2019, non impugnata e passata in giudicato. In particolare il giudice di primo grado riteneva, giovandosi dell'orientamento della Suprema Corte in merito, che nel caso in esame la promozione del procedimento monitorio e poi l'opposizione erano del tutto giustificate. Infatti il giudicante considerava che con il primo decreto ingiuntivo n. 392/2016 Cont la aveva agito a tutela del credito vantato nei confronti della società rifornita e che questa in CP_1 sede di opposizione aveva eccepito l'avvenuto parziale pagamento delle fatture azionate a mezzo di quattro bonifici, così avvalendosi della facoltà di scegliere a quali debiti imputare i versamenti. Per l'effetto, la creditrice aveva stralciato quanto ancora non pagato e si era riservata di agire nuovamente in giudizio per i crediti rimasti insoddisfatti.
Doveva conseguentemente rigettarsi la domanda della opponente diretta ad accertare l'effettivo dare e avere quanto alle fatture non oggetto del decreto opposto (ossia le fatture n. 72, 97, 106, 159, 160,
171, 212 e 229).
Affermava il giudicante che, con riguardo alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in esame, la Corte d'Appello di Sassari con la decisione n. 319/2019 del 12.7.2019 (che doveva ritenersi passata in giudicato, in mancanza di rilievi di segno opposto) emessa su appello proposto dalla CP_8 avverso la sentenza del Tribunale di Sassari emessa a conclusione del precedente giudizio di
[...] opposizione, aveva chiarito che tra le parti era intervenuto un accordo diretto alla maggiorazione del 10% al mc del prezzo riportato nel preventivo del 4 marzo 2014, perché le forniture di calcestruzzo dovevano essere condotte nel più lontano cantiere dell' rispetto a quello di Porto Torres. Parte_3
Sicchè doveva considerarsi- soggiungeva il giudicante- del tutto legittima la pretesa del maggior compenso sulle forniture di cui alle fatture 199, 243, 274 del 2014 e 12, 71 e 96 del 2015 e che per il resto le condizioni economiche dell'accordo intercorso tra le parti erano quelle del prezziario contenuto nel preventivo del 4.3.2014, accettato dall'opponente.
Tuttavia, proseguiva il tribunale, si presentava necessario, date le contestazioni mosse dall'opponente alle singole fatture, ottenere un approfondito esame contabile e pertanto rimetteva la causa in istruttoria. All'udienza del 28 gennaio 2021, il giudice, constatata l'impossibilità che le parti addivenissero ad una conciliazione, nominava CTU il commercialista dott. affidando a questi Persona_1 l'incarico, anche sulla base dei documenti di trasporto (DDT), di accertare la correttezza degli importi indicati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la CTU e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., con sentenza n. 14/2022, il Tribunale di
Sassari, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2017 e, per l'effetto, lo confermava. Preliminarmente, il giudice a quo, ritenute risolte con la sentenza non definitiva n. 982/2020 le questioni inerenti l'an del credito azionato in via monitoria, osservava che il CTU dava risposta adeguata alle osservazione dei consulenti di parte, e che la relazione, conformemente al quesito sottoposto all'ausiliario officiato, riguardava solo gli importi delle fatture prodotte in sede monitoria e che era stata redatta sulla base del preventivo del 4 marzo 2014 sottoscritto tra le parti con riferimento al cantiere di Porto Torres e della circostanza che la maggiorazione di € 10/mc era legittima, oltre che effettivamente pattuita tra le parti, in relazione al più distante cantiere dell' , come definitivamente accertato dalla Corte d'Appello di Sassari con la sentenza n. Parte_3
319/2019. Osservava altresì, sempre il tribunale, che il consulente tecnico provvedeva all'esame delle singole fatture, riscontrando la congruenza tra i dati riportati nelle fatture esaminate e i ddt e che per quanto riguardava i servizi (stazionamento e pompaggio) non emergeva la contestazione dell'esecuzione degli stessi.
Inoltre, sempre il giudicante, affermava, con riguardo alle contestazioni in punto di qualità dei beni forniti, tenuto conto della mancanza di specificità degli addebiti, che con metodo logico il CTU valorizzava la descrizione del bene, obbligatoria nel documento di trasporto ed in ordine alla quale non era mai stato indicato un correttivo.
Infine, proseguiva il giudice a quo, il CTU riscontrava che gli importi ricalcolati secondo il preventivo
2014 non solo si discostavano di poco rispetto a quelli recati nelle fatture, ma emergeva una differenza a sfavore della creditrice pari a euro 986,98 iva inclusa. CP_4
Il tribunale, pertanto, riteneva dovute le somme contenute nel decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, la Geometra Parte_1 ha impugnato sia la sentenza non definitiva n. 982/2020, avendo fatto la medesima società
[...] espressa riserva d'appello all'udienza del 3.11.2020, sia la sentenza n. 14/2022. In particolare, con riferimento alla sentenza non definitiva, l'appellante ha proposto la seguente unica censura: 1) l'errata applicazione dei principi in tema di abuso dello strumento processuale per avere il giudice a quo ritenuto giustificata la proposizione di due ricorsi per decreto ingiuntivo, nonostante che tale condotta avesse comportato una duplicazione del medesimo credito e non apparendo verosimile che la non sapesse che le partite contestate all'interno del rapporto fossero un CP_4 unicum con quelle azionate nel secondo procedimento monitorio. L'appellante ha altresì impugnato la sentenza n. 14/2022, lamentando con un unico ed articolato motivo di impugnazione l'errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, nonché l'insufficienza della motivazione, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice di primo grado affermato di avere già risolto con la precedente sentenza non definitiva le questioni inerenti l'an del credito azionato in via monitoria, nonostante che l'opponente avesse contestato sotto vari profili le fatture della società fornitrice anche in ordine alla qualità dei beni forniti come il vizio relativo alla granulometria della sabbia utilizzata, alla presenza di fibre nel calcestruzzo, nonché per i servizi pattuiti come lo stazionamento e il pompaggio del materiale;
ii) per avere il tribunale affermato che l'opponente non aveva contestato specificatamente l'an delle forniture, senza considerare che l'opponente sia al doc. 3 in atti depositato (mail 2015) sia nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva partitamente elencato le fatture con indicazione dei motivi di contestazione;
iii) per avere il tribunale fondato la propria decisione solo sui dati contenuti nelle fatture, tenuto conto che proprio i ddt erano in contrasto con quanto riportato nelle prime: a) in fattura gli inerti venivano descritti come estremamente fini (Max 20 di diametro, consentendo alla una indebita maggiorazione di CP_8
4 euro al mc ); b)il servizio di pompaggio e lo stazionamento pompa non erano mai stati forniti, sicchè le fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo non potevano ritenersi idonee a provare il credito;
iv) l'errata metodologia applicata dal CTU, il quale, in tutte le ipotesi di discrepanza tra fatture e ddt faceva prevalere i dati contenuti nelle prime, vanificando l'utilità dell'indagine peritale;
v) per aver il giudicante condiviso tale errata metodologia pervenendo alla violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di non pronunciarsi oltre il limite di ciò che gli viene domandato dalle parti. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società la quale ha contestato Controparte_4 le avverse doglianze ed ha insistito per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza non definitiva n. n. 982/2020 e della sentenza n. 14/2022.
All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Quanto alla sentenza non definitiva n. 982/2020, con un unico motivo di impugnazione l'appellante si è doluta dell'errata applicazione dei principi in tema di abuso dello strumento processuale e di illegittimo frazionamento del credito per avere il giudice a quo ritenuto giustificata la proposizione di due ricorsi per decreto ingiuntivo, nonostante che tale condotta avesse comportato una duplicazione del medesimo credito.
Sul punto, occorre rilevare che con la recente sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 le Sezioni Unite civili sono ritornate sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito, affermando i seguenti principi: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Applicando tali principi al caso di specie, si concorda con quanto sostenuto nella sentenza impugnata in ordine alla ammissibilità di una parcellizzazione del credito, trattandosi di una ipotesi in cui il creditore aveva un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo di primo grado, infatti, l'interesse della era CP_8 ravvisabile laddove nel primo giudizio a fronte dell'eccezione di avvenuto pagamento parziale del credito formulata dalla e di specifica imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c., la Pt_1 CP_8 aveva dovuto riscontrare che le somme corrisposte dalla opponente non avevano soddisfatto i crediti più risalenti, ma le fatture più recenti secondo la scelta effettuata dal debitore nel primo giudizio, Cont rimanendo conseguentemente insoddisfatti i crediti più risalenti e per i quali la ha CP_2 dovuto agire una seconda volta con il decreto ingiuntivo qui opposto, supportato da fatture diverse rispetto a quelle poste a corredo del primo decreto ingiuntivo.
Pertanto, va riconosciuto un interesse meritevole di tutela della creditrice alla soddisfazione dell'intero credito. Quanto alla sentenza definitiva n. 14/2020 ed al fine di esaminarne compiutamente i motivi di doglianza articolati dalla Geometra occorre esaminare la CTU Parte_1 disposta nel primo grado di giudizio.
Il CTU, dott. prendeva a riferimento il preventivo del 04 marzo 2014 stipulato per la fornitura Per_1 di calcestruzzo per il Cantiere di Porto Torres – Zona Industriale, con cui le parti avevano stabilito i prezzi a mc. per le varie tipologie di calcestruzzo (strutturale e non strutturale, classe di resistenza e consistenza) ed indicato i servizi aggiuntivi (stazionamento pompa e pompaggio a mc.) e le maggiorazioni (Dmax – Dimensione massima nominale dell'aggregato, minor trasporto e consistenza
S5). Tenuto conto che la maggiorazione di euro 10,00 al mc per il cantiere dell' era stata già Parte_3 ritenuta definitivamente legittima ed effettivamente pattuita dalla Corte di Appello di Sassari con la sentenza n. 319/2019, il tecnico officiato analizzava separatamente le singole fatture per ciascun cantiere, verificando la congruenza del dato riportato nel DDT con il dato riepilogativo recato in fattura. In particolare, l'ausiliare, attraverso l'illustrazione di tabelle configurate per ogni singolo ddt e confronto con la relativa fattura, sempre tenendo conto del preventivo del 2014, riscontrava una sostanziale corrispondenza tra i due tipi di documenti e, nelle ipotesi in cui non vi era esatta corrispondenza, evidenziava come gli importi in fattura fossero addirittura inferiori (“viene riscontrato che la società opposta ha fatturato un importo lievemente inferiore (Euro 986,98 iva compresa) rispetto a quanto spettante sulla base della documentazione sottostante alle fatture e con applicazione del prezziario di cui al preventivo del 04/03/2014”).
Tanto premesso, si osserva quanto segue. Dall'analisi dell'atto di opposizione e anche dal doc. 3 citato dall'opponente (scambio mail del 2015) emerge che le contestazioni riguardavano il quantum delle fatture. L'unica contestazione in ordine alla qualità di uno dei beni forniti è quella della relativa alla granulometria della sabbia, riferita tuttavia alla fattura 229 del 31.10.2014 non posta a base del decreto ingiuntivo oggetto della presente controversia.
Non emergono dai documenti ulteriori contestazioni di vizi della fornitura, ma solo diverse vedute sulla tempistica dei pagamenti. In ordine invece a quanto eccepito sull'errata dimensione del diametro del materiale fornito, occorre rilevare che il CTU - diversamente da quanto rilevato dalla società appellante secondo cui sarebbe stato dato maggiore affidamento alla fattura rispetto a quanto riportato nel ddt relativo - chiariva che in caso di dati in contrasto tra loro era stato utilizzato quanto riportato nei ddt nella parte descrittiva del bene. Con riferimento ai servizi di pompaggio e stazionamento pompa, non risulta innanzi tutto che il primo sia mai stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
In ordine invece al servizio “stazionamento pompa”, in relazione al quale la contestava alcune Pt_1 incongruità riguardante il numero dei servizi erogati, è opportuno riportare quanto affermato dal CTP della dott.ssa , la quale offriva una spiegazione che appare logica e priva CP_4 Persona_2 di vizi e che consente di integrare quanto osservato dal CTU, il quale riscontrava che in alcuni casi la voce relativa a tale servizio compariva ed in altri era assente, attribuendo il fatto ad un cambiamento della modulistica utilizzata dall'impresa. Affermava il CTP che: - il calcestruzzo, su richiesta, può essere scaricato sul sito di interesse senza pompaggio;
- la fornitura del calcestruzzo con il servizio accessorio di pompaggio presuppone sempre l'intervento nel cantiere edile del mezzo d'opera denominato pompa il quale, attraverso un sistema di pompaggio, aspira il calcestruzzo trasportato con la betoniera e lo colloca nei punti di interesse;
per lo stazionamento della pompa viene addebitato in fattura uno specifico costo giornaliero denominato per l'appunto “stazionamento pompa”. Proseguiva il ctp, spiegando che: “Nei documenti di trasporto emessi sino all'11/11/2014 (richiamati nella fattura 199 del 30/09/2014 e, solo in parte, nella fattura 243 del 30/11/2014 entrambe azionate nel monitorio) non appare specificamente la voce stazionamento pompa” ma è presente una sezione denominata "scarico con pompa" con due opzioni, una positiva e una negativa. In tutti i casi in cui è stata selezionata l'opzione positiva il calcestruzzo è stato fornito con il servizio di pompaggio il quale, come già evidenziato, presuppone l'intervento nel cantiere della pompa e il suo stazionamento, previa stabilizzazione della stessa. Negli schemi di DDT usati invece a partire dal 14/11/2014, utilizzati in seguito all'avvenuta automazione dell'impianto di produzione del calcestruzzo, è presente una apposita voce per lo stazionamento della pompa;
l'esame dei DDT evidenzia come la voce in oggetto sia presente una sola volta in tutti i DDT relativi allo stesso giorno e solamente qualora via siano stati ”mc pompati“. Nei giorni in cui la sezione “ mc pompati” reca un valore pari a zero la voce “stazionamento pompa” non appare.
Si deve evidenziare inoltre un ulteriore aspetto di importanza fondamentale nella riconciliazione contabile tra singoli DDT e fatture emesse: in alcune circostanze e nella stessa giornata si può ravvisare la necessità, in funzione del getto/i da eseguire, di effettuare un nuovo posizionamento della pompa già presente all'interno del cantiere o, talora, di far pervenire sul sito una pompa aggiuntiva. In questi casi nel DDT sono presenti nella sezione ” osservazioni” delle diciture apposte dal pompista del tipo "Il posizionamenti pompa" o "posizionamento pompa n. 2" che evidenziano che, oltre al posizionamento iniziale, sono stati effettuati ulteriori posizionamenti.
Tali operazioni dal punto di vista contabile determinano, con riferimento alla voce "stazionamento pompa", più addebiti nella stessa giornata, giustificati dal fatto che a seguito del riposizionamento la pompa deve essere adeguatamente ristabilizzata sul terreno”.
Attraverso la schematizzazione attuata con alcune tabelle relative alle fatture recanti la voce stazionamento pompa, il Ctp evidenziava che, come accaduto del resto anche per ciò che riguardava i materiali/beni forniti, qualche posizionamento risultante dai DDT non era stato conteggiato, con la conseguenza che, a titolo sempre di esempio, la fattura 12 del 31/01/2015 i cui DDT (due) prevedevano diversi stazionamenti, riportava un solo servizio o la fattura 243 del 30/11/2014 i cui
DDT recavano in totale 11 stazionamenti contro i dieci fatturati.
Ne deriva che del tutto correttamente il tribunale riteneva dovute le somme ingiunte, in quanto l'opposta, sia attraverso la copiosa e puntuale documentazione esibita, sia attraverso la CTU contabile e sia in base alle precisazioni in punto di servizio stazionamento pompa fornite dal ctp di parte aveva ampiamente provato non solo l'an del credito, ma anche il quantum dell'importo recato nel decreto ingiuntivo opposto. L'appello proposto da deve quindi essere rigettato con Parte_4 conseguente conferma delle sentenze impugnate nn. 982 /2020 e 14/ 2022 emesse dal Tribunale di Sassari.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 50.000,00 - seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da Geometra avverso le sentenze del Parte_1
Tribunale di Sassari nn. 982/2020 e 14/2022; - condanna Geometra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo all'appellante, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Così deciso in Sassari in data 21 marzo 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi